|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano |
In nome |
|
||
|
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto |
|||||
|
Claudia Solcà |
|||||
|
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 2 marzo 2010 al Ministero pubblico da |
|||||
|
|
__________ c/o Carcere giudiziario La Farera, Cadro (patr. dal __________)
|
|
|
e trasmessa a questo giudice ai sensi dell’art. 108 cpv. 3 CPP; |
visto lo scritto 3/4 marzo 2010 della presidente della Corte che comunica che il TPC farà il possibile per aggiornare nei termini di legge il dibattimento;
viste le osservazioni 8 marzo 2010 del PP e quelle 12 marzo 2010 della difesa dell’accusato istante;
visto l’incarto MP di cui all’ACC __________ del 1° marzo 2010 (inc. TPC __________),
ritenuto,
in fatto:
A.
__________ è stato arrestato il 13 ottobre 2009, su ordine d’arresto 12 ottobre 2009 del PP Chiara Borelli, per titolo di ripetuto furto (art. 139 CP), ripetuto danneggiamento (art. 144 CP) e ripetuta violazione di domicilio (art. 186 CP) “per essersi introdotto, in data 20.01.2007, a __________, e in data 04.08.2009, a __________, indebitamente e previo scasso, in due abitazioni provate, e per avere, per procacciarsi un indebito profitto, sottratto al fine di appropriarsene, denaro e gioielli, per un valore complessivo di CHF 20'000.-“ (Inc. GIAR 478.2009.1, allegato al doc. 2).
Con la richiesta di conferma dell’arresto 14 ottobre 2009 il magistrato inquirente ha promosso a __________ l’accusa per gli stessi reati dell’ordine d’arresto oltre che per ripetuta contravvenzione alla LStup (art. 19a LStup), (Inc. GIAR 478.2009.1, doc. 1), e chiesto la conferma dell’arresto per i bisogni dell’istruzione (“accertamenti degli effettivi illeciti commessi, entità della refurtiva, accertamenti in merito a ulteriori furti tramite profilo DNA”) e pericolo di recidiva (“cfr. estratto giudiziale, nonché persona priva di mezzi finanziari e dedita al consumo di sostanze stupefacenti, circostanze queste ultime che inducono a pensare che possa reiterare negli illeciti”), e che questo giudice ha confermato l’arresto dell’accusato considerata la presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e per i motivi di interesse pubblico menzionati dal PP, (Inc. GIAR 478.2009.1, doc. 5).
A verbale di conferma dell’arresto l’accusato ha sostanzialmente ammesso gli addebiti che gli venivano mossi dalla Polizia.
B.
Il 1° marzo 2010 il PP ha rinviato __________ a giudizio davanti alla Corte delle Assise correzionali di Lugano, siccome accusato di ripetuto furto (in 33 occasioni, tra furto consumato e tentato, avvenute tra il 2003 e l’ottobre 2009), ripetuto danneggiamento e violazione di domicilio (per commettere i furti con scasso) e contravvenzione alla LStup.
C.
Il 2 marzo 2010 la difesa di __________ ha inoltrato istanza di libertà provvisoria direttamente al PP (malgrado in questo stadio della procedura il CPP trasferisce la competenza per decidere sulle istanze di libertà provvisoria a questo giudice), istanza che è poi stata ricevuta da questo giudice il giorno stesso.
__________, con l’istanza in discussione e per il tramite del suo difensore, chiede di essere posto in libertà provvisoria, essendo l’inchiesta ormai terminata e avendo egli collaborato attivamente alle indagini. Egli ha sempre lavorato o tentato di lavorare, cosa che vorrebbe ritornare a fare al più presto al fine di reintrodursi nel tessuto sociale ed economico, considerato il fatto che si è disintossicato in carcere. Inesistenti i rischi di recidiva, fuga e collusione e il proseguimento della carcerazione preventiva, a fronte di 140 giorni di carcere preventivo sofferti, violerebbe il principio di proporzionalità, considerato che la pena che gli verrà inflitta sarà a beneficio della sospensione condizionale e ritenuto che altre misure meno incisive possono essere adottate. Per quanto riguarda il pericolo di recidiva la difesa osserva che l’accusato è al beneficio della pubblica assistenza a partire da gennaio 2010 e, alla scarcerazione, beneficerà di un importo di CHF 1'060.- mensili (oltre al pagamento di AVS e cassa malati). In caso di scarcerazione __________ avrà un’entrata finanziaria regolare che gli permetterà di reintegrarsi appieno nella società (Inc. GIAR 478.2009.3, doc. 2).
D.
Il magistrato inquirente, con osservazioni 8 marzo 2010, postula il non accoglimento dell’istanza. Osserva che __________ è accusato di avere perpetrato 33 furti tra il 2003 e il 2009, di cui 30 si sono verificati tra giugno 2008 e ottobre 2009. L’accusato ha dichiarato di non avere mai smesso negli anni il consumo di cocaina. Ha poi ammesso che la commissione dei furti serviva a finanziare il proprio consumo di sostanze stupefacenti e per onorare fatture scoperte, e che solo grazie ad un lavoro riuscirebbe ad astenersi dagli illeciti (AI 27, verb. PP 28 gennaio 2010, p. 5). L’accusato si è dichiarato disposto a seguire un percorso terapeutico, ma neppure con l’istanza è stato prodotto un progetto concreto che permetta di escludere una ricaduta negli illeciti.
Sebbene egli abbia un solo precedente a casellario giudiziale, nel corso dell’ultimo anno e mezzo ha persistito negli illeciti in maniera regolare e continua. Si tratta di un’attività delinquenziale intensa e finalizzata, almeno in parte, al finanziamento dei propri consumi di sostanze stupefacenti. Il suo passato di tossicodipendente, che ha cessato i consumi unicamente quando si trovava in strutture protette o, come attualmente, in carcere, non permetterebbe di fugare i timori per un pericolo di recidiva che il PP ritiene ancora concreto e attuale.
In assenza di un’attività lavorativa e di una progettualità terapeutica concreta il PP chiede che l’istanza di libertà provvisoria venga respinta.
E.
L’istante, con osservazioni 12 marzo 2010, si riconferma nella propria istanza di libertà provvisoria. All’interno del carcere __________ è seguito dal servizio Ingrado e da quello medico sanitario del penitenziario, non è quindi vero che non vi sarebbe alcun percorso terapeutico in atto.
__________ ha concordato con Ingrado una presa a carico di tipo volontario, terapeutico e di sostegno, per affrontare in maniera ottimale e concreta il suo rientro nella società. A tal proposito è stata prodotta la lettera 22 febbraio 2010 del servizio Ingrado alla difesa, con la quale si attesta che l’accusato ha contattato questo servizio avendo poi espresso l’intenzione di riprendere, dopo la scarcerazione, una terapia farmacologia ambulatoriale e una presa a carico con incontri regolari di sostegno con un consulente della struttura, nell’ambito della quale si prevederanno dei controlli delle urine a sorpresa.
Solo al momento della scarcerazione il progetto potrà divenire un programma concreto e attuabile.
Per quanto riguarda la ricerca di un lavoro, la stessa è impedita dalla condizione di detenzione che impedisce all’accusato di presentarsi a qualsiasi colloquio di lavoro.
La concessione della pubblica assistenza gli permetterà di dedicarsi con serenità finanziaria alla ricerca di un lavoro.
F.
Il presidente del TPC non ha presentato osservazioni ma ha comunicato che farà il possibile per aggiornare nei termini di legge il dibattimento.
in diritto:
1.
L'istanza, presentata dall'accusato detenuto dopo l’emanazione dell’atto d’accusa direttamente a questo giudice (ex art. 108 cpv. 3 CPP), è ricevibile.
2.
Ricordato che dopo l'emanazione dell'atto di accusa il codice di rito non impone termini specifici per l'evasione di istanze di libertà provvisoria, in concreto (con la procedura prevista dall'art. 280 CPP: Rusca/Verda/Salmina, Commento del Codice di Procedura Penale ticinese, n. 9 ad art. 108) si verificherà se ai fini del dibattimento siano ancora dati i presupposti per il mantenimento della detenzione preventiva (gravi indizi di reato, bisogni dell'istruzione intesi come pericolo di collusione o inquinamento delle prove, pericolo di fuga, pericolo di recidiva e proporzionalità).
3.
I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.
L’art. 95 CPP – corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L’eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128).
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).
4.
Nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo all'accusato per i fatti che gli sono imputati con l’atto d’accusa, tanto che sono pacificamente ammessi dall’accusato (a verbale PP) e dalla difesa che afferma la fattiva collaborazione dell’accusato nelle indagini (Inc. GIAR 478.2009.3, doc. 2 e 8). Anche dagli atti emergono inequivocabilmente gravi, concreti e convergenti indizi dei reati contestati all’accusato. Basti pensare al ritrovamento di tracce biologiche per quanto riguarda i luoghi di alcuni furti e le analisi chimiche per quanto riguarda il consumo di sostanze stupefacenti. Vi sono poi le chiare e circostanziate ammissioni dell’accusato per quanto riguarda la maggior parte dei furti contestatigli e la maggior parte della refurtiva.
5.
Per quanto riguarda il perdurare dei preminenti motivi di interesse pubblico atti a giustificare il mantenimento dello stato di detenzione, in particolare il pericolo di recidiva in connessione con il rispetto del principio di proporzionalità, il PP, al momento della richiesta di conferma dell’arresto, sostanziava tale pericolo con il precedente a casellario giudiziale, nonché il fatto che __________ fosse privo di mezzi finanziari e dedito al consumo di sostanze stupefacenti, circostanze che inducono a pensare che possa reiterare negli illeciti.
Con le osservazioni 8 marzo 2010 afferma che l’accusato avrebbe commesso i furti per finanziare il proprio consumo, che è continuato negli ultimi anni e che è stato interrotto solo quando egli si trovava in centri terapeutici o, come ora, in detenzione. Egli avrebbe inoltre dichiarato che solo con un lavoro riuscirebbe ad astenersi dagli illeciti. La difesa non ha inoltre prodotto programmi concreti riferiti ad un percorso terapeutico che potrebbe scongiurare una ricaduta negli illeciti.
La difesa osserva che fintanto che si troverà in detenzione, l’accusato è impossibilitato a trovarsi un lavoro. Ora egli ha una sicurezza finanziaria essendo stato posto a beneficio della pubblica assistenza. Inoltre è intenzionato a sottoporsi volontariamente ad un programma terapeutico presso il centro Ingrado, che potrà concretizzarsi unicamente una volta scarcerato.
6.
Il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di cui si teme reiterazione), condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere debitamente considerata (DTF 21.1.2005, 1P.750/2004; DTF 25.4.2006, 1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154). Occorre, insomma, che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005, 1P.750/2004).
Per confermare l’esistenza di un pericolo di recidiva si inizi col dire che, se è vero che il precedente penale dell’istante, con riferimento al reato di furto, è piuttosto lontano nel tempo, è altrettanto vero che gli atti istruttori compiuti hanno permesso di accertare il suo coinvolgimento in furti commessi nel canton Ginevra ancora nel periodo di prova della condanna del 16 dicembre 2002. Altrettanto vero che l’accusato si è astenuto dal commettere reati almeno dal 2003 al 2008 (se si esclude un episodio di furto nel 2007), quando però ha ricominciato a commettere furti con scasso con una certa regolarità, almeno 30 tra giugno 2008 e ottobre 2009. In quel periodo egli si sarebbe trovato senza lavoro e, per permettersi i consumi di sostanze stupefacenti e per onorare fatture, si è dedicato ai furti di cui oggi è accusato. A suo dire egli si sarebbe rovinato la vita con la cocaina: noto meccanico di moto, avrebbe perso tutto grazie all’assunzione di tale sostanza (cfr. verb. GIAR di conferma dell’arresto).
Si tratta quindi di un’attività delinquenziale intensa, motivata in parte con la necessità di finanziare il proprio consumo di sostanze stupefacenti e, per il resto, di far fronte ad altri debiti. Al momento del suo arresto egli assumeva 8 pastiglie di Kétalgine al giorno, oltre al Ritaline, a suo dire somministratogli dal centro Ingrado da quando la cassa malati, per mancanza del pagamento del premio, aveva smesso di pagare il suo medico di famiglia. Sempre a suo dire gli esami delle urine, a cui sarebbe stato sottoposto, a sorpresa, da giugno 2008 presso il centro Ingrado, sarebbero stati sempre negativi tranne in un'occasione. Per quanto riguarda la sua situazione finanziaria egli, se scarcerato, vivrebbe con la madre e, in attesa di trovare lavoro, beneficierebbe di CHF 1060.-- al mese dall'assistenza (oltre al pagamento di AVS e cassa malati). Sarebbe inoltre intenzionato ad affidarsi per una cura di sostegno terapeutico e farmacologio al centro Ingrado, disponibile a sottoporsi a controlli regolaridelle urine: l'intenzione espressa è stata certificata dai responsabili del centro.
Gli elementi di fatto summenzionati concorrono ad indicare concreto ed attuale il pericolo di recidiva (SJ 1981, DTF 123 I 268; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n° 2357; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n° 701b), che non può essere scongiurato dalle pur lodevoli intenzioni espresse dall’accusato, ma non meglio concretizzate (perlomeno quelle della presa a carico tramite incontri regolari con un consulente del centro Ingrado, della terapia farmacologia ambulatoriale e dei controlli delle urine a sorpresa).
Spiace dover constatare che il PP nulla ha fatto per permettere, o financo per favorire, un simile approccio terapeutico e/o di sostegno, nell’interesse non solo dell’accusato (e del suo reinserimento sociale), ma anche della collettività.
Il magistrato inquirente non ha neppure assunto agli atti la cartella relativa ai controlli delle urine effettuati presso il centro Ingrado prima del suo arresto, o relativa alla cura farmacologia seguita e ad eventuali altri interventi di sostegno a favore di __________ nello stesso periodo.
È ben vero che ora l’accusato, se rimesso in libertà provvisoria, non dovrebbe avere, almeno nell’immediato, problemi finanziari. Diverso il discorso per quanto riguarda invece il consumo di sostanze stupefacenti: l’accusato, se rimesso in libertà provvisoria, senza un’adeguata struttura di sostegno, potrebbe ricadere facilmente nell’acquisto e consumo di sostanze stupefacenti e, di conseguenza, nella commissione di furti (perlomeno per finanziare il proprio consumo). La sua dipendenza è ora sotto controllo, ma egli si trova in ambiente protetto dove è impossibile, anche volendo, procurarsi dello stupefacente. Come detto, senza un progetto terapeutico concreto (di sostegno psicologico e farmacologico), che possa perlomeno limitare il pericolo di recidiva e fungere da misura sostitutiva dell’arresto, la messa in libertà provvisoria dell’accusato non può entrare in considerazione.
Questo giudice non dispone, infatti, degli elementi sufficienti per la fissazione di una misura sostitutiva dell’arresto, che appare imprescindibile nel caso di __________, e che dovrebbe consistere in una immediata ed adeguata presa a carico psicologica e farmacologia (unitamente ad esami delle urine a sorpresa), come sembra peraltro postulare anche l’istante. Non basta, a questo proposito, la lettera 22 febbraio 2010 di Ingrado, prodotta con le osservazioni 12 marzo 2010 della difesa, che si limita a confermare l’intenzione di una (generica) presa a carico dell’istante. La situazione personale e psicologica dell’accusato, caratterizzata da anni di consumo di cocaina, richiede, infatti, una seria, praticabile e documentata presa a carico medico-psicologica, tale da potere ridurre al minimo il rischio di recidiva sul piano penale e tale da potere essere utilizzata per fissare delle norme di condotta a valere quali misure sostitutive dell’arresto, la cui violazione comporterebbe la rimessa in carcere dell’accusato.
Si ribadisce che con gli elementi a disposizione (quelli neppure raccolti dall’accusa e i pochi forniti dalla difesa), questo giudice è nell’impossibilità di valutare l’applicazione di una misura sostitutiva dell’arresto (che, come detto, dovrà essere di ordine medico/psicologico e concordata con il centro Ingrado) idonea a scongiurare, o perlomeno a fortemente mitigare, il pericolo di recidiva.
Ci si chiede per quale motivo il PP abbia negletto di intraprendere, o favorire, l’approccio dell’accusato a questa soluzione, dal momento che senza un’adeguata preparazione e senza un sostegno, il giorno della sua scarcerazione - avvenga essa prima o dopo la celebrazione del processo - __________ si troverà senza lavoro, ma soprattutto, senza un progetto di sostegno adeguato che gli permetta di riprendersi la propria vita in mano e, di conseguenza, di evitare di tornare a commettere furti.
Alla luce di quanto precede e meglio ritenuta l’assenza, allo stadio attuale, di una comprovata e dettagliata struttura d’appoggio, nonché la situazione personale di __________, verosimilmente ora difficilmente gestibile dall’accusato individualmente, con il rischio che egli reiteri comportamenti di natura penale ancora prima della celebrazione del processo, una sua messa in libertà provvisoria non può entrare in considerazione.
7.
Rispettato il principio di proporzionalità, sia con riferimento alla durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile, sia con riferimento al rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP), avendo il PP, a quattro mesi e mezzo dall’arresto, rinviato __________ davanti alle Assise correzionali con atto d’accusa del __________.
I reati imputati all’accusato sono di sicura gravità e, in caso di condanna, il rischio di pena è certamente superiore alla detenzione preventiva sin qui sofferta e a quella presumibilmente da soffrire sino alla celebrazione del processo in caso non dovesse essere presentata una concreta proposta di sostegno terapeutico, tale da potere fungere da base per la fissazione di norme di condotta a valere quali misure sostitutive dell’arresto.
8.
In conclusione, constatata l’esistenza di gravi indizi di reato, pericolo di recidiva nonché rispetto del principio di proporzionalità, della carcerazione sofferta, nei termini suesposti si può concludere che sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
1. L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
2. Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
Intimazione (con copia delle osservazioni):
giudice Claudia Solcà