Incarto n.
INC.2009.38905

Lugano

22 dicembre 2009

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

 

 

 

 

 

 

 

sedente per statuire sul reclamo presentato il 30 novembre 2009 da

 

 

__________, attualmente detenuto

patrocinato dall’Avv. __________, __________

 

 

contro

 

 

la decisione del 24 novembre 2009, emanata dal Procuratore pubblico Chiara Borelli, che rifiuta di ordinare una perizia psichiatrica (ex art. 20 CP) e di revocare il divieto di colloqui liberi tra l’accusato e la madre;

 

viste le osservazioni del magistrato inquirente (9 dicembre 2009) e quelle della parte civile (16 dicembre 2009);

 

preso atto che la correa ha comunicato di non avere osservazioni (11/14 dicembre 2009);

 

visto l’incarto MP __________;

 

 

ritenuto e considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

1.

 

__________ è stato arrestato il 15 agosto 2009 e nei suoi confronti è stata promossa l’accusa per le ipotesi di reato di cui agli artt. 111 CP, nella forma del tentativo, 122, 134 e anche 242 CP (doc. 1 e 2, inc. GIAR 389.2009.1), per fatti avvenuti lo stesso 15.8.2009 a danno di __________.

Lo stesso giorno, sostanzialmente per lo stesso complesso di fatti, è pure stata arrestata la convivente del reclamante (__________) con le imputazioni di aggressione, lesioni gravi (tentate e consumate) e lesioni semplici (doc. 2 e 1, inc. GIAR 388.2009.1), poi estese all’ipotesi di “complicità in tentato omicidio, lesioni gravi” (AI 51).

 

 

2.

 

Oggetto del procedimento sono le circostanze così riassunte in altra decisione:

 

“La sera del 15 agosto 2009, __________ e il suo convivente __________ si sono presentati al domicilio di __________ (ex marito dell’istante) a __________. A seguito di quanto successo in quel frangente, quest’ultimo ha dovuto essere ricoverato in quanto presentava lesioni da taglio, in particolare all’addome ed al viso (cfr. allegati al Rapporto d’arresto 16 agosto 2009 in inc. 389.2009.1).

I due accusati fermati poco dopo i fatti (nei pressi della stazione FFS) hanno motivato il loro recarsi al domicilio di __________ con la circostanza che una delle due figlie della qui istante (che si trovavano presso __________ quel giorno) avrebbe contattato telefonicamente la madre chiedendole di andarla a prendere perché “…il __________ l’aveva picchiata..” (verbale __________ 16.8.2009); di fatto, al momento in cui i due hanno raggiunto __________, le due bimbe erano già state riaccompagnate a __________ (dove risiedono con la madre ed il convivente) dallo stesso __________.

Dalle prime dichiarazioni raccolte, oltre all’evidente utilizzo di uno strumento da taglio, è pure stata segnalata la presenza di un martello (Verbale GIAR __________ 16.8.2009).”

(GIAR 9.9.2009, 388.2009.3)

 

Il 4 novembre 2009, le accuse nei confronti di __________ sono state estese alle ipotesi di minaccia e lesioni semplici, sub. vie di fatto reiterate, per fatti avvenuti tra febbraio e marzo del 2009, a danno della convivente e coaccusata (AI 183).

 

 

3.

 

L’inchiesta si è sviluppata, per quanto si desume dall’elenco atti, mediante l’acquisizione di documentazione (medica, inerente il traffico telefonico, ecc.) e numerosi interrogatori di accusati, vittima e terzi. Ulteriori accertamenti (ispezione luoghi e ricerche) avrebbero permesso di rinvenire un martello, ma non lo strumento da taglio (preavviso, pag. 2).

 

 

4.

 

Con scritto del 21 ottobre 2009 (AI 162), la difesa di __________ ha richiesto l’erezione di una perizia psichiatrica in ragione di quanto emerge dallo scritto 14 settembre 2009 dello specialista in psichiatria __________, dalle notizie avute (fonte: la madre) circa le difficoltà vissute (violenza subita) durante l’infanzia dall’accusato, nonché ipotesi verbalmente formulate dallo stesso __________ circa la possibile origine delle divergenze tra quanto raccontato dal qui reclamante in fase d’inchiesta e quanto riferito dagli altri partecipanti (attivi o passivi) ai fatti.


5.

 

Il magistrato inquirente, dopo aver richiesto ed ottenuto un parere allo “psichiatra di riferimento” del carcere giudiziario, __________ (AI 163, 199), ha respinto la richiesta con la decisione qui impugnata (AI 200). Egli, in sintesi, ritiene non vi siano seri motivi di dubitare dell’imputabilità dell’accusato, sia per quanto asserito dal __________ (AI 199), sia per il fatto che lo stesso medico curante (__________) ha ritenuto la situazione migliorata prima dei fatti e, da ultimo, in quanto non ritiene le divergenze di versione indicate significative ai fini dei dubbi sull’imputabilità dell’accusato.

Nello stesso scritto, il Procuratore pubblico nega la concessione di colloqui liberi tra il reclamante e la madre in ragione di un rischio di collusione con le minori (figlie della convivente), testi nell’inchiesta.

 

 

6.

 

In sede di reclamo (doc. 1, inc. GIAR 389.2009.5), la difesa di __________ ribadisce che la presa a carico da parte del Servizio socio-psichiatrico cantonale dal marzo 2009 e fino praticamente all’arresto, rispettivamente il contenuto specifico degli atti e rapporti prodotti da chi aveva in cura l’accusato sono sufficienti a far sorgere perlomeno dubbi sulla totale imputabilità di quest’ultimo (Reclamo, punti 6 e 8). In merito al parere del __________, rileva che non è chiaro cosa questi intenda affermando di “seguire” __________ sin dal 2 settembre 2009 e che non risulta siano stati effettuati atti d’indagine psichiatrica (colloqui, anamnesi, test; Reclamo, punto 7). Ribadisce, da ultimo, che gli elementi agli atti circa l’infanzia dell’accusato costituiscono ulteriori elementi di dubbio a giustificazione della necessità di un accertamento peritale (punto 9).

Nella fase conclusiva dell’esposto di reclamo (punto 13), la difesa si esprime pure sul rifiuto di concessione di colloqui liberi con la madre, chiedendone la concessione (petitum punto 1.2.), contestando che i messaggi che l’accusato voleva far pervenire alle minori avessero finalità collusive.

 

 

7.

 

Il magistrato inquirente, nelle sue osservazioni (doc. 6, inc. GIAR 389.2009.5), ribadisce che la situazione descritta dai curanti presso il Servizio socio-psichiatrico hanno rilevato un miglioramento dello stato dell’accusato, con graduale sospensione dei farmaci. Inoltre, lo stesso accusato, dopo aver ripreso l’attività lavorativa, avrebbe interrotto la presa a carico “si presume” a fine luglio. Da ciò desume soluzione della sintomatologia manifestata all’inizio dell’anno (Osservazioni, pagg. 1 e 2).

Nel contempo, sempre secondo l’inquirente, l’abuso di alcool presente all’inizio del trattamento non sarebbe più presente al momento dei fatti (l’accusato era sobrio) ed il consumo di cannabis è sì avvenuto ma in assenza di segni di dipendenza; idem per le crisi di convivenza (pag. 2). Inoltre ancora, mai si sarebbe prospettata la necessità di un ricovero per motivi psichiatrici.

Quanto all’infanzia difficile, il magistrato inquirente non la nega, ma sottolinea come le versioni agli atti siano incongruenti con quanto asseritamente riferito alla difesa, comunque insufficienti a giustificare una perizia (pag. 2 e 3).

Secondo l’inquirente, non si è confrontati con un caso evidente di persona con riscontro di problemi comportamentali sull’arco dell’intera infanzia, ricoveri e condanne ripetute, nonché dipendenza cronica da stupefacente (come quello di cui è questione in DTF 6S.257/2003) e neppure si può parlare del reclamante come di un alcoolista cronico o di persona la cui struttura mentale si scosta nettamente dalla media.

Nulla è più detto in relazione al parere del __________, l’attesa del quale aveva condizionato la tempistica della decisione.

In merito ai colloqui, il magistrato inquirente ribadisce rischio di collusione.

 

Pure la parte civile chiede che il reclamo venga respinto per quanto concerne la perizia (doc. 8, inc. GIAR 389.2009.5).

Dopo alcune considerazioni sulle modalità in cui sono stati riassunti i fatti, afferma che né nella dinamica degli stessi, né nel comportamento istruttorio dell’accusato, si riscontrano elementi di alterazione/turbamento (Osservazioni, punti 1 e 2). Nel contempo, ritiene che quanto raccontato dalla madre circa la difficile infanzia debba essere preso “con le pinze” (punto 3).

 

 

8.

 

Delle altre considerazioni/argomentazioni/indicazioni delle parti, si dirà, se del caso, nei considerandi che seguono.

 

 

9.

 

__________ accusato nell’ambito del procedimento penale in esame e destinatario dell’atto impugnato, è certamente legittimato a presentare reclamo.

Il reclamo è tempestivo.

 

 

10.

 

a)

Tra le prove a disposizione delle autorità penali inquirenti e giudicanti vi è la perizia ossia il ricorso all'esperto specifico ogniqualvolta occorre stabilire fatti e circostanze all'accertamento dei quali siano indispensabili speciali cognizioni (art. 142 cpv. 1 CPP, nella sostanza ripreso dagli art. 96 cpv. 1 CPP/1942 e 96 cpv. 1 CPP/1993, per cui vale la giurisprudenza anteriore: v. REP 1997 n. 97, confermata dalla massima in REP 1998 n. 113): nelle cennate prospettive, al magistrato penale è allora riservata ampia facoltà nella scelta delle prove e quindi anche in tema di referto peritale, ritenuta comunque e sempre perlomeno apparenza di utilità e pertinenza in connessione con la fattispecie inquisita, secondo le imputazioni ed in vista delle conclusioni di competenza del giudice penale, ed ancora congiuntamente (per riprendere con altre parole il testo di legge) che determinati fatti non siano ancora chiariti o sufficientemente chiariti o chiaribili attraverso altri mezzi di prova e che il magistrato non abbia le specifiche conoscenze professionali per giungere a tali accertamenti (v. decisione 19 aprile 1995 in re C.J., GIAR 695.94.2, e riferimenti).

 

b)

Per meritare di venire assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP) o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP) devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazioni: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente - dopo definitiva conclusione dell’istruzione formale - se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5).

Quest’ultimo elemento è palesemente a favore dell’assunzione in fase istruttoria dei referti peritali (ovviamente, qualora necessari).

 

c)

Va, inoltre, ricordato, che l’art. 19 CP in vigore dal 1.1.2007,non fa più alcun riferimento ai concetti di malattia mentale o sanità mentale contenuti negli artt. 10 e 11 vCP. Il progetto del Consiglio federale li ha sostituiti con il concetto di “turba psichica” (“La nozione di turba psichica comprende segnatamente turbe di natura organica nonché turbe della personalità, del comportamento e dello sviluppo, ma anche i casi di stato psichico anomalo temporaneo, che rientra oggi nel concetto di turba della coscienza” Messaggio del 21 settembre 1998 n. 212.41) che deve essere “grave” (“…scostarsi nettamente dalla media - rispetto non soltanto agli altri soggetti giuridici ma anche e soprattutto agli altri criminali -…”, ibidem).

Il legislativo, in sede di approvazione della legge, ha eliminato anche il riferimento alla turba psichica, a quanto pare per l’imprecisione del concetto e ponendo l’accento sullo stato effettivo al momento dell’atto (cfr. A. Kuhn/L. Moreillon/ B. Videraz/ A. Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berna 2006, pag. 75/76 e note).

Il nuovo CP ha modificato pure la norma relativa ai compiti del perito ritenendo che il cpv. 2 dell’art. 13 vCP dava adito a confusione: il perito, esaminato lo stato psichico della persona in questione e determinata la eventuale turba deve indicare se la turba in questione è in grado di alterare la consapevolezza e/o la volontà di quest’ultimo di commettere il reato “spetta di contro unicamente al giudice trarre le conclusioni giuridiche dai fatti che considererà come accertati e decidere se vi sia una riduzione dell’imputabilità e/o sia necessario ordinare una misura. Nella sua decisione, il giudice non è vincolato all’esame del perito. Potrà segnatamente prescindere dalla perizia in caso la stessa si riveli contraddittoria o qualora una determinata affermazione del perito confuti punti essenziali della perizia medesima” (Messaggio citato, n. 212.43).

Quali siano le conseguenze concrete di questa diversa impostazione, per rapporto alla prassi (peritale) del vecchio diritto, sarà la giurisprudenza di merito a definirlo.

Per quanto qui interessa si può comunque desumere che maggior spazio è lasciato al perito (se nominato ex art. 20) per ricercare ed individuare gli elementi (sempre scientifici e tecnici) che possono influire sulla determinazione della responsabilità, non limitandosi (se ancora lo si faceva) a quelli specificamente indicati dal vecchio diritto (artt. 10 e 11 vCP).

Secondo l’art. 20, il magistrato inquirente o giudicante ordina una perizia quando vi sono “seri motivi per dubitare” dell’imputabilità (integrale, in quanto è questa ad essere presunta: DTF 106 IV 241) dell’accusato.

Richiamato il fatto che, in ogni singola fattispecie, l’esistenza o meno di circostanze concrete, serie, ed idonee a far sorgere dei dubbi è innanzitutto questione di apprezzamento, dottrina e giurisprudenza hanno indicato alcune situazioni e criteri (basati sull’art. 13 vCP, ripreso dall’art. 20 CP) cui è possibile far riferimento:

 

“2.

…omissis…

c)

Ribadite in entrata la libertà di principio e l’autonomia del magistrato inquirente nell’assunzione delle prove e nella valutazione della completezza dell’istruttoria predibattimentale, va precisato che in tema di perizia psichiatrica il codice di rito si limita a prevedere la possibilità di tale accertamento, le condizioni sostanziali per procedere in tal senso essendo circoscritte all’art. 13 CPS (così in decisione 5 gennaio 2000 in re R., inc. Giar 531.99.3 p. 3). Quest’ultima norma impone (v. Stefan Trechsel, Kurzkommentar StGB, 2. Aufl. Zürich 1997, nota 1 ad art. 13 CPS; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 1997, nota 1.2 ad art. 13 CPS) di procedere alla perizia qualora il magistrato “si trovi in dubbio” circa la responsabilità dell’imputato (art. 13 cpv. 1 CPS). Deve tuttavia sussistere un motivo sufficiente per dubitare (DTF 116 IV 274; Trechsel, loc. cit., nota 2 ad art. 13 CPS): ad esempio un comportamento del tutto inusuale o in contraddizione con la personalità dell’autore, pregresso trattamento psichiatrico oppure evidenza agli atti di disturbi connessi, una scemata responsabilità già riconosciuta in precedenza (v. Trechsel, loc. cit., note 2 e 10 ad art. 13 CPS, con rinvii; Favre/Pellet/Stoudmann, ibid.).

d)

…omissis…

 

e)

L’art. 13 CPS dispone che il principio “in dubio pro reo” non si applica per determinare la responsabilità dell’accusato. La piena responsabilità è presunta e l’irresponsabilità o la responsabilità scemata possono essere ammesse solo se il giudice è convinto che le condizioni legali sono adempiute (BJP 1987 n. 251, JT 1981 III 148). A norma del cpv 2 art. 13 CPS, se sussiste un serio dubbio sulla responsabilità dell’accusato al momento dei fatti, il giudice deve di principio ordinare una perizia psichiatrica, che dovrà ugualmente analizzare il grado di diminuzione della responsabilità (DTF 106 IV 241 cons. 1b). Secondo la giurisprudenza, sono varie le circostanze che debbono condurre al dubbio: una malattia della pelle grave, di natura allergica o psicosomatica, che è apparsa al momento in cui furono commessi i fatti (DTF 118 IV 6), l'esistenza di un precedente rapporto peritale che solleva dubbi sullo sviluppo psichico futuro dell’accusato (DTF 116 IV 273), il fatto di avere una figlia affetta da schizofrenia evolutiva (DTF 98 IV 156), la dipendenza da droghe (ATF 116 IV 273, 106 IV 241) o l'essere colpiti da una grave depressione (BJP 1990 n. 682). Queste situazioni, di regola impongono il dubbio sulla responsabilità al momento dei fatti se sono presenti prima degli stessi (sentenza 26 febbraio 2003 in re R., GIAR 235.2002.3).”

(GIAR 2.12.2003, 396.2003.3)

 

Quanto sopra va ora letto ed interpretato in ragione della definizione più ampia contenuta dall’art. 19 CP, per rapporto ai precedenti 10 e 11 vCP.

 

d)

A giudizio dello scrivente, ad ingenerare dubbi in merito alla completa imputabilità dell’accusato potrebbe bastare il fatto che egli fosse in cura presso uno psichiatra ed una psicologa, sostanzialmente per una depressione (cura assistita mediante la somministrazione di farmaci) prima dei fatti e in pratica, fino agli stessi (non è chiara, né é stata chiarita, la data dell’ultimo colloquio: cfr. AI 146 che fa riferimento al 31.8.2009), e con lo psichiatra curante che sottolinea come i colloqui di sostegno e le visite di controllo avrebbero dovuto continuare per alcuni mesi (AI 154).

Nel contempo risulta che poco prima e dopo la presa a carico, l’accusato avrebbe avuto manifestazioni violente, nei confronti della convivente (AI 183), rispettivamente della madre (cfr. inc. NLP __________), nonché abusi di alcool (non necessariamente risolti dall’accertamento che al momento dei fatti non era sotto l’influsso di tale sostanza).

Inoltre, par di comprendere che __________ sia stato in qualche modo seguito da uno psichiatra anche in carcere e dal 2 settembre 2009 (cfr. AI 199); del relativo parere si dirà nel punto seguente.

 

e)

Lo stesso magistrato inquirente, ricevuta l’istanza fondata sostanzialmente su quanto emerge dagli AI 146 e 154, non ha ritenuto di poterla evadere sulla base di quanto acquisito agli atti, bensì ha ritenuto di doversi rivolgere al __________ (AI 163) che ha poi riferito di non aver osservato una “patologia psichica maggiore” (AI 199).

Ora, prima ancora di interrogarsi sul concetto di patologia psichica maggiore (la cui assenza, comunque non esclude automaticamente possibile scemata responsabilità: Assise criminali 30.4.2008, 72.2008.12 pag. 175) per rapporto ai concetti cui fa riferimento l’art. 19 CP nonché sulla sufficienza della metodologia adottata per giungere a tale conclusione (cfr. punto c. del presente considerando, reclamo punto 7, nonché DTF 24.2.2000, 1P.53/2000, e DTF 113 IV 3 per analogia), è indubbio che al __________ è stato chiesto una sorta di parere (peritale?) al fine di dissipare o confermare i dubbi (che quindi erano presenti), se non sulla capacità dell’accusato, perlomeno sulla necessità di accertarla peritalmente.

 

f)

La storia recente (ma anche quella meno prossima) dell’accusato evidenzia più di un elemento che si ritrova tra quelli indicati dalla giurisprudenza come “indizi sufficienti per ordinare una perizia” (cfr. M. Branda, La perizia psichiatrica secondo l’art. 20 CP, in Le perizie giudiziarie, CFPG 2007, pagg. 125 ss., pag. 132/133; cfr., inoltre ed in particolare, DTF 116 IV 273 e BJP 1990, 682). Pur non potendosi escludere che ognuno di questi, considerato da solo, possa risultare al limite della soglia per ordinare la perizia, il possibile cumulo consiglia (quando non impone) di ritenere che la soglia sia superata e ciò nel rispetto anche di proporzionalità vista la particolare gravità dei reati ascritti (e la giurisprudenza cantonale non è priva di casi in cui l’assenza di elementi evidenti non ha impedito di ordinare la perizia: Assise criminali 6.11.2004, 72.2004.35).

 

g)

Nel caso in esame, esistono elementi concreti atti a dubitare dello stato di imputabilità dell’accusato, con conseguente necessità (obbligo) di procedere all’erezione di una perizia al fine di dissipare (o confermare) tali dubbi.

 

 

11.

 

Alla luce della conclusione in merito alla perizia, la questione dei colloqui liberi con la madre può essere risolta senza approfondire più di tanto la fondatezza o meno dei fatti e delle argomentazioni su cui si basa la decisione impugnata. Infatti, il perito dovrà verosimilmente procedere alla raccolta di dati anamnestici anche in relazione a fatti relativi all’infanzia e adolescenza dell’accusato e non è escluso che per farlo compiutamente debba interpellare anche persone vicine all’accusato ed in particolare la madre. In considerazione del fatto che, già allo stato attuale, le indicazioni relative all’infanzia/adolescenza dell’accusato danno luogo a discussioni circa il detto ed il non detto, rispettivamente circa il detto in sede d’inchiesta ed il detto in altri ambiti (cfr. AI 162, pag. 1 in fine e pag. 2 prima parte; Reclamo, punto 7 pag. 4; Osservazioni PP, ad. 11), appare opportuno che fino ad espletamento delle eventuali necessità peritali i colloqui tra l’accusato e la madre rimangano sorvegliati.

 

 

12.

 

In conclusione ed in virtù di tutto quanto esposto nei considerandi che precedono, le condizioni per ordinare una perizia ai sensi dell’art. 20 CP sono ritenute presenti (con invito al magistrato inquirente a procedere indilatamente alla nomina del perito e alla posa dei quesiti peritali, visto lo stato di privazione della libertà personale); nel contempo, non sono ritenute (attualmente) presenti le condizioni per la concessione dei colloqui liberi, il reclamante potendo comunque continuare ad usufruire di quelli sorvegliati.

 

Tasse e spese seguono la soccombenza.


 

P.Q.M.

 

 

richiamati gli artt. 111, 122, 123, 134, 242, 19, 20 CP, 142, 280, 284 (e contrario) CPP,

 

 

decide

 

 

1.      Il reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza:

 

1.1.   la decisione 24 novembre 2009 del Procuratore pubblico, laddove rifiuta l’erezione di una perizia psichiatrica (ex art. 20 CP) è annullata e al Procuratore pubblico è fatto ordine di predisporre l’esperimento di una perizia psichiatrica nei confronti di __________;

 

1.2.   la decisione 24 novembre 2009 del Procuratore pubblico, laddove rifiuta la concessione di colloqui liberi tra l’accusato e la madre è confermata.

 

 

2.      La tassa di giustizia, fissata in FRS 800.-, e le spese di FRS 180.-, sono a carico dello Stato nella misura di ¾ e dell’accusato per il rimanente; lo Stato rifonderà all’accusato FRS 420.- a titolo di parziali ripetibili.

 

 

3.      Contro la presente non sono dati rimedi di diritto ordinari a livello cantonale, restano riservate le possibilità offerte dalla LTF.

 

 

4.   Intimazione (con copia delle osservazioni delle parti) a:

 

 

 

 

 

                                                                       giudice Edy Meli