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Incarto n. INC.2009.15902 |
Lugano |
In nome |
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Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto |
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Edy Meli |
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sedente per statuire sul reclamo presentato il 31 marzo 2009 da |
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contro |
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la mancata concessione di colloqui liberi tra accusato (in detenzione) e difensore; |
visto quanto si dirà in seguito, si può (quando non si deve) prescindere dal richiedere osservazioni al magistrato inquirente, così come dall’acquisire l’incarto;
visto comunque l’inc. GIAR 159.2009.1;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in diritto
che:
- __________ è stato arrestato il 26 marzo 2009 (doc. 2, inc. GIAR 159.2009.1) e nei suoi confronti è stata promossa l’accusa per l’ipotesi di infrazione aggravata alla LFStup (doc. 1, inc. GIAR citato);
- l’arresto è stato confermato, da questo giudice, il 27 marzo 2009, presente il difensore (doc. 4, inc. GIAR citato);
- con il reclamo oggetto della presente, __________ (e la sua difesa) chiede l’annullamento, per assenza di motivazione, della decisione che nega i colloqui liberi tra detenuto e avvocato;
- l’art. 64 cpv. 1 CPP sancisce che i colloqui tra arrestato e difensore sono liberi; limitazioni possono essere poste in essere se lo esigono l’interesse dell’inchiesta o motivi di sicurezza (art. 64 cpv. 2);
- come si ha avuto modo, ancora recentemente, di affermare:
“è indubbio che le limitazioni di tale diritto non possono essere la regola, bensì debbono trovare applicazione in “casi eccezionali”, in presenza di concreti “motivi sufficientemente gravi e importanti”, e che le relative decisioni debbono essere motivate, almeno sommariamente e pur senza giungere a rendere vano (tramite la motivazione appunto) l’eventuale fondamento della limitazione (cfr. lavori legislativi in N. Salvioni, Codice di Procedura Penale, ad art. 64; Rusca, Salmina, Verda, Commento del CPP, ad art. 64; L. Marazzi, Il GIAR, L’arbitro nel processo penale, pag. 19/20);
è altrettanto indubbio che la motivazione, per stringata e sommaria che possa essere, deve essere notificata/comunicata al momento stesso in cui si pone in essere (materialmente o formalmente) la limitazione; infatti, la limitazione (formale o di fatto) di un diritto sancito dalla legge, senza immediata comunicazione/notifica di una decisione motivata (o della motivazione), configura un diniego di giustizia che, nel caso specifico, concretizza una lesione dei diritti della difesa e costituisce motivo di nullità della stessa (DTF 98 Ia 460; GIAR 6.8.2001, pag. 5/6 e riferimenti), ciò che si constata con la presente senza richiedere e/o attendere eventuali osservazioni al fine di non rendere pleonastica la constatazione (rispettivamente permettere l'instaurarsi di una prassi che rovescia il principio stabilito dal CPP in applicazione della CF e della CEDU);”
(GIAR 9 febbraio 2009, 70.2009.2)
- nel caso in esame alla richiesta del legale di concessione dei colloqui liberi (27 marzo 2009), il magistrato inquirente ha trasmesso un autorizzazione per “un permesso di visita sorvegliato, da concordare con la polizia giudiziaria, sezione SAD, Lugano” (30.3.2009), senza fornire ulteriori indicazioni;
- è evidente che l’autorizzazione trasmessa costituisce una decisione limitativa dei colloqui liberi tra difensore e accusato (detenuto) e che la stessa non è minimamente motivata; in applicazione dei principi riportati più sopra, la decisione è da ritenersi nulla per totale carenza di motivazione;
- di conseguenza, il reclamo è accolto e il magistrato inquirente è invitato ad emanare, tempestivamente, nuova decisione limitativa debitamente motivata o (alternativamente) a trasmettere alla difesa autorizzazione per i colloqui liberi;
- in ragione dell'esito del reclamo, la tassa di giustizia e le spese rimangono a carico dello Stato; per le stesse ragioni la presente viene anticipata via telefax.
P.Q.M.
viste le norme applicabili, quelle citate ed in particolare gli artt. 19 cifra 2 LFStup, 5 e 6 CEDU, 29, 32 CF, 6, 64, 280 ss., 284 e contrario CPP,
decide
1. Il reclamo è accolto: è constatata la nullità della decisione impugnata.
2. Il magistrato inquirente è invitato a procedere (tempestivamente) come indicato nei considerandi.
3. La tassa di giustizia, fissata in FRS. 100.--, e le spese di FRS. 20.--, sono a carico dello Stato del cantone Ticino, il quale rifonderà al reclamante FRS 180.- a titolo di ripetibili.
4. La presente decisione è definitiva a livello cantonale.
5. Intimazione (anticipata via telefax, visto l’esito) a:
giudice Edy Meli