Incarto n.
INC.2008.55203

Lugano

3 febbraio 2009

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

 

sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 26/28 gennaio 2009 da

 

 

 

__________

 

 

 

 

ai sensi dell’art. 108 cpv. 3 CPP;

 

 

viste le osservazioni 29 gennaio 2009 del Procuratore pubblico e 2 febbraio 2009 della difesa dell’accusato istante;

 

visto l’incarto __________ di cui all’__________;

 

ritenuto,

 

 

in fatto:

 

 

A.

 

__________ è stato arrestato il 5 novembre 2008 con contestuale promozione dell’accusa per il reato di incendio intenzionale (avvenuto verso le 00.30 del 5 novembre 2008 a __________); l’arresto è stato confermato il giorno successivo da questo giudice, ritenuta l’esistenza, oltre che di seri e concreti indizi di colpevolezza, di bisogni dell’inchiesta e pericolo di inquinamento delle prove, mentre che questo giudice aveva ritenuto non sufficientemente concreto il pericolo di recidiva (doc. 1 e 6, inc. GIAR 552.2008.1).

Sin dall’inizio dell’inchiesta __________ ha negato di essere l’autore dell’incendio addebitatogli.

 

Successivamente, nel corso del verb. PP 15.01.2009, l’accusa è stata estesa anche ai reati di frode dello scotto, ripetuto furto, danneggiamento, ripetuto furto d’uso, guida in stato di inattitudine, elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità di guida e ripetuta circolazione malgrado la revoca, reati ammessi dall’accusato, il quale per contro, ha continuato a ribadire la propria estraneità all’incendio del 5 novembre 2008.

 

B.

 

Con decisione 22 gennaio 2009 il Procuratore pubblico ha decretato l’abbandono per il reato di incendio intenzionale.

 

In pari data il Procuratore pubblico ha pure rinviato __________ a giudizio davanti alla __________ __________  siccome accusato di frode dello scotto (fatti avvenuti il 2 maggio 2006 per un importo di fr. 39.90), ripetuto furto (fatti avvenuti nel corso del 2005 con un indebito profitto di fr. 31'353.-- secondo la denunciante, ed il 29 maggio 2008 con un indebito profitto di fr. 99.13), danneggiamento (fatti avvenuti il 23 ottobre 2008, con un danno di

fr. 598.--), ripetuto furto d’uso (fatti avvenuti il 29 maggio 2008, 16 ottobre 2008 e 23 ottobre 2008), guida in stato di inattitudine (fatti avvenuti il 16 ottobre 2008), elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida (fatti avvenuti il 29 maggio 2008) e ripetuta guida malgrado la revoca (fatti avvenuti il nel periodo marzo-aprile 2005, il 29 maggio 2008, il 16 ottobre 2008 ed il 23 ottobre 2008).

 

Il processo contro l’istante è stato aggiornato per il 27 febbraio 2009.

 

 

C.

 

Il 26/28 gennaio 2009 __________ ha inoltrato istanza di libertà provvisoria a questo ufficio. Ricordato che per il reato di incendio doloso è stato decretato l’abbandono, la difesa sostiene che in concreto non sarebbero più dati motivi di interesse pubblico atti a giustificare il mantenimento della detenzione preventiva cui è astretto __________. Inoltre, per quanto concerne il pericolo di recidiva, peraltro neppure ritenuto dal GIAR in sede di conferma dell’arresto, la difesa osserva che il Procuratore pubblico con decisione 15 gennaio 2009 ha ordinato il sequestro dell’auto di proprietà dell’accusato, ma intestata alla di lui compagna, ciò che ha ridotto, per non dire escluso, il pericolo di recidiva con riferimento ai reati di furto d’uso e ripetuta guida nonostante la revoca. Così stando le cose, il mantenimento della detenzione preventiva sarebbe ingiustificato ed inoltre si ripercuoterebbe sfavorevolmente sui famigliari (convivente e cinque figli, alcuni dei quali in giovanissima età).

 

 

D.

 

Il magistrato inquirente, con osservazioni 29 gennaio 2009, postula il non accoglimento dell’istanza, ostandovi un concreto pericolo di recidiva, rilevato inoltre che nei confronti di __________ si prospetta un pena adeguata “che difficilmente potrà essere messa al beneficio della sospensione condizionale” e che le condizioni personali dell’accusato molto probabilmente implicheranno anche l’adozione di misure di condotta e/o di trattamento socio-terapeutico.

 

 

E.

 

L’istante con osservazioni 2 febbraio 2009, preso atto del preavviso negativo del Procuratore pubblico, si riconferma integralmente nella propria istanza di libertà provvisoria. Delle relative argomentazioni, si dirà, se necessario, nei considerandi in diritto.

 

 

 

 

 

In diritto:

 

 

 

1.

 

L'istanza, presentata dall'accusato detenuto dopo l’emanazione dell’atto d’accusa direttamente a questo giudice (ex art. 108 cpv. 3 CPP), è ricevibile.

 

 

2.

 

Ricordato che dopo l'emanazione dell'atto di accusa il codice di rito non impone termini specifici per l'evasione di istanze di libertà provvisoria, in concreto (con la procedura prevista dall'art. 280 CPP: Rusca/Verda/Salmina, Commento del Codice di Procedura Penale ticinese, n. 9 ad art. 108) si verificherà se ai fini del dibattimento siano ancora dati i presupposti per il mantenimento della detenzione preventiva (gravi indizi di reato, bisogni dell'istruzione intesi come pericolo di collusione o inquinamento delle prove, pericolo di fuga, pericolo di recidiva e proporzionalità).

 

 

3.

 

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

 

L’art. 95 CPP – corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L’eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128).

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).

 

 

 

 

4.

 

Nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo all'accusato per i fatti che gli sono imputati con l’atto d’accusa, peraltro neppure contestati dalla difesa, i gravi indizi di colpevolezza sono dati, come emerge dall'atto di accusa e dalle dichiarazioni/ammissioni dell'accusato stesso (cfr. verb. PP 15.01.2009), ricordato inoltre che lo stesso atto d'accusa può essere utilizzato quale accertamento di indizi di reato, in assenza di elementi contrari (DTF 19.06.1997 in re V, 1P.306/1997).

 

 

5.

 

Il Procuratore pubblico fonda il preavviso negativo unicamente sull’esistenza di un concreto pericolo di recidiva.

 

Il pericolo di recidiva consiste infatti nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di cui si teme reiterazione), condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere debitamente considerata (DTF 21.1.2005, 1P.750/2004; DTF 25.4.2006, 1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154). Occorre, insomma, che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005, 1P.750/2004).

 

In primo luogo occorre osservare che dal casellario giudiziale emerge che __________ ha precedenti per danneggiamento nel 2003 e, soprattutto, per violazione della LCStr negli anni 2004 e 2005.

Cionondimeno, seppure dagli atti emerga che tutti i reati oggetto dell’atto di accusa erano noti alle Autorità inquirenti ancor prima del 5 novembre 2008 (cfr. rapporti di polizia 11.05.2006, 5.02.2006, 30.05.2008 e rapporti di constatazione 16.10 2008 e 3.11.2008), tuttavia essi non avevano dato luogo all’arresto di __________, che è invece intervenuto in relazione al reato di incendio intenzionale, procedimento poi sfociato nell’abbandono 22 gennaio 2009.

In siffatte circostanze questo giudice ritiene che il pericolo di recidiva con riferimento a detti reati, alcuni dei quali peraltro di lieve entità (frode dello scotto e furto del 29 maggio 2008) ed alcuni risalenti al 2005 e 2006, non possa giustificare il mantenimento della detenzione. In altre parole, il mantenimento della carcerazione preventiva per tale motivo sarebbe contrario al principio di proporzionalità.

 

Altri motivi di interesse pubblico non sono indicati dal Procuratore pubblico e neppure emergono dagli atti.

 

 

 

6.

 

In virtù di quanto detto sopra, l’istanza di libertà provvisoria presentata da __________ deve quindi essere accolta, ritenuto che la sola esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a suo carico e la recidiva con riferimento ai reati indicati nell’atto di accusa per i motivi indicati al consid. 5, non possono giustificare il perdurare della sua carcerazione preventiva, facendo difetto le condizioni di cui all’art. 95 cpv. 2 CPP, con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario).

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli articoli 139, 144, 149 CP, 91, 91a, 94 e 95 LStr, 95ss, 102, 103, 279ss, 284 CPP e ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

decide:

 

 

 

1.                L’istanza di libertà provvisoria è accolta.

§.    Di conseguenza, __________ deve essere immediatamente scarcerato.

 

 

2.                Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

 

 

3.                Intimazione (anticipata via fax):

 

 

 

 

 

 

                                                                                 giudice Ursula Züblin