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Incarto n. INC.2009.5103 |
27 luglio 2009 |
In nome |
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Claudia Solcà |
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sedente per statuire sull'istanza di proroga del carcere preventivo presentata il 16/17 luglio 2009 dal |
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Procuratore pubblico Mario Branda, MP Bellinzona
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nei confronti di |
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__________ |
accusato di infrazione aggravata alla LStup;
viste le osservazioni 22 luglio 2009 presentate dalla difesa;
visto l'incarto MP __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in diritto
che:
- __________ è stato arrestato il 27 gennaio 2009 dalla Polizia cantonale su ordine d’arresto 22 gennaio 2009 del PP Mario Branda per titolo di infrazione aggravata alla LStup, in quanto da un procedimento penale già aperto contro altre presone risultava il suo coinvolgimento in un’organizzazione dedita ad importanti traffici di cocaina dal __________ alla __________ e alla __________. In occasione del suo arresto è stata eseguita una perquisizione al suo domicilio e gli agenti hanno avuto modo di reperire e sequestrare CHF 4'350.-, 117.5 grammi lordi di cocaina, 195.8 grammi lordi di canapa, una bilancia elettronica e svariate decine di sacchettini minigrip. Il 28 gennaio 2009 il PP Mario Branda ha richiesto a questo giudice la conferma dell’arresto di __________ promuovendo l’accusa nei suoi confronti per titolo di infrazione aggravata alla LStup e considerata l’esistenza di motivi di interesse pubblico quali i bisogni dell’istruzione e il pericolo di collusione (Inc. GIAR 51.2009.1);
- il 28 gennaio 2009 l'arresto di __________ è stato confermato da questo giudice ritenuti presenti gravi e concreti indizi di colpevolezza, nonché necessità istruttorie in relazione con il pericolo di collusione, come a richiesta di conferma dell’arresto (doc. 3 inc. GIAR 51.2009.1);
- approssimandosi il termine di scadenza della detenzione ex art. 102 cpv. 2 CPP, il magistrato inquirente ha inoltrato richiesta per una proroga di 2 (due) mesi e 3 (tre) giorni, sino al 30 settembre 2009 (Istanza 16 luglio 2009), allo scopo di potere evadere oggettivi bisogni istruttori, sorti a seguito di nuovi elementi a carico dell’accusato, quali il suo interrogatorio nel quale contestargli le nuove chiamate in correità dei fratelli __________ e, se del caso, procedere a dei confronti con questi coaccusati nonché al confronto con __________, successivamente occorrerà procedere con il deposito degli atti e dare seguito agli eventuali complementi istruttori proposti dalla difesa (Istanza, pag. 3);
- a mente del magistrato inquirente, la proroga richiesta è rispettosa del principio della proporzionalità e si fonda sull'esistenza di gravi indizi di reato e sul pericolo di fuga – avendo l’accusato appena avuto un figlio da una donna i cui parenti risiedono in __________ e avendo egli stesso soggiornato ripetutamente e per periodi prolungati in __________, ne discende che data la gravità delle accuse vi sarebbe il rischio concreto che egli si possa sottrarre al procedimento penale in corso – e di recidiva, essendo già stato condannato nel 2005 alla pena di 7 mesi di detenzione, sospesa condizionalmente per 3 anni, per lesioni semplici – egli avrebbe delinquito durante il periodo di prova – e inoltre egli non dispone di nessuna attività lucrativa lecita e non ha mai voluto rivelare i nomi delle persone a cui vendeva la cocaina (dimostrando di non volere chiudere con il proprio passato);
- la difesa, con osservazioni 22 luglio 2009, si oppone alla richiesta di proroga nei termini formulati dal PP e, in via subordinata, ritiene poter essere ammissibile unicamente una proroga di 10 giorni, per permettere un confronto con i fratelli __________; a mente della difesa l’accusato è già stato confrontato in sede di Polizia con le novità istruttorie, smentendo le affermazioni dei fratelli __________, l’eventuale confronto porterà quindi ad un nulla di fatto. La spedizione di denaro in __________ già sarebbe stata ammessa e chiarita con la Polizia. Le spedizioni di denaro fatte fare a __________ sono integralmente contestate, inoltre si tratta di fatti noti dall’8 maggio scorso, che mai sono stati contestati all’accusato, né dal PP, né dalla Polizia. Non vi sono quindi bisogni istruttori che giustifichino il mantenimento della carcerazione. Inesistente il pericolo di recidiva e ininferente il precedente menzionato dal PP (trattandosi di altra fattispecie). È vero che l’accusato non ha alcun reddito ma è a carico della pubblica assistenza, inoltre la lunga carcerazione preventiva subita e la recente paternità rappresentano delle opportunità per cambiare vita. Non è vero che egli non ha voluto indicare i suoi acquirenti di cocaina, egli ha semplicemente negato di avere mai venduto tale sostanza. Inesistente pure il pericolo di fuga essendo l’accusato cittadino svizzero, nato e cresciuto in __________, egli è inoltre padre da poco e non vi sarebbe alcun motivo per lasciare la __________. Non più rispettato il principio di proporzionalità, anche in considerazione con le pene inflitte a coaccusati in __________. Vi sarebbe poi disparità di trattamento con il coaccusato __________ che si trova in libertà provvisoria;
- l'istanza, presentata dall'autorità competente, ed entro un termine ragionevole per rapporto alla scadenza di cui all'art. 102 cpv. 2 CPP, è ricevibile;
- i principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato inquirente ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
- nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo all'accusato per i fatti che gli sono imputati, basti qui ricordare quanto segue:
al momento dell’arresto __________ era in possesso di 117 grammi di cocaina, una bilancia elettronica e numerosi sacchettini minigrip, oltre a quasi due etti di canapa e a CHF 4'000.- (cfr. rapporto d’arresto 26, recte 27, gennaio 2009);
egli avrebbe reclutato __________, andando con lui in __________, senza trasportare personalmente cocaina, ma garantendo per il lavoro di __________ (cfr. verb. PP __________ 04.02.2009, p. 10, AI 2.3; verb. PP __________ 08.07.2009, p. 2-7, AI 2.16; “confermo e ribadisco che uno dei viaggi da me eseguiti in __________, l’ho effettuato con __________. Confermo pure che questo viaggio aveva per scopo di trasportare della cocaina dal Sud __________ in __________ e questo era anche il senso della presenza di __________ in quell’occasione. Per il suo servizio ossia il trasporto di cocaina, __________ avrebbe ricevuto un compenso di Euro 5'000.- Questo era quanto io gli avevo riferito e che sapevo da mio precedente viaggio. __________ era al corrente del fatto che il trasporto che avrebbe dovuto fare riguarda alcuni kg di cocaina. È vero che il quantitativo preciso non gli è stato indicato. Del resto neppure io conoscevo il quantitativo preciso che sarebbe stato caricato nelle sue valige. Era però chiaro che doveva trattarsi di alcuni kg dal momento che non si va in __________ per quantitativi inferiori. Io per rassicurare __________ gli avevo detto che in occasione del precedente viaggio era andato tutto bene e gli avevo detto che la cocaina veniva confezionata in un doppio fondo.”, p. 2;
Comini lo accusa di avergli venduto, in due occasioni, tra l’estate 2008 e il capodanno successivo, un quantitativo complessivo di 20 grammi di cocaina, per CHF 800.- o 900.- per 10 grammi (verb. PP __________ del 10 giugno 2009, p. 1, AI 2.14), lo accusa inoltre di avergli chiesto, nel corso dell’estate 2008, se conosceva delle persone disposte a recarsi in __________ per effettuare dei trasporti di cocaina in __________ (verb. cit. p. 2);
egli è accusato dai coaccusati all’estero (verb. PP __________ 16.04.2007, p. 6, AI 2.1 e Verb. PP __________ 17.04.2007, p. 4, AI 2.2) di avere effettuato un viaggio in __________ (antecedente a quello con __________), a __________, nel mese di luglio 2007, rientrando in __________ con della cocaina (due valigie contenenti occultata della cocaina), ricevendo un compenso di CHF 5'000.-;
agli atti si trova documentazione attestante la spedizione, ripetuta, in __________, di denaro (personalmente o tramite __________, come risulta dalla documentazione sequestrata);
egli è stato chiamato in correità dai fratelli __________ per avere tentato di reclutarli per dei viaggi in __________ (a __________), destinati all’importazione in __________, all’interno di valige, di cocaina e di avere proposto a Luiz Hangartner di vendere della cocaina per suo conto (verb. PG di __________ del 10 e 14 luglio 2009);
egli avrebbe offerto, nell’estate 2008, dai 2 a 5 grammi di cocaina a __________ (verb. PG __________ dell’11 maggio 2009, p. 5);
- in merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina):
“In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.
E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).
(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)
Nello stesso senso, la CRP:
"I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E. Schweri, op. cit. § 68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"
(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)
- a mente del magistrato inquirente sussisterebbero oggettivi bisogni istruttori essendo emersi nuovi elementi, sottoforma di nuove chiamate di correo dei fratelli __________, che hanno fatto nuovi nominativi di persone entrate in contatto con l’accusato per il traffico di stupefacenti. Gli dovranno quindi essere contestate tali dichiarazioni e, dove necessario, bisognerà procedere a verbali a confronto con queste persone nonché con __________. Occorrerà procedere con il deposito degli atti a seguito del quale bisognerà verificare eventuali domande delle difese in ordine a possibili complementi istruttori; per quanto riguarda i bisogni istruttori la difesa osserva l’inutilità degli atti istruttori proposti (avendo l’accusato contestato tutto, nell’ambito di un verbale 20 luglio 2009 davanti alla Polizia) e che al massimo, in via assolutamente subordinata, tali verbali e confronti potranno essere esperiti nel termine di 10 giorni;
- in un simile contesto giuridico e fattuale, è evidente la necessità di procedere con l’audizione delle persone che hanno proceduto alle chiamate di correo (in particolare i fratelli __________ e __________ e il __________) con l’accusato __________ in stato di detenzione preventiva. La sussistenza, in questo stadio del procedimento, di un pericolo di collusione e/o di inquinamento delle prove è accertata con riferimento al gran numero di persone coinvolte nell’inchiesta (molte delle quali in stato di carcerazione preventiva), alla necessità di procedere a questi accertamenti con dichiarazioni non ancora consolidate e al fatto che si tratta in parte di dichiarazioni di correi (perlomeno di persone sentite con la facoltà di non rispondere prevista dall’art. 118 CPP), quindi suscettibili di essere modificate se i vari accusati potessero comunicare, anche solo per interposta persona, tra loro;
- per quanto riguarda l’esistenza di un concreto pericolo di recidiva che, come noto, consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato, come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di cui si teme reiterazione), condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez , op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere debitamente considerata (DTF 21.1.2005, 1P.750/2004; DTF 25.4.2006, 1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154); occorre, insomma, che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005, 1P.750/2004);
- __________ è stato condannato nel 2005 a 7 mesi di detenzione in quanto riconosciuto colpevole di lesioni semplici, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni: i gravi fatti di cui è accusato sono stati commessi in gran parte durante il periodo di prova. Egli, al di là della pubblica assistenza (che non gli permette certo di vivere con il tenore di vita descritto dall’amico __________ nel suo verbale di Polizia 11 maggio 2009) non ha alcun reddito da attività lucrativa, è da poco diventato padre di una bimba nata da una donna residente in __________, che non ha nessun legame né famigliare né professionale con la __________ e di cui nulla si sa sulla sua situazione patrimoniale (“devo dire che in questi ultimi tre anni non ho svolto alcuna attività lavorativa remunerata. …Circa un anno fa ho conosciuto __________ che è diventata la mia compagna. Lei sta di casa a __________. Fa avanti e indietro dalla __________, rispettivamente anche io vado in __________ quando posso per vederla e stare insieme. Dal nostro rapporto sta per nascere un figlio il prossimo mese di maggio …, cfr. verb. PP __________ del 4 febbraio 2009, p. 2). Occorre poi ricordare che sebbene i fatti di cui lo si accusa sono iniziati nel 2007 (il primo importante trasporto risale a tale anno), egli è accusato di avere continuato a trafficare o cercare di organizzare viaggi in __________ allo scopo di importare cocaina ancora nel 2008, nonché di avere venduto personalmente della cocaina nel 2008, tanto che al momento dell’arresto, avvenuto a gennaio 2009, egli era in possesso di 117 grammi di cocaina, bustine minigrip e una bilancia elettronica, emergenze istruttorie che rendono sufficientemente concreto il timore che l’accusato, se posto in libertà provvisoria, per permettersi un tenore di vita superiore a quello che potrebbe offrirgli la pubblica assistenza (già solo pensando ai numerosi viaggi in __________ dove risiede la sua compagna) e senza ulteriori entrate lecite, potrebbe facilmente ricadere nell’importazione di cocaina dal __________ (di cui bene conosce i canali); l’accusato non esprime neppure buoni propositi per il futuro e non sembra che sia particolarmente intenzionato né a cercarsi un lavoro (nessun cenno a tal proposito emerge dagli atti, dai verbali e neppure dalle osservazioni all’istanza di proroga) o, perlomeno, a terminare gli studi ottenendo almeno un diploma professionale (all’età di ormai 25 anni);
- quo all’asserita disparità di trattamento con altro coaccusato, __________, che è stato scarcerato, giova rilevare che la situazione personale e processuale di quest’ultimo era comunque differente da quella di __________;
- essendo dati già due dei motivi di ordine pubblico per il mantenimento del carcere preventivo si potrebbe prescindere dall’esaminare se, in casu, sia pure dato un concreto pericolo di fuga che, come noto, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).Ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind, …" (Schmid, ibidem);
- l'accusato è cittadino __________, egli è nato e cresciuto in __________ dove ha frequentato le scuole dell’obbligo; va comunque considerato che, malgrado le asserzioni della difesa sulla paura di lasciare la __________ dei rifugiati __________ (i genitori dell’accusato sono fuggiti dall’__________ a seguito della __________), l’accusato ha dimostrato non poca dimestichezza con aerei e bagagli, per trasferimenti sia in __________ che in __________. Egli stesso ha dichiarato di raggiungere con regolarità quella che è diventata la madre di sua figlia a __________, dove avrebbe anche più volte soggiornato; dal suo curriculum vitae emerge che dopo avere abbandonato il secondo anno della formazione quale elettronico multimediale a __________, è partito per l’__________, dove ha dei parenti, e dove avrebbe frequentato una scuola di inglese e dove avrebbe pure lavorato per un certo periodo; in __________ ha rapporti unicamente con la madre e la sorella (vedendo il padre solo saltuariamente), egli potrebbe quindi tranquillamente spostare il centro dei propri interessi in __________ (dove la madre di sua figlia risiede e dove ha i propri parenti) o trasferirsi nuovamente in __________, paese che già conosce (e di cui conosce la lingua) e dove ha dei parenti a cui appoggiarsi; tutto ciò premesso, e considerata la gravità delle imputazioni, e la possibile pena in caso di condanna, il pericolo che __________, peraltro senza un’attività lavorativa in __________ e senza prospettive in tal senso (cfr. curriculum vitae in verb. PP 4 febbraio 2009, p. 1 e 2, AI 2.3), se posto in libertà provvisoria, si sottragga al procedimento, riparando all’estero (in __________, in __________ o in __________) appare quindi sufficientemente concreto;
- la durata della proroga richiesta è rispettosa del principio di proporzionalità: i due mesi richiesti appaiono proporzionati tenuto conto della ampiezza del procedimento e dei numerosi accusati in __________ e all’estero, degli atti istruttori ancora da compiere – considerato che si tratta di procedere con gli interrogatori a confronto con almeno 3 persone e del tempo necessario per procedere con il deposito atti e a quanto ne consegue –, considerata l’oggettiva gravità dei reati imputati all’accusato e della presumibile pena detentiva che gli verrebbe inflitta in caso di condanna, considerato il carcere preventivo già sofferto ed ancora da soffrire prima del pubblico dibattimento, con il formale invito all’attenzione dei precetti di celerità (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPPT) che vuole contenimento della possibile carcerazione preventiva, quale richiamo e quale necessità di controllo d’ufficio del trascorrere del tempo;
- in conclusione, constatata l'esistenza di gravi indizi di reato, bisogni dell’istruzione e pericolo di collusione, pericolo di recidiva e pericolo di fuga, nonché rispetto dei principi di proporzionalità della carcerazione (sofferta e da soffrire) nei termini suesposti, l'istanza è parzialmente accolta ed è concessa una proroga del carcere preventivo a cui è astretto __________ di due mesi, cioè sino al 27 settembre 2009 compreso.
P.Q.M
viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 19 cifra 2 LFStup., 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,
decide
1. L'istanza è parzialmente accolta.
§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato di 2 (due) mesi e verrà a scadere il 27 settembre 2009 (compreso).
2. Non si prelevano tasse e spese.
3. Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
4. Intimazione:
giudice Claudia Solcà