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Incarto n. |
3 marzo 2008 |
In nome |
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Edy Meli |
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sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 22/25 febbraio 2008 da |
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__________
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e qui trasmessa con preavviso negativo dal |
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Procuratore pubblico Mario Branda, Ministero pubblico, Bellinzona; |
viste le osservazioni della difesa (29 febbraio 2008);
visto l’inc. MP __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in diritto
1.
__________ è stato tratto in arresto il 22 gennaio 2008 a __________ mentre entrava in territorio svizzero a bordo di una vettura con targhe __________, alla cui guida vi era __________, nella quale è stata rinvenuta la somma di EUR 103.700.- “celati sotto il cruscotto” (AI 3).
L’arresto, con contestuale promozione dell’accusa per le ipotesi di reato di cui agli artt. 19 cifra 2 LFStup e 305bis cpv. 2 CP, è stato confermato dal GIAR il giorno successivo, ritenuta la presenza di gravi indizi di reato, pericolo di fuga e bisogni istruttori (collusione ed inquinamento prove).
2.
In sintesi, __________ è accusato di essersi recato dall’__________ a __________ allo scopo di ricevere e trasportare in senso inverso la somma menzionata, ritenuta prodotto di un traffico di stupefacenti in quanto “fortemente contaminata alla cocaina”, come peraltro lo stesso abitacolo della vettura (AI 7).
La stessa accusa è stata promossa nei confronti del secondo occupante della vettura, anch’egli posto in detenzione preventiva e scarcerato il 25 febbraio 2008 (AI 8 e 47).
L’incarto trasmesso fa stato, in particolare, di alcuni verbali di polizia dei due correi (separazione in Classificatore inc. MP __________), due verbali PP (AI 40 e 47) ed alcuni rapporti di polizia contenente documentazione relativa ad accertamenti effettuati dalle guardie di confine, dal CCPD o dalla stessa polizia cantonale (AI 4, 38, 49).
3.
Con l’istanza qui in discussione (doc. 1, inc. GIAR 38.2008.3), __________ chiede di essere posto in libertà provvisoria.
A suo dire l’inchiesta è praticamente conclusa ed il ruolo da lui svolto chiarito: egli si sarebbe recato in __________ per recuperare la somma EUR 35'000.-, per conto di un conoscente (a lui noto quale commerciante d’auto), nulla sapendo delle origini del denaro e dell’esatta somma occultata nella vettura.
Non sussisterebbero necessità istruttorie (neppure in relazione all’ipotetico terzo passeggero della vettura, all’andata), né pericolo di recidiva (dato che “con la __________ non ha alcun rapporto”), tantomeno pericolo di fuga (per la minima “circostanza a lui addebitabile”).
4.
Il magistrato inquirente ha preavvisato negativamente l’istanza (doc. 2, inc. GIAR 38.2008.3).
Dopo aver indicato i gravi indizi di reato (modalità del trasporto, importanza della somma, contaminazione delle banconote, contaminazione dell’abitacolo, premesse, modalità ed esecuzione del viaggio, modalità della consegna del denaro, dichiarazioni in merito dell’accusato, ecc.), il magistrato sostiene essere ancora presenti pericolo di collusione (con i mandanti ed i contatti a __________) e pericolo di fuga (gravità delle accuse e assenza di legami con la __________), quest’ultimo eventualmente limitabile con una cauzione non inferiore a FRS 20'000.-.
Da ultimo, e sempre secondo l’inquirente, il mantenimento della detenzione preventiva non sarebbe lesivo del principio di proporzionalità.
5.
Con osservazioni del 29 febbraio 2008 (doc. 4 inc. GIAR 38.2008.3) la difesa contesta il rispetto del termine ex art. 108 CPP da parte del magistrato inquirente, avendo anticipato l’istanza per telefax lo stesso 22 febbraio 2008. Ribadisce inoltre gli elmenti già evidenziati con l’istanza stessa circa la situazione di fatto dell’inchiesta, e circa la posizione di __________, sottolineando come polizia e guardie di confine avrebbero già avuto tutto il tempo necessario per verificare la vettura utilizzata e che, per quanto noto alla difesa, non sono in corso richieste (e neppure ordini di arresto) intese alla ricerca dei mandanti e dei contatti nei confronti dei quali vi sarebbe pericolo di collusione.
Conclude precisando che il versamento di una cauzione è inattuabile vista la situazione economica dell’istante.
Delle altre considerazioni, argomentazioni e indicazioni delle parti si dirà, se necessario, nei considerandi che seguono.
6.
L’accusato detenuto, è pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria.
Il preavviso del Procuratore pubblico, trasmesso a questo ufficio il 28 febbraio 2008 (ricevuto, per posta, il 29), è rispettoso dei termini di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP (ritenuta ricezione dell’istanza da parte del Ministero pubblico il 25 febbraio 2008).
Il fatto che l’istante abbia anticipato via telefax l’istanza di libertà provvisoria è irrilevante essendo notorio che istanze e reclami inoltrati via fax non sono ricevibili rispettivamente non consentono di ritenere rispettati i termini assegnati dalla legge. Questo principio non è sovvertito né dalla prassi del GIAR di accettare (quando non invitare) la trasmissione via fax delle osservazioni in materia di istanza di libertà provvisoria visti i termini stretti per la decisione, tantomeno da quella di ammettere che comunicazioni tra la difesa e gli inquirenti avvengano via fax, in particolare laddove la legge che stabilisce il principio (per esempio diritto di visita, diritto di accesso agli atti, ecc.) o allorquando si tratta di semplici comunicazioni (si veda quanto desumibile da: N. Salvioni, Codice di procedura penale annotato, 1999, riferimenti ad art. 7 CPP; CRP 1.10.2003, 60.2003.275).
7.
I principi che reggono la materia, sebbene noti alla difesa ed al magistrato inquirente, possono essere così riassunti:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
8.
a)
L'esistenza di gravi indizi di colpevolezza deve essere verificata (anche in assenza di contestazioni da parte dell’accusato) nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto appena detto - dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio (GIAR 15 marzo 2007, 28.2007.3; si veda, nello stesso senso, CRP 17.11.2005, 60.2005.357).
b)
Il trasporto di valori patrimoniali dall’estero in __________ (foss’anche ai fini del solo transito) è operazione oggettivamente suscettibile di vanificarne la confisca (e fonda la competenza svizzera, indipendentemente dalla provenienza e destinazione dei valori, rispettivamente della nazionalità degli autori: DTF 120 IV 20).
Le modalità del trasporto della somma di EUR 103'700.- (in un ricettacolo della vettura appositamente costituito: AI 49), le indicazioni fornite per la motivazione del viaggio (dall’__________ a __________ per ricevere 35'000.- EUR per conto di un non meglio precisato __________, a seguito di proposta formulata in un incontro casuale al bar, per un compenso di EUR 2'500.- e con auto per la trasferta messa a disposizione dallo stesso mandante, quindi con costi che potrebbero vanificare l’utile di un pagamento per operazione lecita: AI 40, pag. 2), il fatto di dover di ricorrere a un terzo (il coaccusato cui non sarebbe stato comunicato lo scopo del viaggio: AI 47 pag. 2) per condurre la vettura (il qui istante è privo di patente e non si comprende se il nominato __________ lo sapesse), le modalità indicate della presa in consegna del denaro a __________ (consegna dell’auto a terzi perché vi occultassero il denaro, dopo allontanamento, per l’intera notte, del coaccusato “autista”: AI 40, pag. 4; AI 47, pag. 3), il “mistero” relativo all’esistenza di un terzo passeggero durante il tragitto verso __________ (la cui presenza all’andata è stata riscontrata dalle autorità di frontiera __________ e negata dagli accusati: AI 38, AI 40 pag. 3, AI 47 pag. 2), il taglio delle banconote (praticamente tutte da 50.- EUR) e, non da ultimo, la contaminazione alla cocaina e eroina delle banconote sequestrate, sono tutti indizi di una provenienza illecita, rispettivamente da un traffico di stupefacenti, della somma in questione (DTF 5.12.2000, 6P.64/2000, cons. 2 dd. in particolare; si tratta della stessa fattispecie, ma di altra decisione, di cui al DTF citato sopra).
c)
In capo ad __________ sono pertanto dati sufficienti indizi di reato a fondamento della misura cautelare.
9.
a)
Il magistrato inquirente invoca, a sostegno della richiesta di proroga, l'esistenza di necessità istruttorie (pericolo di collusione con i mandanti ed i contatti a __________) atte a giustificare la misura cautelare di privazione della libertà.
b)
In merito non è inutile ricordare che:
"
- In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.
- E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
- Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 9). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13)."
(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)
c)
Sebbene i criteri sopra esposti possano essere applicati in modo meno restrittivo allorquando l'inchiesta (e la detenzione) non é in corso da lungo tempo, occorre rilevare che il preavviso negativo non indica quali atti d’inchiesta siano in corso o si intendano compiere in relazione ai mandanti e ai contatti a __________. Ciò non è neppure desumibile dagli atti trasmessi. Neppure viene detto se sia ancora in corso una raccolta di informazioni di polizia per individuare il menzionato __________, o altri, ai fini della presentazione di una rogatoria in __________ o in __________.
Gli unici accertamenti indicati (come ancora in corso) sono quelli relativi alle “tracce di stupefacente su quanto sequestrato” (Preavviso, pag. 2 primo paragrafo), accertamenti e analisi che, secondo una comunicazione informale della polizia cantonale (doc. 5, inc. GIAR 38.2008.3), sono costituiti da prelevamenti plurimi sulle mazzette sequestrate da sottoporre a più approfondite analisi. Questi accertamenti sono attualmente in corso.
d)
Da tutto quanto sopra esposto, è evidente l’impossibilità di determinare la presenza di un pericolo di collusione per l’assenza di indicazione delle prove (già raccolte o da raccogliere) che sarebbero soggette a tale rischio.
10.
a)
Il magistrato inquirente invoca pure, a sostegno del suo preavviso negativo all’istanza di libertà provvisoria, l'esistenza di un concreto pericolo di fuga.
b)
Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).
Ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind, …" (Schmid, ibidem), rispettivamente il fatto che l'accusato possa (__________di fuga) essere oggetto di procedura estradizionale o perseguimento (sostitutivo) all'estero (DTF 18 dicembre 1979 in re G.).
c)
L'accusato è cittadino __________ senza alcun legame con il territorio __________. Egli è confrontato con imputazioni di una certa gravità, con concreta probabilità di deferimento perlomeno ad una Corte correzionale e chiaro rischio di una pena ben superiore alla detenzione preventiva sin qui espiata (e verosimilmente ancora da espiare). Queste circostanze, in uno con la precarietà della sua situazione (economica) in patria (AI 40, pag. 2), dove ha anche terminato di recente di scontare una pena (cfr. art. 42 CP), rendono concreto il pericolo che __________, in caso di sua messa in libertà provvisoria, si sottragga al seguito della procedura e all’eventuale giudizio. Il rischio di fuga appare quindi probabile in modo del tutto concreto e la difesa ha precisato l’incapacità dell’accusato di far fronte ad eventuali misure sostitutive (cauzione).
11.
La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).
Nel caso in esame, il rischio di pena in caso di condanna è certamente superiore al carcere preventivo sin qui sofferto (poco più di un mese) e quello eventualmente ancora da soffrire (l’inchiesta non è ancora conclusa ma, riservate nuove e particolari emergenze, gli atti ancora da esperire - accertamenti in relazione alle due persone che lo hanno accompagnato in Ticino - non dovrebbero richiedere tempi particolarmente lunghi e, comunque sono stati tempestivamente avviati: cfr. AI 68): i reati imputati sono dei crimini e prevedono pene edittali fino a cinque anni (art. 305 bis cifra 2 CP), rispettivamente con un minimo di un anno). Si ricorda, inoltre, che (di principio), l’eventualità di una sospensione condizionale non ha da essere analizzata per l’applicazione del criterio di proporzionalità della carcerazione preventiva (DTF 125 I 60).
Gli inquirenti hanno sinora proceduto con celerità e non si rilevano “tempi morti”, tenuto conto che, per varie ragioni (tipologia dell’inchiesta, coinvolgimento di più persone, reato transfrontaliero), la raccolta di informazioni “di polizia” risulta necessaria per eventualmente procedere ad atti più formali.
Abbondanzialmente, si rileva come il fatto che il coaccusato sia stato da poco scarcerato non è rilevante per la decisione in merito a __________, viste la diversa situazione dei due desumibile dalle stesse dichiarazioni del qui istante (cfr. GIAR 18 novembre 2005, 339.2005.3, pag. 4).
12.
In conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della misura cautelare di privazione della libertà. In particolare, oltre ai gravi indizi di reato, è ancora presente, e concreto, il pericolo di fuga.
Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge, in particolare gli artt. 19 cifra 2 LFStup, 305bis CP, gli artt. 95, 102, 108 e 284 CPP,
decide:
1. L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
2. Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
giudice Edy Meli