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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto |
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Edy Meli |
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sedente per statuire sull’istanza di proroga presentata il 28 gennaio 2010 dal |
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Procuratore pubblico Chiara Borelli, Ministero pubblico
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in relazione alla carcerazione preventiva cui è astretta |
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__________, attualmente detenuta c/o Carcere giudiziario La Farera, Cadro patrocinata dall’__________ |
viste le osservazioni della difesa (8/9 febbraio 2010);
visto l’incarto MP__________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
1.
Come già ricostruito in precedente decisione, cui si può fare riferimento per l’essenziale:
“__________è stata arrestata il 15 agosto 2009 con contestuale promozione dell’accusa per le ipotesi di reato di aggressione, lesioni gravi (tentate e consumate) e lesioni semplici (doc. 2 e 1, inc. GIAR 388.2009.1).
L’arresto è stato confermato da questo giudice, il giorno successivo, ritenuti presenti sufficienti indizi di reato e pericolo di collusione e di inquinamento delle prove (doc. 4, inc. GIAR 388.2009.1).
Lo stesso giorno, sostanzialmente per lo stesso complesso di fatti, è pure stato arrestato il convivente dell’istante (__________) con le imputazioni di tentato omicidio, lesioni gravi, aggressione e tentata messa in circolazione di moneta falsa (inc. GIAR 389.2009.1, doc. 1).
2.
Oggetto del procedimento sono le circostanze di seguito brevemente riassunte.
La sera del 15 agosto 2009, __________ e il suo convivente __________ si sono presentati al domicilio di __________ (ex marito dell’istante) a __________. A seguito di quanto successo in quel frangente, quest’ultimo ha dovuto essere ricoverato in quanto presentava lesioni da taglio, in particolare all’addome ed al viso (cfr. allegati al Rapporto d’arresto 16 agosto 2009 in inc. 389.2009.1).
I due accusati fermati poco dopo i fatti (nei pressi della stazione FFS) hanno motivato il loro recarsi al domicilio di __________ con la circostanza che una delle due figlie della qui istante (che si trovavano presso __________ quel giorno) avrebbe contattato telefonicamente la madre chiedendole di andarla a prendere perché “…il __________ l’aveva picchiata..” (verbale __________ 16.8.2009); di fatto, al momento in cui i due hanno raggiunto __________, le due bimbe erano già state riaccompagnate a __________ (dove risiedono con la madre ed il convivente) dallo stesso __________.
Dalle prime dichiarazioni raccolte, oltre all’evidente utilizzo di uno strumento da taglio, è pure stata segnalata la presenza di un martello (Verbale GIAR __________ 16.8.2009).”
(GIAR 9 novembre 2009, 388.2009.3)
2.
L’istruttoria si è poi sviluppata, per quanto desumibile dall’elenco atti, mediante acquisizione di documentazione (medica, inerente il traffico telefonico, da CTR in relazione alle due bambine), interrogatori (degli accusati, della vittima e di numerosi terzi), nonché accertamenti di vario tipo (peritali e di polizia scientifica in particolare). Secondo le indicazioni del magistrato inquirente, l’inchiesta si trova nella sua fase conclusiva: non appena sarà disponibile il rapporto peritale dello specialista in psichiatria (relativo a __________, ordinato il 23 dicembre 2009, con termina di consegna prorogato al 12/15 febbraio 2010), si procederà al deposito degli atti ai sensi dell’art. 196 CPP (Istanza, p. 5).
Si precisa che le ricerche effettuate hanno permesso di rinvenire un sasso ed un martello, ma non lo strumento da taglio. Inoltre, il 1 settembre 2009, all’accusata __________ è stata estesa l’accusa per l’ipotesi di “complicità in tentato omicidio, lesioni gravi” (AI 51, ancorché con errata indicazione delle vie di ricorso).
3.
Mediante l’istanza menzionata in entrata della presente (doc. 1, inc. GIAR 388.2009.4), il Procuratore pubblico postula una proroga del carcere preventivo, cui è astretta __________, sino al 15 aprile 2010; ciò al fine di permettere l’espletamento delle formalità necessarie per giungere alla chiusura dell’istruttoria (deposito atti ed evasione di eventuali complementi istruttori).
Nel suo esposto, il magistrato riassume i fatti e gli accertamenti che evidenziano, a suo dire, l’agire di entrambi gli accusati (Istanza, pp. 1 a 3), ed espone quelli che considera gravi indizi di colpevolezza in capo a __________, in relazione all’ipotesi di aggressione e di complicità tentato omicidio (Istanza, pp. 3 e 4).
Richiama quanto indicato nella sentenza 9.11.2009 in merito agli elementi fondanti in pericolo di fuga, ritenendoli tutt’ora presenti (Istanza, pp. 5) e sostiene che la carcerazione preventiva rispetterebbe ancora, se accolta la sua richiesta di proroga, il principio di proporzionalità, in considerazione della gravità dei reati ascritti e del correlato rischio di pena (Istanza p. 5).
Nell’ambito dell’istanza viene pure segnalato il fatto che l’inchiesta non ha ancora potuto essere chiusa in quanto si attende la consegna del referto peritale inerente il coaccusato (accertamento richiesto dall’accusato, rifiutato dal magistrato inquirente e accolto da questo giudice con decisione del 22 dicembre 2009: GIAR 389.2009.5) e i motivi che si oppongono ad una, comunque non richiesta, disgiunzione (con riferimento ai principi riportati in Rep 1997 n. 93).
4.
In sede di osservazioni (doc. 3, inc. GIAR 388.2009.4), la difesa dopo aver ritenuto di dover precisare che i due accusati non hanno mai avuto occasione di conferire tra loro dopo l’arresto, si adopera (mediante stralci di citazioni dai verbali dell’uno o l’altro accusato ed asserendone l’univocità, perlomeno a partire da certo punto ) per precisare quanto considera non sufficientemente chiarito nell’esposto del Procuratore pubblico, e cioé il fatto che il martello sarebbe stato portato a __________ alla totale insaputa della signora __________ (Osservazioni pag. 2 e 3). Il tutto allo scopo di contestare la premeditazione di quanto poi avvenuto e contestare gli indizi di colpevolezza (laddove legati appunto al fatto di essersi dotati del martello al momento in cui i coaccusati si sono partiti per recarsi a __________) sia per il reato di aggressione che per quello di (complicità in) tentato omicidio (Osservazioni, p. 4).
Gli indizi indicati sono pure contestati per quanto concerne l’eventuale utilizzo del martello (privo di qualsivoglia riscontro probatorio a dire della difesa), così come la conoscenza, da parte dell’accusata, del fatto che il coaccusato fosse in possesso di un coltello (quello poi utilizzato per colpire la vittima).
Di seguito, e dopo aver ricordato che la valutazione giuridica spetta al giudice del merito, l’accusata sottolinea come tutte le prove siano agli atti e non sia più dato un pericolo di collusione “nella misura in cui, oltretutto il __________ rimarrà in carcere fino al processo” (Osservazioni, pag. 4 e 5).
Ritiene, altresì “manifestamente inesistente” il pericolo di fuga in ragione dell’imminente parto (e il perdurare della carcerazione dopo il parto contraria ai diritti umani), nonché del fatto che le figlie (attualmente all’estero presso una sorella) rientrerebbero in Svizzera in caso di scarcerazione (Osservazioni, pag. 5).
Quanto alla proporzionalità, l’accusata richiama l’attenzione sul fatto che se dovesse cadere l’ipotesi di reato più grave, il rischio di pena sarebbe contenuto nei limiti della concessione della sospensione condizionale della pena e segnala disponibilità a sottoporsi a norme di condotta (Osservazioni, p. 5).
5.
Delle altre considerazioni, argomentazioni e indicazioni delle parti si dirà, se necessario, nei considerandi che seguono.
6.
L’istanza, presentata dal Procuratore pubblico prima della scadenza del termine di cui all’art. 102 cpv. 2 CPP, e con anticipo sufficiente da permettere osservazioni dell’accusata (e la decisione di questo ufficio), è ricevibile in ordine.
7.
I principi che reggono la materia, sono noti alle parti in quanto già indicati nella precedente decisione in materia (GIAR 9.11.2009, 388.2009.3, cons. 9 in particolare), cui si rinvia in quanto nota alle parti.
8.
a)
L'esistenza di gravi indizi di colpevolezza deve essere verificata (anche d’ufficio) nei limiti della competenza di questo giudice che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato; con conseguente inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.
Ciò vale sia per gli elementi oggettivi che per quelli soggettivi relativi alla tipicità dei reati prospettati (GIAR 15.3.2007, 28.2007.3 e 26.8.2003, 120.2003.3; si veda, nello stesso senso, CRP 17.11.2005, 60.2005.357 e 30.10.2009, 60.2009.372).
b)
Nel caso in esame, nell’ambito del precedente giudizio così ci si era espressi in relazione a questo specifico elemento :
“…
Questo giudice (non potendo annullare e rinviare per nuova decisione debitamente motivata e fruendo, in materia di libertà provvisoria, di un pieno potere cognitivo: cfr. Rusca/Salmina/Verda, Commento, n. 7 ad art. 108), deve chiedersi se dallo stesso non emergano comunque, con conforto manifesto degli atti dell’incarto, elementi concreti (ancorché non specificati dal Procuratore pubblico - sentenza 26 ottobre 2001 in re A., 529.2001.2) che fondano l’una o l’altra ipotesi di reato e, se del caso, considerarli (eventualmente a condizione che siano noti alla difesa e non siano in contrasto con gli intendimenti eventualmente manifestati dal magistrato inquirente sul seguito dell'istruttoria).
Si può allora constatare (se si preferisce, accertare) che perlomeno l’ipotesi di reato di aggressione (art. 134 CP), così come constatata al momento dell’arresto, regge ancora ed è supportata da sufficienti indizi anche nei confronti di __________. Infatti, le motivazioni addotte a spiegazione della trasferta al domicilio di __________ (uscita di casa per recuperare le bambine, una delle quali si sarebbe lamentata del trattamento subito da __________ - Verbale __________ 16.8.2009 - in stato di dichiarata alterazione/agitazione - AI 51 pag. 9 -), portando con loro un martello (ancorché rimbalzandosi l’un l’altro l’iniziativa in merito, ritenuto che, comunque, più di un elemento indizia che il fatto potesse essere noto ad entrambi: Verbali GIAR __________ pag. 3 e AI 59 pag. 4; Verbali __________ AI 51 pag. 9 e AI 147 pag. 8 -), gettato via dopo i fatti (ma poi ritrovato dalla polizia e riconosciuto: AI 51, pag. 7) nel mentre che __________ comunque ha riportato le bambine a casa della madre, in uno con la circostanza che quanto poi successo al domicilio di __________ è avvenuto indipendentemente dal fatto che le bimbe non fossero più presenti (e forse anche avendo conoscenza, l’accusata, di tale circostanza già prima di giungere a __________: cfr. AI 147 p. 6 e riferimenti/prospettazioni), costituiscono, ancora e anche nello stadio finale dell’inchiesta, elementi sufficienti ad indiziare che (perlomeno) la possibilità di un alterco (o magari di un attacco) è stata presa in considerazione, ci si è organizzati per l’eventualità munendosi del martello e l’alterco/aggressione ha avuto luogo repentinamente all’apertura della porta (e su questo, sostanzialmente le versioni di tutti concordano).
E ciò indipendentemente dalle versioni discordanti, sia tra gli stessi accusati che con la vittima, circa le modalità che hanno dato avvio alla lite e sul possesso iniziale del coltello (cfr. per tutti, AI 50, 147 e 148).
A quanto sopra, si possono aggiungere alcuni elementi che indicano come, tra le persone in causa, le liti siano già sfociate in passato in “passaggi agli atti” (cfr. il DAC __________ e il NLP __________ - consecutivo a sospensione ex art. 66ter vCP - che coinvolgono Assise corr. __________ 2010 __________ e l’accusata o una delle sue figlie; AI 31, che da atto dell’intervento della polizia a seguito di lite famigliare tra i due accusati nel presente procedimento).”
(GIAR 9 novembre 2009, 388.2009.3)
Questo quadro indiziante è tutt’ora valido e non è modificato dalle precisazioni dell’accusata in merito ai fatti (esposti dal Procuratore pubblico) e più precisamente alla conoscenza o meno (da parte sua) del fatto che il coaccusato si fosse munito di un martello, rispettivamente avesse con sé un coltello e, ancora, del fatto che lei avrebbe tentato di fermare i due litiganti.
Tali interpretazioni dell’istruttoria non costituiscono accertamenti che eliminano gli indizi, bensì materia per il giudizio di merito (come la stessa accusata indica a pag. 4 in fondo e pag. 5 delle proprie Osservazioni).
Infatti, le versioni altalenanti (in alcuni casi contrastanti) circa chi abbia deciso di munirsi di martello non eliminano gli indizi che il fatto fosse noto ad entrambi (Verbali GIAR __________ pag. 3 e AI 59 pag. 4; Verbali __________ AI 51 pag. 9 e AI 147 pag. 8, cui si possono aggiungere le dichiarazioni di __________ su chi impugnasse, a suo dire, il martello al momento in cui ha aperto la porta: AI 147 pag. 10 e 11). In proposito, ci si potrebbe pure interrogare sul senso, per il __________, di munirsi di un grosso sasso se era già in possesso del martello (e, per finire, ha usato un coltello), ma districarsi tra le varie versioni e le contraddizioni dei due accusati (cfr. per tutte AI 147 e 148) al fine di determinare la credibilità o maggior credibilità dell’uno o dell’altro è impresa improba e comunque non necessaria a questo stadio.
Inoltre, non si comprende il motivo per cui l’accusata asserisca di non aver mai dichiarato di aver visto che il coaccusato, il giorno dei fatti, teneva un coltello in tasca, dato che lo fa senza confrontarsi con quanto risulta, per esempio, dal verbale di cui all’AI 51 “ADR. Dopo riflessione voglio aggiungere che il coltello l’aveva in tasca __________ … Come detto il coltello era nella tasca destra dei pantaloni. Non so se si tratti dello stesso coltello che lui teneva a casa. Nel seguito dello stesso verbale afferma di non aver visto il coltello in mano al coaccusato, quando questi ha colpito “con il pugno chiuso” il __________ alla pancia, né glielo avrebbe visto estrarre dalla tasca; v’è, quindi, da supporre che la presenza del coltello nella tasca di __________ gli fosse nota per motivi riconducibili a momento precedente.
Ulteriore elementi indizianti, perlomeno il reato di aggressione, derivano dagli elementi che indicano come gli accusati abbiano saputo, prima di giungere alla porta del domicilio di __________, che le bambine (che erano partiti per recuperare) erano già state ricondotte a __________ (AI 41, AI 148, Rapporto PG allegato 109); nonostante ciò non hanno desistito dal proseguire presentandosi al domicilio di __________ (la cui esatta collocazione sembra essere conosciuta dalla sola accusata: VI 148 pag. 8).
La prima circostanza indicata è stata ammessa dall’accusata solo dopo la prospettazione delle dichiarazioni della figlia; subito prima aveva affermato di aver “…capito che le bimbe non erano più da __________ quindi a casa a __________, quando ho visto che dal suo appartamento appartamento era uscito solo lui e la sua amica brasiliana” (Verbale 18.8.2009, pag. 2). In merito alla seconda, l’accusata afferma di aver proseguito allo scopo di dissuadere il __________ (Osservazioni, p. 3), dimenticando che, dal canto suo, il correo afferma che “Arrivati davanti alla porta principale della casa,__________, adirata e agitata inizia ad imboccarsi (rimboccarsi?) le maniche e a dire “adesso se la vedrà quello stronzo”…” (AI 148 pag. 8).
c)
In virtù di tutto quanto sopra gravi elementi indizianti l’aggressione sono certamente ed indiscutibilmente (ancora) dati. Quanto al tentato omicidio (nella forma della complicità, così come è stata promossa l’accusa), la sua configurazione in capo a __________ dipende da tutta una serie di elementi, oggettivi e/o soggettivi, che potranno trovare risultato definitivo solo in sede di merito (viste le modifiche di versione, le contraddizioni e le incongruità) che è opportuno non pregiudicare in questa sede in cui ci si limita a determinare che non sono totalmente assenti (che l’accusata si sia diretta verso la convivente di __________, che stava sopraggiungendo, mentre __________ lo stava colpendo non è negato neppure dall’accusata: AIO 147, p. 13).
9.
a)
Stabilita l’esistenza di gravi indizi di reato, in capo all’accusata, perlomeno per l’ipotesi di (concorso in) aggressione, occorre ora stabilire se sono dati (o ancora dati) motivi di ordine pubblico a giustificazione del mantenimento della carcerazione preventiva. Tali motivi, secondo l’inquirente, risiedono nel concreto pericolo di fuga così come riconosciuto nella sentenza del 9 novembre 2009.
In quella sede, questo giudice si era espresso come segue:
“b)
Anche il pericolo di fuga deve essere concreto, cioè rivestire una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l'accusata, se posta in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale e/o alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile [comunque, elemento "indiziante" importante che va considerato attentamente per la valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più ci si avvicina al giudizio di merito in presenza di una comminatoria di pena della reclusione e/o assenza (ovviamente e sempre in caso di eventuale condanna) di prospettive per una sospensione condizionale: M. Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287 ss., p. 32; DTF 106 la 404; DTF 117 la 69; CEDU Vol. A IX p. 44; SJ 1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, n° 701; GIAR 16 novembre 2006, 345.2006.3; si veda, inoltre, DTF 14.1.2005, 1S.15/2004, e riferimenti] non basta, da sola, a motivare la carcerazione: occorre valutare l'insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell'accusata, la sua morale, i legami familiari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G. S.; DTF 117 la 69).
c)
In sede di osservazioni, la difesa segnala che il pericolo di fuga non era stato ritenuto/indicato al momento della conferma dell’arresto. In merito a questa circostanza, é opportuno precisare (perlomeno a favore dell’accusata, considerato che la difesa precisa essergli nota la relativa giurisprudenza), che:
"Per quanto concerne l'analisi delle condizioni alternative a giustificazione dell'arresto, va preliminarmente sottolineata l'ininfluenza (di principio) del riferimento fatto dalla difesa alla decisione di conferma che riteneva uno solo di questi elementi. Da un lato perché l'esistenza di un solo elemento è sufficiente a giustificare l'arresto (senza necessità di esprimersi su tutti in sede di conferma, per svariati motivi), dall'altro perché elementi non individuati (o anche non presenti) al momento dell'arresto possono emergere nel seguito della procedura."
(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2, cons. 9 a.)
d)
Nel caso in esame, non è contestato che l’accusata sia cittadina del __________ __________ paese dove vivono gran parte dei suoi famigliari ed una figlia di primo letto (cfr. AI 115). Neppure è contestato che l’istante sia attualmente senza attività lucrativa (AI 98) e senza prospettive concrete in tal senso, sia perché il rinnovo del permesso è stato sospeso (AI 147 e 178), sia perché non vi è alcuna indicazione in tal senso (lo stato detentivo è certamente un ostacolo nella ricerca, ancorché non necessariamente insormontabile, vengono neppure ventilate, ma la situazione oggettiva rimane quella). Inoltre, l’accusata ha manifestato chiaramente l’intenzione di rientrare al paese d’origine in uno scritto all’ambasciata (AI 125/136). Va detto che le dichiarazioni d’intenti menzionate dalla difesa (con riferimenti giurisprudenziali) a cui non si può dare particolarmente peso sono quelle che semplicemente affermano di non voler lasciare il paese (o, per gli altri motivi di ordine pubblico, di non voler colludere o recidivare), allorquando elementi concreti agli atti forniscono indicazioni di segno opposto. Nel caso in esame, tenuto conto della situazione personale sopra descritta e pur considerando il possibile stato di scoramento conseguente al procedimento in corso, lo scritto all’ambasciata (nel quale, tra l’altro si legge “…è già da anni che volevo andarmene”) non può che essere ritenuto elemento che manifesta in modo importante la volontà dell’accusata; il concetto è stato ripetuto davanti alla CTR (AI 179), così che le attuali nuove posizioni menzionate in sede di osservazioni, e nei relativi allegati, potrebbero essere strumentali o di comodo (cfr. per parziale analogia: CRP 10.8.2005, 60.2004.268, cons. 3.2).
A ciò si aggiunga il fatto che l’intervento della CTR (AI 24, 62, 167a con particolare riferimento al “diario” - si veda ad es. i giorni 17 settembre, 30 settembre - e alle note, per es. 1.10.2009) potrebbe condurre a decisioni non gradite all’accusata (in relazione all’esercizio dell’autorità parentale) o ad un affidamento delle bambine a parenti all’estero, soluzione apparentemente condivisa dalla stessa accusata fino a poco prima dell’istanza di libertà provvisoria (si veda la nota appena citata, dalla quale si evince che anche alla CTR, non solo all’ambasciata, l’accusata avrebbe espresso il desiderio di un rientro - in questo caso delle figlie - in __________; cfr. pure AI 179, già citato).
In virtù di quanto sopra, occorre concludere che la situazione di __________ é oggettivamente tale da lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiano (per lei) quale male minore per rapporto a quello che potrebbe derivare dalla presenza alla conclusione dell’inchiesta e alla decisione di merito. E ciò già per il solo fatto che le conseguenze di una (eventuale) condanna vanno oltre il rischio di pena (comunque, non necessariamente di lieve entità o certamente al beneficio di una sospensione condizionale integrale: non essendo possibile, in questa sede ed in base agli elementi noti - e indicati più sopra -, escludere in modo certo una prognosi negativa, ovviamente sempre in caso di condanna). Anche prescindendo dalle altre imputazioni, va ricordato che il reato di aggressione è un reato grave, con una comminatoria di pena fino a 5 anni di detenzione (quindi un crimine: art. 10 cpv. 2 CP) e che può comportare pene superiori ai 12 mesi già in casi di aggressioni (per così dire) casuali, operate mediante spintoni e pugni e aventi quale conseguenza una ferita lacero contusa e dei graffi (cfr. Assise Correzionali Locarno 24.1.2009, 72.2007.173).
e)
Il deposito del passaporto (Osservazioni, pag. 3) non è, nei confronti di cittadini stranieri in generale e nel caso in esame in particolare, misura particolarmente atta a limitare in modo importante il pericolo di fuga. Il documento (o uno sostitutivo finalizzato al solo rientro in patria), essendo ottenibile senza particolari problemi tramite rappresentanze estere del paese d’origine. Inoltre, nel caso specifico, un provvedimento del genere emesso anche nei confronti delle figlie (ammesso e non concesso che sia possibile perché concerne il loro proprio diritto alla libertà di movimento) potrebbe influire negativamente o essere d'ostacolo alle eventuali decisioni della CTR.”
(GIAR 9 novembre 2009, 388.2009.3)
b)
L’unica circostanza successiva segnalata dalla difesa concerne il fatto che le due figlie di __________ sono effettivamente partite per la __________ e si trovano attualmente presso la sorella dell’accusata (AI 246). Dall’incarto emerge altresì che il datore di lavoro ha preso atto del fatto che il licenziamento è avvenuto in tempo inopportuno, causa lo stato di gravidanza (AI 268a e 275).
La prima circostanza, di tutta evidenza, costituisce elemento concreto a rafforzamento del rischio, mentre la seconda non lo indebolisce in modo sostanziale, essendo evidente che non si prospetta una ripresa o reintegro al di là di quello che è l’impedimento legale al licenziamento in periodo di gravidanza (cfr. contenuto della documentazione citata).
Quanto alle problematiche connesse con l’imminente nascita di un figlio, si constata che sono già state predisposte le necessarie misure affinché ciò avvenga con i minori disagi possibili (AI 254, 268).
c)
Di conseguenza, ed alla luce di tutto quanto esposto, è ancora dato un concreto pericolo di fuga in capo __________, a giustificazione della detenzione preventiva.
Per quanto concerne le norme di condotta segnalate come possibile alternativa alla detenzione si è già detto, e si ribadisce, nella decisione precedente, dove ci si è pure espressi sull’ipotesi di una condanna condizionalmente sospesa, sia per quanto concerne la fattispecie concreta, sia per quanto concerne l’influsso di tale eventualità, in ambito di decisioni in materia di libertà provvisoria/carcerazione preventiva (cfr. DTF 31 gennaio 2005, 1P.18/2005).
10.
Accertata la concreta presenza di sufficienti indizi di reato e pericolo di fuga, resta da determinare se la detenzione preventiva cui è astretta __________ sia ancora rispettosa di proporzionalità, nella sua duplice accezione in materia: da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).
Nel caso in esame, il rischio di pena in caso di condanna è certamente superiore al carcere preventivo sin qui sofferto.
L’inchiesta è in fase conclusiva e il deposito atti è imminente: la perizia, il cui termine di consegna è già stato prorogato due volte (per un totale che giunge ad una volta e mezzo quello assegnato inizialmente), al momento della presente decisione o è già stata consegnata o lo sarà nell’immediato (un’ulteriore proroga non essendo più ragionevolmente prevedibile, forse neppure ammissibile), l’accertamento di cui all’AI 276 pure non dovrebbe tardare.
Come già detto, l’eventualità di una sospensione condizionale non ha da essere analizzata per l’applicazione del criterio di proporzionalità della carcerazione preventiva, salvo casi eccezionale e palesi (DTF 125 I 60; DTF 31 gennaio 2005, 1P.18/2005).
Nel caso in esame, la soluzione prospettata dalla difesa non può dirsi assolutamente certa, già per il solo fatto che è formulata nell’eventualità di una derubricazione dell’ipotesi di reato più grave; di conseguenza non vi è ragione di scostarsi dall’applicazione del principio.
L’inchiesta non risulta aver violato il principio di celerità, tantomeno aver vissuto situazioni di stallo inaccettabili (DTF 128 I 149; DTF 1P.394/2003).
La concessione di una proroga di due mesi, tenuto conto del fatto che gli atti ancora da acquisire non lo saranno verosimilmente tutti nel corso della prossima settimana, della durata del periodo di deposito degli atti (minimo quindici giorni, oltre a quelli di intimazione), può essere ritenuta congrua stante l’obbligo (art. 102 CPP) per il magistrato inquirente di procedere indilatamente agli atti di sua competenza (deposito e alla scadenza, chiusura o immediata decisione sui complementi eventualmente richiesti).
11.
In conclusione, in capo a __________ sono presenti gravi e concreti indizi di reato e concreto pericolo di fuga, come meglio descritti ai considerandi che precedono. La detenzione sin qui sofferta, così come quella prevedibilmente da soffrire, (dettata da effettive esigenze dell'istruttoria) non viola il principio di proporzionalità. L’istanza di proroga della carcerazione preventiva presentata il 28 gennaio 2010 viene pertanto accolta.
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in particolare gli artt.. 134, 111, 122, 123, 22, 23, 25 CP, 95ss., 96, 108, 284 CPP; 9, 10, 31 CF, 5 cifra 3 CEDU;
decide
1. L’istanza è accolta.
§. Di conseguenza la carcerazione preventiva cui è astretta __________ è prorogata fino al 15 aprile 2010 compreso.
2. Non si prelevano tasse e spese.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
4. Intimazione (anticipata via telefax, ma con la precisazione che per il termine di
ricorso vale la ricezione per via postale) a:
giudice Edy Meli