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Incarto n. |
2 gennaio 2009 |
In nome |
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Ursula Züblin |
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sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 23/24 dicembre 2008 da |
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__________, attualmente c/o __________, __________ patr. d’ufficio dall’avv. __________, __________ |
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e qui trasmessa con preavviso negativo 29 dicembre 2008 dal |
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Procuratore pubblico Nicola Respini |
preso atto delle osservazioni 29 dicembre 2008 della difesa;
visto l’incarto MP __________;
ritenuto e considerato,
in fatto
A.
__________ è stato arrestato ad __________ il 24 novembre 2008 su ordine di arresto 18 novembre 2008 e nei suoi confronti il Procuratore pubblico ha promosso l'accusa per titolo di rapina ripetuta, lesioni semplici, subordinatamente vie di fatto, furto ed aggressione, e meglio, “per avere, a __________ presso la Stazione FFS e in via Stazione, nel periodo 18-25 ottobre 2008, in due occasioni, agendo sia singolarmente che in correità con __________ e __________, commesso due furti usando violenza contro __________, sottraendogli il telefono cellulare, rispettivamente contro __________, sottraendogli due giacche del valore di fr. 300.--; rispettivamente per avere aggredito __________ procurandogli alcune lesioni” (cfr. ordine di arresto 18.11.2008).
L'arresto è stato confermato il giorno successivo dal GIAR, considerata la presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, bisogni dell'istruzione, pericolo di collusione e pericolo di recidiva (Inc. GIAR 608.2008.1, doc. 3).
Successivamente, il 23 dicembre 2008, l’accusa è stata estesa anche per titolo di danneggiamento, abuso di un impianto di elaborazione dati, ingiuria, abuso di impianti di telecomunicazione, coazione, violazione di domicilio, infrazione e contravvenzione alla LStup e contravvenzione alla LTP.
B.
Con l'istanza qui in esame e per il tramite del proprio difensore, __________ chiede di essere immediatamente posto in libertà provvisoria ,se del caso con l’adozione di misure sostitutive. La difesa, dopo aver evidenziato le ammissioni dell’istante quo ai reati addebitatigli (ad eccezione dell’aggressione ad __________, episodio in relazione al quale esistono quattro differenti versioni), rileva che non sussisterebbe più pericolo di collusione – ritenuto inoltre che da novembre 2008 non sarebbero più stati effettuati particolari accertamenti – e, comunque, potrebbe essere evitato mediante l’adozione di misure sostitutive, quali il divieto di avere contatti con i correi e le vittime, rispettivamente quello di frequentare “gli ambienti che era solito bazzicare prima del suo arresto”. Pure il pericolo di recidiva, secondo la difesa, sarebbe venuto meno: evidenziato il chiaro pentimento e l’atteggiamento collaborativo nel corso dell’inchiesta, la difesa sostiene che ”il crescendo delinquenziale dell’ottobre 2008” sarebbe da ricondurre ad una lite avvenuta con la fidanzata il 3 ottobre 2008, ma che nel corso di novembre i due si sono riappacificati e l’accusato aveva ripreso il lavoro ed inoltre va considerato l’effetto deterrente della carcerazione sin qui sofferta.
C.
Il magistrato inquirente con preavviso negativo 29 dicembre 2008 si oppone alla scarcerazione di __________. Dopo aver riassunto gli indizi di colpevolezza a carico dell’accusato istante per i reati addebitatigli, rileva che sussistono tuttora importanti necessità istruttorie (in relazione al furto ai danni di __________ e a quello ai danni di __________), nonché pericolo di collusione ed inquinamento delle prove con i correi __________ e __________ e la teste __________ e pericolo di recidiva. Inoltre, “a mente del sottoscritto”, sarebbe pure dato pericolo di fuga, ritenuto che l’accusato non avrebbe più legami con la Svizzera e neppure si interesserebbe più del figlio Joshua, come dichiarato dalla madre di quest’ultimo.
Infine il magistrato inquirente evidenzia che il mantenimento del carcere preventivo sarebbe comunque rispettoso del principio di proporzionalità, vista la gravità degli addebiti.
D.
In sede di osservazioni (29 dicembre 2008) la difesa si riconferma integralmente nell'istanza 23/24 dicembre 2008, ribadendo che in concreto non sarebbero più dati motivi di interesse pubblico, segnatamente pericolo di collusione (in particolare con i correi) e pericolo di recidiva, atti a giustificare il mantenimento della detenzione preventiva cui è astretto __________.
In diritto:
1.
L’istanza, presentata dalla difesa di __________, accusato detenuto, è ricevibile in ordine.
Il preavviso e l'incarto sono stati trasmessi tempestivamente ai sensi dell'art. 108 CPP in particolare, il preavviso e l'incarto sono stati consegnati “brevi manu” a questo ufficio la mattina del 29 dicembre 2008.
Il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP viene a scadere venerdì 2 gennaio 2009.
2.
I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.
L’art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L’eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128).
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).
3.
L'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.
In concreto sono senz’altro dati seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ per i reati ascrittigli. Lo stesso accusato ha infatti ammesso le proprie responsabilità in relazione ai furti ai danni del negozio __________ e di __________, all’aggressione e furto ai danni di __________. Per quanto concerne invece __________, l’accusato ha ammesso di avergli sottratto, agendo in correità con __________ e __________, un sacco contenente due giacche, negando però di averlo poi aggredito e picchiato, come invece sostenuto dalla vittima e dai correi. Pure ammessi sono i reati oggetto della promozione dell’accusa 23 dicembre 2008 e cioè danneggiamento, abuso di un impianto di elaborazione dati, ingiuria, abuso di impianti di telecomunicazione, coazione, violazione di domicilio, infrazione e contravvenzione alla LStup e contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico. In proposito si rinvia alle dichiarazioni rese nel corso del verbale PP 10 dicembre 2008 alla presenza del difensore (AI 13). Occorre precisare che, se è vero che in relazione ai fatti del 3 ottobre 2008 (inc. MP ), nel corso del verb. Pol. 28.11.2008 __________ ha dichiarato non essere sua intenzione denunciare __________ e neppure costituirsi parte civile, è altrettanto vero che tale procedimento si riferisce anche al reato di coazione, perseguibile d’ufficio.
Sulla base di quanto esposto occorre concludere, senza pregiudizio per il seguito delle indagini ed il giudizio di merito, per la presenza di gravi e sufficienti indizi di reato in capo a __________ a fondamento della detenzione preventiva.
4.
In merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina):
“In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.
E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konkrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”
(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)
Nello stesso senso, la CRP:
"I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E. Schweri, op. cit. § 68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"
(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)
Riassumendo, per il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che vi siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura rimessa in libertà dell'accusato possa essere di nocumento proprio nell'ottica dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o l'alterazione di mezzi di prova, ecc..
Va da sé che i criteri sopra esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la detenzione) è in corso da un certo tempo.
Nel preavviso il Procuratore pubblico evidenzia che sussistono tuttora bisogni dell’inchiesta, in particolare l’audizione del teste __________ (teste il cui nominativo sarebbe stato fornito unicamente con l’istanza qui in discussione) in relazione al furto ai danni di __________ ed ulteriori interrogatori/confronti con i correi e la teste __________ per chiarire la dinamica dei fatti in relazione al furto e successiva aggressione ai danni di __________, in relazioni a tali atti istruttori sarebbe tuttora dato concreto pericolo di collusione ed inquinamento delle prove.
E' vero che __________ ha sostanzialmente ammesso i fatti addebitatigli (fatta eccezione per l’aggressione ai danni di __________, egli ammette unicamente di avergli sottratto un sacco contenente due giacche, ma nega di averlo picchiato).
Tuttavia non può essere trascurato che egli ha cercato di sminuire le proprie responsabilità attribuendo ad altri la colpa del suo comportamento ad esempio a __________ (che avrebbe molestato sessualmente una ragazza seduta al suo tavolo, circostanza però negata da __________) e ad __________, rispettivamente adducendo quale causa del suo agire l’abuso di sostanze alcoliche.
Così stando le cose, appare concreta la possibilità che l’accusato, se messo in libertà provvisoria, possa in qualche modo adoperarsi per influenzare a proprio beneficio, i testi e le vittime, onde convincerle a modificare le proprie dichiarazioni, ciò che potrebbe avere evidenti e negative conseguenze sull’accertamento della verità. Pericolo di collusione, perlomeno fino a che non si sarà proceduto ai verbali di confronto, ciò che dovrà avvenire quanto prima, sussiste anche con i correi.
In siffatte circostanze, l’impegno espresso dall’accusato di non prendere contatto in alcun modo con le altre persone coinvolte, rispettivamente di non frequentare determinati “ambienti” non appare sufficiente a scongiurare il timore che detto rischio si concretizzi, a maggior ragione se si considerano le minacce, nonché le ingiurie, già messe in atto nei confronti di __________ (cfr. verb. pol. __________ 14.11.2008). Per il medesimo motivo non può entrare in considerazione l’adozione di misure sostitutive quali quelle proposte dalla difesa, peraltro inidonee anche a scongiurare il pericolo di recidiva, pure dato, come si vedrà, nella fattispecie.
L'autorità inquirente è comunque invitata a procedere celermente agli accertamenti mancanti (nel rispetto dell'art. 102 cpv. 1 CPP), caso contrario non potranno essere ulteriormente fatti valere per giustificare il carcere preventivo di __________.
5.
Il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di cui si teme reiterazione), condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere debitamente considerata (DTF 21.1.2005, 1P.750/2004; DTF 25.4.2006, 1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154). Occorre, insomma, che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005, 1P.750/2004).
__________ è stato arrestato il 7 aprile 2006 (dopo aver avuto una colluttazione con la compagna __________, le aveva sottratto la borsa ed aveva utilizzato la postcard per prelevare); in seguito è stato oggetto di ulteriori esposti per vari titoli di reato, segnatamente quelli di cui agli incarti MP __________, __________, __________ (fatti avvenuti ai danni della compagna __________ il 3 ottobre 2008) e __________. In relazione ai suddetti fatti il 23 dicembre 2008, come detto sopra, il Procuratore pubblico ha esteso l’accusa per vari titoli di reato.
Tali procedimenti (soprattutto i vari interrogatori di Polizia) non sono quindi serviti quali deterrente per impedirgli di tornare a delinquere. __________, infatti, malgrado ripetutamente interrogato ed ammonito dalla Polizia (da ultimo verb. Pol. 3.10.2008), non soltanto ha continuato a delinquere, agendo peraltro per futili e banali motivi, talvolta sotto l’effetto di alcool e/o di sostanze stupefacenti, ma ha commesso reati più gravi, da ultimo quelli che hanno condotto al suo arresto, reati che denotano un comportamento violento e pericoloso nei confronti di terzi. Non va inoltre trascurato che egli non ha un lavoro fisso ed attualmente pure la compagna è senza attività lavorativa: l’istante soltanto poco prima dell’arresto aveva ripreso a lavorare, peraltro in modo temporaneo, mentre che precedentemente risultava essere senza alcuna attività lucrativa.
Così stando le cose esiste il rischio concreto che, se posto in libertà provvisoria, egli possa facilmente ricadere nella commissione di furti/rapine e reati contro la persona, vista la sua precaria situazione finanziaria e tenuto anche conto dell’estrema futilità dei motivi a monte del suo agire (soprattutto per quanto concerne i reati contro la persona). Le buone intenzioni espresse dall’accusato per il futuro nel corso del verb. PP 10 dicembre 2008, alla luce della situazione concreta, non permettono di sovvertire siffatta conclusione. Del resto, non va dimenticato che il rischio di recidiva costituisce motivo di arresto non solo per impedire nuovi delitti, ma anche, seppure solo indirettamente, perché commettendo sempre nuovi reati l’accusato potrebbe procrastinare a oltranza il processo (cfr. Rusca/Salmina/Verda, Commento del CPP, ad art. 95, n. 29, nonché G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ad 2357).
6.
Essendo dati due dei motivi di ordine pubblico per il mantenimento del carcere preventivo non occorre qui esaminare l’esistenza di concreto pericolo di fuga.
7.
La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).
La proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, della verosimile pena in caso di condanna e della complessità dell'inchiesta, è sicuramente data. Gli inquirenti hanno proceduto con celerità e non si sono limitati ad interrogare l’accusato, ma hanno provveduto alla ricerca di riscontri oggettivi al fine di acclarare i fatti, viste le rispettive versioni non proprio concordanti, in particolare con riferimento all’episodio __________.
L’accusato è stato arrestato il 24 novembre 2008 ed i reati in discussione sono di sicura gravità. In questo lasso di tempo l’inchiesta, che riguarda più procedimenti e resa complessa anche dal numero di persone coinvolte a vario titolo e delle versioni in parte contrastanti, è proceduta nel rispetto del principio di celerità, né sono ravvisabili tempi morti di durata eccessiva tali da mettere in discussione la legalità della detenzione (in proposito va infatti ricordato che secondo il Tribunale federale il rispetto di tale principio deve essere valutato globalmente, tenendo conto delle particolarità dell’inchiesta, dell’ampiezza del lavoro svolto dagli inquirenti, non potendosi pretendere che un magistrato si occupi costantemente di un unico incarto, e di quella degli inevitabili tempi morti, cfr. DTF 124 I 139, DTF 128 I 149, STF 7.2.2005 in re C., 1S.3/2005).
Resta in ogni caso sottinteso l’obbligo, per il magistrato inquirente, di trattare con priorità i casi in cui l’accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).
8.
In conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Per questi motivi,
richiamati gli articoli 123, 126, 134, 139, 140, 144, 147, 177, 179septies, 180 e 181 CP, 19 cifra 1 e 19a LStup, 51 LTP, 95ss, 102, 103, 279ss, 284 CPP,
decide
1. L’istanza di libertà provvisoria presentata il 23/24 dicembre 2008 da __________ è respinta.
2. Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
Intimazione (raccomandata anticipata via fax):
giudice Ursula Züblin