Incarto n.
INC.2009.38803

Lugano

9 novembre 2009

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

 

 

 

 

 

 

sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 2 novembre 2009 da

 

__________, attualmente c/o carcere giudiziario __________, __________

(patrocinata dall’Avv. __________, __________)

 

 

 

e qui trasmessa con preavviso negativo del 5 novembre da

 

 

 

Procuratore pubblico Chiara Borelli, Ministero pubblico

 

viste le osservazioni della difesa (6 novembre 2009);

 

visto l’incarto MP __________;

 

 

ritenuto e considerato

 

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

1.

 

__________ è stata arrestata il 15 agosto 2009 con contestuale promozione dell’accusa per le ipotesi di reato di aggressione, lesioni gravi (tentate e consumate) e lesioni semplici (doc. 2 e 1, inc. GIAR 388.2009.1).

L’arresto è stato confermato da questo giudice, il giorno successivo, ritenuti presenti sufficienti indizi di reato e pericolo di collusione e di inquinamento delle prove (doc. 4, inc. GIAR 388.2009.1).

Lo stesso giorno, sostanzialmente per lo stesso complesso di fatti, è pure stato arrestato il convivente dell’istante (__________) con le imputazioni di tentato omicidio, lesioni gravi, aggressione e tentata messa in circolazione di moneta falsa (inc. GIAR 389.2009.1, doc. 1).

 

 

2.

 

Oggetto del procedimento sono le circostanze di seguito brevemente riassunte.

La sera del 15 agosto 2009, __________ e il suo convivente __________ si sono presentati al domicilio di __________ (ex marito dell’istante) a __________. A seguito di quanto successo in quel frangente, quest’ultimo ha dovuto essere ricoverato in quanto presentava lesioni da taglio, in particolare all’addome ed al viso (cfr. allegati al Rapporto d’arresto 16 agosto 2009 in inc. 389.2009.1).

I due accusati fermati poco dopo i fatti (nei pressi della stazione FFS) hanno motivato il loro recarsi al domicilio di __________ con la circostanza che una delle due figlie della qui istante (che si trovavano presso __________ quel giorno) avrebbe contattato telefonicamente la madre chiedendole di andarla a prendere perché “…il __________ l’aveva picchiata..” (verbale __________ 16.8.2009); di fatto, al momento in cui i due hanno raggiunto __________, le due bimbe erano già state riaccompagnate a __________ (dove risiedono con la madre ed il convivente) dallo stesso __________.

Dalle prime dichiarazioni raccolte, oltre all’evidente utilizzo di uno strumento da taglio, è pure stata segnalata la presenza di un martello (Verbale GIAR __________ 16.8.2009).

 

 

3.

 

L’inchiesta è proseguita, per quanto si desume dall’elenco atti, mediante l’acquisizione di documentazione (medica, inerente il traffico telefonico, da CTR in relazione alle due bambine) e numerosi interrogatori di accusati, vittima e numerosi terzi. Ulteriori accertamenti (ispezione luoghi e ricerche) avrebbero permesso di rinvenire un martello, ma non lo strumento da taglio (preavviso, pag. 2).

Il 1 settembre 2009, all’istante è stata estesa l’accusa per l’ipotesi di “complicità in tentato omicidio, lesioni gravi” (AI 51).

 

 

4.

 

Con l’istanza qui in discussione (doc. 2, inc. GIAR 388.2009.3), __________ chiede di essere posta in libertà provvisoria.

A suo dire (e dopo aver lamentato l’assenza di accesso completo agli atti), ella non ha mai voluto infierire su __________, né lo ha mai colpito. Protagonista e responsabile principale dei fatti sarebbe il coaccusato che avrebbe ammesso ogni addebito (Istanza, punto 1). Tale circostanza sarebbe stata confermata anche dalla vittima che imputerebbe all’istante unicamente una martellata sulla parte molle del collo (Istanza, punto 2).

Già per questi motivi, il protrarsi della detenzione non sarebbe più giustificato.

Nel contempo, l’istante sostiene che, anche qualora vi fossero ulteriori elementi probatori o indizianti in merito al (negato) colpo di martello, la libertà provvisoria deve essere concessa in applicazione dell’art. 107 cpv. 2 CP, in assenza di ragioni valide per mantenerlo, rispettivamente potendosi adottare misure sostitutive (deposito passaporto; limitazione contatti con altre persone coinvolte).

Comunque, l’esistenza di necessità istruttorie o di un pericolo di fuga, a giustificazione della misura restrittiva, sono negate (punto 3.).

 

 

5.

 

Il magistrato inquirente si oppone alla richiesta (doc. 1, inc. GIAR 388.2009.3).

Elenca le lesioni (e relativa pericolosità) riscontrate sulla vittima dal certificato medico (AI 42), riproduce un lungo estratto del verbale di __________ del 1.9.2009 (nel quale questi fornisce la sua versione degli antefatti - accompagnamento delle bambine e contatti telefonici in tal senso - e di quanto successo allorquando egli ha aperto la porta), precisa che l’istante ha negato la (sua) partecipazione attiva all’aggressione e sostanzialmente confermato la versione della vittima in merito all’agire di __________.

Aggiunge che l’istante ha “mantenuto debita distanza” da possibile consapevolezza “delle reali intenzioni del compagno”, pur essendosi accorta che questi, al momento di lasciare il domicilio per recarsi a __________, era alterato e forse aveva messo in tasca un martello (Preavviso pag. 3 con riferimento ai vari verbali).

Il magistrato inquirente indica, inoltre che __________, per parte sua, sostiene di essersi recato da __________ “in difesa della minore __________” e di aver inferto colpi con il coltello (non ritrovato) precedentemente impugnato da __________ (Preavviso, pag. 3).

Sulla base di queste indicazioni conclude per l’esistenza di “gravi e concreti indizi di colpevolezza”.

In seguito, precisa che l’inchiesta è in fase conclusiva e che non sono più dati bisogni istruttori in senso stretto”, pur non potendosi escludere future influenze su una delle minori e sulla madre del coaccusato (pagg. 2/3).

Di contro, il magistrato inquirente ritiene che la detenzione cautelare sia giustificata da concreto pericolo di fuga. L’istante è cittadina del __________ (paese dove vive la maggior parte dei suoi famigliari ed una figlia di primo letto), la sua richiesta di rinnovo del permesso B è sospesa, le figlie che vivono con lei in Svizzera sono collocate al centro __________ e la CTR starebbe valutando l’opportunità di un affidamento a parenti all’estero; inoltre, l’istante, attualmente senza prospettive di occupazione, ha recentemente manifestato l’intenzione di rientrare in __________. A quanto sopra occorre aggiungere la prospettiva di una pena da espiare in caso di conferma delle accuse (pag. 3).

Da ultimo, e sempre secondo l’inquirente, il carcere preventivo é ancora rispettoso del principio di proporzionalità (pag. 6).

 

 

6.

 

In sede di osservazioni (doc. 4, inc. GIAR 388.2009.3), la difesa ribadisce che l’accusata ha sempre negato partecipazione attiva ai fatti e che l’ipotesi del colpo di martello è supportata unicamente dalle dichiarazioni della vittima. Da ciò desume un affievolimento delle sue responsabilità in corso d’istruttoria (Osservazioni pag. 1). In seguito, prende atto che lo stesso inquirente afferma l’assenza attuale di necessità istruttorie in senso stretto e precisa, comunque, che sia le bambine che la madre del signor __________ sono già state sentite a più riprese (oltre che le prime attualmente seguite da personale specializzato: pag. 2).

Quanto al pericolo di fuga, annota che lo stesso non era stato posto alla base dell’arresto e sostiene che la volontà (di rientro al paese d’origine) espressa nello scritto all’ambasciata del __________ (oltre che insufficiente, a suo dire secondo la giurisprudenza di questo ufficio, in quanto dichiarazione di intenti dell’accusata) deve essere contestualizzato e relativizzato in considerazione dello stato di detenzione nell’ambito della quale è stato espresso. Aggiunge che le intenzioni della CTR non possono prescindere dal considerare la volontà della madre e che questa ha recentemente manifestato (tramite il legale) volontà che le minori rimangano in Svizzera. Da ultimo, l’assenza di una attività lavorativa (e conseguente sospensione della domanda di rinnovo del permesso) sono la conseguenza dello stato detentivo: solo ritornando l’istante potrebbe trovare lavoro.

La difesa conclude affermando che la gravità della pena presumibile (nemmeno quantificata approssimativamente dal magistrato inquirente) da sola non basta a giustificare la carcerazione.

 

 

7.

 

Delle eventuali altre indicazioni, considerazioni o argomentazioni delle parti si dirà, se necessario, nei considerandi che seguono.

 

 

8.

 

La persona accusata e detenuta è certamente legittimata a presentare istanza di libertà provvisoria.

Il preavviso del Procuratore pubblico, ricevuto da questo ufficio il 5 novembre 2009 (brevi manu), è rispettoso del termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP (ritenuta la ricezione dell’istanza al più presto il 2 novembre 2009).

La decisione di questo ufficio deve essere provata il 9 novembre 2009 al più tardi, in considerazione della presenza di giorni festivi (art. 20 CPP; GIAR 18.4.2002, 25.2002.3).

 

 

9.

 

I principi che reggono la materia, sebbene noti al difensore ed al magistrato inquirente, possono essere così riassunti:

 

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

 

 

10.

 

Preliminarmente, e sulla questione del mancato accesso completo agli atti lamentato dalla difesa (invero, di transenna), si rileva che non vengono indicate richieste in tal senso indirizzate al magistrato inquirente e neppure risultano, a questo giudice, reclami contro la pretesa omissione.

Inoltre, si deve anche constatare che neppure a questo ufficio (a seguito dell'istanza di libertà provvisoria e ai fini della formulazione di osservazioni) è stato chiesto di poter visionare l’incarto che accompagna il preavviso negativo (DTF 9.7.2004, 1S 1/2004).

Ne consegue che la questione non può essere oggetto specifico del presente reclamo (cfr. per analogia DTF 14.1.2005, 1S.15/2004).

 

 

11.

 

a)

L'esistenza di gravi indizi di colpevolezza deve essere verificata (anche d’ufficio) nei limiti della competenza di questo giudice che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato; con conseguente inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.

Ciò vale sia per gli elementi oggettivi che per quelli soggettivi relativi alla tipicità dei reati prospettati (GIAR 15.3.2007, 28.2007.3 e 26.8.2003, 120.2003.3; si veda, nello stesso senso, CRP 17.11.2005, 60.2005.357 e 30.10.2009, 60.2009.372).

Spetta, in primis, al magistrato inquirente indicare gli elementi attestanti i presupposti di reato ipotizzati e posti a fondamento della misura, rispettivamente esplicitare le sue tesi; a questo ufficio spetta il compito di verificare la legittimità della misura (nel caso specifico la privazione cautelare della libertà) e non quello di ipotizzare quali siano tali tesi e/o scartabellare gli atti del procedimento alla ricerca di elementi che le attestino (per tutte CRP 20.8.200, 60.2007.174). Ciò, in ragione (oltre che del limitato tempo a disposizione per la decisione) del fatto che è il Procuratore pubblico a dirigere l’istruttoria formale, determinare le ipotesi per le quali procede e sulle quali fonda le eventuali misure, fino a (successivamente) decidere se abbandonare il procedimento o rinviare a giudizio e, in quest’ultimo caso, per quali reati (ritenuto, ovviamente, che il giudizio definitivo compete sempre al merito).

b)

Nel caso in esame, il magistrato inquirente indica quali elementi indizianti, da un lato, le dichiarazioni formulate da __________ nel verbale del 1.9.2009 (sempre confermate a dire dell’inquirente) e, dall’altro, alcune dichiarazioni dell’accusata estrapolate da vari verbali.

Per quanto concerne il verbale di __________, il preavviso ne riproduce un ampio stralcio in cui questi riferisce, sia degli antefatti all’arrivo al suo domicilio dell’accusata istante e __________ (richieste delle bambine, riaccompagnamento delle stesse al domicilio, rientro al proprio domicilio, contatti telefonici intercorsi), sia quanto successo al momento in cui ha aperto la porta principale del palazzo (l’accusata entra per prima e subito tira “una martellata a sinistra del collo”,poi scende le scale verso l’appartamento con il martello alzato; nel contempo, __________ che “da dietro la porta vedevo la sua mano con in mano il coltello che cercava di colpirmi e mi ha colpito sullo sterno in due punti” di entrata e “mi ha colpito con il coltello alla pancia”).

Quanto ai verbali dell’accusata, gli stessi sono menzionati per indicare che questa, da un lato nega qualsiasi partecipazione attiva alla supposta aggressione, in particolare di aver inferto un colpo di martello (utensile, a dire della stessa, portato da casa dal compagno e da lei raccolto da terra nell’atrio del palazzo al momento dei fatti), dall’altro mantiene le debite distanze da quella che potrebbe essere una sua consapevolezza su quelle che l’inquirente definisce (ma non precisa ulteriormente) le reali intenzioni del compagno, avendo comunque constatato, al momento di uscire di casa, che __________ era “nervoso” (e in altra occasione “che era così nervoso che mi aveva afferrato per la gola”), desiderando che “non venisse”, finanche “furioso”, di averlo sentito dire “che avrebbe messo le cose a posto” e di averlo visto nascondere qualcosa nei pantaloni e di aver “intuito che __________ aveva nascosto il martello nei pantaloni” (verbale accusata AI 51).

Per completezza, l’inquirente aggiunge due precisazioni. La prima è che __________, per parte sua, sostiene di essersi recato da __________ per difendere la minore e di aver inferto i colpi di lama con il coltello estratto dallo stesso __________, dopo essere risuscito a disarmarlo. La seconda è che se il martello è stato ritrovato, non così il coltello.

Al termine dell’esposizione di quanto sopra, il magistrato inquirente conclude che da ciò sono dati gravi e concreti indizi di colpevolezza.

 

c)

Anche se, in entrata del Preavviso, il magistrato inquirente sembra limitare il titolo di reato oggetto della promozione d’accusa iniziale all’art. 134 CP, occorre constatare che il relativo documento menziona, oltre al reato di aggressione, i reati di lesioni gravi tentate e consumate, nonché quello di tentate lesioni semplici (doc. 1, inc. GIAR 388.2009.1). Quanto all’estensione dell’accusa avvenuta il primo settembre 2009, che l’inquirente indica come avvenuta per titolo di omicidio (Preavviso, pag. 3, prima riga), dall’AI 51 (pag. 7) si evince che l’estensione è avvenuta per “complicità in tentato omicidio, lesioni gravi” (laddove l’ipotesi di complicità deve essere ritenuta anche per il riferimento alle lesioni gravi, dato che l’ipotesi di azione/partecipazione a titolo principale per le lesioni gravi, tentate e consumate, è già oggetto della promozione del 15 agosto 2009).

Trattandosi di reati che possono essere assorbiti l’uno dall’altro, in qualche caso anche concorrere tra loro, la cui qualifica precisa dipende più dall’intenzione combinata con l’agire, più che del risultato effettivo (cfr. per es., DTF 115 IV 15, DTF 118 IV 229, G. Stratenwerth, Schweizerisches Strafrech, BT I, 6. Auflage, § 3, n. 40) è fondamentale che chi ne sostiene l’esistenza indichi in modo chiaro gli elementi indizianti ritenuti a supporto del comportamento dell’autore (nonché dei risultati concreti o possibili di tale comportamento), rispettivamente dell’elemento intenzionale (che se negato può essere accertato in base ad elementi esteriori ritenuti rivelatori di coscienza e volontà: DTF 125 IV 242), in relazione alle specifiche e singole ipotesi di reato formulate. Non basta l’indicazione di qualche fatto, affermazione o contraddizione, con rinvio a tutte le ipotesi possibili; ciò a maggior ragione ad inchiesta praticamente conclusa (se si preferisce, “…alle battute finali”: Preavviso pag. 3; DTF 7.2.2005, 1S.3/2005).

Nel caso in esame, per esempio, non si comprende (e non è detto) se l’ipotesi del colpo di martello al collo (anche volendo prescindere dall’approfondire se la stessa è fondata unicamente sulle dichiarazioni di __________, come pretende la difesa e come potrebbe dedursi anche dal citato certificato medico di cui all’AI 42) sia ascrivibile, secondo il Procuratore pubblico, alla sola ipotesi di aggressione (preavviso pag. 3 secondo capoverso) o anche ad altre ipotesi di reato (e, se del caso, quali: lesioni semplici? lesioni gravi tentate?, ritenuto improbabile trattarsi di un semplice atto di complicità). Non vengono indicati, con chiarezza, gli elementi che permettano di ritenere una assistenza concreta (complicità) all’ipotizzato tentato omicidio intenzionale imputato a __________; e neppure gli indizi (concreti) che supporterebbero l’intenzione in relazione all’uno o l’altro dei reati oggetto di promozione ed estensione dell’accusa o, quantomeno, quelli che potrebbero far risultare contraddittorie le (o alcune delle) dichiarazioni dell’accusata (per esempio, nulla è detto nel preavviso, circa gli accertamenti, e/o dell’esito degli stessi, relativi a flussi, tempistica e contenuto dei contatti telefonici intervenuti quel giorno tra le varie parti in qualche modo coinvolte).

A titolo abbondanziale, si rileva pure che non vi è parola, sempre nel preavviso, circa la situazione e/o la situazione per rapporto alla convivente di __________ denunciante/querelante “per ogni reato che potrà emergere…” (Verbale 16.8.2009 __________), menzionata quale oggetto di aggressione, tentate lesioni gravi, tentate lesioni semplici nell'ODA del 16 agosto 2009 (AI 3; ma, invero, solo quale teste in opposizione alla parte lesa nella richiesta di conferma dell’arresto).

 

d)

Il preavviso così come formulato, e con i rinvii indicati, non permette di comprendere a quali specifici reati ci si riferisca, per quali fatti specifici (e contro chi perpetrati), tantomeno (e conseguentemente) permette corretta verifica di sufficienza e concretezza degli elementi indizianti per rapporto ai reati ipotizzati dall’inquirente (in particolare di complicità in tentato omicidio e lesioni gravi tentate e consumate) ed è, quindi, carente nella motivazione.

Questo giudice (non potendo annullare e rinviare per nuova decisione debitamente motivata e fruendo, in materia di libertà provvisoria, di un pieno potere cognitivo: cfr. Rusca/Salmina/Verda, Commento, n. 7 ad art. 108), deve chiedersi se dallo stesso non emergano comunque, con conforto manifesto degli atti dell’incarto, elementi concreti (ancorché non specificati dal Procuratore pubblico - sentenza 26 ottobre 2001 in re A., 529.2001.2) che fondano l’una o l’altra ipotesi di reato e, se del caso, considerarli (eventualmente a condizione che siano noti alla difesa e non siano in contrasto con gli intendimenti eventualmente manifestati dal magistrato inquirente sul seguito dell'istruttoria).

Si può allora constatare (se si preferisce, accertare) che perlomeno l’ipotesi di reato di aggressione (art. 134 CP), così come constatata al momento dell’arresto, regge ancora ed è supportata da sufficienti indizi anche nei confronti di __________. Infatti, le motivazioni addotte a spiegazione della trasferta al domicilio di __________ (uscita di casa per recuperare le bambine, una delle quali si sarebbe lamentata del trattamento subito da __________ - Verbale __________ 16.8.2009 - in stato di dichiarata alterazione/agitazione - AI 51 pag. 9 -), portando con loro un martello (ancorché rimbalzandosi l’un l’altro l’iniziativa in merito, ritenuto che, comunque, più di un elemento indizia che il fatto potesse essere noto ad entrambi: Verbali GIAR __________ pag. 3 e AI 59 pag. 4; Verbali __________ AI 51 pag. 9 e AI 147 pag. 8 -), gettato via dopo i fatti (ma poi ritrovato dalla polizia e riconosciuto: AI 51, pag. 7) nel mentre che __________ comunque ha riportato le bambine a casa della madre, in uno con la circostanza che quanto poi successo al domicilio di __________ è avvenuto indipendentemente dal fatto che le bimbe non fossero più presenti (e forse anche avendo conoscenza, l’accusata, di tale circostanza già prima di giungere a __________: cfr. AI 147 p. 6 e riferimenti/prospettazioni), costituiscono, ancora e anche nello stadio finale dell’inchiesta, elementi sufficienti ad indiziare che (perlomeno) la possibilità di un alterco (o magari di un attacco) è stata presa in considerazione, ci si è organizzati per l’eventualità munendosi del martello e l’alterco/aggressione ha avuto luogo repentinamente all’apertura della porta (e su questo, sostanzialmente le versioni di tutti concordano).

E ciò indipendentemente dalle versioni discordanti, sia tra gli stessi accusati che con la vittima, circa le modalità che hanno dato avvio alla lite e sul possesso iniziale del coltello (cfr. per tutti, AI 50, 147 e 148).

A quanto sopra, si possono aggiungere alcuni elementi che indicano come, tra le persone in causa, le liti siano già sfociate in passato in “passaggi agli atti” (cfr. il DAC 14.1.2008 e il NLP 27.2.2006 - consecutivo a sospensione ex art. 66ter vCP - che coinvolgono __________ e l’accusata o una delle sue figlie; AI 31, che da atto dell’intervento della polizia a seguito di lite famigliare tra i due accusati nel presente procedimento).

 

 

12.

 

a)

Stabilita l’esistenza di gravi indizi di reato, in capo all’accusata, perlomeno per l’ipotesi di (concorso in) aggressione, occorre ora stabilire se sono dati (o ancora dati) motivi di ordine pubblico a giustificazione del mantenimento della carcerazione preventiva.

Scartata dallo stesso magistrato inquirente l’esistenza di necessità istruttorie “in senso stretto” (Preavviso, pag. 3, in fondo), quindi assente concreto pericolo di collusione o inquinamento delle prove, resta da valutare se nei confronti di __________ sia presente concreto pericolo di fuga.

 

b)

Anche il pericolo di fuga deve essere concreto, cioè rivestire una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l'accusata, se posta in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale e/o alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile [comunque, elemento "indiziante" importante che va considerato attentamente per la valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più ci si avvicina al giudizio di merito in presenza di una comminatoria di pena della reclusione e/o assenza (ovviamente e sempre in caso di eventuale condanna) di prospettive per una sospensione condizionale: M. Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287 ss., p. 32; DTF 106 la 404; DTF 117 la 69; CEDU Vol. A IX p. 44; SJ 1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, n° 701; GIAR 16 novembre 2006, 345.2006.3; si veda, inoltre, DTF 14.1.2005, 1S.15/2004, e riferimenti] non basta, da sola, a motivare la carcerazione: occorre valutare l'insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell'accusata, la sua morale, i legami familiari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G. S.; DTF 117 la 69).

 

c)

In sede di osservazioni, la difesa segnala che il pericolo di fuga non era stato ritenuto/indicato al momento della conferma dell’arresto. In merito a questa circostanza, é opportuno precisare (perlomeno a favore dell’accusata, considerato che la difesa precisa essergli nota la relativa giurisprudenza), che:

 

"Per quanto concerne l'analisi delle condizioni alternative a giustificazione dell'arresto, va preliminarmente sottolineata l'ininfluenza (di principio) del riferimento fatto dalla difesa alla decisione di conferma che riteneva uno solo di questi elementi. Da un lato perché l'esistenza di un solo elemento è sufficiente a giustificare l'arresto (senza necessità di esprimersi su tutti in sede di conferma, per svariati motivi), dall'altro perché elementi non individuati (o anche non presenti) al momento dell'arresto possono emergere nel seguito della procedura."

(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2, cons. 9 a.)

 

d)

Nel caso in esame, non è contestato che l’accusata sia cittadina del __________, paese dove vivono gran parte dei suoi famigliari ed una figlia di primo letto (cfr. AI 115). Neppure è contestato che l’istante sia attualmente senza attività lucrativa (AI 98) e senza prospettive concrete in tal senso, sia perché il rinnovo del permesso è stato sospeso (AI 147 e 178), sia perché non vi è alcuna indicazione in tal senso (lo stato detentivo è certamente un ostacolo nella ricerca, ancorché non necessariamente insormontabile, vengono neppure ventilate, ma la situazione oggettiva rimane quella). Inoltre, l’accusata ha manifestato chiaramente l’intenzione di rientrare al paese d’origine in uno scritto all’ambasciata (AI 125/136). Va detto che le dichiarazioni d’intenti menzionate dalla difesa (con riferimenti giurisprudenziali) a cui non si può dare particolarmente peso sono quelle che semplicemente affermano di non voler lasciare il paese (o, per gli altri motivi di ordine pubblico, di non voler colludere o recidivare), allorquando elementi concreti agli atti forniscono indicazioni di segno opposto. Nel caso in esame, tenuto conto della situazione personale sopra descritta e pur considerando il possibile stato di scoramento conseguente al procedimento in corso, lo scritto all’ambasciata (nel quale, tra l’altro si legge “…è già da anni che volevo andarmene”) non può che essere ritenuto elemento che manifesta in modo importante la volontà dell’accusata; il concetto è stato ripetuto davanti alla CTR (AI 179), così che le attuali nuove posizioni menzionate in sede di osservazioni, e nei relativi allegati, potrebbero essere strumentali o di comodo (cfr. per parziale analogia: CRP 10.8.2005, 60.2004.268, cons. 3.2).

A ciò si aggiunga il fatto che l’intervento della CTR (AI 24, 62, 167a con particolare riferimento al “diario” - si veda ad es. i giorni 17 settembre, 30 settembre - e alle note, per es. 1.10.2009) potrebbe condurre a decisioni non gradite all’accusata (in relazione all’esercizio dell’autorità parentale) o ad un affidamento delle bambine a parenti all’estero, soluzione apparentemente condivisa dalla stessa accusata fino a poco prima dell’istanza di libertà provvisoria (si veda la nota appena citata, dalla quale si evince che anche alla CTR, non solo all’ambasciata, l’accusata avrebbe espresso il desiderio di un rientro - in questo caso delle figlie - in __________; cfr. pure AI 179, già citato).

In virtù di quanto sopra, occorre concludere che la situazione di __________ é oggettivamente tale da lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiano (per lei) quale male minore per rapporto a quello che potrebbe derivare dalla presenza alla conclusione dell’inchiesta e alla decisione di merito. E ciò già per il solo fatto che le conseguenze di una (eventuale) condanna vanno oltre il rischio di pena (comunque, non necessariamente di lieve entità o certamente al beneficio di una sospensione condizionale integrale: non essendo possibile, in questa sede ed in base agli elementi noti - e indicati più sopra -, escludere in modo certo una prognosi negativa, ovviamente sempre in caso di condanna). Anche prescindendo dalle altre imputazioni, va ricordato che il reato di aggressione è un reato grave, con una comminatoria di pena fino a 5 anni di detenzione (quindi un crimine: art. 10 cpv. 2 CP) e che può comportare pene superiori ai 12 mesi già in casi di aggressioni (per così dire) casuali, operate mediante spintoni e pugni e aventi quale conseguenza una ferita lacero contusa e dei graffi (cfr. Assise Correzionali Locarno 24.1.2009, 72.2007.173).

 

e)

Il deposito del passaporto (Osservazioni, pag. 3) non è, nei confronti di cittadini stranieri in generale e nel caso in esame in particolare, misura particolarmente atta a limitare in modo importante il pericolo di fuga. Il documento (o uno sostitutivo finalizzato al solo rientro in patria), essendo ottenibile senza particolari problemi tramite rappresentanze estere del paese d’origine. Inoltre, nel caso specifico, un provvedimento del genere emesso anche nei confronti delle figlie (ammesso e non concesso che sia possibile perché concerne il loro proprio diritto alla libertà di movimento) potrebbe influire negativamente o essere d'ostacolo alle eventuali decisioni della CTR.

 

 

13.

 

Accertata la concreta presenza di gravi indizi di reato e pericolo di fuga, resta da determinare se la detenzione preventiva cui è astretta __________ sia ancora rispettosa di proporzionalità, nella sua duplice accezione in materia: da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

Nel caso in esame, il rischio di pena in caso di condanna è certamente superiore al carcere preventivo sin qui sofferto (poco meno di tre mesi) e quello eventualmente ancora da soffrire (l’inchiesta è in fase conclusiva e il deposito atti non dovrebbe tardare: Preavviso, pag. 3), come indicato al considerando 12.d. della presente. Si ricorda, inoltre, che (di principio), l’eventualità di una sospensione condizionale non ha da essere analizzata per l’applicazione del criterio di proporzionalità della carcerazione preventiva (DTF 125 I 60).

Nessuno contesta che l’inchiesta si sia svolta con celerità, tenuto conto delle esigenze derivanti dalla sua tipologia (coinvolgimento di più persone): non si registrano tempi morti.

Nel caso in esame, tuttavia, è opportuno precisare che l’attesa della redazione e consegna di un eventuale rapporto d’inchiesta preliminare di polizia (che, salvo casi particolari) contiene solitamente catalogazione degli atti già esperiti e prospettati, non giustifica né il mantenimento né la protrazione della carcerazione preventiva (GIAR 26.8.2003, 121.2003.4; GIAR 2.5.2002, 492.2001.4).

 

 

14.

 

In conclusione, in capo a __________ sono (ancora) presenti gravi e concreti indizi di reato e concreto pericolo di fuga, come meglio descritti ai considerandi che precedono. La detenzione sin qui sofferta, così come quella prevedibilmente da soffrire, (dettata da effettive esigenze dell'istruttoria) non viola il principio di proporzionalità. L’istanza di libertà provvisoria presentata il 2 novembre 2009 deve pertanto essere respinta.

 

 

P.Q.M.

 

viste le norme applicabili, in particolare gli artt.. 134, 111, 122, 123, 22, 23, 25 CP, 95ss., 96, 108, 284 CPP; 9, 10, 31 CF, 5 cifra 3 CEDU;

 

 

 

decide

 

1.     L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.

 

2.        Non si prelevano tasse e spese.

 

3.        Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

 

4.        Intimazione (anticipata via telefax, ma con la precisazione che per il termine di

      ricorso vale la ricezione per via postale) a:

 

 

 

 

 

                                                                                giudice Edy Meli