Incarto n.

INC.2009.50704

Lugano

3 marzo 2010

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

 

sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 22/23 febbraio 2010 da

 

 

__________ attualmente c/o carcere giudiziario La Farera

(patr. dall’__________)

 

 

e qui trasmessa con preavviso negativo del 26 febbraio/1° marzo 2010 dal

 

Procuratore pubblico Rosa Item, Lugano

 

viste le osservazioni 2 gennaio 1980 (recte 2 marzo 2010) della difesa;

 

visto l’incarto MP__________;

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

 

A.

 

__________ è stato arrestato il 29 ottobre 2009 dalla Polizia cantonale, unitamente ad altre tre persone, su ordine d’arresto di stessa data del PP, per titolo di rapina, sequestro di persona ed infrazione alla LF sulle armi e munizioni, in relazione ad una rapina, con sequestro di persona, avvenuta il 28 ottobre 2009 in danno della gioielleria __________ di __________, per opera di 4 rapinatori, che ha procurato una refurtiva in denaro contante, gioielli ed orologi del valore di oltre 1,2 mio di CHF.

Con richiesta di conferma dell’arresto del 30 ottobre 2009 (inc. GIAR 507.2009.1, doc. 1) il Procuratore pubblico ha promosso l’accusa a __________ per i reati summenzionati, chiedendo la conferma dell’arresto per i bisogni dell’istruzione, pericolo di collusione e pericolo di fuga.

Questo giudice, il 29 ottobre 2009, ha confermato l’arresto dell’accusato (inc. GIAR 507.2009.1, doc. 4) considerata la presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e per i bisogni dell’istruzione - al fine di accertare le sue responsabilità, di procedere ai confronti con i correi ed eventuali favoreggiatori, recuperare il maltolto e procedere ad accertamenti tecnici (impronte DNA e controlli telefonici) - pericolo di collusione con i coaccusati ed i correi e complici ancora da identificare e pericolo di fuga, in quanto cittadino straniero senza legami con la __________.

A verbale di conferma dell’arresto, così come già davanti alla Polizia, __________ ha negato ogni coinvolgimento nella rapina in danno della gioielleria__________ di __________. Egli ha mantenuto la propria versione dei fatti, e cioè quella di essere venuto a __________, nel pomeriggio del 29 ottobre, con un suo conoscente di nome __________ (il coaccusato __________, N.d.R.) che aveva incontrato in un bar a __________ e al quale avrebbe proposto di fare una passeggiata in macchina sino in __________ “purtroppo siamo arrivati che erano le 17.00. Quando ho abbordato il lungo lago e ho capito che cominciava a fare buio ho pensato che era meglio ritornare. Al limite sarei ripassato dalla __________ a __________ a vedere se c’era qualche vecchio amico” (verb. GIAR di __________ del 30 ottobre 2009, p. 2).

Egli ha mantenuto tale versione sino al 18 novembre 2009, quando ha ammesso davanti alla Polizia di avere portato __________ a __________ già il 28 ottobre 2009 (il giorno della rapina, N.d.R.) con la propria vettura __________ “il ritrovo era in __________ a __________, eravamo solo io e lui” (verb. PG __________ del 18 novembre 2009).

Solo a verbale PP del 18 dicembre 2009, dopo avere ribadito al PP che quanto raccontato sinora agli inquirenti era la verità (“quello che ho detto è la verità”), imboccato dal suo difensore, che aveva preso atto il giorno precedente delle dichiarazioni del coaccusato __________ – “il mio difensore mi invita a pensarci bene e di pensare al viaggio di andata. E dica in quanti eravate, lo dica.” – ha ammesso di avere portato, con la propria autovettura, due persone a __________ il 28 ottobre 2009.

 

Giova rilevare che __________ è stato arrestato dalla Polizia cantonale, verso le 17.30 del 29 ottobre 2009, unitamente a __________, mentre erano a bordo del veicolo di __________ in territorio di __________ dopo essere partiti da __________. Altre due persone accusate della rapina, __________ (pure lui giunto a __________ sul veicolo di __________ unitamente a __________ il 28 ottobre 2009) e __________, sono invece state arrestate in territorio di __________, verso le 16.30, a bordo di un veicolo condotto dalla __________.

Giova altresì rilevare che la Polizia cantonale ha potuto recuperare gran parte della refurtiva, che era stata nascosta a __________.

 

L’11 dicembre 2009 il PP ha esteso a __________ l’accusa per titolo di favoreggiamento (cfr. verb. PP 11 dicembre 2009 di __________, p. 1).

 

Il 21 dicembre 2009 è stata respinta da questo giudice una prima istanza di libertà provvisoria presentata il 12/14 dicembre 2009 dal qui istante, ritenuta la presenza di concreti indizi di colpevolezza, bisogni dell’istruzione e pericolo di collusione e pericolo di fuga (inc. GIAR 2009.507.3, doc. 7).

 

 

B.

 

Il 22 febbraio 2010 __________, con l’istanza in discussione giunta la MP il giorno successivo (inc. GIAR 507.2009.4, doc. 1) e per il tramite del proprio difensore, chiede di essere posto in libertà provvisoria.

La difesa contesta l’esistenza dei seri indizi di colpevolezza per tutti i reati imputati all’accusato (sebbene egli abbia omesso di riferire agli inquirenti alcune circostanze nonché, inizialmente, mentito su altre), dal momento che la rapina e sequestro di persona sarebbero avvenuti mentre l’istante si trovava a __________ mentre che, per quanto riguarda il reato di favoreggiamento, l’istante non avrebbe saputo il motivo della presenza a __________ del conoscente __________ per il quale avrebbe funto unicamente da autista. Egli avrebbe negato di avere accompagnato __________ il giorno prima a __________, in quanto così richiesto da quest’ultimo nei frenetici attimi prima dell’arresto, quando __________ avrebbe intimato a __________ di dire alla Polizia che erano arrivati in giornata da __________, ma mai l’istante avrebbe pensato che tale richiesta aveva come scopo quello di nascondere la commissione di una rapina con sequestro di persona di cui nulla sapeva. Egli si sarebbe comportato così in quanto spinto da un sentimento di panico che lo ha assalito nel momento in cui ha capito il pasticcio in cui si era cacciato. (istanza, p. 5)

Non vi sarebbero più bisogni istruttori dal momento che il PP non ha ritenuto di dovere  procedere al confronto tra __________ e __________ e dal momento che il suo patrocinato non è più stato interrogato da dicembre scorso. La difesa ne deduce che gli esami tecnici fatti esperire dal PP non hanno portato alcun elemento utile alla tesi accusatoria. Non vi sarebbe più pericolo di collusione con gli altri coaccusati, dal momento che essi si trovano tutti in detenzione preventiva, mentre che per quanto riguarda i partecipanti alla rapina a piede libero non vi sono elementi che rendano perlomeno possibile una loro individualizzazione. Di conseguenza non è pensabile, non ché rispettoso del principio di proporzionalità, attendere che sino al loro arresto l’accusato rimanga in carcere.

Non vi sarebbe più pericolo di fuga, essendo l’accusato incensurato, e considerato che in caso di condanna la pena che potrebbe venirgli inflitta sarebbe sospesa condizionalmente, egli quindi non avrebbe alcun interesse a non presentarsi a processo.

Non sarebbe più rispettato il principio di proporzionalità, vista la lunga carcerazione preventiva sofferta in regime di parziale isolamento e il precario stato di salute di__________.

 

 

C.

 

Il magistrato inquirente, con preavviso negativo 26 febbraio 2010 (inc. GIAR 507.2009.4, doc. 2), giunto a questo ufficio il 1° marzo 2010, ribadisce l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza in capo all’accusato per i reati ascrittigli, indizi che emergerebbero dal susseguirsi cronologico dei verbali, suoi e dei coaccusati, e dal contenuto delle sue dichiarazioni. Egli ha sempre dichiarato di avere accompagnato__________ a __________ il 29 ottobre 2009, sottacendo di averlo invece accompagnato il giorno prima e di essere ritornato a prenderlo il 29 ottobre 2009 allo scopo di fornirgli un alibi. L’alibi è poi stato fornito quando il qui istante veniva interrogato in generale sulla sua presenza in suolo svizzero, senza che ancora gli fosse stata contestata dagli inquirenti la rapina di __________. Qualora egli fosse stato in buona fede non vi sarebbe stato alcun motivo per sottacere di avere accompagnato __________ a __________ il 28 ottobre 2009, lo stesso dicasi per quanto riguarda l’accompagnamento a __________ di __________, ammesso unicamente a verbale 18 dicembre 2009 solo su sollecitazione del suo difensore, che aveva appreso delle dichiarazioni a questo proposito di __________. L’ammissione di __________ ha quindi reso superflua la necessità di un confronto con i coaccusati.

La rogatoria è stata in parte evasa dalle __________ con scritto giunto il 25 gennaio 2010 (trascrizione di diverse telefonate intercorse tra gli autori e gli organizzatori della rapina). L’esito della rogatoria non coinvolge direttamente __________. Il PP è invece ancora in attesa del rapporto dell’ACO sull’elaborazione dei tabulati delle utenze degli accusati e delle altre persone coinvolte nella rapina (tra cui quelle di __________) che sono state trasmesse con la medesima rogatoria: i risultati di questo lavoro di elaborazione dovrebbero essere disponibili a giorni.

Le risultanze del DNA e del controllo impronte per tracce reperite sul luogo della rapina non hanno portato ad evidenze a carico di __________.

A mente del PP, il mantenimento della carcerazione preventiva dell’accusato istante si giustifica per il permanere di un concreto pericolo di collusione con gli altri correi a piede libero che hanno preso parte alla rapina e per il permanere del pericolo di fuga.

Non appena giungerà l’esame dei tabulati telefonici dalla sezione ACO e la documentazione richiesta al difensore, fatte salve richieste di complemento, l’inchiesta verrà chiusa con la successiva emanazione di un atto d’accusa. La carcerazione subita, e quella da subire in attesa del processo, è ampiamente rispettosa del principio di proporzionalità, considerato l’atteggiamento processuale dell’accusato.

 

 

 

D.

 

Con osservazioni datate 02.01.1980, ma giunte a questo ufficio il 2 marzo 2010 (inc. GIAR 459.2009.4, doc. 4) la difesa si riconferma nella propria istanza. Gli accertamenti telefonici e le risultanze del DNA non hanno portato ad alcuna evidenza a carico di __________. Le risultanze dell’elaborazione dei tabulati telefonici che attende il PP sarebbero di minor importanza rispetto alle trascrizioni, ben più esplicite, di telefonate, giunte in via rogatoriale dall’Italia.

La PP non si esprime poi sull’evocata nullità del primo interrogatorio dell’istante, “in cui gli organi di Polizia neppure informano il __________ in merito ai motivi del suo fermo” (osservazioni, p. 2). Ininfluenti pure le contestazioni del PP a verbale 25 febbraio 2010: __________ ha dichiarato di non avere discusso sul valico scelto da __________ per venire in __________ il 28 ottobre 2009, avendo egli semplicemente  “preso atto delle direttive del compagni di viaggio”. Anche per quanto riguarda le affermazioni di __________ secondo cui a __________ sarebbe spettato un compenso di € 3'000.-, lo stesso __________ ha affermato  che __________ non era stato messo al corrente di tale compenso. Tutti i compartecipi alla rapina hanno confermato che __________ era all’oscuro delle loro intenzioni. Per quanto attiene alle condizioni personali dell’accusato, la difesa osserva che oltre allo stato precario di salute di __________ si aggiunga che gli è recentemente deceduta la madre, di conseguenza il principio di proporzionalità non appare più rispettato.

 

 

 

in diritto:

 

 

1.

 

L’accusato, detenuto, è legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria.

Il preavviso negativo del Procuratore pubblico, ritenuta ricezione dell’istanza il 23 febbraio 2010, è tempestivo scadendo il termine di 3 giorni, venerdì 26 febbraio 2010, e avendo il PP trasmesso a questo ufficio istanza e preavviso negativo, per invio raccomandato, il 26 febbraio 2010, nel termine quindi di 3 giorni. Il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP, avendo questo ufficio ricevuto quanto sopra unitamente all’incarto penale lunedì 1° marzo 2010, scade giovedì 4 marzo 2010 (ex. art. 20 cpv. 1 CPP).

 

 

2.

 

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

 

"L’art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L’eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).

 

 

3.

 

Preliminarmente, per quanto riguarda il verbale di Polizia 29 ottobre 2009 (sottoposto per lettura e conferma all’accusato e al difensore l’11 dicembre 2009 dal PP, cfr. verb. PP di __________ dell’11 dicembre 2009) lo stesso non appare, già ad un prima lettura, irrito, non emergendo dal suo contenuto irregolarità o violazioni del CPP, le censure dell’istante sono quindi sollevate a torto nel merito ed anche tardivamente rispetto alle norme della buona fede.

 

La difesa ritiene nullo il verbale di Polizia 29 ottobre 2009 di __________, con riferimento al mancato ossequio dell’art. 118 CPP e più in particolare per non avergli reso noto il fatto che gli viene addebitato, con le osservazioni la difesa afferma che gli organi di Polizia non avrebbero informato il __________ in merito ai motivi del suo fermo.

Sulla base degli atti questo giudice ha potuto constatare che il verbale di Polizia di __________ inizia correttamente chiarendo alla persona interrogata che viene interrogata in merito alla sua presenza di quel giorno su suolo svizzero, in particolare nel __________, ed in merito alla presenza sulla sua vettura di oggetti di gomma tipo guanti di lattice, guanti in pelle, un guanto in gomma, guanti invernali, un bastone tattico, del nastro isolante e una pinza blitz; gli è stato subito ricordato il suo diritto di rifiutarsi di rispondere ai sensi dell’art. 118 CPP.

Chiaramente, al momento del fermo, gli inquirenti stavano cercando gli autori della rapina avvenuta il giorno prima ad __________. Il verbale in questione è il primo interrogatorio dell’inchiesta, volto a capire lo scopo della presenza di __________ e passeggero nella zona dove era avvenuta la rapina e volto a conoscere i suoi contatti con il passeggero che trasportava sul suo veicolo, nonché la presenza di oggetti (guanti di lattice, bastone tattico, nastro isolante, ecc.) che potevano far pensare ad un reato contro il patrimonio (come furto o rapina). __________, dopo avere preso atto del suo diritto di rifiutarsi di rispondere, ha risposto a tutte le domande che gli sono state poste, raccontando una versione di comodo, per lo più raccontando bugie, ma non di non volere rispondere alle domande degli inquirenti. Nel verbale non sono annotate contestazioni specifiche, che neppure l’accusato ha espresso a questo giudice il giorno successivo. In occasione dell’udienza per la conferma dell’arresto __________ non ha comunicato eventuali contestazioni a questo giudice, in particolare di non avere capito perché era stato fermato e per cosa veniva interrogato dalla Polizia. A precisa domanda di questo giudice __________ ha dichiarato che la Polizia gli aveva spiegato che veniva arrestato perché sospettato di avere partecipato ad una rapina avvenuta il 28 ottobre 2009. Egli ha poi semplicemente confermato a questo giudice che quanto è scritto nel verbale di Polizia è corretto e che confermava integralmente le sue dichiarazioni. In grandi linee, nel verbale di questo giudice, __________ ha esplicitamente ripreso le dichiarazioni già rilasciate alla Polizia, il giorno precedente, a proposito dell’aver accompagnato __________, il 29 ottobre 2009 a __________ di essere stato lui a proporgli di fare una passeggiata a __________ dopo averlo incontrato a __________, nel bar da loro frequentato, e di essere giunti a __________ verso le ore 17.00.

Ora, non solo __________ nulla ha obiettato il 30 ottobre 2009 davanti a questo giudice, ma neppure la difesa, che in occasione del verbale 11 dicembre 2009, quando ha preso atto espressamente dalla PP, oltre che per averlo letto, dell’incipit del verbale di Polizia, e cioè che l’accusato veniva interrogato in merito alla sua presenza su suolo svizzero, ecc.,  (cfr. verb. PP di__________ dell’11 dicembre 2009, p. 1 e 2), ha avuto qualcosa da obiettare al proposito.

La difesa non ha neppure chiesto al PP l’estromissione dell’atto istruttorio in quanto tale in un termine congruo, anche perché l’accusato non si è limitato a fornire tali dichiarazioni unicamente in occasione del verbale del 29 ottobre 2009, ma le ha ribadite davanti a questo giudice (conscio di essere stato arrestato per essere sospettato di avere partecipato alla rapina del 28 ottobre 2009) e nei successivi verbali di Polizia. Ne discende che il verbale di Polizia di __________ del 29 ottobre 2009 non può essere ritenuto irrito e quindi dichiarato nullo.

 

 

4.

 

Per quanto riguarda l’esistenza di gravi e concreti indizi di reato si può far capo alle conclusioni cui è giunto questo giudice nella decisione 21 dicembre 2009, con la quale è stata respinta la prima istanza di libertà provvisoria presentata dal qui istante (inc. GIAR 507.2009.3, doc. 7).

 

“L’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d’ufficio nei limiti di competenza di questo giudice derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato.

Con verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può concludere per la presenza di seri e di concreti indizi di colpevolezza a carico di __________, per i reati ascrittigli perlomeno relativi all’ipotesi accusatoria di rapina, sub. complicità in rapina, (relativa al trasporto __________, il giorno della rapina, di due rapinatori e al successivo trasferimento, il 29 ottobre 2009, da __________ a __________ al fine di recuperare almeno uno dei rapinatori al fine di riportarlo in __________) rispettivamente di favoreggiamento (relativa alle dichiarazioni rilasciate alla Polizia, a questo giudice e al PP, finalizzate a fornire un alibi a __________).

È indubbio che __________ (cfr. dichiarazioni di __________, nel verb. PG 18.11.2009, tabulati telefonici contestati all’accusato, dichiarazioni di __________ nel verb. PP del 16 dicembre 2009) ha accompagnato in auto a __________, il 28 ottobre 2009, due dei rapinatori della rapina avvenuta lo stesso giorno in danno della gioielleria __________ di__________. Egli si è poi recato nuovamente, il giorno successivo, a _____ per recuperare e portare in __________ __________, con il quale è poi stato arrestato.

Egli, in occasione del verbale d’arresto, quando ancora non gli era stata contestata la rapina avvenuta in danno della gioielleria __________, ha pensato bene di dichiarare che si era recato a __________ con il conoscente __________, quel pomeriggio (29 ottobre 2009), unicamente per fare una passeggiata e vedere le barche ormeggiate al porto, ma di non essersi fermato molto dal momento che, una volta arrivati a __________, cominciava ad imbrunire.

In un verbale successivo (verb. PG del 2 novembre 2009) ha poi modificato la propria versione dei fatti, dichiarando di avere ricevuto una telefonata da __________, la mattina del 29 ottobre 2009,  che gli chiedeva se poteva andare a prenderlo in __________, a __________; egli ha poi aggiunto che quella sarebbe stata la prima volta che __________ gli chiedeva di fargli da autista. __________ ha poi descritto agli inquirenti la strada percorsa per raggiungere __________ (via __________). Una volta ripartito da __________ con __________ a bordo alla volta di __________, prima di scendere dalla vettura dopo essere stati fermati dalla Polizia, __________ avrebbe intimato all’istante di dire agli inquirenti che i due erano giunti assieme da __________ quel pomeriggio. Il qui istante avrebbe acconsentito e avrebbe capito solo dopo aver saputo della rapina del “patatrac” in cui si era cacciato con queste dichiarazioni. Egli è arrivato a dichiarare, al termine di questo verbale del 2 novembre 2009 “grazie all’interrogatorio di oggi mi sono liberato di un peso che mi portavo dentro” (p. 7).

E dopo essersi così “liberato”, per avere “finalmente raccontato la verità”, l’accusato qui istante, nuovamente sentito dalla Polizia in data 11 novembre 2009, alla contestazione secondo cui l’utenza telefonica in suo uso, il 28 ottobre 2009, risultava agganciata ad un’antenna in territorio di __________, ha ribadito di non essere assolutamente venuto in __________ quel giorno, ma all’ora indicata dai tabulati retroattivi contestatigli dagli inquirenti egli si sarebbe trovato a casa sua a __________, affermando di non avere altresì prestato il suo telefono a terzi (verb. PG di __________ dell’11 novembre 2009, p. 3).

Come detto, solo dopo avere parlato con il proprio difensore, l’istante si è deciso a “correggere alcune mie dichiarazioni” e meglio di avere portato, mercoledì 28 ottobre 2009, __________ da __________ a __________ con la propria vettura, aggiungendo che il ritrovo era in __________ a __________ e che “eravamo solo io e lui” (verb. PG 18 novembre 2009, p. 1). A precisa domanda degli inquirenti sullo scopo del viaggio l’accusato istante ha risposto che il __________ non gli avrebbe spiegato i motivi esatti del viaggio, ma gli avrebbe detto che aveva da fare in __________ e che si sarebbe fermato da amici o parenti, insomma che aveva delle persone da vedere. Il __________, a dire di __________, avrebbe avuto con sé unicamente un sacchettino di plastica che sembrava leggerissimo. __________ ha dichiarato che sarebbero arrivati in __________ dal valico autostradale di __________. Alla domanda degli inquirenti volta a sapere il motivo per cui non avrebbe raccontato la verità in precedenza, egli ha risposto di avere avuto paura e di essere andato in panico quando aveva capito che si trattava di una rapina. L’istante ha dichiarato di essersi sbloccato dopo il colloquio libero con l’avvocato (avvenuto prima del 18 novembre), di non avere parlato prima per paura di aggravare la propria situazione. (verb. PG di __________ del 18 novembre 2009).

L’istante ha poi mantenuto la propria versione dei fatti nei successivi verbali di Polizia e anche davanti alla PP e al suo difensore, in occasione del verbale 11 dicembre 2009.

Risentito a verbale dal magistrato inquirente in data 18 dicembre 2009 (alla presenza del patrocinatore, che aveva appreso dal preavviso negativo le novità istruttorie, e meglio la dichiarazione di __________ in merito al viaggio di andata __________-__________ del 28 ottobre 2009), __________ ha, dapprima, ribadito che quanto dichiarato sinora sarebbe stata la verità e, solo dopo che il suo difensore lo ha invitato a “pensarci bene e di pensare al viaggio di andata” e di raccontare in quanti sarebbero stati, egli ha affermato che il 28 ottobre 2009, durante il viaggio di andata da __________ a __________, erano in tre. __________ ha quindi ammesso di essere partito da __________ con __________ e di avere fatto una deviazione a __________ per andare a prendere un’altra persona, che non conoscerebbe, verosimilmente __________, uno dei quattro rapinatori materiali. In occasione di quest’ultimo verbale __________ ha anche cambiato versione in merito al tragitto eseguito, non più tramite il valico autostradale di __________, bensì i tre sarebbero arrivati in __________, su richiesta non meglio motivata di __________, passando da __________ per entrare in __________ da un valico sopra __________.

Visto le risultanze summenzionate, appare piuttosto verosimile che ____ __________ perlomeno informato, il 28 ottobre scorso, in occasione della trasferta a tre in quel di __________, dello scopo del viaggio. In caso contrario non si spiega il suo comportamento processuale o, per meglio dire, le bugie che ha ripetutamente raccontato agli inquirenti, anche dopo che il suo legale sarebbe riuscito, a suo dire, a tranquillizzarlo.

A parte il fatto che __________ non ricorda assolutamente di avere chiesto a __________, nell’imminenza dell’arresto, di dichiarare agli inquirenti che erano venuti insieme quel giorno a __________ (anche perché __________, che si è avvalso lungamente del diritto di rifiutarsi di rispondere, se avesse realmente chiesto questo “favore” a __________, avrebbe perlomeno confermato tale informazione agli inquirenti), appare per giunta poco comprensibile che, se __________ fosse stato veramente all’oscuro di tutto, __________ abbia atteso l’arresto per chiedere un tale favore al proprio autista e non abbia invece concordato con __________, già in precedenza, una versione di comodo sulla loro presenza in __________, da eventualmente raccontare in __________ o a un controllo di Polizia estemporaneo, oltre che in caso di arresto come è avvenuto. Non si spiega, se non con un coinvolgimento nei fatti inquisiti o con la volontà di favoreggiare __________, neppure il motivo per cui __________ non ha raccontato la verità agli inquirenti. Il suo atteggiamento non si è limitato a non collaborare con gli inquirenti, egli ha raccontato storie di comodo, negando anche l’evidenza: vi sono quindi concreti indizi che egli abbia partecipato in qualche modo alla rapina in danno della gioielleria __________ di __________, perlomeno occupandosi di portare due dei rapinatori a __________ e di andare a recuperarne almeno uno il giorno successivo al fine di riportarlo in __________, come pure di avere agito con l’intento di favoreggiare __________. Sarà l’inchiesta a dover stabilire con più precisione le sue responsabilità e il grado di coinvolgimento nella rapina di __________, come pure i motivi che l’hanno spinto a “coprire” con le sue dichiarazioni __________.”

 

A ciò si aggiunga che, per quanto riguarda la scelta di arrivare a __________ passando da __________, __________ e entrando in __________ da un valico poco frequentato del __________, in orario di entrata in __________ dei frontalieri (tragitto che ad un autista in pensione, quale è __________, doveva sembrare perlomeno poco razionale),__________ ha dichiarato al PP di avere indicato lui quella strada a __________, “ho scelto di passare da quel valico perché è un valico meno controllato. Non ho parlato espressamente con __________ di questo motivo ma aggiungo che non c’era bisogno di dirlo” (verb. PP di __________ del 18 dicembre 2009). Per quanto riguarda il compenso di __________, __________ ha dichiarato che “ad esempio se avessimo incassato € 153'350.- in totale per tutta la refurtiva, gli € 150'000.- diviso per 4 autori della rapina, fa € 37'500.- a testa. I restanti € 3'350.- potevano andare divisi tra __________ ed il proprietario del furgone bianco. È evidente che questo era alla condizione che la refurtiva si riusciva a portarla in __________” (verb. PP di __________ del 18 dicembre 2009, p. 2). Ora, malgrado __________ avrebbe chiaramente spiegato che si trattava di una sua intenzione, appare legittimo chiedersi per quale motivo i rapinatori avrebbero dovuto destinare oltre € 1'500.- (degli € 3'350.- valutati da __________ come eccedenza, salvo buon fine, da destinare a __________ e tale __________) a __________ se quest’ultimo fosse stato realmente convinto di avere effettuato unicamente un trasporto di persone da __________ a __________ e ritorno. Si aggiunga che da un veloce calcolo risulta che quanto approssimativamente destinato a compenso di __________ e al proprietario del furgone bianco da __________, equivale a circa il 9% del provento della rapina (vendita della refurtiva) di ognuno dei 4 rapinatori materiali.

Va infine osservato, per quanto riguarda la consapevolezza di __________, che il giorno dell’arresto è stato visto, a __________, conversare al telefono poco prima di salire a bordo della propria vettura per partire. Richiesto di spiegarsi al proposito, e meglio con chi stesse conversando, l’accusato ha dichiarato di avere sì ricevuto una telefonata in quel momento, ma di non avere risposto per non pagare le spese di roaming (verb. PG 29 ottobre 2009, p. 4 e 5). Questa dichiarazione è in netto contrasto con gli accertamenti tecnici agli atti, e cioè con le numerose telefonate intercorse tra __________ e __________, su suolo elvetico, il 29 ottobre 2010, a partire da quella delle ore 15:59:13 con standort __________, a quella delle 16:29:54 con standort __________ e delle 16:52.23 con standort __________ per finire con quella delle 17:18:23 (cfr. allegati 9 e 10 al rapporto di Polizia giudiziaria del 24 febbraio 2010). Non si spiega la necessità di tutti questi contatti telefonici, se non con la cautela di __________ e __________ di muoversi facendo ben attenzione a possibili posti di blocco o ad eludere controlli della Polizia al momento del “recupero” del rapinatore __________, come peraltro è accaduto con l’altra persona che, giunta per il tramite delle __________, doveva riportare in ____________________ l’altro rapinatore accompagnato il giorno prima a __________ da __________ e cioè __________ (cfr. a proposito della necessità dello scambio di telefonate, verb. PP di __________ del 26 gennaio 2010, p. 2).

 

 

5.

 

Quanto alle necessità istruttorie atte a giustificare la misura cautelare di privazione della libertà, non è inutile ricordare i seguenti principi:

"

-      In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

 

-      E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konkrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

 

-      Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13)."

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

 

Riassumendo, per il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che vi siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura rimessa in libertà dell'accusato possa essere di documento proprio nell'ottica dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o l'alterazione di mezzi di prova, ecc.

Va da sé che i criteri sopra esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la detenzione) é in corso da un certo tempo.

 

A mente del PP bisogna ora solo acquisire agli atti l’elaborazione dei tabulati telefonici trasmessi dalle __________ (compresi i tabulati di __________) che saranno disponibili a giorni, dopo di che si procederà al deposito degli atti. Permarrebbe il pericolo di collusione con i correi a piede libero.

A mente della difesa non vi sono più necessità istruttorie e neppure il pericolo di collusione essendo i coaccusati in detenzione preventiva mentre che gli altri partecipanti alla rapina ancora a piede libero, non sarebbero neppure stati individuati.

Effettivamente la raccolta di atti istruttori appare terminata, attendendo il PP unicamente il rapporto sull’elaborazione dei dati telefonici giunti dall’Italia.

Appare però necessario permettere anche quest’ultima verifica, le cui risultanze dovranno, se del caso, perlomeno essere contestate all’accusato qui istante. Egli dovrà rispondere senza la possibilità di accordarsi con le persone attualmente a piede libero e coinvolte a vario titolo nella rapina. A torto la difesa osserva la minor importanza di tabulati retroattivi rispetto alle trascrizioni di controlli in diretta già effettuati in __________, e trasmessi per rogatoria alle Autorità penali ticinesi. Si osserva che le Autorità inquirenti __________ non disponevano, al momento dei controlli in diretta che hanno portato alle trascrizioni trasmesse con rogatoria, di tutte le utenze delle persone coinvolte nella rapina. Per questo motivo i controlli in diretta effettuati non sono certo esaustivi e vanno completati con gli accertamenti sui tabulati retroattivi chiesti successivamente per rogatoria dal PP.

Come già ribadito in occasione della precedente istanza di libertà provvisoria il rischio di collusione può aumentare in presenza di un accusato che abbia legami con un'organizzazione criminale con membri ancora in libertà ed ancora da identificare, come nella fattispecie (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 25 ad art. 95 CPP), ne discende che la scarcerazione di __________ appare senz'altro prematura, tanto più che un accusato può dovere, in qualche modo, sopportare le eventuali conseguenze che le sue scelte, in concreto quelle di avere avuto a che fare con persone che hanno commesso una rapina di sicura gravità in __________ (a mano armata e con sequestro di persona), con correi residenti in __________ e che hanno riparato all'estero, potrebbero avere sull'evoluzione ed i tempi dell'istruttoria, ricordando che l’atteggiamento processuale di __________ non ha di certo permesso di velocizzare la procedura.

 

 

6.

 

È pure dato, e sufficientemente concreto, il pericolo di fuga.

A questo proposito si può fare integrale riferimento a quanto espresso nella decisione 21 dicembre 2009 di questo giudice (inc. GIAR 507.2009.3, doc. 7).

“Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

Ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind, …" (Schmid, ibidem).

L'accusato è cittadino __________ senza legami con la Svizzera, ma con forti legami con l’__________, dove vive e dove vive la sua famiglia. La difesa afferma inesistenza del pericolo di fuga, ritenuta la lieve pena, sicuramente sospesa condizionalmente, che rischia di essergli inflitta in caso di condanna. A parte il fatto che l’inchiesta non è ancora conclusa e le responsabilità dell’istante potrebbero aggravarsi (con conseguente decisione di non più presentarsi alle autorità svizzere per il proseguimento dell’inchiesta e per il processo), il comportamento processuale dell’accusato, che ha raccontato bugie, anche davanti all’evidenza dei tabulati telefonici contestatigli, e che ha parzialmente ammesso alcuni fatti solo dopo suggerimento del suo legale, la dice lunga sulla volontà di sottostare ai bisogni degli inquirenti ticinesi per la conclusione dell’inchiesta e di presentarsi davanti ad una corte per l’eventuale processo che si dovrà celebrare.

A questo punto __________, se posto in libertà provvisoria, potrebbe facilmente decidere di disertare definitivamente la Svizzera, per l’__________, e non più presentarsi per gli incombenti processuali. Così facendo non dovrebbe neppure più essere chiamato ad esprimersi su fatti che potrebbero maggiormente mettere nei guai __________.

Se le accuse dovessero essere confermate - egli è confrontato con imputazioni di una certa gravità - il rischio di una pena non lieve esiste (i reati per i quali è stata promossa l’accusa prevedono massimi edittali importanti e, quello di favoreggiamento una pena pecuniaria o una pena detentiva sino a tre anni).

Visto quanto sopra appare perciò verosimile che l’accusato, se posto in libertà provvisoria, possa preferire rendersi irreperibile alle autorità inquirenti, per le ulteriori necessità istruttorie, anche nell’interesse non solo proprio, ma del coaccusato __________.

Tale pericolo appare quindi concreto e non può essere scongiurato neppure con misure meno incisive, quali quella proposte dalla difesa. A parte il fatto che il deposito della vettura di __________ non appare misura idonea a mitigare o scongiurare l’accertato pericolo di collusione, la stessa appare inoltre foriera di costi per lo Stato (bisognerebbe pagare l’affitto di un parcheggio, calcolare l’inevitabile deprezzamento dell’auto, vegliare che non venga danneggiata e che rimanga sempre in grado di circolare) e vi è da chiedersi chi pagherebbe gli oneri assicurativi e le tasse di bollo, senza dimenticare che la vettura risulta, per stessa dichiarazione dell’accusato, acquistata a credito, non si sa quindi se già soggetta a qualche forma di messa a pegno in __________.”

 

A ciò si aggiunga che la PP ha recentemente fatto prendere atto a __________ che “l’aver portato da __________ a __________ il 28 ottobre 2009, due degli autori materiali della rapina commessa quello stesso giorno in danno della __________ di__________ ed il fatto di essere ritornato il giorno successivo 29 ottobre 2009 a riprendere__________ per riportarlo in Italia, comporta che io ho aiutato __________ e __________ a commettere la rapina fungendo loro da autista. La PP pertanto richiamata la promozione d’accusa già promossa nei miei confronti per titolo di rapina, precisa l’accusa nei miei confronti per titolo di complicità in rapina” (cfr. verb. PP 25 febbraio 2010, p. 1). L’accusa principale, essendo quindi quella di rapina (seppur nella forma della complicità), rende ancor più concreta la possibilità che l’accusato, temendo una pena di una certa importanza, in caso di libertà provvisoria preferisca riparare in __________, per sottrarsi al procedimento penale in corso nei suoi confronti ed alla pena in caso di condanna.


7.

 

La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

 

La proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e delle dimensioni dell’inchiesta con più accusati e diverse persone comunque coinvolte, sia in __________, che Svizzera, è data, considerate le versioni discordanti dei vari coaccusati. Il PP ha proceduto con sufficiente celerità procedendo attraverso l’inoltro di una rogatoria in Italia con analisi tecniche come il DNA e le analisi delle impronte digitali sull’ingente refurtiva ritrovata (analisi che, come noto, richiedono un certo tempo per essere svolte). L’inchiesta appare ormai volta alla sua conclusione e, una volta acquisito agli atti il rapporto di Polizia (gruppo ACO), la PP procederà con gli incombenti procedurali del caso (deposito atti, chiusura e atto d’accusa).

Pure va ammessa nella sua eccezione più generale di rapporto tra la durata della carcerazione preventiva ed il rischio di pena se considerate le comminatorie di pena per i singoli reati imputati a __________, ritenuta l’accusa di complicità in rapina ritenuta dalla PP.

L’accusato è stato arrestato il 29 ottobre 2009 e ad oggi è in detenzione preventiva da poco più di quattro mesi. In questo lasso di tempo l’inchiesta è avanzata con la dovuta celerità.

I reati imputati all’accusato sono di sicura gravità e, in caso di condanna, il rischio di pena è certamente superiore alla detenzione preventiva sin qui sofferta e a quella presumibilmente da soffrire sino al dibattimento (visto l’imminente termine dell’istruzione) in pieno rispetto del principio della proporzionalità.

 

 

8.

 

In conclusione, constata l’esistenza di gravi indizi di reato, bisogni dell’istruzione, pericolo di collusione ed inquinamento delle prove e concreto pericolo di fuga, nonché rispetto del principio di proporzionalità, della carcerazione sofferta, nei termini suesposti si può concludere che sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

 

 

 

 


 

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

 

 

 

decide:

 

 

1.                L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

 

 

2.                Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

 

 

3.                Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

 

 

-       Intimazione:

 

 

 

 

                                                                               giudice Claudia Solcà