|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano |
In nome |
|
||
|
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto |
|||||
|
Ursula Züblin |
|||||
|
sedente per statuire sull’istanza di proroga della carcerazione preventiva presentata il 23 aprile 2009 dal |
|||||
|
|
Procuratore pubblico Nicola Respini
|
|
|
nei confronti di |
|
|
__________ patr. dall’__________ |
preso atto delle osservazioni 24 aprile 2009 della difesa;
visto l’incarto MP __________;
considerato,
in fatto ed in diritto:
1.
__________ è stato arrestato il 3 novembre 2008, poiché gravemente sospettato di essere l’autore dell’aggressione a scopo di violenza carnale avvenuta la notte del 18/19 ottobre 2008 ai danni di __________.
L’arresto è stato confermato da questo giudice il giorno successivo stante l’esistenza, oltre che di seri e concreti indizi di colpevolezza, di pericolo di fuga e bisogni dell’istruzione.
In seguito l’accusa è stata estesa anche ripetuta entrata illegale e ripetuto incitamento all’entrata illegale.
2.
Approssimandosi il termine di scadenza della detenzione ex art. 102 cpv. 2 CPP, il magistrato inquirente ha inoltrato richiesta per una proroga fino al 18 giugno 2009 compreso (cfr. istanza 23 aprile 2009), allo scopo di potere evadere oggettivi bisogni istruttori, in particolare quelli scaturiti dall’ultimo verbale di interrogatorio dell’accusato stesso – nel corso del quale ha dichiarato che la sera dei fatti mentre si trovava con la presunta vittima sarebbe stato contattato sul cellulare da un amico che avrebbe parlato anche con __________ –, identificare ed interrogare tale amico, nonché acquisire la documentazione oggetto della rogatoria inviata in __________ ed il rapporto del medico legale e, quindi, procedere al deposito degli atti. Infine, il Procuratore pubblico rilevata l’esistenza anche di pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, pericolo di fuga e pericolo di recidiva, evidenzia che la proroga richiesta è rispettosa del principio della proporzionalità.
3.
La difesa, con osservazioni 24 aprile 2009, ritiene la proroga richiesta non giustificata, in quanto l’inchiesta non avrebbe evidenziato alcunché a carico di __________.
4.
L’istanza, presentata dall’autorità competente ed entro un termine ragionevole per rapporto alla scadenza di cui all’art. 102 cpv. 2 CPP, è ricevibile.
5.
I principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato inquirente ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
6.
L’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.
Occorre poi ricordare che quando si tratti di inchieste concernenti abusi sessuali, raramente ci si trova confrontati con testimonianze dirette, ma piuttosto con le contrastanti dichiarazioni della vittima e di quelle del presunto autore.
In concreto seri e concreti indizi di colpevolezza quo ai reati di coazione sessuale e tentata violenza carnale sono dati.
__________ - la cui audizione da parte del Procuratore pubblico è stata possibile unicamente ad inizio 2009, in quanto la stessa ha manifestato diversi problemi per i quali è seguita dall’URL e da uno psichiatra (cfr. AI 37 e 47) - ha dichiarato che, dopo aver trascorso la serata del 18 ottobre 2008 con amici a __________, verso le 00.30/1.00 ha deciso di fare rientro al proprio domicilio di __________ a piedi da sola. Giunta a __________, mentre camminava sul marciapiede, sarebbe stata improvvisamente raggiunta da uno sconosciuto che l’afferrava al collo con forza e la trascinava verso il bosco, dove la minacciava, la bloccava a terra, la spogliava parzialmente nel tentativo di costringerla a subire un rapporto sessuale. Non riuscendovi, la baciava ripetutamente sul seno e la costringeva ad un rapporto orale, finché la donna non riusciva a divincolarsi e a fare rientro al proprio domicilio da sola, dove ha raccontato l’accaduto ai famigliari.
Il giorno dopo sul posto sono stati rinvenuti un cellulare con inserita la carta sim dell’accusato, le mutande di quest’ultimo e, sparpagliati nel bosco, alcuni indumenti della donna (bolero, canottiera e reggiseno), sui quali sono state trovate tracce genetiche dell’accusato.
Inoltre, su uno degli stivali che indossava la presunta vittima è stata riscontrata una scucitura a conferma delle dichiarazioni di __________ secondo cui l’accusato aveva cercato di toglierle con forza gli stivali, non riuscendo a sfilarle i pantaloni.
Sul corpo di __________ sono state riscontrate varie lesioni in più parti del corpo, compatibili, anche se non univocamente, con la versione dei fatti da lei resa (cfr. documentazione fotografica agli atti e relazione medico legale 5.02.2009 allestita dal dott.__________, AI 61).
In sostanza la versione di __________ appare lineare e corroborata da altri risconti.
Per quanto concerne invece l’accusato, nel corso del primo verbale di Polizia, egli ha dichiarato di essere il titolare dell’utenza __________ e di averla persa circa 2 mesi prima e, dopo che gli è stato spiegato che un cellulare con inserita la sua sim card era stato rinvenuto sul luogo di un’aggressione, si è rifiutato di rispondere alle successive domande.
Il giorno dopo, in sede di verbale di conferma dell’arresto, __________ ha invece ammesso di avere incontrato __________ dalle parti della __________ di __________, di essersi incamminato con la donna per poi appartarsi con lei, di averla baciata, precisando però di non ricordare, in quanto ubriaco, se ci fosse stato o meno un rapporto sessuale, ma che comunque “qualcosa” di sessuale era avvenuto e che la donna, anch’essa ubriaca, era consenziente.
Nei successivi verbali di Polizia ed in quello PP del 3 dicembre 2008 l’accusato ha riconfermato tale versione dei fatti, precisando che, dopo circa 10/15 minuti che erano appartati, la donna sarebbe improvvisamente corsa via.
Nel successivo verbale dinanzi al Procuratore pubblico, dopo aver visto alcune fotografie della vittima da cui risultano le lesioni riportate da quest’ultima quella notte, ha invece dichiarato di voler modificare la propria versione dei fatti “io non volevo che avvenisse quello che è successo e mi scuso per questo, ma ero ubriaco. (…) non so come siamo entrati nel bosco. Sinceramente non ricordo perché ero ubriaco, forse l’ho forzata. So solo che sono colpevole per quello che ho fatto. (…) so che probabilmente ho fatto qualcosa di sbagliato, e per questo mi dichiaro colpevole”, ha poi concluso ribadendo di non poter essere preciso in quanto quella sera era ubriaco e “sinceramente non mi ricordo più quello che è successo”. Preso atto delle dichiarazioni rese da __________ egli ha ribadito “io mi dichiaro colpevole per quanto è avvenuto all’interno del bosco. Prima di arrivare in quel punto io ero convinto che la donna volesse venire con me e quindi fare del sesso con lei. Quando ci siamo fermati in quel luogo ho capito che lei aveva cambiato idea nel senso di continuare la strada con lei e di portarmi a casa sua come mi aveva proposto, ma non ricordo sinceramente più se quando siamo entrati nel bosco io ho dovuto o meno forzarla a fare del sesso”.
Tale versione è stata mantenuta anche nel corso del confronto con __________ e del verb. PP 19.02.2009: in tali occasioni l’accusato ha ribadito di non essere una persona violenta che colpisce le donne e, comunque, di non ricordare cosa sia esattamente successo quella notte poiché ubriaco.
In occasione dell’ultimo verbale PP __________ ha sostenuto, per la prima volta, che quella notte, mentre stava camminando con la donna, avrebbe ricevuto la telefonata di un, non meglio precisato, amico, il quale gli avrebbe chiesto dove si trovava, non sapendolo spiegare, gli avrebbe passato la donna, precisando di non aver fatto parola precedentemente di tale circostanza in quanto “non me lo ricordavo”.
Sulla base di quanto esposto occorre concludere, senza pregiudizio per il seguito delle indagini ed il giudizio di merito (cui compete una valutazione globale degli indizi), per la presenza di gravi e sufficienti indizi di reato in capo ad __________ a fondamento della detenzione preventiva.
Visto quanto precede si può prescindere, dall’esaminare l’esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza quo ai reati di cui agli art. 115 e 116 LStr.
7.
In merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina):
“In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.
E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13)”.
(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)
Nello stesso senso, la CRP:
"I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. La possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E. Schweri, op. cit. § 68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"
(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)
Riassumendo, per il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che vi siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura rimessa in libertà dell'accusato possa essere di nocumento proprio nell'ottica dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o l'alterazione di mezzi di prova, ecc..
Va da sé che i criteri sopra esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la detenzione) è in corso da un certo tempo.
Dal profilo istruttorio giova evidenziare che, nell’istanza di proroga, il Procuratore pubblico, come detto sopra, rileva di essere tuttora in attesa dell’evasione da parte delle Autorità __________ della rogatoria inoltrata lo scorso marzo 2009 (volta ad ottenere copia della sentenza di condanna a carico dell’accusato per titolo di rapina aggravata) e del rapporto, che dovrebbe essere consegnato a breve (cfr. istanza di proroga 23.04.2009) del medico legale sui certificati medici acquisiti agli atti relativi alla lesione alla spalla destra dell’accusato ed alla sua mobilità. Inoltre, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dall’accusato nel corso del verb. PP 20 aprile 2009, ha incaricato la Polizia di identificare la/le persone che la sera dei fatti incriminati hanno avuto contatti telefonici con l’accusato, al fine di verificare le suddette dichiarazioni. In relazione a tale ultimo atto istruttorio è senz’altro dato concreto pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, non potendosi affatto escludere che l’accusato, possa, se messo in libertà provvisoria, prendere contatto con tali amici al fine di ottenere una versione dei fatti a proprio vantaggio.
8.
Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena; la gravità della pena presumibile comunque, ”(…) elemento "indiziante" importante che va considerato attentamente per la valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più ci si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di pena della reclusione e/o in assenza (ovviamente e sempre in caso di eventuale condanna) di prospettive per una sospensione condizionale (M. Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287ss., p. 32; DTF 106 Ia 404; DTF 117 Ia 69; CEDU Vol. A IX p. 44; SJ 1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701; GIAR 16 novembre 2006, 345.2006.3; si veda, inoltre, DTF 14.1.2005, 1S.15/2004, e riferimenti) non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69).
L’accusato è cittadino __________, senza particolari legami personali e professionali con la Svizzera; egli si trova confrontato con imputazioni di sicura gravità, in particolare coazione sessuale e violenza carnale tentata, ipotesi accusatorie che, se confermate, comporteranno una pena da espiare di una certa durata, circostanze che, tenuto anche conto dell’atteggiamento processuale reticente e negatorio, permettono di concludere che il pericolo di fuga (inteso come indisponibilità a presenziare al seguito del procedimento) è presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 585); non si vede infatti cosa possa trattenere l'accusato, qualora tolta la misura cautelare, dal rendersi irreperibile.
9.
Ritenuta la presenza di gravi indizi di reato e di preminenti motivi di interesse pubblico, così come indicato ai considerandi precedenti, ci si può esimere dal verificare se in concreto sia pure dato un concreto pericolo di recidiva.
Resta pertanto unicamente da determinare se una proroga, rispettivamente quella richiesta, sia rispettosa del principio di proporzionalità.
La proporzionalità deve essere esaminata da angolature diverse.
Da un lato, occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie e la pena presumibile, dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004, 1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).
In relazione al primo aspetto si constata che nel caso concreto il carcere preventivo sofferto (quasi 6 mesi) non appare lesivo del principio di proporzionalità: i reati ascritti sono comunque gravi e prevedono una pena edittale importante. In ogni caso, la detenzione sin qui sofferta e quella ancora da soffrire appare comunque inferiore a quella ipotizzabile in caso di condanna.
Per quanto concerne il secondo aspetto, va detto che non può dirsi che l’inchiesta non sia stata sin qui condotta nel rispetto del principio di celerità da parte del magistrato inquirente: da un esame degli atti non emergono tempi morti tali da mettere in discussione la legalità della detenzione (in proposito va infatti ricordato che secondo il Tribunale federale il rispetto di tale principio deve essere valutato globalmente, tenendo conto delle particolarità dell’inchiesta, dell’ampiezza del lavoro svolto dagli inquirenti, non potendosi pretendere che un magistrato si occupi costantemente di un unico incarto, e di quella degli inevitabili tempi morti, cfr. DTF 124 I 139, DTF 128 I 149, STF 7.2.2005 in re C., 1S.3/2005), ritenuta anche la complessità della stessa in considerazione della tipologia dei reati e considerato che gli inquirenti non si sono limitati ad interrogare l’accusato e la presunta vittima, ma hanno provveduto alla ricerca di riscontri oggettivi al fine di chiarire i fatti (circostanza riconosciuta anche dalla difesa in sede di osservazioni).
In conclusione, una proroga del carcere preventivo fino al 18 giugno 2009 (compreso), oltre che sufficiente per la conclusione dell'inchiesta, è rispettosa del principio di proporzionalità, in considerazione della gravità delle accuse mosse a __________ e del conseguente rischio di pena, nonché del fatto che l’inchiesta, complessa - vista la tipologia di reati, le divergenti versioni dell’accusato e della presunta vittima e l’assenza di testimoni atti a corroborare l’una o l’altra versione dei fatti - è stata comunque condotta nel rispetto dei dettami dell’art. 102 cpv. 1 CPP.
Il magistrato inquirente, che ha comunque garantito il proprio impegno a chiudere l’inchiesta precedentemente, se dati i presupposti, è in ogni caso invitato a procedere indilatamente nei suoi incombenti, così come avvenuto sino ad ora, potendo, se del caso, sollecitare il medico legale, rispettivamente le Autorità rogate a trasmettere quanto richiesto loro, trattandosi di procedimento con accusato in detenzione.
In conclusione, l'istanza è accolta, nel senso che la carcerazione preventiva cui è astretto __________ è prorogata fino al 18 giugno 2009 (compreso), con la presente decisione esente da tasse e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario), suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 189 e 190 CP, 115 e 116 LStr, 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,
decide
1. L'istanza è accolta.
§ Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato fino al 18 giugno 2009 (compreso).
2. Non si prelevano tasse e spese.
3. Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
4. Intimazione:
giudice Ursula Züblin