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Incarto n. INC.2008.50603 |
23 dicembre 2008 |
In nome |
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Claudia Solcà |
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sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 12/15 dicembre 2008 da |
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__________, (patr. dal lic. iur. __________) |
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e qui trasmessa con preavviso negativo del 16 dicembre 2008 dal
Procuratore pubblico Andrea Maria Balerna, Lugano |
viste le osservazioni della difesa 17 dicembre 2008;
visti gli incarti MP __________ e __________;
ritenuto
in fatto ed in diritto
che:
- __________ è stato arrestato a Lugano il 12 ottobre 2008 dalla Polizia cantonale in quanto sospettato di avere partecipato, con il correo __________ (pure tratto in arresto), all’aggressione di __________ avvenuta all’esterno della discoteca __________ poco tempo prima quella mattina;
- in data 13 ottobre 2008 il Procuratore pubblico ha promosso l’accusa nei suoi confronti per titolo di aggressione (art. 134 CP), chiedendo a questo giudice la conferma dell’arresto vista l’esistenza di gravi indizi di reato e considerata l’esistenza di motivi di interesse pubblico quali i bisogni dell’istruzione e pericolo di inquinamento delle prove – in particolare, considerato che l’autore nega ogni addebito, il bisogno di procedere a nuovi interrogatori e a confronti prima che l’autore possa inquinare le prove, accordandosi con il correo e/o con terze persone (sipensa agli atri 3 peronaggi descritti dalla vittima e dalla teste __________) o eventualmente esercitare pressioni sulla vittima e/o i testimoni – e pericolo di recidiva, in quanto recidivo specifico per atti di violenza, sia già giudicati che ancora pendenti (inc. GIAR 506.2008.1, doc. 1);
- il 13 ottobre 2008 l'arresto di __________ è stato confermato da questo giudice, ritenuti dati i gravi e concreti indizi di colpevolezza, nonché preminenti motivi di interesse pubblico quali i bisogni dell’istruzione (per interrogare le parti ed i testimoni sui fatti, eventualmente anche a confronto), pericolo di collusione (con il correo e le persone da interrogare) e pericolo di recidiva (visti i precedenti sia da minorenne che da maggiorenne (inc. GIAR 506.2008.1, doc. 5);
- davanti a questo giudice, in occasione dell’udienza per la conferma dell’arresto, l’istante (dopo avere inizialmente negato ogni addebito in Polizia) ha cercato di sminuire le proprie responsabilità, dichiarando di avere riposto a provocazioni della presunta vittima e di avergli soltanto tirato un pugno per difendere l’amico __________;
- in seguito, nuovamente interrogato dagli agenti di Polizia e dal PP, egli ha sostanzialmente ammesso i fatti, come pure di avere, in agosto 2008, a bordo di un treno FFS, sulla tratta __________, sottratto un telefono cellulare a __________ dopo averlo picchiato con calci e pugni (cfr. AI 15, verb. PP di__________ del 31 ottobre 2008), di qui l’estensione dell’accusa nei suoi confronti per titolo di rapina;
- il 12 dicembre 2008 __________, con l’istanza in discussione (giunta al Ministero pubblico il 15 dicembre) e per il tramite del suo difensore, chiede di essere posto in libertà provvisoria; l’istante non contesta l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza ma ritiene che la sua posizione – per tutte le accuse promosse sinora – sia già stata ampiamente chiarita; il fatto che egli abbia dei precedenti, soprattutto da minorenne, non è sufficiente a fondare il serio pericolo di recidiva per giustificare il perdurare della carcerazione preventiva: egli ha infatti ammesso i reati contestatigli e ha tentato, purtroppo inutilmente, di cercare un lavoro. Il protrarsi della carcerazione non sarebbe neppure più rispettoso del principio di proporzionalità e gli impedirebbe di trovare un lavoro;
- il magistrato inquirente, con preavviso negativo 16 dicembre 2008 (Inc. GIAR 506.2008.3, doc. 5), dopo avere informato che l’istanza di libertà provvisoria si è incrociata con l’atto d’accusa, (che è stato trasmesso al TPC la mattina del 15 dicembre dopo ricezione dell’istanza) osserva che l’accusato ha precedenti penali specifici per rapina e per atti di violenza contro le persone; in particolare le modalità di esecuzione della rapina contestatagli sono pressoché identiche a quelle di rapine da lui commesse in passato; __________ non ha un lavoro e, se rimesso in libertà, si troverebbe a gestire il proprio tempo da solo e vi è quindi il forte rischio che egli possa commettere nuovi reati prima della celebrazione del processo; il PP trae queste considerazioni dalla storia dell’accusato che, nel corso degli anni, è ripetutamente caduto negli stessi comportamenti e dal fatto che l’assenza di un’attività lucrativa non fa che aumentare il rischio di recidiva; per quanto riguarda il suo comportamento egli ha ripetutamente e caparbiamente negato di avere commesso la rapina contestatagli, ammettendola solo quando è stato confrontato con prove inconfutabili;
- la difesa con osservazioni 17 dicembre 2008 si rifà alle allegazioni dell’istanza di libertà provvisoria ribadendo che i precedenti penali da soli non bastano a sostanziare il pericolo di recidiva; la difesa sostiene poi che lo stato di detenzione dell’accusato gli impedirebbe di trovare un’attività lavorativa stabile, egli sarebbe comunque intenzionato ad intraprendere un apprendistato in settembre 2009;
- l’istante, detenuto, è pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria; il preavviso del Procuratore pubblico, ritenuta ricezione dell’istanza il 15 dicembre 2008, è tempestivo scadendo il termine di 3 giorni il 19 dicembre e avendo il PP trasmesso a questo ufficio istanza e preavviso negativo il 16 dicembre con gli incarti penali brevi manu, nel termine quindi di 3 giorni. Il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP, avendo questo ufficio ricevuto quanto sopra unitamente all’incarto penale martedì 16 dicembre 2008, per questo giudice scade venerdì 19 dicembre 2008;
- i principi che reggono la materia, pur se noti al alle parti, vengono qui brevemente richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
- l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d’ufficio nei limiti di competenza di questo giudice derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato, e che con verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può concludere per la presenza di numerosi, seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti;
- nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo all’accusato, peraltro neppure contestati dalla difesa, con riferimento all’atto d’accusa __________ del __________ e alle ammissioni che si evincono dai suoi verbali PP agli atti per entrambe le imputazioni;
- per quanto riguarda i bisogni istruttori, considerata la trasmissione dell’atto d’accusa __________, si può dare per acquisito, in assenza peraltro di parere contrario del PP, che gli stessi siano stati evasi;
- l’unico motivo di interesse pubblico tuttora sollevato dal PP per giustificare il mantenimento della carcerazione preventiva dell’istante è il pericolo di recidiva, contestato dalla difesa;
- il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di cui si teme reiterazione), condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere debitamente considerata (DTF 21.1.2005, 1P.750/2004; DTF 25.4.2006, 1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154). Occorre, insomma, che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005, 1P.750/2004);
- per confermare l’esistenza di un pericolo di recidiva si inizi col dire che l’accusato, già da minorenne, è stato colpito da un decreto di sostegno educativo il 14 giugno 2002 (__________) – per titolo di ripetuto furto tentato e consumato, ripetuto danneggiamento, sviamento della giustizia, favoreggiamento, ripetuta rapina semplice, aggressione, ripetute lesioni semplici, omissione di soccorso e ripetuta contravvenzione alla LStup – da un decreto di collocamento il 24 luglio 2002 – per ripetuto tentato furto, furto d’uso e ripetuta circolazione di un veicolo senza licenza di condurre – da un decreto di prestazioni di lavoro il 6 maggio 2004 – per titolo di furto, ripetuto furto d’uso, ripetute infrazioni alla LCStr, impedimento di atti dell’autorità, ripetuto danneggiamento e violazione dei doveri in caso di infortunio – da un decreto di carcerazione il 3 marzo 2005 – per ripetute lesioni semplici, abuso di un impianto per l’elaborazione dei dati, furto d’uso, varie infrazioni alla LCStr, rissa, violazione di domicilio, aggressione, vie di fatto, ripetuto furto e ripetuta rapina (decreto cresciuto in giudicato tranne che per una delle tre imputazioni di rapina dalla quale il consiglio dei minorenni l’ha prosciolto con decisione 3 maggio 2005) – mentre che il casellario giudiziale (AI 2) fa stato di una condanna, il 18 settembre 2006, per titolo di lesioni semplici e contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico; si pensi poi al fatto che il PP gli ha ora promosso l’accusa (per poi rinviare l’accusato a giudizio) per i reati di aggressione – per i fatti avvenuti in ottobre all’esterno della discoteca __________ – e rapina – per fatti avvenuti in agosto 2008 su di un treno delle FFS nella tratta __________;
- tali procedimenti (soprattutto i numerosi interrogatori di Polizia) e le condanne del Magistrato dei minorenni non sono serviti da deterrente per impedirgli dal ritornare a delinquere; va inoltre osservata la preoccupante analogia dei fatti per cui è stato perseguito da minorenne, con quelli della presente inchiesta; come detto, malgrado la condanna e le denunce in Polizia, egli ha ripreso a delinquere con la stessa tipologia di reati; sintomatico è anche il comportamento processuale dell’accusato che ha dapprima negato ogni addebito per poi ammettere i fatti soltanto dopo diversi giorni e davanti all’evidenza di riscontri oggettivi; a ciò si aggiunga che __________ non ha un diploma e non ha un lavoro, accontentandosi di quando in quando di qualche lavoro saltuario come magazziniere e, se rimesso in libertà, senza un’attività lavorativa e lucrativa, vi è il concreto pericolo che egli possa facilmente ricadere negli stessi reati ancora prima del pubblico dibattimento, con le conseguenze che si possono ben immaginare; a questo proposito non si può non osservare come l’accusato non sembra volersi conformare ad uno stile di vita adeguato alla propria comunque giovane età, nonché il fatto che egli non abbia un lavoro e che abbia addirittura deciso di non intraprendere un apprendistato a settembre 2007 preferendo i lavori salutari e le scorribande sui treni e fuori dalle discoteche. L’accusato potrebbe quindi ricadere facilmente nella commissione di rapine e reati contro la persona vista la sua precaria situazione finanziaria (anche se desta qualche perplessità il fatto che la mancanza di un reddito non gli impedisce comunque di frequentare esercizi pubblici, anche costosi, come le discoteche), le sue frequentazioni e vista l’estrema futilità dei motivi a monte del suo agire (soprattutto per l’imputazione di aggressione); la sua aggressività (e di conseguenza la sua pericolosità) e la difficile elaborazione dei fatti di cui lo si accusa, le si evince anche dal comportamento tenuto dall’accusato in corso d’inchiesta; il rischio di recidiva costituisce motivo di arresto non solo per impedire nuovi delitti, ma anche, seppure solo indirettamente, perché commettendo sempre nuovi reati l’accusato potrebbe procrastinare a oltranza il processo (cfr. Rusca-Salmina-Verda, Commento del CPP, p. 327 e ss);
- la proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP). La proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, l’annessione agli atti di altro procedimento penale e dell’atteggiamento processuale dell’accusato, che non può essere definito propriamente collaborativo, almeno dall’inizio del procedimento, è ancora data. Gli inquirenti hanno proceduto con celerità tanto che a due mesi dall’arresto è già stato trasmesso al TPC il rinvio a giudizio;__________ è stato arrestato il 12 ottobre 2008 per dei reati di sicura gravità e ad oggi è in detenzione preventiva da poco più due mesi. In questo lasso di tempo l’inchiesta è stata condotta con la dovuta celerità anche in considerazione degli accertamenti tecnici a cui sono stati costretti a ricorrere gli inquirenti;
- in conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza l’istanza di libertà provvisoria in discussione deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
1. L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
2. Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4. Intimazione (raccomandata anticipata via fax):
giudice Claudia Solcà