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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto |
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Edy Meli |
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sedente per statuire sull’istanza di proroga presentata il 28 gennaio 2010 dal |
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Procuratore pubblico Chiara Borelli, Ministero pubblico
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in relazione alla carcerazione preventiva cui è astretto |
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__________, attualmente detenuto c/o Carcere giudiziario La Farera, Cadro patrocinato dall’__________ |
viste le osservazioni della difesa (5 febbraio 2010);
visto l’incarto MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
1.
__________ è stato arrestato il 15 agosto 2009 con contestuale promozione dell’accusa per le ipotesi di reato di tentato omicidio intenzionale, lesioni gravi, aggressione e messa in circolazione di monete false (artt. 111 e 22, 122, 134 e 242 CP; cfr. doc. 1, inc. GIAR 389.2009.1).
L’arresto è stato confermato da questo giudice, il giorno successivo, ritenuti presenti sufficienti indizi di reato, pericolo di collusione e di inquinamento delle prove (doc. 5, inc. GIAR 389.2009.1).
Lo stesso giorno, sostanzialmente per lo stesso complesso di fatti, è pure stata arrestata la convivente dell’accusato (__________) imputata di aggressione, lesioni gravi (tentate e consumate) e lesioni semplici (inc. GIAR 388.2009.1).
2.
Oggetto del procedimento sono le circostanze di seguito brevemente riassunte.
La sera del 15 agosto 2009, __________ e il suo convivente __________ si sono presentati al domicilio di __________ (ex marito dell’istante) a __________. A seguito di quanto successo in quel frangente, quest’ultimo ha dovuto essere ricoverato in quanto presentava lesioni da taglio, in particolare all’addome ed al viso (cfr. allegati al Rapporto d’arresto 16 agosto 2009 in inc. 389.2009.1).
I due accusati fermati poco dopo i fatti (nei pressi della stazione FFS) hanno motivato il loro recarsi al domicilio di __________ con la circostanza che una delle due figlie della qui istante (che si trovavano momentaneamente presso __________) avrebbe contattato telefonicamente la madre chiedendole di andarla a prendere perché “…il __________ l’aveva picchiata..” (verbale __________ 16.8.2009); di fatto, al momento in cui i due hanno raggiunto __________, le due bimbe erano già state riaccompagnate a __________ (dove risiedono abitualmente, con la madre ed il convivente) dallo stesso __________.
Dalle prime dichiarazioni raccolte, oltre all’evidente utilizzo di uno strumento da taglio, è pure stata segnalata la presenza di un martello e di un sasso (Verbali __________ Polizia 16.8.2009, rispettivamente GIAR 16.8.2009).
3.
L’istruttoria si è sviluppata (per quanto desumibile dall’elenco atti), mediante l’acquisizione di documentazione (medica, inerente il traffico telefonico, da CTR in relazione alle due bambine), interrogatori (degli accusati, della vittima e di numerosi terzi), nonché accertamenti di vario tipo (peritali e di polizia scientifica in particolare). Si rileva che le ricerche effettuate hanno permesso di rinvenire un sasso, un martello, ma non lo strumento da taglio.
Il 3 settembre 2009 l’accusa nei confronti di __________ è stata estesa alle ipotesi di rapina, subordinatamente estorsione, sempre nell’ambito dello stesso complesso di fatti (AI 59); successive estensioni alle ipotesi di lesioni semplici, subordinatamente vie di fatto, e minacce, rispettivamente messa in circolazione di moneta falsa, infrazione e contravvenzione LFStup, pornografia (AI 183, 229, 269) riguardano altre fattispecie, anche se, in alcuni casi, vedono quale presunta vittima la coaccusata __________. Il 1 settembre 2009, all’accusata __________ è stata estesa l’accusa per l’ipotesi di “complicità in tentato omicidio, lesioni gravi” (AI 51, pur con errata indicazione delle vie di ricorso).
L’inchiesta si trova nella sua fase conclusiva. Secondo le indicazioni del magistrato inquirente, solo si attendono il rapporto peritale dello specialista in psichiatria (relativo a __________) ed i risultati di un esame chiesto dalla difesa __________ __________ su di un coltello posseduto dalla vittima (cfr. Istanza, pag. 4; AI 249, 266 e 276). Nell’istanza di proroga presentata nei confronti della coaccusata, il magistrato precisa che non appena in possesso del referto del perito in psichiatria si procederà al deposito degli atti ai sensi dell’art. 196 CPP (Istanza 28.1.2010 in re __________, p. 5).
4.
Mediante l’istanza menzionata in entrata della presente (doc. 1, inc. GIAR 389.2009.6), il Procuratore pubblico postula una proroga del carcere preventivo, cui è astretto __________ sino al 15 aprile 2010; ciò al fine di permettere l’acquisizione degli accertamenti ancora mancanti (il termine di consegna del referto peritale, a seguito di duplice proroga del termine inizialmente assegnato, scade al più tardi lunedì 15 febbraio: cfr. AI 249, 290 e 293) e l’espletamento delle formalità di chiusura (deposito degli atti ed evasione di eventuali complementi istruttori).
Nel suo esposto, il magistrato riassume i fatti e gli accertamenti che evidenziano, a suo dire, l’agire di entrambi gli accusati (Istanza, pp. 1 a 3), ed espone brevemente quelli che considera gravi indizi di colpevolezza in capo a __________, in relazione a tutte le ipotesi di reato formulate (Istanza, p. 4).
Di seguito, sottolinea necessità di mantenere e prorogare il carcere preventivo in ragione del pericolo di fuga presente in capo a __________, cittadino __________, privo di attività lucrativa e in situazione di sospensione della pratica di rinnovo del permesso. Aggiunge che neppure i legami con la madre (in Svizzera al beneficio di permesso B, e con la quale i rapporti dell’accusato non sarebbero ottimali) e/o con la compagna (coaccusata, anch’essa straniera, con le figlie già all’estero e verosimilmente destinata a seguirle) non costituiscono garanzie sufficienti di una sua permanenza in Svizzera fino al dibattimento (Istanza, p. 4).
Sempre secondo l’inquirente, il mantenimento della carcerazione, per il periodo di proroga richiesto, rispetterebbe ancora il principio di proporzionalità, in considerazione della gravità dei reati ascritti e del correlato rischio di pena (Istanza p. 4 e 5).
5.
In sede di osservazioni (doc. 3, inc. GIAR 388.2009.4), __________ contesta alcuni fatti esposti dal magistrato inquirente (possesso del coltello al momento della partenza da casa) in relazione al reato di tentato omicidio, ma non (perlomeno non formalmente) l’esistenza di sufficienti indizi di reato, rinviando il giudizio alle competenze del merito (Osservazioni, p. 1).
Di seguito, afferma che il tempo ancora necessario per acquisire agli atti il referto peritale e l’accertamento sui coltelli (entrambi richiesti dalla difesa), non può “venir messo a carico dell’accusato”, in quanto il primo accertamento è stato chiesto il 21 ottobre 2009, ma ordinato due mesi dopo a seguito di accoglimento di un reclamo da parte del GIAR, mentre il secondo ha potuto essere chiesto solo a gennaio 2010 in ragione della precedente indisponibilità del Rapporto di polizia (Osservazioni, p. 2).
Quanto al pericolo di fuga, l’accusato lo ritiene ridotto (e ulteriormente limitabile con il deposito dei documenti) in quanto non avrebbe alcun posto dove andare a vivere oltre al Ticino, con la madre o con la compagna e coaccusata (domiciliata) con la quale spera di riallacciare la relazione.
6.
Delle altre considerazioni, argomentazioni e indicazioni delle parti si dirà, se necessario, nei considerandi che seguono.
7.
L’istanza, presentata dal Procuratore pubblico prima della scadenza del termine di cui all’art. 102 cpv. 2 CPP, e con anticipo sufficiente da permettere osservazioni dell’accusato (e la decisione di questo ufficio), è ricevibile in ordine.
8.
I principi che reggono la materia, sebbene noti al difensore ed al magistrato inquirente, possono essere così riassunti:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
9.
a)
L'esistenza di gravi indizi di colpevolezza deve essere verificata (anche d’ufficio in assenza di formali contestazioni) nei limiti della competenza di questo giudice che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale e non di valutare, nella sostanza, l’esistenza di un reato; con conseguente inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.
Ciò vale sia per gli elementi oggettivi che per quelli soggettivi relativi alla tipicità dei reati prospettati (GIAR 15.3.2007, 28.2007.3 e 26.8.2003, 120.2003.3; si veda, nello stesso senso, CRP 17.11.2005, 60.2005.357 e 30.10.2009, 60.2009.372).
b)
Per quanto concerne i fatti principali (quelli che hanno concorso all’arresto), al di là delle divergenze tra coaccusati e di questi con la vittima, alcune circostanze emergono in modo manifesto e non sembrano essere contestate.
In primo luogo il fatto che sia stato __________ a infliggere i colpi d’arma da taglio che hanno provocato a __________ le ferite riscontrate dal medico legale nei suoi referti e sulla cui oggettiva pericolosità lo stesso medico si è espresso a verbale (cfr. per tutti, Verbali __________ 1.9.2009, __________ a confronto con __________ 17.9.2009; AI 42, 140, 185).
In secondo luogo il fatto che il martello che gli accusati avevano con sé proviene dall’appartamento da loro occupato, era in loro possesso fin dalla partenza da __________ ed è stato riposto nel sacco portato da __________ (Verbali __________ 15.10.2009 e allegato 6 Rapporto PG, Verbale __________ all. 22 Rapporto di PG).
In terzo luogo, il fatto che al momento in cui gli accusati si sono presentati sulla soglia del domicilio di __________ a __________ (asseritamente per riprendere le bambine), le bambine erano già state riportate a __________ dallo stesso __________ (accompagnato dal proprio figlio), il quale aveva già fatto a tempo a rientrare a __________ prima dell’arrivo degli accusati (AI 41, AI 148, Rapporto PG allegato 109).
Queste circostanze potrebbero già essere sufficienti a configurare concreti indizi di reato per le ipotesi di cui agli artt. 111 CP (in relazione con 22), sub. 122, e 134 CP.
c)
Inoltre, le versioni altalenanti (in alcuni casi contrastanti) in relazione a chi abbia deciso di munirsi di martello (ancorché, per finire, indizianti che il fatto fosse noto ad entrambi: Verbali GIAR __________ pag. 3 e AI 59 pag. 4; Verbali __________ AI 51 pag. 9 e AI 147 pag. 8), gli elementi che indiziano conoscenza da parte degli accusati del già avvenuto rientro delle figlie a _________, allorquando si sono presentati alla soglia dell’immobile dove risiede __________ (cfr. Rapporto PG all. 18 e 109; AI 41, 147 e 148 e riferimenti/prospettazioni) e il fatto che l’alterco/aggressione abbia avuto luogo repentinamente all’apparire __________ sulla soglia (e su questo, sostanzialmente le versioni di tutti concordano), costituiscono, ancora e anche nello stadio finale dell’inchiesta, ulteriori elementi fortemente indizianti che la possibilità (se non la volontà) di un alterco (o attacco) sia stata presa in considerazione dai coaccusati (quindi anche da __________), ci si sia organizzati per l’eventualità munendosi di arma impropria (il martello) e si sia passati all’atto al primo momento utile; il tutto fors’anche indipendentemente dalla pretesa necessità di “recuperare le minori” (si vedano, inoltre, le precise indicazioni, e rimandi agli allegati, contenute nel cappello del Rapporto di PG del 14 dicembre 2009, p. 6 e seguenti).
d)
La contestazione dell’accusato in merito all’avvio della lite ed al possesso iniziale dell’arma da taglio (cfr. per tutti, AI 50, 147 e 148), anche volendo prescindere dal fatto che la coaccusata dice di aver visto che “il coltello l’aveva in tasca __________ (AI51), che a sua conoscenza ne possedeva tre, uno dei quali “aveva già avuto modo di usare contro di me” (AI 147), non modificano in nulla (neppure qualora trovassero conferma futura) la gravità degli indizi di cui sopra.
e)
Sono pertanto dati sufficienti indizi di reato (a giustificazione della detenzione preventiva) senza necessità di approfondire più di tanto le altre ipotesi di reato oggetto di promozione dell’accusa (subordinate o relative ad altre circostanze, in parte comunque con fatti ammessi: AI 229).
10.
a)
Stabilita l’esistenza di gravi indizi di reato, in capo all’accusato, per le ipotesi di reato più gravi, occorre stabilire se sono dati (o ancora dati) motivi di ordine pubblico a giustificazione del mantenimento della carcerazione preventiva.
L’inquirente indica l’esistenza del pericolo di fuga.
b)
Si ricorda che anche il pericolo di fuga deve essere concreto, cioè rivestire una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l'accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale e/o alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile [comunque, elemento "indiziante" importante che va considerato attentamente per la valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più ci si avvicina al giudizio di merito in presenza di una comminatoria di pena della reclusione e/o assenza (ovviamente e sempre in caso di eventuale condanna) di prospettive per una sospensione condizionale: M. Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287 ss., p. 32; DTF 106 la 404; DTF 117 la 69; CEDU Vol. A IX p. 44; SJ 1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, n° 701; GIAR 16 novembre 2006, 345.2006.3; si veda, inoltre, DTF 14.1.2005, 1S.15/2004, e riferimenti] non basta, da sola, a motivare la carcerazione: occorre valutare l'insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell'accusato, la sua morale, i legami familiari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G. S.; DTF 117 la 69).
c)
__________ è cittadino __________, in Svizzera con un permesso temporaneo fino al novembre 2009, che non risulta rinnovato (AI 137). È senza attività lucrativa, e lo era già da due mesi al momento dei fatti (AI 229 p. 7). Il suo legame con la coaccusata (iniziato nei primi mesi del 2009, Rapporto PG all. 24 p. 1) sembra non avere particolari sbocchi (AI 229 p. 8, AI 233 p. 1), tantomeno futuro certo (AI 229 p. 7, AI 233 p. 8, Rapporto PG All. 24 p. 2, all. 26 p. 1), senza contare che, neppure in caso di sviluppo positivo di tale rapporto, é sicuro che la coaccusata rimarrà in Svizzera (tutti i famigliari, comprese le due figlie di cui si parla nei fatti oggetto d’inchiesta, sono all’estero, ed ella ha già manifestato il desiderio di rientrare al paese d’origine; AI 115, 125, 136, 179, 246 ).
Le circostanze descritte lasciano presumere che le conseguenze di una fuga appaiano per lui più interessanti, o quale male minore, per rapporto a quello derivante dal mantenersi a disposizione per il seguito della procedura (Rep 1989 p. 293 e citazioni).
La presenza della madre, con la quale peraltro non sembrano esservi rapporti particolarmente idilliaci (NLP __________; AI 287 p. 2 e 3) non costituisce deterrente sufficiente alla luce della gravità delle accuse e del rischio di pena connesso.
Analogo discorso vale per il (proposto) deposito dei documenti, misura di ridotta (per non dire nulla) efficacia trattandosi di cittadino straniero (“…che, di fatto, possono raggiungere facilmente il loro paese e rimanervi, senza necessità di far capo e/o possedere documenti di legittimazione; cfr. DTF 12.8.1981 in re C., citata in M. Luvini Rep 1989 p. 293…”GIAR 21.12.2009, 70.2009.4, cons. 9.b.).
11.
Abbondanzialmente, in quanto il magistrato inquirente non ne fa menzione, non può essere totalmente scartata la presenza, in capo a __________, di un pericolo di recidiva.
Elementi indizianti l’esistenza di tale pericolo emergono, a giudizio di questo giudice, dalle stesse argomentazioni che hanno portato ad accogliere il reclamo contro il rifiuto di perizia. E meglio:
“10.
…
d)
A giudizio dello scrivente, ad ingenerare dubbi in merito alla completa imputabilità dell’accusato potrebbe bastare il fatto che egli fosse in cura presso uno psichiatra ed una psicologa, sostanzialmente per una depressione (cura assistita mediante la somministrazione di farmaci) prima dei fatti e in pratica, fino agli stessi (non è chiara, né é stata chiarita, la data dell’ultimo colloquio: cfr. AI 146 che fa riferimento al 31.8.2009), e con lo psichiatra curante che sottolinea come i colloqui di sostegno e le visite di controllo avrebbero dovuto continuare per alcuni mesi (AI 154).
Nel contempo risulta che poco prima e dopo la presa a carico, l’accusato avrebbe avuto manifestazioni violente, nei confronti della convivente (AI 183), rispettivamente della madre (cfr. inc. NLP __________), nonché abusi di alcool (non necessariamente risolti dall’accertamento che al momento dei fatti non era sotto l’influsso di tale sostanza).
Inoltre, par di comprendere che __________ sia stato in qualche modo seguito da uno psichiatra anche in carcere e dal 2 settembre 2009 (cfr. AI 199); del relativo parere si dirà nel punto seguente.
…”
(GIAR 22 dicembre 2009, 389.2009.5)
In presenza della situazione descritta, dello svolgersi dei fatti oggetto d’inchiesta (inclusa i contrasti e le modifiche di versione tra gli accusati), delle manifestazioni di aggressività pregresse (cfr. dichiarazioni __________ in AI 147, oltre quanto risulta dalla sentenza appena citata), sarebbe quantomeno imprudente, a questo stadio ed in attesa del referto peritale (la perizia ordinata il 23 dicembre 2009, chiede esplicitamente al perito di esprimersi circa i possibili rischi “comportamentali” futuri derivanti o connessi dallo stato psichico dell’accusato, oggetto di indagine peritale come postulato dalla difesa: cfr. AI 249, quesito n. 3), ritenere gli elementi (concreti) indicati, come totalmente inatti a fondare perlomeno un residuo pericolo di recidiva. Non va dimenticato che oggetto di inchiesta sono ipotesi di reati violenti (DTF 123 I 268).
12.
Accertata la concreta presenza di sufficienti indizi di reato, concreto pericolo di fuga e, perlomeno residuo pericolo di recidiva, resta da determinare se la detenzione preventiva cui è astretto __________ sia ancora rispettosa di proporzionalità, nella sua duplice accezione in materia: da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).
Nel caso in esame, il rischio di pena in caso di condanna è certamente superiore al carcere preventivo sin qui sofferto e quello eventualmente da soffrire nell’eventualità di concessione della proroga richiesta.
L’inchiesta è in fase conclusiva e il deposito atti è imminente: la perizia, il cui termine di consegna è già stato prorogato due volte (per un totale che giunge ad una volta e mezzo quello assegnato inizialmente), al momento della presente decisione o è già stata consegnata o lo sarà nell’immediato (un’ulteriore proroga non essendo più ragionevolmente prevedibile, forse neppure ammissibile), l’accertamento di cui all’AI 276 pure non dovrebbe tardare.
La concessione di una proroga di due mesi, tenuto conto del fatto che gli atti ancora da acquisire non lo saranno verosimilmente tutti nel corso della prossima settimana, della durata del periodo di deposito degli atti (minimo quindici giorni, oltre a quelli di intimazione), può essere ritenuta congrua stante l’obbligo (art. 102 CPP) per il magistrato inquirente di procedere indilatamente agli atti di sua competenza (deposito e alla scadenza, chiusura o immediata decisione sui complementi eventualmente richiesti).
L’inchiesta non risulta aver violato il principio di celerità, tantomeno aver vissuto situazioni di stallo inaccettabili (DTF 128 I 149; DTF 18 luglio 2003, 1P.394/2003).
Il fatto che una mezzo di prova rifiutata dal Procuratore pubblico sia stato ammesso da questo ufficio, quindi assunto dopo un certo periodo di tempo dalla richiesta, non costituisce necessariamente circostanza lesiva di tale obbligo (oltretutto, nel caso in esame, l’inchiesta non risulta aver vissuto unicamente nell’attesa del referto peritale; cfr. AI 235 a 294).
Neppure il fatto che di determinati atti la difesa abbia avuto conoscenza solo ad un determinato momento (nel caso specifico non risultano reclami contro eventuali limitazioni dell’accesso agli atti, di cui anche quanto raccolto dalla polizia fa materialmente parte, fin dalla sua assunzione e non solo dalla raccolta in un fascicolo).
13.
In conclusione, in capo a __________ sono presenti gravi indizi di reato e concreti elementi a favore di un pericolo di fuga (nonché di un pericolo di recidiva), come meglio descritto ai considerandi che precedono. La detenzione sin qui sofferta, così come quella prevedibilmente ancora da soffrire, (dettata da effettive esigenze
dell'istruttoria) non viola il principio di proporzionalità. L’istanza di proroga della carcerazione preventiva presentata il 28 gennaio 2010 viene pertanto accolta.
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 111, 22, 134, 122, 123, 126, 140, 180, 242 CP, 19 cifra 1 e 19a LFStup, 95ss., 96, 108, 284 CPP; 9, 10, 31 CF, 5 cifra 3 CEDU;
decide
1. L’istanza è accolta.
§. Di conseguenza la carcerazione preventiva cui è astretto __________ è prorogata fino al 15 aprile 2010 compreso.
2. Non si prelevano tasse e spese.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
4. Intimazione (anticipata via telefax, ma con la precisazione che per il termine di ricorso vale la ricezione per via postale) a:
giudice Edy Meli