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Incarto n. |
29 dicembre 2008 |
In nome |
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Edy Meli |
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sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 22/23 dicembre 2008 da |
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__________, citt. ______________, dom. a __________, attualmente c/o __________, __________ (patrocinato dalla lic. iur. __________, __________, __________) |
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e qui trasmessa con preavviso negativo del 23/24 dicembre 2008 dal |
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Procuratore pubblico Antonio Perugini, Ministero pubblico |
viste le osservazioni della difesa (25 dicembre 2008);
visto l’incarto MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
1.
__________ è stato arrestato il 3 dicembre 2008, con contestuale promozione dell’accusa per titolo di ripetuto furto (doc. 2, inc. GIAR 625.2008.1, in particolare allegato 37). Con la richiesta di conferma dell’arresto l’accusa è stata estesa alle ipotesi di cui al cpv. 2 cifra 3 dell’art. 139 CP e a quella di cui all’art. 160 CP (doc. 1, inc. GIAR 625.2008.2).
L’arresto è stato confermato il 4 dicembre 2008 da questo giudice, ritenuti presenti sufficienti indizi di reato, pericolo di collusione e di inquinamento delle prove in relazione ai correi nonché alla refurtiva (doc. 5, inc. GIAR 625.2008.1).
2.
In sintesi, __________ è accusato di aver sottratto merce di proprietà di terzi dai magazzini della ditta di trasporti __________ di cui era dipendente, ovvero di aver concorso (a seconda del momento e delle circostanze) con terzi a tali sottrazioni, rispettivamente di aver ricevuto o aiutato ad alienare/occultare merce di analoga provenienza.
Va precisato che il 3 dicembre sono stati arrestati, sostanzialmente con le stesse accuse, altri quattro dipendenti della __________, tra i quali anche il fratello del qui istante.
3.
L’inchiesta risulta abbastanza laboriosa per la necessità di ricostruire le sparizioni di merce dai magazzini della ditta __________ (dal 2006) mediante dati e indicazioni provenienti sia dalla ditta stessa, sia dai sequestri presso gli accusati che dalle loro dichiarazioni (a seconda dell’episodio, dell’uno o dell’altro di questi). Questi dati e indicazioni, che non possono essere considerati, se presi singolarmente, indiscutibili ed inoppugnabili (per quelli forniti dalla ditta __________ si veda il Verbale __________ del 22.12.2008, pag. 2 in particolare), debbono essere incrociati e verificati al fine di poter determinare sia la corretta entità dei reati ipotizzati, sia le specifiche responsabilità dei singoli accusati, nonché la (eventuale) qualifica giuridica precisa. Ciò sta avvenendo mediante interrogatori (di accusati e di testi) e la prospettazione delle varie risultanze dell’inchiesta (cfr., in Classificatore AI sezione 2, Verbali di Polizia Giudiziaria, elenco merce sequestrata e tabella di ricostruzione dei fatti censiti sino al 19.12.2008).
4.
Con l’istanza qui in discussione (doc. 2, inc. GIAR 625.2008.2) __________ chiede di essere posto in libertà provvisoria.
Dopo breve richiamo ai principi di legge applicabili, afferma che la (sua) difesa non ha ancora avuto accesso agli atti, che l’inchiesta è in corso da due settimane, la sua abitazione già perquisita e sia lui che i presunti correi ripetutamente interrogati (Istanza, punto 2). Egli avrebbe, inoltre, reso ampia confessione indicando nel dettaglio quanto sottratto, la ripartizione con i correi e la destinazione della merce (Istanza, punto 3).
In questa situazione, sempre secondo l’istante, non vi sarebbe più alcuna necessità istruttoria (collusione o inquinamento delle prove) suscettibile di giustificare il perdurare della detenzione preventiva, a maggior ragione per il fatto che i correi si trovano anch’essi in detenzione (Istanza, punto 4).
Da ultimo, assevera che anche proporzionalità e sussidiarietà si oppongono al mantenimento della carcerazione.
5.
Il magistrato inquirente ha preavvisato negativamente l’istanza (doc. 1,inc. GIAR 625.2008.2). A suo dire, la confessione deve essere verificata (elementi oggettivi e dichiarazioni dei correi) anche perché la stessa non è avvenuta senza soluzione di continuità e nei primi verbali: alcuni episodi sono emersi solo recentemente (Preavviso, pag. 1). Inoltre, sempre secondo l’inquirente, chiarezza sull’intera vicenda non è ancora stata fatta; non tutti gli episodi sono censiti, non tutte le sottrazioni sono state chiarite con attribuzione di responsabilità all’uno o all’altro dei correi e, in parte di conseguenza, la destinazione della merce sottratta non ha ancora potuto essere interamente ricostruita (quindi, neppure recuperata). Questi elementi di attuale incertezza concernono anche il qui istante e le sue dichiarazioni (Preavviso, pag. 2).
Per il magistrato inquirente, in simile situazione il pericolo di collusione e inquinamento delle prove è ancora presente. Da ultimo, egli ritiene ancora pienamente rispettati sia il principio di proporzionalità che quello di celerità.
6.
Con osservazioni del 25 dicembre 2008 (doc. 4, inc. GIAR 265.2008.2) la difesa ribadisce contenuto e conclusioni dell’istanza.
Afferma che l’unico ostacolo alla completa ricostruzione da parte dell’accusato sta nella sua memoria e che se la pubblica accusa, avendone i mezzi, non ha verificato la correttezza della confessione nelle tre settimane trascorse, ciò non può andare a scapito dell’accusato (che non può essere trattenuto ai fini della confessione: Osservazioni, punto 3). Ribadisce inesistenza di un pericolo di collusione con i correi in quanto gli stessi avrebbero già reso le loro versioni ed un accordo appare difficilmente immaginabile. Quanto ad altre possibilità/rischi collusivi (coprire qualcuno) cui l’inquirente fa riferimento nel preavviso, si chiede da dove questi li desuma (Osservazioni, punto 4) per poi contestarne comunque l’esistenza.
Pure ribadita l’affermazione secondo cui il principio di proporzionalità non sarebbe più rispettato.
7.
Delle (eventuali) altre indicazioni, argomentazioni e osservazioni presentate dalle parti, si dirà, se necessario, nei considerandi che seguono.
8.
La persona accusata e detenuta è certamente legittimata a presentare istanza di libertà provvisoria.
Il preavviso del Procuratore pubblico, consegnato a mano il 24 dicembre 2008, è rispettoso del termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP (ritenuta la ricezione dell’istanza il 23 dicembre 2008), quindi tempestivo e ricevibile in ordine.
Il termine per la decisione di questo giudice (visti gli artt. 19 e 20 CPP) scade il 29 dicembre 2008 (compreso).
9.
I principi che reggono la materia, sebbene noti alla difesa ed al magistrato inquirente, possono essere così riassunti:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
10.
Preliminarmente e sulla questione della conoscenza degli atti d'inchiesta (cui l'istante e la sua difesa affermano di non aver ancora avuto accesso), è opportuno ricordare i principi applicabili in materia di accesso agli atti:
"… l'istruttoria non può essere condotta segretamente nei confronti dell'accusato, che il diritto d'accesso agli atti è considerato importante (quando non fondamentale) per un'efficace difesa (G: PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, 2000, nos. 774ss., 1208ss.; RUSCA/SALMINA/VERDA, commento al CPP, nota 11 ad art. 60), che la sua limitazione deve essere motivata in stretta connessione con specifiche esigenze d'inchiesta (salvaguardia della raccolta di prove esenti da possibili inquinamenti - REP 1998 n. 100), che deve essere limitata nel tempo ed i motivi a giustificazione della limitazione debbono essere sempre più "concreti"/importanti man mano che l'inchiesta prosegue (REP 1994 n. 114) e che spetta al magistrato inquirente (che intende limitare un diritto) motivare correttamente e sufficientemente la limitazione, non all'accusato (o alla sua difesa) motivare la richiesta;"
(GIAR 9 dicembre 2005, 192.2005.5)
inoltre:
"Lo stesso Tribunale federale ha avuto modo, ancora recentemente, di ribadire l'importanza di tale diritto in particolare nei confronti di persone detenute (se si preferisce, allorquando vi è in gioco una misura restrittiva della libertà personale), sottolineando come tale diritto riguardi la conoscenza dell'intero incarto e precisando che l'autorità inquirente, qualora intenda fondare il mantenimento della detenzione su atti che vuole mantenere segreti per non compromettere l'inchiesta, deve illustrarne il contenuto essenziale all'interessato offrendogli la possibilità di esprimersi al riguardo e aggiungendo che non può essere il solo comportamento "omertoso e reticente" a fondare limitazioni particolari di tale diritto (cfr. DTF 7.2.2005, 1S.3/2005; DTF 14.1.2004, 1S.15/2004)."
(GIAR 29 dicembre 2006, inc. 542.2006.3)
Detto questo, occorre anche precisare che se una parte rinuncia (esplicitamente o tacitamente) a far valere questi diritti, o ad esercitarli pienamente, è malvenuto a lamentarsene (anche solo a titolo abbondanziale) in sede di decisione sulla libertà provvisoria (GIAR 10 luglio 2006, inc. 222.2006.2; si veda anche DTF 14.1.2005, 1S.15/2004).
Nel caso in esame, l’analisi dell’elenco atti non evidenzia decisioni negative ai sensi degli artt. 58 o 60 cpv. 2 CPP. Risulta, invero, che la difesa ha chiesto di poter prendere visione del fascicolo il 5 dicembre 2008 (cfr. Classificatore AI, separazione 6), ma non è dato sapere per quale motivo non vi sia stato accesso effettivo successivamente a tale data; di certo non sono stati presentati reclami contro eventuali rifiuti materiali di concessione dell’accesso, ovvero contro la persistenza di una limitazione di fatto (cfr. inc. GIAR 466.2008).
Non da ultimo, va pure constatato che neppure a questo ufficio (a seguito del preavviso negativo e ai fini della formulazione di osservazioni) è stato chiesto di poter visionare l’incarto (DTF 9 luglio 2004, 1S 1/2004); e ciò nonostante tale eventualità/possibilità sia stata esplicitamente menzionata nella comunicazione del termine per le osservazioni (con comunicazione del numero di picchetto attuale in considerazione della chiusura degli uffici per il periodo festivo; cfr. doc. 3, inc. GIAR 625.2008.2).
Ne consegue che il diritto di essere sentito non risulta essere stato violato (cfr. per analogia DTF 14 gennaio 2005, 1S.15/2004) ed eventuali carenze nelle motivazioni dell’istanza non sono giustificabili con tale argomento.
11.
a)
L'esistenza di gravi indizi di colpevolezza deve essere verificata (d’ufficio ed anche in assenza di contestazioni in merito da parte dell’istante) nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto appena detto - dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio (GIAR 15 marzo 2007, 28.2007.3; si veda, nello stesso senso, CRP 17.11.2005, 60.2005.357).
b)
Nel caso in esame, non occorrono grandi disquisizioni per confermare la presenza di sufficienti indizi, in capo a __________, per i reati imputati. Detto che lo stesso accusato e la sua difesa non ne contestano la presenza (né per rapporto alla qualifica giuridica, né per rapporto anche solo a entità e durata degli stessi), le sue dichiarazioni a verbale (Verbali GIAR 4.12.2008 e PG 10.12.2008, 15.12.2008, 23.12.2008), le dichiarazioni di alcuni correi (Verbali PG __________ 15.11.2008 pag. 3/4, 23.12.2008 pag. 2, __________ 12.12.2008 pagg. 4 ss.) e, perlomeno in parte ed a parziale conferma di quanto emerge dai verbali, l’esito delle perquisizioni (Allegato 20 Rapporto PG 3.12.2008, Verbale __________ 19.12.2008) sono elementi concreti sufficienti a confermare l’esistenza del primo (e cumulativo) elemento a giustificazione della detenzione cautelare.
12.
a)
I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono strettamente legati ai bisogni dell’istruttoria. Si tratta da un lato di evitare e prevenire accordi (messi in atto per nascondere o modificare la “verità”) tra l’accusato e testimoni, rispettivamente tra l’accusato e i correi (o complici), dall’altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova (tra i quali va annoverata pure l’eventuale “refurtiva”: GIAR 20.6.2003, 237.2003.2 e relative citazioni) non ancora (o non ancora definitivamente) in possesso dell’autorità giudiziaria, allo scopo di distruggerli o alterarli a proprio vantaggio (CRP 16.9.20045, 60.2004.297). Tale rischio deve avere un certo grado di concretezza e non è dato dal semplice fatto che la raccolta delle prove non è ancora terminata (cfr. DTF 117 Ia 257; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, n. 701a).
Occorre anche tener conto sia della tipologia dell’inchiesta e del suo stadio (DTF 7.2.2005, 1S.3/2005), sia dell’atteggiamento dell’accusato prima e dopo l’avvio del procedimento, così come dei rapporti, rispettivamente della convergenza di interessi, tra questi e i terzi “con particolare attenzione ai casi che toccano più persone” (CRP 11.10.1995, 60.2005.323, cons. 15).
b)
È bene ricordare che spetta alle parti, nell’ambito dell’obbligo di motivazione di istanze, gravami e decisioni, indicare gli elementi sui quali fondano le loro affermazioni (di esistenza o inesistenza, sufficiente o insufficiente concretezza). Questo giudice (così come la CRP) ha unicamente la competenza di esaminare la legittimità della misura e non anche quella di sostituirsi alle parti nell’individuare, tra gli atti del procedimento, gli elementi a favore della tesi esposta o quella di ipotizzare quanto stia eventualmente dietro scarne affermazioni. Ciò, oltre che per il rispetto delle competenze altrui e dei gradi di giurisdizione, anche in ragione delle difficoltà concrete per un vaglio approfondito dell’incarto nei tre giorni a disposizione per la decisione. In materia di libertà provvisoria eccezioni sono state poste in essere (in particolare laddove i termini impediscono diversa soluzione) allorquando gli elementi di giudizio emergevano in modo manifesto dall’incarto (si veda, su tutte le questioni esposte: CRP 20.8.2007, 60.2007.174; GIAR 26 ottobre 2001, 592.2001.2; GIAR 13 marzo 2001, 463.2000.6; GIAR 9 maggio 1994, 336.1994; GIAR 4.4.2002, 76.2002.4).
c)
È innegabile che, nel caso in esame, l’inchiesta non può essere considerata ancora conclusa (cfr. tra l’altro, Verbale PG __________ 22.12.2008 e tabelle riassuntive episodi e sequestri in Classificatore AI, separazione 2) e la ricostruzione dei fatti (pleonastico ricordare l’importanza di una corretta e completa ricostruzione per la determinazione dei ruoli e delle effettive responsabilità: per tutte, GIAR 2.6.2006, 149.2006.3 e citazioni) sia relativamente complessa in considerazione del numero di persone coinvolte, delle loro relazioni interpersonali, e della durata dell’attività soggetta ad indagine.
Le versioni sin qui fornite dai vari accusati non sono (al momento) propriamente convergenti, come segnalato dal magistrato inquirente (cfr. Verbali PG __________ 19.12.2008, pag. 2, e __________ 19.12.2008, a proposito degli orologi __________).
Le stesse versioni fornite dal qui istante circa il suo coinvolgimento sono maturate nel tempo, anche grazie alle varie prospettazioni, e si sono modificate sia per quanto concerne il periodo durante il quale ha operato (Verbali GIAR 4.12.2008 pag. 2 e PG 15.12.2008 pag. 1), che per quanto concerne gli specifici atti commessi (Verbali PG 3.12.2008 pag. 2, 10.12.2008 pag. 15.12.2008 pag. 2, per quanto concerne i televisori), così come per le altre persone eventualmente coinvolte (Verbali PG 15.12.2008 pag. 2 e 23.12.2008 pag. 3)
Quanto sopra evidenzia come __________ non abbia reso da subito dichiarazioni spontanee circa il suo coinvolgimento, rispettivamente il suo agire in relazione ai fatti oggetto d’inchiesta, bensì abbia proceduto ad ammissioni (laddove tali sono) parziali, probabilmente man mano che si rendeva conto degli elementi in possesso degli inquirenti, rispettivamente di quanto dichiarato dai correi o complici. Ciò suscita l’impressione che le sue dichiarazioni siano volte a limitare al massimo le sue proprie responsabilità.
Se a ciò si aggiunge la circostanza, anch’essa evidenziata dal Procuratore pubblico (e desunta dai verbali indicati nel preavviso), che su punti non secondari relativi ad alcuni episodi le sue dichiarazioni sarebbero state, per sua stessa ammissione, non veritiere e fornite perché “pensavo di cavarmela” (Verbale PG 23.12.2008, pag. 3) e sono rimaste nel vago per quanto concerne i correi ed il destino della merce sottratta (idem) occorre concludere che pericolo di collusione (in particolare) e di inquinamento delle prove sono ancora presenti e concreti, non da ultimo in ragione della presenza (tra i presunti correi) di un famigliare.
d)
Va, da ultimo, rilevato che alle indicazioni fornite dal Procuratore pubblico, l’istante e la sua difesa hanno contrapposto considerazioni del tutto generiche (parlando di ampia confessione, di ricostruzione ultimata, ecc.), senza alcun riferimento concreto agli atti d’inchiesta, quindi di poca utilità per la verifica di concretezza (quando non carente nella motivazione).
13.
La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).
Nel caso in esame, il rischio di pena in caso di condanna è certamente superiore al carcere preventivo sin qui sofferto (meno di un mese) e a quello eventualmente ancora da soffrire: i reati imputati (e indiziati) comprendono anche un crimine che prevede una pena edittale minima corrispondente a 6 (sei) mesi di giorni-pena (art. 139 cifra 2 CP). Si ricorda, inoltre, che (di principio) l’eventualità di una sospensione condizionale non ha da essere analizzata per l’applicazione del criterio di proporzionalità della carcerazione preventiva (DTF 125 I 60).
Gli inquirenti hanno sinora proceduto con celerità e senza tempi morti (DTF 7.2.2005, 1S.3/2005; DTF 128 I 149), tenuto conto delle esigenze derivanti dalla tipologia dell’inchiesta e dal coinvolgimento di numerose persone. Ricordato che chi delinque con terzi deve sopportare anche le esigenze d’inchiesta che concernono anche le altre persone coinvolte (GIAR 19.8.1999, 386.1999.9), va pure detto che se le recenti ammissioni dell’istante risulteranno effettivamente corrette e complete (come egli pretende), le stesse avranno comunque un effetto accelerante sul seguito dell’inchiesta e, di conseguenza, anche sulla durata della misura cautelare.
14.
In conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della misura cautelare di privazione della libertà. In particolare, oltre ai gravi indizi di reato, è ancora presente, e concreto, il pericolo di collusione e/o inquinamento delle prove.
Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge, in particolare gli artt. 139 e 160 CP, gli artt. 95, 102, 108 e 284 CPP,
decide:
1. L’istanza di libertà provvisoria, presentata da __________ il 22/23 dicembre 2008, è respinta.
2. Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
giudice Edy Meli