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Incarto n. |
17 marzo 2008 |
In nome |
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Edy Meli |
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sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 10/11 marzo 2008 da |
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__________, __________, attualmente presso il __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________)
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e qui trasmessa con preavviso negativo del 14 marzo 2008 dal |
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Procuratore pubblico Moreno Capella, Ministero pubblico, Lugano |
viste le osservazioni della difesa (14 marzo 2008);
visto l’incarto MP __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in diritto
1.
__________ è stato tratto in arresto l’8 febbraio 2008 e nei suoi confronti è stata promossa l’accusa per titolo di rapina aggravata ripetuta (doc. 2 e 1, inc. GIAR 78.2008.1) in relazione a fatti avvenuti a __________ lo stesso 8 febbraio 2008 (ai danni della locale sede __________) e a __________ il 19 novembre 2007 (ai danni della locale sede __________).
L’arresto è stato confermato il 9 febbraio 2008 da questo giudice, ritenuta la presenza di gravi indizi di reato, necessità istruttorie e pericolo di fuga (doc. 3 e 4, inc. GIAR 78.2008.1).
In concomitanza con l’arresto di __________, per gli stessi fatti e le stesse ipotesi di reato, sono stati arrestati anche tali __________ e __________ (cfr. incarti GIAR 79.2008.1 e GIAR 77.2008.1).
2.
In buona sostanza, __________ è accusato di aver concorso con __________ e __________ alla commissione di due rapine perpetrate la prima presso la sede di __________ della __________ (il 19.11.2007) e la seconda presso la sede di __________ dell’__________ (l’8 febbraio 2008).
Entrambe le rapine sarebbero state commesse utilizzando una pistola (Verbale __________ 19.11.2007, pag. 3 e Verbale __________ 8.2.2008, pag. 2) ed avrebbero fruttato una refurtiva di ca. FRS 87'000.-, la prima, e FRS 50'000.- la seconda; la refurtiva della seconda rapina è stata recuperata al momento dell’arresto dei presunti autori (doc. 2, inc. GIAR 78.2008.1).
Per completezza si precisa che l’arma sequestrata l’8 febbraio 2008 è risultata essere un’arma giocattolo e che in entrambe le occasioni nei locali degli istituti bancari sarebbero entrate solo due persone, tra le quali non figurerebbe __________ che, da parte sua, afferma di non aver avuto alcuna partecipazione nei fatti di __________ (Verbale __________, 29 febbraio 2008, pag. 1).
3.
L’inchiesta, ad oggi, si è sviluppata mediante una serie di verbalizzazioni dei tre accusati da parte della polizia (annessi all’incarto MP __________ prodotto) e da parte del magistrato inquirente (AI 53, 60 e 63), la raccolta di materiale vario (fotogrammi videosorveglianza bancaria, estratti casellario). Questo per quanto emerge dall’incarto MP trasmesso (cfr. elenco atti), che non rivela eventuali attività/accertamenti di polizia eventualmente ancora in corso.
4.
Con l’istanza qui in discussione (doc. 1, inc. GIAR 78.2008.3), __________ chiede di essere posto in libertà provvisoria.
A suo dire, l’inchiesta che lo concerne si sarebbe conclusa con il verbale PP del 7 marzo 2008. Egli avrebbe ammesso le sue responsabilità (accompagnamento dei due “autori” in __________ senza conoscere le loro reali intenzioni, manifestarsi di dubbi ad un certo momento rimanendo comunque “alla guida del camper”), dovrebbe riprendere l’attività lavorativa (in __________) per evitare il peggioramento della sua già difficile situazione economica (debiti per ca. EUR 8'000.- e convivente senza attività), è incensurato e propone un deposito cauzionale di FRS 5'000.-.
5.
Il Procuratore pubblico ha preavvisato negativamente l’istanza (doc. 2, inc. GIAR 78.2008.3).
Dopo aver indicato i gravi indizi di reato (partecipazione materiale alla rapina dell’8 marzo 2008 e ai tentativi del 5 e 6 marzo, dichiarazioni dei correi circa la consapevolezza, non credibilità delle sue dichiarazioni viste le particolari modalità di trasferta messe nel corso del mese di marzo, la prospettiva e tentativo di messa in atto di una “lunga fuga verso nord”) per l’ipotesi di rapina commessa in banda, il magistrato inquirente sostiene che il mantenimento della carcerazione preventiva è giustificato dall’esistenza di un concreto pericolo di fuga. A suo dire, l’assenza di legami con il territorio svizzero, il tentativo di ridimensionare il suo ruolo nei fatti ed il rischio di pena, sono tutti elementi che non “danno garanzie sufficienti” all’ipotesi/affermazione di una sua volontà di presenziare al seguito dell’inchiesta ed al dibattimento.
Quanto al seguito dell’inchiesta, il magistrato inquirente indica gli atti ancora da esperire (verbali, acquisizione di documentazione alle autorità italiane in relazione a furti d’auto, tabulati telefonici), ma concorda con quanto “affermato dall’istante” precisando che “salvo puntuali verifiche ed eventuali contestazioni” (?) nei confronti di __________ gli accertamenti paiono conclusi (Preavviso, pag. 3). Aggiunge che gli accertamenti ancora in corso non dovrebbero richiedere tempi lunghi tali da violare i “limiti giuridicamente accettabili” del carcere preventivo cui è astretto __________, ritenuto il minimo edittale dell’art. 140 cifra 2 CP e la durata attuale della misura cautelare.
Il preavviso è silente sulla proposta di cauzione.
6.
Con osservazioni del 14 marzo 2008 (doc. 4, inc. GIAR 78.2008.3) la difesa, preso atto delle affermazioni del magistrato inquirente secondo cui non vi sono ragioni istruttorie a giustificazione del mantenimento della carcerazione di __________, ribadisce quanto già detto in sede di istanza in relazione agli indizi di reato (autista con consapevolezza maturata solo in corso d’opera, quindi complice senza volontà di divenire coautore) ed anche in merito al pericolo di fuga che, a suo dire, “per ogni PP … sussiste ogni qualvolta si ha a che fare con un cittadino straniero”. Pure ribadita la proposta di un deposito cauzionale di FRS 5'000.- e ogni altra forma di impegno che si dovesse richiedere.
7.
Pacifica la legittimazione dell’accusato detenuto a presentare istanza di libertà provvisoria.
Il preavviso del Procuratore pubblico, trasmesso brevi manu a questo ufficio il 14 marzo 2008, è rispettoso dei termini di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP (ritenuta ricezione dell’istanza da parte del Ministero pubblico l’11 marzo 2008).
8.
I principi che reggono la materia, sebbene noti alla difesa ed al magistrato inquirente, possono essere così riassunti:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
9.
a)
L'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, qui parzialmente contestata (quo all’elemento intenzionale ed alla qualifica giuridica del ruolo) deve essere verificata nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto appena detto - dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio (GIAR 15 marzo 2007, 28.2007.3; si veda, nello stesso senso, CRP 17.11.2005, 60.2005.357).
b)
Dagli atti risulta che __________ è stato arrestato, poco dopo la rapina di __________, a __________, sull’autostrada, mentre si trovava alla guida del camper; nel veicolo vi era pure __________ (ma non __________) ed é stata ritrovata una pistola giocattolo (cfr. Rapporto d’arresto). Risulta pure che il camper è stato noleggiato dallo stesso __________, ma su richiesta e con denaro messo a disposizione da __________ (Verbale __________ 4.3.2008, pag. 2).
In corso d’inchiesta è, inoltre, emerso che i tre coaccusati hanno effettuato tre trasferte a __________, nella prima settimana del mese di febbraio 2008, con il camper in questione e, in un’occasione, dopo aver recuperato una vettura rubata (Verbale __________ 14.2.2008, pag. 6) in quanto, a dire di __________, era inimmaginabile avvicinarsi alla banca con il camper (Verbale __________ 10.3.2008, pag. 4). La vettura in questione é poi stata lasciata in __________ in occasione della prima trasferta (Verbale __________ 4.3.2008, pag. 5) e l’attraversamento della frontiera è avvenuto, ogni volta, con modalità tali da evitare l’attraversamento contemporaneo e sullo stesso mezzo dei tre partecipanti alla trasferta (__________con il camper, __________ a piedi e __________ con la vettura rubata, il 5 marzo; __________ con il camper e gli altri due a piedi il 6 e l’8 marzo – cfr. Verbali __________ 4.3.2008, pag. 4 e 5, 7.3.2008, pag. 2 e 3).
Nelle sue dichiarazioni, __________ (Verbale 6.3.2008, pag. 2, 13.2.2008, pag. 5 e 10.3.2008, pag. 3) afferma di aver chiarito a __________ lo scopo delle trasferte a __________ ed averne ottenuto, dopo qualche titubanza, adesione; __________, dal canto suo (Verbale 14.2.2008, pag. 8), afferma che al momento della fuga la preoccupazione di __________ era rivolta alla refurtiva.
Se a quanto appena detto si aggiunge che, il giorno della rapina consumata, __________ non sembra aver avuto difficoltà ad abbandonare __________ senza il __________ (colui che gli aveva richiesto e finanziato il noleggio del camper), nonché a dirigersi a nord (via di fuga già utilizzata dagli altri due dopo la rapina del 19.11.2007, che anche per altri dettagli - per es. auto rubata - è molto simile a quella messa in atto l’8 marzo 2008: cfr. Verbale __________ 14.2.2008, pag. 2 ss.), è fuori dubbio che nei confronti di __________ siano, allo stato attuale, presenti concreti e gravi indizi di correità nel reato di rapina aggravata (commessa quale associato a banda), tentata e consumata (DTF 125 IV 134; DTF 120 IV 136; DTF 101 IV 306; REP 1992 p. 320; DTF 100 IV 219; DTF 124 IV 286).
Spetterà al seguito del procedimento e, in particolare, al merito accertare, valutare e determinare la valenza (definitivamente) di tali indizi.
Va comunque detto, per chiarezza, che gli indizi invocati dal magistrato inquirente (così come quelli riportati nel presente considerando) concernono unicamente i fatti del 2008.
10.
a)
Stabilita l’esistenza di gravi indizi di reato occorre ora verificare se è presente anche una delle altre condizioni che possono giustificare la misura cautelare.
Il magistrato inquirente indica unicamente la presenza del rischio di fuga; solo di quello ci si deve quindi occupare in questa sede.
b)
Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701)).
Ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind, …" (Schmid, ibidem).
Come detto più sopra, la gravità della pena presumibile, da sola, non basta a fondare concreto pericolo di fuga. Nondimeno, si tratta di un elemento "indiziante" importante che va considerato attentamente per la valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più ci si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di pena detentiva (M. Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287ss., p. 32; DTF 106 Ia 404; DTF 117 Ia 69; CEDU Vol. A IX p. 44; SJ 1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).
c)
Nel caso in esame, si è confrontati con una persona che non ha alcun legame significativo con il territorio (trattandosi di una condizione, per così dire, oggettiva e non di minore rilevanza, è abbastanza ovvio che il pericolo di recidiva venga ritenuto maggiormente nel caso di persone inchiestate di cittadinanza straniera e/o residenza all’estero) e che è accusata di un reato grave (la cui commissione comporta lesione non solo del patrimonio ma anche della libertà/integrità della persona) che prevede una comminatoria di pena fino a dieci anni, con un minimo di due anni nel caso dell’aggravata di cui alla cifra 2 (qui imputata e gravemente indiziata).
Inoltre, l’atteggiamento istruttorio di __________, inizialmente totalmente negatorio (Verbale __________ 8.2.2008), è comunque improntato ad una riduzione di responsabilità, in contrasto con le dichiarazioni dei correi. Tale atteggiamento, formalmente assolutamente legittimo, non può non essere oggetto di valutazione in sede istruttoria per le garanzie della stessa e l’eventuale applicazione delle relative misure.
Tenuto conto di queste circostanze, appare evidente che le conseguenze di una fuga (nel senso di sottrarsi al seguito della procedura, rimanendo in Italia, qualora scarcerato) possano apparirgli quale male minore di quello derivante da un’ulteriore carcerazione ai fini non solo dell’esecuzione dell’eventuale pena ma anche, se non soprattutto, dal seguito della procedura e degli accertamenti di competenza del merito (M. Luvini, op. cit., pag. 292 e citazioni alla nota n. 30).
Il pericolo di fuga è presente e concreto.
11.
a)
In sede di istanza l’accusato propone una cauzione di FRS 5'000.- ad ulteriore (eventuale) limitazione del pericolo di fuga.
Il magistrato inquirente, nonostante invochi, quale unico motivo (tra quelli alternativi) per il mantenimento della detenzione il pericolo di fuga, è silente sulla questione nonostante l’obbligo di cui all’art. 96 CPP incomba anche a lui, cosi come gli compete di motivare convenientemente l’eventuale preavviso negativo.
Sia come sia, l’obbligo di verificare la possibilità di eventualmente applicare una misura alternativa, nel rispetto del principio di proporzionalità, incombe anche a questo giudice.
b)
La cauzione deve essere atta (in base alle circostanze del caso concreto) a garantire presenza al seguito della procedura, all’eventuale dibattimento e, ancor più eventuale, all’esecuzione della pena.
In particolare si ricorda che:
"… la sua entità deve essere determinata soprattutto in relazione alla gravità del reato e all’importanza del pericolo di fuga. Occorre pure (entro certi limiti) considerare la situazione economica dell’accusato e/o delle persone eventualmente chiamate a prestare cauzione (DTF 105 Ia 186; SJ 1981 p. 389 e relative citazioni; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 719; Donatsch/Schmid, Kommentar StPO Zürich, nos. 21 a 23 ad art. 73).
Spetta all’accusato, e a chi è disposto ad intervenire, fornire i necessari elementi per una corretta e completa valutazione della situazione (SJ 1980 181 e 586).
Nel caso in esame gli elementi (concreti e certi) a disposizione non sono molti, solo è dato sapere che l'istante svolge attività di consulenza, che al mantenimento della famiglia provvede la moglie e che avrebbe dilapidato al gioco la liquidazione di importanti beni di famiglia (banca e impresa farmaceutica - cfr. Verbali __________ PS 7.06.2005, pag. 2, PP 9.06.2005, pag. 1, PP 14.06.2005, pag. 7). Quanto sopra è un po' poco per determinare se la cauzione proposta è adeguata alle condizioni economiche dell'istante (e/o di chi intenda aiutarlo in tal senso: occorre infatti cercare di evitare che la cauzione venga prestata con provento di reato non sequestrato, rispettivamente che terzi si limitino a prestare il nome quali titolari della cauzione per evitare le conseguenze eventuali dell'art. 111 cpv. 3 CPP).
Di certo la cifra indicata non è adeguata alla gravità dei reati ascritti (per rapporto alle modalità ed ai tempi di commissione, nonché al danno causato) ed al fatto che il provento di reato non è stato recuperato."
(GIAR 11 agosto 2005, 306.2005.4)
c)
Nel caso in esame, a prescindere dal fatto che non vengono fornite informazioni circa la provenienza del deposito cauzionale proposto e circa la situazione economica dei terzi disposti a mettere a disposizione la somma, è opinione di questo giudice che i FRS 5'000.- proposti non siano assolutamente congrui per rapporto alla gravità del reato imputato e, alla luce del rischio di pena, neppure lontanamente atti a dissuadere l’accusato dal sottrarsi al seguito del procedimento.
12.
Resta da determinare se il mantenimento della detenzione preventiva, nel caso in esame, sia ancora rispettosa del principio di proporzionalità.
La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile, dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).
Nel caso in esame, il rischio di pena in caso di condanna è certamente superiore al carcere preventivo sin qui sofferto (poco più di un mese) e quello eventualmente ancora da soffrire (l’inchiesta non è ancora conclusa ma non sembrano essere previsti tempi lunghi alla luce degli ulteriori atti d’inchiesta indicati dal magistrato inquirente come ancora da effettuare): il reato imputato (anche fosse limitato ad uno solo dei due episodi contenuti nell’iniziale promozione dell’accusa) è un crimine e prevede due anni di pena detentiva quale pena minima. Inoltre, si ricorda che, di principio, l’eventualità di una sospensione condizionale non ha da essere analizzata per l’applicazione del criterio di proporzionalità della carcerazione preventiva (DTF 125 I 60).
Gli inquirenti hanno sinora proceduto con celerità e non si rilevano “tempi morti”.
Quanto al fatto che, secondo lo stesso inquirente la maggior parte degli atti ancora da compiere riguardano in particolare la situazione/posizione degli altri accusati, occorre ricordare all’istante che chi delinque in correità con altri deve sopportare anche le necessità istruttorie che valgono nei loro confronti, a meno che vi siano tempi morti ingiustificati o risulti manifestamente violata la proporzionalità, cosa che, come detto, qui non è il caso (DTF 128 I 149; GIAR 19.8.1999, 386.199.9; GIAR 3.1.2005, 392.2004.2).
13.
In conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della misura cautelare di privazione della libertà. In particolare, oltre ai gravi indizi del reato di rapina aggravata (art. 140 cifra 3 CP), è ancora presente un concreto pericolo di fuga, non limitabile adeguatamente dall’importo cauzionale proposto.
Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge, in particolare gli artt. 140 CP, gli artt. 95, 102, 108 e 284 CPP,
decide:
1. L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
2. Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4. Intimazione (anticipata via fax) a:
giudice Edy Meli