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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto |
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Claudia Solcà |
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sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 19/20 novembre 2008 da |
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__________c/o carcere giudiziario La Farera, (patr. dal lic. iur.__________) |
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e qui trasmessa con preavviso negativo del 24/25 novembre 2008 dal
Procuratore pubblico, Nicola Respini, Lugano |
viste le osservazioni della difesa 25 novembre 2008;
visti gli incarti MP __________, __________;
ritenuto
in fatto ed in diritto
che:
- __________ è stato arrestato a Lugano il 22 ottobre 2008 dalla Polizia cantonale su ordine d’arresto 21 ottobre 2008 del PP, poiché coinvolto, con altri giovani maggiorenni e minorenni, nelle due aggressioni avvenute il 19 ottobre 2008, nei pressi del __________ di __________, ai danni di __________ e __________;
- in data 23 ottobre 2008 il Procuratore pubblico ha promosso l’accusa nei suoi confronti per titolo di aggressione (art. 134 CP) e lesioni semplici (art. 123 cifra 2 cpv. 1 CP), chiedendo a questo giudice la conferma dell’arresto vista l’esistenza di gravi indizi di reato e considerata l’esistenza di motivi di interesse pubblico quali i bisogni dell’istruzione – e meglio la necessità di chiarire le sue esatte responsabilità nell’aggressione ai danni di __________ e __________, commesse in correità con __________ ed __________, __________ (arrestato il 19 ottobre 2008) nonché i minorenni __________ (pure arrestato il 19 ottobre 2008), __________ e __________, mediante ulteriori interrogatori, confronti, accertamenti tecnici, ecc. – pericolo di collusione e di inquinamento delle prove nei confronti degli altri protagonisti dell’aggressione (alcuni dei quali al momento dell'arresto dell’istante ancora a piede libero o non identificati) e pericolo di recidiva – vista la ripetitività dei fatti commessi (inc. GIAR 524.2008.1, doc. 1);
- il 23 ottobre 2008 l'arresto di __________ è stato confermato da questo giudice, ritenuti dati i gravi e concreti indizi di colpevolezza, nonché preminenti motivi di interesse pubblico quali i bisogni dell’istruzione (come a richiesta di conferma dell’arresto) e il pericolo di collusione (con gli altri protagonisti dei fatti), (inc. GIAR 524.2008.1, doc. 3);
- sia davanti alla Polizia, in occasione del suo arresto, che davanti a questo giudice, in occasione dell’udienza per la conferma dell’arresto, l’istante (dopo avere inizialmente negato ogni addebito in Polizia) ha cercato di sminuire le proprie responsabilità, ammettendo di avere assistito alle due aggressioni e affermando di essere intervenuto più che altro per trattenere le persone che stavano picchiando e per far smettere il pestaggio; egli ha ammesso di avere avuto in suo possesso, la sera dei fatti, un tirapugni ma ha altresì affermato di non averlo utilizzato;
- in seguito, nuovamente interrogato dagli agenti di Polizia, egli ha ammesso di avere colpito la vittima __________ con un calcio alla coscia e di avere utilizzato nei suoi confronti un tirapugni, colpendolo al volto due o tre volte e forse anche di avergli sfiorato la testa (verb. PG 27 ottobre 2008, p. 4-6), affermazioni confermate davanti al PP sia singolarmente che a confronto con __________ (verb. PP 6 novembre 2008, AI 17, p. 3 e 4; verb.PP 12 novembre 2008, AI 19, p. 2 e 3);
- l’inchiesta ha poi permesso di appurare la partecipazione dell’accusato ad alcuni furti commessi da __________ ed altre persone: di qui l’estensione dell’accusa per il reato di furto, subordinatamente ricettazione (AI 17, p. 6); il PP ha esteso l’accusa al qui istante anche per i reati di minaccia – in seguito alla querela sporta da __________ e da __________ (AI 17, p. 5) – e per i reati di vie di fatto, ingiuria e coazione per fatti precedenti, avvenuti ai danni dell’ex amica __________ e __________ (inc. MP __________);
- il 19 novembre 2008 __________, con l’istanza in discussione (giunta al Ministero pubblico il 20 novembre) e per il tramite del suo difensore, chiede di essere posto in libertà provvisoria; l’istante non contesta l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza ma ritiene che la sua posizione – per tutte le accuse promosse sinora – sia già stata ampiamente chiarita; alla luce della situazione attuale e delle ammissioni dell’accusato farebbero ora difetto i preminenti motivi di interesse pubblico indicati – bisogni dell’istruzione e pericolo di collusione – per giustificare la detenzione preventiva; il perdurare della carcerazione preventiva contravviene ora gravemente ai principi di celerità e di proporzionalità; la difesa chiede quindi la messa in libertà provvisoria dell’accusato e in via subordinata la messa in atto di misure sostitutive quali il deposito dei documenti o la prestazione di una cauzione;
- il magistrato inquirente, con preavviso negativo 24/25 novembre 2008 (inc. GIAR 526.2008.3, doc. 2), dopo avere ripercorso i fatti che hanno portato all’arresto dell’accusato, elenca dettagliatamente tutti i gravi indizi di reato e le chiamate in correità a carico dell’istante; sostiene l’esistenza di importanti necessità istruttorie quali nuovi interrogatori, anche a confronto con i compartecipi (maggiorenni e minorenni) ai fatti, per chiarire l’esatta dinamica dell’aggressione ai danni dei due ragazzi __________, le reali responsabilità dell’accusato, nonché per chiarire i due episodi di minacce ai danni di __________ e __________, nonché per chiarire la sua partecipazione ai furti commessi nel corso del 2007 e 2008, in correità o complicità con __________ e __________, __________ e tale __________ di __________; a mente del magistrato inquirente grave e concreto sarebbe anche il pericolo di collusione in relazione ai correi dell’aggressione e dei furti, considerato come già prima dell’arresto __________ si fosse attivato per convincere i suoi amici e conoscenti a non rivelare la sua presenza (o, per meglio dire, partecipazione) alle due aggressioni del 19 ottobre 2008: facilmente l’accusato potrebbe intervenire sulle persone coinvolte nelle aggressioni, ma anche e soprattutto quelle coinvolte nei furti (ed in particolare con tale __________ di __________ che sarebbe stato correo di __________); sussisterebbe poi grave e concreto pericolo di recidiva, vista la disponibilità a delinquere dimostrata dall’accusato, ancora prima di commettere i fatti oggetto del presente procedimento penale. Già egli ha avuto dei problemi con la giustizia da minorenne (AI 8) e, prima dei fatti che hanno portato al suo arresto, già era stato segnalato alle Autorità anche da maggiorenne. Malgrado le condanne e gli interrogatori di Polizia egli ha continuato a delinquere commettendo analoghi reati. __________ ha inoltre agito in modo violento e gratuito nei confronti delle due vittime ______, quanto da lui commesso non può assolutamente essere banalizzato. Egli non ha inoltre nessun attività lavorativa da oltre due anni. Rispettato il principio di proporzionalità.
- la difesa con osservazioni 25 novembre 2008 si rifà alle allegazioni dell’istanza di libertà provvisoria; scongiurato il pericolo di collusione e inquinamento delle prove avendo l’accusato ammesso le proprie responsabilità; gli ulteriori elementi che andranno analizzati sono di secondaria importanza e potranno essere accertati ulteriormente mediante interrogatori e/o confronti che non necessitano il mantenimento dell’accusato in detenzione. Negato anche il pericolo di recidiva avendo l’accusato ben capito, anche tramite la procedura in oggetto, che commettendo ulteriori reati egli peggiora la propria situazione. In via subordinata si potrà eludere il pericolo di collusione e di recidiva con la fissazione di misure sostitutive quali la prestazione di una cauzione, il deposito dei documenti, la regolare presentazione presso un ufficio o il divieto di frequentare certi luoghi o certe persone. Ad oggi i principi di celerità e di proporzionalità non sarebbero più rispettati. Per le ulteriori considerazioni, se del caso, si dirà nel seguito della presente;
- l’istante, detenuto, è pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria. Il preavviso del Procuratore pubblico, ritenuta ricezione dell’istanza il 20 novembre 2008, è tempestivo scadendo il termine di 3 giorni domenica 23 novembre, termine che viene quindi riportato a lunedì 24 novembre, e avendo il PP trasmesso a questo ufficio istanza e preavviso negativo il 24 novembre per raccomandata, nel termine quindi di 3 giorni. Il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP, avendo questo ufficio ricevuto quanto sopra unitamente all’incarto penale martedì 25 novembre 2008, il termine per questo giudice scade venerdì 28 novembre 2008, ex art. 20 cpv. 3 CPP;
- i principi che reggono la materia, pur se noti al alle parti, vengono qui brevemente richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
- l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d’ufficio nei limiti di competenza di questo giudice derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato, e che con verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può concludere per la presenza di numerosi, seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti;
- nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo all’accusato, peraltro neppure contestati dalla difesa; a questo proposito, per quanto riguarda l’accusa di aggressione e di lesioni semplici, giova ricordare le dichiarazioni dell’accusato rese a verbale PP del 6 novembre 2008, p. 3 e 4 “Per riassumere ammetto che il 19 ottobre 2008 ho partecipato all’aggressione del ragazzo __________ di nome __________. Io gli ho dato dapprima un calcio alla coscia sinistra perché lui mi ha dato un pugno sfiorandomi la faccia. In seguito quando lui si è rifugiato nel sottoscala io ho partecipato con gli altri a picchiarlo. Gli ho dato due pugni in pancia o sul petto ma sicuramente non in faccia. Si è trattato di una cosa veloce perché poi è intervenuto __________ (il più grande) che ha bloccato tutti e ha fatto salire __________ sulle scale. ADR che a quel momento avevo già il tirapugni in tasca ma non l’ho usato. …Che il ragazzo __________ (il secondo, n.d.r.) è stato picchiato dal fratellino di __________, dal fratello __________ e da __________. …Anch’io ho colpito il ragazzo _______ utilizzando il tirapugni. Se ben ricordo ho tolto di tasca il tirapugni e l’ho infilato nelle dita quando lui si è aggrappato alla mia gamba. Se ben ricordo gli ho dato due o tre colpi in faccia. Probabilmente l’ho colpito sopra il naso e sopra l’occhio come ho potuto vedere dalla fotografie mostratemi dalla Polizia.”;
- In merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina):
“In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.
E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”
(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)
Nello stesso senso, la CRP:
"I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E. Schweri, op. cit. § 68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"
(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)
- a mente del magistrato inquirente sussisterebbero oggettivi bisogni istruttori ravvisabili in nuovi interrogatori dell’accusato, dei coaccusati, singolarmente e a confronto (in particolare con gli accusati __________, __________ nonché gli accusati minorenni) per chiarire il più possibile la dinamica delle aggressioni ai danni dei due cittadini __________ – quando un gruppo di giovani ha dapprima aggredito e poi rincorso e picchiato __________ e poi, dopo circa 30/40 minuti, quando la prima vittima è ritornata sui luoghi per recuperare oggetti personali persi durante l’aggressione, accompagnata dal __________, il gruppo ha iniziato a colpire quest’ultimo, picchiandolo e rincorrendolo e picchiandolo ancora barbaramente con pugni e calci e addirittura con una mazza da baseball (per opera di __________) e con un tirapugni (consegnato da __________ al qui istante) fino a renderlo privo di sensi – e le reali responsabilità dell’accusato, nonché per chiarire i due episodi di minacce ai danni di __________ e __________; ulteriori interrogatori per chiarire le sue responsabilità nei furti commessi nel corso del 2007 e 2008 in correità o complicità con __________ e __________ e tale __________ di __________; di conseguenza concreto sarebbe il pericolo di collusione e la possibilità di inquinamento delle prove con queste persone ancora da interrogare o reinterrogare, anche per il fatto che l’istante ha tenuto un atteggiamento reticente e poco collaborativo dall’inizio dell’inchiesta, decidendosi di collaborare con gli inquirenti dopo avere preso atto delle dichiarazioni degli altri coaccusati in merito a quanto avvenuto, cercando comunque di sminuire le proprie responsabilità, a volte negando l’evidenza;
- per la difesa i fatti sono stati chiariti durante i verbali resi, e gli ulteriori dettagli, di minore importanza, da chiarire lo potranno essere (tramite interrogatori e confronti) con l’accusato a piede libero; come detto la fattispecie relativa ai fatti del 19 ottobre 2008 è stata chiarita per quanto riguarda le responsabilità dell’accusato, lo stesso dicasi per quanto concerne i due episodi di minacce in danno di __________ e __________, anche grazie alla piena ammissione dell’istante lo stesso dicasi per quanto riguarda gli episodi di furto a suo carico; negato il pericolo di collusione e di inquinamento delle prove alla luce delle dichiarazioni ed ammissioni dell’accusato e dalla lunga carcerazioni preventiva;
- in un simile contesto giuridico e fattuale (con l’inchiesta in pieno svolgimento, e con numerose persone, sia maggiorenni che minorenni accusate), vista la gravità della fattispecie, l’estrema futilità delle motivazioni a monte dell’agire dell’istante e la sussistenza di alcune divergenze, non di dettaglio, tra accusato e correi – come quelle relative alla dinamica delle minacce proferite a __________ e a __________ da parte di __________ e del qui istante o la partecipazione ai numerosi furti che emergono dagli atti – e alla necessità di chiarire il più possibile la dinamica dei fatti avvenuti il 19 ottobre scorso – con l’utilizzo di oggetti pericolosi, quali una mazza da baseball (per opera del correo __________) e di un tirapugni verosimilmente di proprietà di __________ ma utilizzato da qui istante in danno di __________ nel corso della seconda aggressione di quella sera – e quella dei numerosi furti con l’identificazione di tutti i correi, nonché la facilità di approccio delinquenziale per quanto riguarda i furti e gli altri reati connessi e il coinvolgimento di diverse altre persone, tra cui minorenni, (che hanno partecipato con il qui istante, non solo all’aggressione, ma anche ai furti), è evidente la necessità di procedere con l’audizione dell’istante, di correi (alcuni ancora da identificare e sentire, come l’__________ di __________), coaccusati e testimoni, mantenendo l’accusato in stato di detenzione preventiva. La sussistenza, in questo stadio del procedimento, di un pericolo di collusione e/o di inquinamento delle prove è accertata con riferimento alla necessità di procedere a questi atti d’inchiesta, con dichiarazioni in parte ancora divergenti e al fatto che si tratta di dichiarazioni di correi (peggio: di amici di scorribande), quindi suscettibili di essere modificate se l’istante potesse comunicare con loro; che ciò non sia solo un timore astratto lo conferma il fatto che __________ si era attivato con __________ per indurre i suoi correi ancora a piede libero e i suoi amici e conoscenti a non rivelare la sua presenza durante le aggressioni del 19 ottobre 2008 (con riferimento alle minacce proferite a __________ e __________ da __________ e __________ al fine di non essere nominati nel presente procedimento) ritenuto peraltro che l’atteggiamento processuale dell’accusato non può essere ritenuto propriamente collaborativo dal momento che egli si è deciso a fare alcune ammissioni solo dopo avere preso atto delle chiamate in correità; è d’altronde l’accusato stesso ad avere richiesto un confronto diretto con il correo __________, l’ultima volta nella lettera ricevuta dal PP il 25 novembre 2008 (cfr. GIAR 524.2008.3, doc. 5), atto istruttorio il cui valore verrebbe a cadere in caso l’accusato potesse contattare gli altri coaccusati;
- il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di cui si teme reiterazione), condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere debitamente considerata (DTF 21.1.2005, 1P.750/2004; DTF 25.4.2006, 1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154). Occorre, insomma, che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005, 1P.750/2004);
- per confermare l’esistenza di un pericolo di recidiva si inizi col dire che l’accusato è già stato colpito da un decreto d’ammonimento del Magistrato dei minorenni per un furto con scasso di un furgone avvenuto nel 2002; si pensi poi al fatto che il PP gli ha promosso l’accusa per i reati di vie di fatto, ingiuria, coazione, per fatti avvenuti in danno della sua ex ragazza e di un’amica di quest’ultima nel 2006 e 2007 (quando __________, a cavallo della maggiore età, non accettando di essere lasciato dalla ragazza, ha messo in atto un comportamento che potrebbe rientrare tranquillamente nella tipologia dello stalker, minacciando più volte di morte sia le due ragazze che i loro entourages), a ciò si aggiunga che egli ha già ammesso la partecipazione a diversi furti, in correità/complicità con __________, negli ultimi due anni. Tali procedimenti (soprattutto i numerosi interrogatori di Polizia) e la condanna del Magistrato dei minorenni non sono serviti da deterrente per impedirgli dal delinquere. Va inoltre osservato che già per i furti del 2006 e 2007 l’istante si accompagnava nell’attività criminale con alcune persone i cui nominativi emergono nell’inchiesta per aggressione, frequentazioni che ha quindi continuato anche per i reati di cui ci si occupa nel presente procedimento penale. Come detto, malgrado la condanna e le denunce in Polizia, egli ha continuato a delinquere con la stessa tipologia di reati. I fatti del 19 ottobre 2008, che hanno portato al suo arresto, si distaccano dagli altri solo per un preoccupante aumento di gravità; a questo proposito non si può non osservare come l’accusato non sembra volersi conformare ad uno stile di vita adeguato alla propria comunque giovane età, nonché il fatto che egli non abbia un lavoro e non si preoccupi di cercarne uno (addirittura le umili attività propostegli dall’Ufficio di collocamento non sarebbero alla sua altezza, cfr. AI 7, p. 2) preferendo le scorribande notturne, con altri nullafacenti, in attesa di un improbabile futuro da calciatore. L’accusato non sembra poi avere sviluppato quel minimo di autocritica (cfr. ad esempio lettera al PP, inc. GIAR 524.2008.3, doc. 5 il cui tenore poco si distanzia da quello delle risposte date alla Polizia a verbale 13 luglio 2007 quando a p. 3, richiesto di spiegarsi a proposito di un SMS minaccioso inviato alla ex fidanzata, non ha trovato di meglio da fare che ridere e definire “troppo forte questo messaggio” o quando, a p. 4, richiesto di spiegarsi in proposito di un SMS con il quale minacciava di accoltellare il nuovo amico della sua ex, ha dichiarato che si trattava di una “cazzata, solo per spaventarla”) che permetterebbe di potere ritenere scongiurato, o perlomeno diminuito, il pericolo di recidiva (tanto che ancora recentemente si è adoperato per minacciare __________ e __________ affinché non lo chiamassero in causa con gli inquirenti per i fatti del 19 ottobre 2008). Egli non ha infatti nessun progetto per il futuro, al di là di affermare che vorrebbe trovare un lavoro (si trova senza lavoro da oltre due anni e nel frattempo non ha neppure cercato di conseguire un diploma), ma il suo impegno in tal senso è nullo. L’accusato potrebbe ricadere facilmente nella commissione di furti e reati contro la persona; vista la sua precaria situazione finanziaria (anche se la mancanza di un reddito non gli impedisce comunque di frequentare esercizi pubblici), le sue frequentazioni e vista la mancanza di assunzione di responsabilità e l’estrema futilità dei motivi a monte del suo agire vi è il concreto timore che possa riprendere a commettere reati contro la persona e furti; la sua aggressività (e di conseguenza la sua pericolosità) e l’assenza di elaborazione dei fatti di cui lo si accusa, lo si evince anche dal comportamento tenuto dall’accusato in carcere quando, comunque in concomitanza con l’inoltro di un’istanza di libertà provvisoria da parte del suo legale, ha ritenuto di inviare una missiva al PP, dai toni discutibili, con la quale lo accusa di avergli “rovinato la testa per il suo divertimento” e lo avverte che in caso di mantenimento della detenzione chiederà i “danni” e i “danni d’immagine” (cfr. inc. GIAR 524.2008.3, doc. 5);
- non può poi essere considerata l’applicazione di misure sostitutive dell’arresto, come genericamente proposto dalla difesa, in quanto non si vede come poter ovviare in altro modo all’accertato pericolo di collusione (in relazione con i bisogni istruttori ancora presenti) o al concreto pericolo di recidiva e neppure la difesa ne sostanzia una qualche possibile applicazione; l’accusato non sembra poi in grado di volersi/potersi attenere ad eventuali norme di condotta, tanto più che non ha neppure l’occasione di un’attività lavorativa che permetta a questo giudice di potere ritenere che, almeno durante la giornata, più non frequenterà gli altri correi;
- la proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP). La proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e delle dimensioni dell’inchiesta, con più indagati (maggiorenni e minorenni) sotto inchiesta, diversi atti istruttori compiuti e ancora da compiere, l’annessione agli atti di altri procedimenti penali e dell’atteggiamento processuale dell’accusato, che non può essere definito propriamente collaborativo, almeno dall’inizio del procedimento, è ancora data. Gli inquirenti hanno proceduto con celerità e non si sono limitati ad interrogare l’accusato, ma anche i numerosi coaccusati ed altre persone coinvolte. __________ è stato arrestato il 22 ottobre 2008 per dei reati di sicura gravità e ad oggi è in detenzione preventiva da poco più di un mese. In questo lasso di tempo l’inchiesta appare procedere con la dovuta celerità anche in considerazione della sua ampiezza, per il numero delle persone coinvolte e per la tipologia dei reati esaminati;
- in conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
1. L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
2. Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
Intimazione:
giudice Claudia Solcà