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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto |
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Edy Meli |
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sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 26/28 agosto 2009 da |
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__________(patrocinato dall’avv. __________)
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qui trasmessa con preavviso negativo del 31 agosto/1 settembre 2009 dal |
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Procuratore pubblico Antonio Perugini, Bellinzona |
viste le osservazioni della difesa (1/2 settembre 2009);
visto l’inc. MP__________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
1.
__________ è stato arrestato il 27 maggio 2009 e nei suoi confronti è stata promossa l’accusa per titolo di infrazione aggravata alla legge federale sui prodotti stupefacenti (doc. 2 e 1, inc. GIAR 266.2009.1).
Il 28 maggio 2009, l’arresto è stato confermato da questo giudice ritenuta la presenza di gravi e concreti indizi di reato, nonché pericolo di collusione e inquinamento delle prove (doc. 4, inc. GIAR 266.2009.1).
2.
Dalla promozione dell’accusa e relativo rapporto d’arresto, si desume che i fatti oggetto d’indagine sono costituiti da un viaggio in __________ per il prelievo/trasporto di una valigia contenente “almeno” un chilogrammo di cocaina, ingaggiato a tale scopo da __________, e dall’invio in __________ di FRS 3'000.-/4'000.-, effettuato tramite società di trasferimento fondi e sempre su incarico di __________, quale acconto per l’acquisto dello stupefacente (cfr. doc. 1 e doc. 2 pag. 5, inc. GIAR 266.2009.1).
3.
Va detto che, sempre per quanto emerge dal citato rapporto d’arresto, l’inchiesta concerne numerose persone (in parte detenute in Svizzera o all’estero) e numerosi altri fatti (analoghi), che sembrano ruotare attorno alla figura di __________.
Dall’elenco atti dell’inc. MP __________ si constata che l’inchiesta si è sviluppata mediante la raccolta di documentazione (da CT, da agenzie di viaggio,) e la verbalizzazione di numerose persone. Inoltre, le persone arrestate in __________ (in quanto trovate in possesso di cocaina al rientro dal __________) sono oggetto di una procedura d’estradizione).
4.
Con l’istanza qui in discussione (doc. 1, inc. GIAR 266.2009.3), __________ chiede di essere posto in libertà provvisoria.
Egli afferma di aver fornito versione coerente e credibile del proprio coinvolgimento nei fatti oggetto di inchiesta. Ciò sarebbe avvenuto nel corso dei vari interrogatori, fornendo anche elementi riguardanti altre persone. Dall’inchiesta non sarebbero emersi, a suo carico, ulteriori elementi che egli non abbia fornito sin dall’inizio (Istanza, punto 3). Da ciò, secondo l’istante, l’assenza attuale di concreti rischi di collusione e/o inquinamento delle prove; nonché, visto anche il ruolo marginale nella vicenda, la residenza in Ticino (con la madre) dal 2000 e l’avvenuta integrazione, l'assenza di concreti elementi indizianti pericolo di fuga (punti 4 e 5). Da ultimo, l’assenza di precedenti penali di rilievo (eccetto LCStr), la sua personalità "tranquilla" ed il fatto che sia stato indotto a delinquere da terzi, escludono anche un concreto pericolo di recidiva.
5.
Il magistrato inquirente ha preavvisato negativamente l’istanza (doc. 2, inc. GIAR 266.2009.3).
Egli segnala che l’indagine, definita complessa e con risvolti internazionali, è ancora in corso ed è prematuro affermare che null’altro potrà emergere a carico dell’istante. Nel preavviso negativo si dà atto della collaborazione, ma si precisa anche come sia necessario chiarire, da un lato l'esistenza di eventuali altri movimenti di denaro (accertamento presso __________ la cui documentazione sarebbe attesa nei prossimi giorni: Preavviso p. 1), dall'altro (in base alla documentazione di cui si è detto, nonché per il tramite dell’ ”organizzatore in __________” __________ di cui è chiesta l’estradizione) “quanto sia successo” in relazione al viaggio dell’istante in __________. Sempre secondo l’inquirente, il pericolo di collusione è “assolutamente presente” (in ragione delle persone coinvolte nella vicenda), così come il pericolo di fuga (cittadinanza __________, disoccupato senza prospettive di attività lucrativa, rischio di pena comunque elevato).
6.
In sede di osservazioni (doc. 5, inc. GIAR 266.2009.3), la difesa ribadisce che nessun elemento oggettivo riscontrabile nell’incarto permette di indiziare un coinvolgimento maggiore da quello ammesso e indicato dallo stesso accusato. Aggiunge che ciò è confermato dal preavviso negativo che non fornisce alcun elemento in tal senso, con la sola eccezione (a dire della difesa irrilevante in questa sede) delle attese dichiarazioni di __________ detenuto in __________ (pag. 1). Quanto agli accertamenti presso la __________, la difesa afferma che gli stessi sono già agli atti e hanno confermato le dichiarazioni dell’accusato, nel contempo riferisce che, se quelli ancora in corso sono attesi a giorni, nulla osta che la scarcerazione sia fissata per il prossimo 7 settembre 2009 (pag. 2).
Di seguito, la difesa afferma che il pericolo di collusione, così come invocato dal Procuratore pubblico, corrisponde ad una convinzione priva di indicazioni concrete e che l’invocazione del pericolo di fuga, per analoghe ragioni, appare pretestuosa (pag. 2).
7.
Delle altre indicazioni, considerazioni o argomentazioni delle parti si dirà, se necessario, nei considerandi che seguono.
8.
La persona accusata e detenuta è certamente legittimata a presentare istanza di libertà provvisoria.
Il preavviso del Procuratore pubblico, ricevuto da questo ufficio il primo settembre 2009 dopo che è stato consegnato alla posta il 31 agosto 2009, è rispettoso del termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP (ritenuta la ricezione dell’istanza il 28 agosto 2008), quindi tempestivo e ricevibile in ordine.
9.
I principi che reggono la materia, sebbene noti alla difesa ed al magistrato inquirente, possono essere così riassunti:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
10.
L'esistenza di gravi indizi di colpevolezza deve essere verificata (anche in assenza di contestazioni da parte dell’accusato, come nel caso specifico) nei limiti di competenza di questo giudice che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato, con conseguente inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio (GIAR 15 marzo 2007, 28.2007.3; si veda, nello stesso senso, CRP 17.11.2005, 60.2005.357).
Nel caso in esame, non occorrono grandi disquisizioni per accertare l’esistenza, in capo a __________, di sufficienti indizi per le ipotesi di reato oggetto di promozione dell’accusa. Basta far riferimento alle (sue) dichiarazioni contenute nei verbali di polizia e ribadite davanti al Procuratore pubblico (Classificatore 2a, separazione n. 4; Classificatore 1, separazione n. 3, doc. 9).
In particolare, davanti al Procuratore pubblico ha ribadito la trasferta in __________ dell’ 11/18 marzo 2009 effettuata allo scopo di trasportare ed importare in Svizzera ca. 1,5 kg di cocaina in cambio di un compenso (promesso) di FRS 25'000.-, nonché la spedizione per conto di __________ di FRS 2'480.- a __________ (__________) ed a favore di una persona che egli dichiara sconosciuta. A proposito del versamento, egli afferma (sempre nel verbale PP) che __________ gli aveva indicato, quale motivo del trasferimento di fondi, l’operazione di acquisto di un bar; a domanda dell’inquirente ha comunque precisato che al momento del versamento egli era già al corrente della “faccenda della cocaina” e che lo stesso giorno sono stati effettuati altri versamenti ed erano presenti numerose persone (in gran parte quelle oggetto dell’inchiesta).
11.
a)
E' compito del magistrato inquirente (anche nel rispetto dell'obbligo di motivazione e della garanzia del contraddittorio - si veda, inoltre, la nota alla sentenza 25 marzo 1998, in REP 1998 p. 329), se ne afferma l'esistenza, sostanziare la presenza di concreti elementi indicanti pericolo di collusione o inquinamento delle prove ("non spetta infatti a questo giudice approfondire o addirittura ipotizzare quanto sta dietro ... scarna affermazione del preavviso negativo" - sentenza GIAR 4 aprile 2002 in re C.).
Nel caso in esame, gli atti d’inchiesta in relazione ai quali è fatto valere il pericolo di collusione sono, da un lato l’audizione del correo __________, arrestato in __________ e di cui è chiesta l’estradizione con scritto del 30 luglio 2009 all’UFG (cfr. Classificatore 3, separazione n. 8), dall’altro l’esito definitivo delle perquisizioni presso le società di trasferimento fondi. E ciò al fine di riscontrare quanto sia “effettivamente successo in relazione al suo viaggio in__________", rispettivamente se siano stati effettuati altri versamenti (preavviso, pag. 1). Gli elementi di concretezza di tale pericolo sono indicati nella vasta cerchia di attori coinvolti nella vicenda e nel fatto che sia proprio la detenzione degli attori principali ad aver permesso all’inchiesta di procedere celermente.
b)
All’inizio dell’inchiesta, indicazioni e argomentazioni come quelle indicate al punto precedente possono anche essere sufficienti a far ritenere presente e concreto il pericolo di collusione. Con l’avanzamento della stessa, occorre che elementi concreti indichino, da un lato che i fatti/ipotesi di reato non siano ancora chiariti e/o ricostruiti perlomeno nei loro elementi essenziali, dall’altro l’intenzione/possibilità di comprometterne l’esito. Ciò è il caso allorquando, ad esempio, si attende l’esito di importanti accertamenti (anche volti a verificare effettiva completezza di ammissioni), testi o compartecipi importanti sono ancora da sentire, rispettivamente da identificare (e le prospettive di esperire tali atti, rispettivamente giungere all’identificazione/audizione siano ragionevolmente prossime), ovvero allorquando si è in presenza di versioni manifestamente reticenti, oppure contrastanti tra i vari accusati (CRP 16 settembre 2004, 60.2004.297; DTF 117 Ia 257).
Nel contempo, occorre pure ricordare che allorquando i fatti oggetto d’inchiesta concernono più persone ed avvengono con modalità transfrontaliere, il singolo accusato deve sopportare le necessità istruttorie e le tempistiche che ne derivano (GIAR 21 febbraio 2001, 516.2000.4).
c)
Nel caso in esame, essendo indiscussa la gravità del reato imputato (viaggio in __________ per il trasporto di 1,5 Kg. di cocaina, rispettivamente spedizione di denaro destinata al finanziamento di un acquisto importante), indipendentemente dall’esito del viaggio (si ricorda che la LFStup pone sullo stesso piano di gravità oggettiva la quasi totalità degli atti connessi con la messa in circolazione di sostanze stupefacenti, compresi gli atti preparatori), accertare nel modo più completo possibile cosa sia avvenuto in __________ nel corso del viaggio effettuato dall'accusato (istante), appare (di principio) una esigenza d’inchiesta legittima e da salvaguardare. Va anche detto che in relazione a queste specifiche imputazioni, parlare di ruolo marginale (come fa la difesa) è inappropriato (a giudizio di questo giudice).
Gli atti indicati di cui si attende l’esito, sono due (cfr. punto a. del presente considerando).
d)
Per quanto concerne le dichiarazioni di __________, l’inquirente non indica in cosa possano essere importanti per chiarire quanto “effettivamente successo in relazione al suo (del qui istante, n.d.r.) viaggio in __________” e tale importanza non emerge in modo manifesto dall’incarto (che, lo si ricorda, questo giudice non è tenuto a scartabellare alla ricerca di elementi utili alla tesi dell’inquirente); anzi, nel preavviso negativo __________ è indicato unicamente quale “organizzatore in __________”. Inoltre, se è vero che è stata chiesta la sua estradizione il 30 luglio 2007, nulla è dato sapere sulla possibile tempistica della procedura estradizionale e, soprattutto, non risulta che nell’attesa dell’estradizione sia stata chiesta la sua audizione per rogatoria e/o perlomeno la trasmissione delle eventuali verbalizzazioni effettuate in __________. Da ciò non si può che dedurre che le sue dichiarazioni non sono ritenute di particolare importanza in relazione alla posizione di chi è detenuto in Ticino, in particolare per la posizione dello stesso __________, rispettivamente non è possibile accertare (in merito) rispetto dell’obbligo di cui all’art. 102 cpv. CPP.
e)
Diversa, la questione relativa agli accertamenti presso le società di trasferimento fondi. Infatti, non sono necessarie particolari indicazioni per concludere all’importanza della menzionata completazione della documentazione ai fini della verifica sia degli invii (che l’accusato dichiara unico) sia di eventuali ricezioni all’estero, più precisamente nel periodo di permanenza in __________. Ovviamente, non è l’accertamento come tale (prettamente documentale) ad essere soggetto a rischio di inquinamento, bensì le eventuali emergenze che dovessero differire dalle dichiarazioni dell’accusato (egli, se posto in libertà potrebbe concordare con il destinatario o con il mittente una giustificazione dell’invio che si scosti dalla reale finalità: cfr. quanto dichiarato dallo stesso accusato sull’invio, ammesso, del febbraio 2009).
Il problema, su questo punto, sta nel fatto che l’esito degli accertamenti sin qui effettuati non è agli atti. Nell’incarto trasmesso si riscontrano unicamente gli ordini del magistrato inquirente del giugno 2006 ed due telefax (23 e 30 luglio 2009) della polizia alla __________, che sollecitano evasione integrale della richiesta di documentazione.
È opportuno ricordare che l’incarto trasmesso a questo ufficio deve essere completo (art. 108 cpv. 1 CPP; CRP 18 luglio 2003, 60.2003.222), sia per garantire all’accusato il diritto di essere sentito che permettere a questo giudice di pronunciarsi con cognizione di causa (GIAR 30 agosto 2004, 413.2004.4).
Nel contempo, tuttavia si rileva che la difesa, in sede di osservazioni, afferma che gli accertamenti presso la __________ sono già stati effettuati e hanno confermato le dichiarazioni dell’istante, ma aggiunge che se quelli ancora in corso sono attesi “a giorni” nulla osta a che il termine di carcerazione sia fissato per il 7 settembre 2009.
Da queste indicazioni si deve dedurre che gli accertamenti effettuati presso le società di trasferimento fondi (in particolare presso la __________) sono noti alla difesa, così come è noto che ve ne sono di ancora in corso. L’apparente contraddizione tra l’indicazione che quelli già effettuati avrebbero confermato le affermazioni dell’istante e l’implicito riconoscimento della necessità/utilità di attendere evasione di quelli ancora in corso, si risolve alla lettura del telefax inviato dalla polizia alla __________ (il 23 luglio 2009) nel quale si comunica che solo quelle relative agli invii sono state evase, mentre mancano quelle relative ad eventuali ricezioni (ovviamente all’estero) da parte delle persone implicate, tra cui il qui istante (cfr. Classificatore 2, separazione 8, doc. 12).
f)
In virtù di tutto quanto esposto nel presente considerando, si può concludere che la completazione degli accertamenti relativi all’invio/ricezione costituisce esigenza istruttoria rilevante per la definizione della posizione di __________, e (qualora l’esito non fosse totalmente conforme alle sue dichiarazioni) ancor soggetta a concreto pericolo di collusione/inquinamento (proprio in virtù delle eventuali difformità con quanto sin qui dichiarato), come la stessa difesa sembra riconoscere laddove postula il differimento della scarcerazione per i (pochi) giorni che sarebbero ancora necessari a completazione dell’accertamento.
Ciò basta per ritenere che nei confronti di __________ sono, allo stato attuale, presenti gravi indizi di reato e necessità istruttorie (ai sensi dell’art. 95 CPP) a giustificazione del mantenimento della detenzione preventiva e, quindi, l’istanza di libertà provvisoria debba essere, oggi, respinta.
11.
Accertata l'esistenza di una delle condizioni alternative che giustificano la detenzione cautelare, in aggiunta ai gravi indizi di colpevolezza, non è necessario verificare l'eventuale esistenza delle altre eventualmente indicate dal magistrato inquirente (GIAR 22 dicembre 2009, 455.2006.5), nel caso specifico il pericolo di fuga.
12.
Resta da determinare se il mantenimento della carcerazione sia ancora rispettoso del principio di proporzionalità.
La proporzionalità di una carcerazione deve essere analizzata da angolature diverse.
Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie e la pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004, 1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).
In relazione al primo aspetto, nel caso concreto si constata che il carcere preventivo sofferto (poco più di tre mesi) non appare lesivo del principio di proporzionalità: i reati ascritti sono comunque gravi e prevedono una pena edittale minima di un anno (art. 19 cfr. 2 LFStup). Quanto alla possibilità che la pena erogata (sempre in caso di eventuale condanna) possa essere posta al beneficio della sospensione condizionale, va ricordato che ciò dipenderà dalla prognosi di competenza del giudice del merito e basata su tutto quanto sarà emerso (o accertato) a quel momento; per tale motivo questa eventualità, perlomeno allorquando le condizioni non sono manifestamente adempiute (ciò che non è qui il caso), di regola non po’ essere considerata in questa sede (DTF 125 I 60).
Per quanto concerne il secondo aspetto, si constata che l’inchiesta appare condotta celermente e non presenta manifesti momenti di stallo ai sensi della giurisprudenza (DTF 128 I 149). In particolare, la tempistica degli accertamenti ancora mancanti (e che giustificano il mantenimento della carcerazione) non dipende da ritardi o inadempienza imputabili all’autorità inquirente, bensì alla società scelta dagli accusati per operare il trasferimento dei fondi.
Da tutto quanto sopra consegue che la proporzionalità (nella sua duplice accezione) non risulta violata dal carcere preventivo sofferto e, a giudizio di questo giudice, neppure da quello ancora ragionevolmente prospettabile.
Ragioni di proporzionalità non esigono neppure la fissazione di un termine preciso per la scarcerazione, come proposto dalla difesa. A dipendenza dell’esito degli accertamenti attesi, altre (ulteriori) necessità d’inchiesta potrebbero sorgere. Inoltre, salvo possibili eccezioni, è quantomeno inopportuno (anche in ragione degli elementi di aleatorietà alla base di simile operazione) fissare in anticipo e a giorni precisi il momento in cui il principio di celerità non risulterebbe più rispettato. L’accusato, se l’attesa dovesse protrarsi oltre quanto ritenuto lecito, rispettivamente non appena avuta conoscenza dell’esito degli accertamenti attualmente mancanti, è libero di presentare nuova istanza di libertà.
13.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, nei confronti di __________ sono dati concreti indizi di reato e concreto pericolo di collusione/inquinamento delle prove in relazione ad alcuni accertamenti ancora mancanti. La detenzione sin qui sofferta, così come quella prevedibilmente ragionevolmente ancora da soffrire è rispettosa del principio di proporzionalità. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria va oggi respinta.
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 19 LFStup, artt. 95 ss., 96, 108, 284 CPP; 9, 10, 31 CF, 5 cifra 3 CEDU;
decide
1. L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.
2. Non si prelevano tasse e spese.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
4. Intimazione (anticipata per fax):
giudice Edy Meli