Incarto n.
INC.2009.28103

Lugano

26 gennaio 2010

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

 

 

 

 

 

 

 

sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 4/10 agosto 2009 da

 

__________, attualmente c/o Carcere giudiziario __________, __________

patr. di fiducia dall’avv. __________, __________

 

 

 

e qui trasmessa con preavviso negativo 12 agosto 2009 dal

 

 

 

Procuratore pubblico Rosa Item

 

preso atto che la difesa non ha presentato osservazioni;

 

visto l’incarto MP __________;

 

 

ritenuto e considerato,

 

in fatto

 

A.

 

__________ è stato arrestato l’8 giugno 2009 con contestuale promozione dell'accusa per titolo di infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup (art. 19 cifra 2 e 19a LStup).

L’arresto è stato confermato dal GIAR il giorno successivo, ritenuta l’esistenza, oltre che di seri e concreti indizi di colpevolezza, di bisogni dell’inchiesta e pericolo di collusione.

 

Giova ricordare che nell’ambito della medesima inchiesta (__________) sono stati arrestati, tra l’altro, anche __________, __________ ed __________.

 

 

B.

 

Il 4/10 agosto 2009 __________ ha presentato, per il tramite del difensore, un’istanza di libertà provvisoria del seguente tenore “Le segnalo inoltre che il signor __________ ha chiesto di poter essere messo in libertà provvisoria”.

 

 

 

 

C.

 

Il magistrato inquirente, con preavviso negativo 12 agosto 2009, dopo aver indicato i gravi e concreti indizi di colpevolezza a carico dell’accusato, evidenzia l’esistenza di ulteriori bisogni istruttori, segnatamente in merito alla ricostruzione puntuale dei quantitativi trafficati, nonché esistenza di pericolo di collusione con tale __________ (il fornitore) ed __________.

A mente del Procuratore pubblico sussisterebbero poi concreto pericolo di recidiva e di fuga, con riferimento a quanto scritto da __________ in una lettera destinata (ma intercettata dagli inquirenti), nonché alla sua situazione personale (senza alcuna attività lucrativa).

Da ultimo, il Procuratore pubblico afferma proporzionalità del carcere preventivo sofferto (ed eventualmente ancora da esperire) e rispetto del principio di celerità.

 

La difesa non ha presentato osservazioni al preavviso negativo.

 

 

E considerato,

 

in diritto

 

1.

 

Va subito rilevato qui come, secondo prassi del GIAR (cfr. 24.06.1994 in re V.G. e 28.06.1994 in re B.T., 21 agosto 2001 in re G.H.), ogni istanza o impugnativa deve essere convenientemente motivata, per consentire, in particolare all’autorità adita e, dove è il caso, alle controparti, di prendere adeguata posizione rispettivamente decisione.

Trattandosi in ogni modo di statuire nel delicato campo della privazione della libertà personale, viene comunque affrontato il merito (cfr. GIAR 509.94.2 dell’8 luglio 1994 in re E.B. e GIAR 360.2001.3 del 21 agosto 2001 in re G.H. e riferimenti).

 

Tutto ciò premesso, l'accusato, detenuto, è pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria.

 

Il preavviso e l'incarto sono stati trasmessi tempestivamente ai sensi dell'art. 108 cpv. 3 CPP: in particolare, il preavviso e l'incarto sono stati contestualmente recapitati “brevi manu” a questo ufficio la mattina del 12 agosto 2009.

Il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP scade lunedì 17 agosto 2009 ex art. 20 cpv. 3 CPP.

 

 

2.

 

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

 

L’art. 95 CPP – corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L’eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128).

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).

 

 

3.

 

L'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.

 

In concreto i gravi e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ sono senz’altro dati e neppure contestati dalla difesa. In particolare, essi emergono sia dalle dichiarazioni dello stesso accusato, che comunque minimizza le proprie responsabilità, sia da quelle di altri accusati.

 

__________ è stato indicato da __________ quale suo fornitore, nel periodo agosto/novembre 2008, di 300 grammi di eroina ed altrettanti di cocaina, fatti ribaditi anche nel corso del verbale di confronto del 30 luglio 2009, precisando nel contempo che i fornitori dell’accusato erano tale __________ ed __________, ma che, comunque, le forniture di eroina e cocaina le riceveva direttamente da __________. Quest’ultimo dopo aver inizialmente negato, ha ammesso di aver venduto ad __________ al massimo 200 grammi di eroina e 200 grammi di cocaina.

__________ ha invece dichiarato che __________ gli ha procurato nel periodo agosto 2008/dicembre 2008 almeno 200 gr. di eroina e 70 gr. di cocaina, precisando pure di avere venduto per conto di __________ 100 gr. di eroina, sostanza che l’accusato gli ha riferito proveniva da “__________” (cfr. verb 22.07.2009 e verbale di confronto 30.07.2009). __________ ha per contro negato di aver effettuato vendite a __________, ammettendo però di avergli dato 100 gr. di eroina “da vendere per mio conto”.

Infine, __________, arrestato unitamente a __________, ha dichiarato di aver funto da autista per l’accusato istante nei mesi precedenti l’arresto, e meglio di averlo accompagnato a più riprese ad effettuare delle consegne di eroina, nonché di aver consegnato personalmente non meno di 22.4/23,4 gr. di tale sostanza. Da parte sua __________ ha affermato di aver venduto singolarmente ed in correità con __________ circa 150 gr. eroina, nonché di averne ceduti gratuitamente circa 20 gr. a __________, __________ e __________ per fumate collettive. A suo dire, egli avrebbe acquistato complessivamente 150 gr. di eroina da __________ in tre distinte occasioni, l’ultima delle quali il 6 giugno 2009 (29.03 gr. netti di tale fornitura sono stati sequestrati presso l’appartamento locato da __________ a __________), precisando nel contempo che le sole vendite in accredito di eroina per il mese precedente all’arresto ammontavano a ben fr. 7'000.—.

4.

 

In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).

E', di regola, compito del magistrato inquirente (anche nel rispetto dell'obbligo di motivazione e della garanzia del contraddittorio - si veda, inoltre, la nota alla sentenza 25 marzo 1998, in REP 1998 p. 329), se ne afferma l'esistenza, sostanziare la presenza di concreti elementi indicanti pericolo di collusione o inquinamento delle prove (GIAR 23 settembre 2002 in re Y.).

 

In concreto, l’inchiesta è in pieno svolgimento. In particolare, occorre chiarire l’entità del traffico messo in atto, mediante l’audizione di acquirenti, l’effettivo ruolo di __________, nonché è già stato emanato ordine di arresto nei confronti di __________, mentre che __________ deve ancora essere identificato. In relazione a tali persone è senz’altro dato pericolo di collusione.

 

Fino al compimento di tali atti e, quindi, a migliore chiarificazione della fattispecie, esiste concreto pericolo di collusione in relazione a punti non ancora sufficientemente chiarificati, segnatamente con gli acquirenti che ancora devono essere sentiti e con i fornitori __________ e tale __________ (ancora da identificare). In particolare esiste il rischio concreto che, se messo in libertà provvisoria, l’accusato possa contattare o venir contattato dai suddetti acquirenti e/o dai fornitori con i quali concordare versioni o decidere di tacere quanto ancora non a conoscenza degli inquirenti. È pertanto necessario, oltre che opportuno nell’interesse dell’accusato stesso, che i previsti accertamenti e interrogatori futuri avvengano senza che si possa avere il dubbio di contatti e reciproci atti d’influenza.

In conclusione, gli atti istruttori sopraindicati costituiscono passi dell'inchiesta che esigono il mantenimento del carcere preventivo cui è astretto l'istante, ciò a salvaguardia di una corretta ricerca della verità, anche a vantaggio dell'accusato stesso. Il fatto che tali accertamenti non siano ancora stati (tutti) effettuati, non può essere ritenuto lesivo del principio di proporzionalità, in quanto, come detto, l’inchiesta si presenta difficoltosa e laboriosa, sia per il numero di persone coinvolte, sia per la durata ed intensità dell’attività illecita, ovviamente anche la latitanza di __________ e di tale __________, così come la reticenza dell’accusato, contribuiscono a complicare l’inchiesta e a dilatarne i tempi.

Del resto, quo alla concretezza del rischio di collusione e all’atteggiamento processuale nient’affatto trasparente di __________, non va dimenticato che quest’ultimo ha cercato di far pervenire una lettera a __________, nascondendola nella biancheria che doveva essere consegnata alla moglie, nella quale si legge, tra l’altro, “stammi fedele … non dire le nostre cose a nessuno quando esci .. basta che mi stai vicino e prendi le mie parti dai una colpa al rabino capisci cosa voglia dire”.

 

 

5.

 

Stabilita l'esistenza di un pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, ci si può esimere dall'esaminare se sussistono anche elementi concreti circa il pericolo di fuga. L'individuazione di una delle condizioni alternative a fondamento della decisione di conferma della detenzione cautelare è infatti sufficiente senza che sia necessario esaminarle tutte (GIAR 7.12.2004 in re F.G., inc. 2004.56103) e, comunque, l'esistenza di una di tali condizioni può emergere nel prosieguo dell'inchiesta.

 

Per quanto concerne il pericolo di recidiva (che consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di cui si teme reiterazione), condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez , op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere debitamente considerata (DTF 21.1.2005, 1P.750/2004; DTF 25.4.2006, 1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154). Occorre, insomma, che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005, 1P.750/2004)”), giova comunque rilevare quanto segue.

Nella lettera indirizzata a __________, che come detto l’accusato ha tentato invano di sottrarre agli inquirenti, egli scrive, tra l’altro, “Poi quando esco io è già tutto apposto facciamo Piselli a kg fidati di ma stammi fedele (   ) Tanto con i piselli che avanzano possiamo fare i biglietti per andare in __________ quando torniamo bisogna lavorare alla grande”. Le spiegazioni fornite da __________ in relazione a tali asserzioni nel corso del verb. PP 28.07.2009, noto alle parti e al quale si rinvia, appaiono ben poco credibili e nient’affatto convincenti. Inoltre, occorre considerare che __________ non svolge alcuna attività lucrativa e che, per sua stessa ammissione, egli vendeva eroina per far fronte al suo consumo di cocaina (“Tutti i soldi provento delle vendite di eroina, li utilizzavo per acquistare cocaina”, cfr. verb. PP 28.07.2009).

Non vanno inoltre trascurati il periodo di estensione del reato e gli ingenti quantitativi trafficati.

In siffatte circostanze non può quindi essere escluso che, se messo in libertà provvisoria, egli possa riprendere a trafficare eroina/cocaina.

 

 

6.

 

La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

Nel caso in esame, il carcere preventivo sin qui sofferto (poco più di due mesi) e quello prevedibilmente ancora da soffrire appare rispettoso del principio di proporzionalità, ritenuta anche la gravità delle accuse (segnatamente quella per infrazione aggravata alla LStup) - che, se confermate, possono portare ad una pena di sicura gravità (nel preavviso il Procuratore pubblico fa riferimento alla concreta prospettiva di una pena di lunga durata, comunque da espiare) -, la presenza di concreti indizi di colpevolezza e la complessità dell’inchiesta in ragione delle numerose persone coinvolte a vario titolo, dei diversi atti istruttori compiuti e ancora da compiere, inchiesta che in questo lasso di tempo appare procedere con celerità, e non ha subito alcun ritardo, né sono ravvisabili tempi morti.

Nel caso in esame, non si può quindi parlare di violazione del principio di celerità (le audizioni non ancora effettuate) ritenuto che l'inchiesta è in corso da poco tempo, coinvolge più persone ed un lasso di tempo di quasi 1 anno, ed è resa più difficoltosa, non soltanto dalla latitanza di __________ e di tale __________, ma anche dall’atteggiamento reticente di __________ e volto a minimizzare le proprie responsabilità e dal fatto che le versioni dei fatti di alcuni degli accusati non sono convergenti e necessitano pertanto di ulteriori verifiche al fine di determinare l’esatto ruolo e le effettive responsabilità di ciascuno, rilevato comunque che più atti istruttori sono già stati esperiti e che l’inchiesta è in pieno corso.

 

 

7.

 

In conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà, nel rispetto dei principi di proporzionalità e celerità nei termini suesposti. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli articoli 19 e 19a LStup, 95ss, 102, 103, 279ss, 284 CPP,

 

 

decide:

 

1.                L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.

 

2.                Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

 

3.                Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

 

4.                Intimazione:

 

 

 

                                                                giudice Ursula Züblin