Incarto n.

INC.2009.903

 

Lugano

29 gennaio 2010

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

 

 

 

 

 

 

 

sedente per statuire sul reclamo presentato il 29 dicembre 2009 da

 

__________(patrocinata dall'__________)

 

 

 

contro

 

 

 

la decisione 23 dicembre 2009 con la quale il Procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi ha deciso l’estromissione della reclamante quale parte civile nel procedimento a carico di __________ di cui all’incarto MP __________;

 

viste le osservazioni del Procuratore pubblico dell’11 gennaio 2010;

 

preso atto che le altre parti interessate, e alle quali il reclamo è stato notificato, non hanno presentato osservazioni nel termine assegnato;

 

visto l’incarto MP __________;

 

 

ritenuto e considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

che:

 

-     il 15 gennaio 2008 la banca __________, ha denunciato __________ per titolo di truffa, per i fatti si può far capo alla decisione 26 febbraio 2008 della Camera dei Ricorsi penali:

__________, all’inizio del mese di maggio 2007, sarebbe stato contattato telefonicamente dall’avv. __________ – collega, nello Studio legale __________, __________, dell’avv. __________, suo amico – che gli avrebbe presentato il denunciato quale importante produttore cinematografico e figlio di un importante cliente dello Studio. Il legale gli avrebbe comunicato che il suo cliente avrebbe concluso un accordo con un investitore, che avrebbe finanziato la società di __________ con USD 15 milioni; quest’ultimo avrebbe dovuto corrispondere alla persona che gli aveva presentato l’investitore Euro 360'000.--, in banconote da Euro 500.--. Il predetto Studio si sarebbe occupato del coordinamento dell’operazione. Il legale gli avrebbe chiesto di organizzare i servizi bancari per finalizzare l’affare. __________ le avrebbe detto che l’istituto bancario non aveva uffici in __________, dove avrebbe dovuto concludersi l’operazione. L’avv. __________ avrebbe nondimeno ripetutamente insistito, sostenendo che la conclusione del contratto era imminente e che necessitava assolutamente ed urgentemente il suo aiuto. Il direttore generale, ritenute la pretesa urgenza e le buone relazioni intrattenute con lo Studio legale grazie all’amicizia con l’avv. __________, avrebbe quindi proposto di rivolgersi a __________, __________, vista la vicinanza geografica con l’__________. __________ avrebbe pertanto contattato __________, direttore della predetta succursale, invitandolo a preparare la documentazione per l’apertura di un conto a nome di __________.

Il denunciato avrebbe chiesto insistentemente all’istituto bancario se poteva essergli concesso un limite di credito in conto corrente di Euro 360'000.--; avrebbe inoltre comunicato che verosimilmente l’importo di USD 15 milioni non era ancora stato accreditato sul suo conto. Il direttore generale di __________, in considerazione della personalità di __________ e della sua famiglia e dei suoi legami con lo Studio legale __________, avrebbe acconsentito alla domanda, comunicando il tutto a __________.

Il 4.6.2007 __________ si sarebbe recato presso la succursale, dove avrebbe sottoscritto i documenti per l’apertura del conto n. __________, precisando di essere il beneficiario economico.

Il giorno successivo avrebbe chiesto all’istituto bancario di mettergli a disposizione Euro 360'000.-- in contanti, come concordato. Il medesimo giorno sarebbe giunto in banca accompagnato da una persona presentata quale rappresentante del suo investitore. I cassieri di __________ avrebbero effettuato il conteggio di Euro 360'000.-- in loro presenza; l’importo sarebbe quindi stato rimesso a __________, che – a sua richiesta – sarebbe stato lasciato solo, con il suo accompagnatore, in un locale della banca per procedere ad un secondo conteggio. Il denunciato avrebbe infatti spiegato ai funzionari dell’istituto bancario di voler depositare i contanti in una busta, che avrebbe sigillato alla presenza del (solo) rappresentante dell’investitore e consegnato a __________, per essere in grado – in qualsiasi momento – di procedere al versamento della somma. La busta sarebbe quindi stata depositata nella cassaforte dell’istituto bancario, che avrebbe detto al suo cliente che declinava ogni responsabilità per il suo contenuto rispettivamente che il conto sarebbe restato in debito fino al rimborso effettivo (che sarebbe dovuto avvenire in tempi brevi con l’accredito della somma di USD 15 milioni).

Dopo alcune settimane __________ avrebbe contattato l’avv. __________ comunicandole che l’importo di USD 15 milioni non era ancora pervenuto e che __________ non aveva ancora pagato gli interessi debitori per il prestito; il 20.8.2007 il denunciato avrebbe comunicato alla banca che avrebbe proceduto al versamento di USD 5,000.00 quali interessi sul prestito. Con email 25.10.2007 __________ avrebbe invitato __________ a cercare, con google, il nominativo di tale __________, dicendo che questi avrebbe ingannato un produttore cinematografico. __________, informato di questa comunicazione, avrebbe capito che il contratto di investimento non era stato concluso. Avrebbe pertanto contattato l’avv. __________, che gli avrebbe confermato che l’investimento non era stato finalizzato e che gli avrebbe detto che __________ autorizzava l’istituto bancario ad aprire la busta depositata nella cassaforte per rimborsare l’importo di Euro 360'000.--. Il direttore generale avrebbe di seguito informato la succursale __________, presso la quale – il 5.11.2007 – __________, alla presenza dei colleghi __________ e __________, avrebbe aperto la busta. Essa non avrebbe tuttavia contenuto la predetta somma, ma soltanto plichi di carta bianca. __________ avrebbe immediatamente contattato l’avv. __________, che – sconcertata – gli avrebbe assicurato di intervenire subito con il suo cliente e di richiamarlo senza indugio, cosa che tuttavia non avrebbe fatto.

__________, sempre il 5.11.2007, avrebbe allora interpellato l’avv. __________ raccontandogli gli avvenimenti. Questi, la sera stessa, gli avrebbe comunicato che lo Studio legale avrebbe preteso da __________ il versamento dell’importo in questione sul conto clienti, somma che sarebbe poi stata corrisposta a __________. Due giorni dopo il legale avrebbe informato __________ che __________ contestava ogni sua responsabilità rispettivamente il suo debito verso l’istituto bancario.”;

 

-   con decisione 16 gennaio 2008 il Procuratore pubblico allora incaricato dell’inchiesta ha decretato il non luogo a procedere in assenza dell’elemento dell’inganno astuto giusta l’art. 146 CP; la decisione del PP, impugnata dalla parte civile banca __________, è stata confermata dalla Camera dei ricorsi penali (AI 6) e, in ultima istanza, dal Tribunale federale (AI 8);

 

-   con lettera 3 giugno 2009 il legale della banca __________ comunicava al PP di avere appreso dalla stampa dell’imminente processo contro il responsabile di truffe commesse in banca mediante il sistema del “pacco con nastro adesivo”, trasmetteva al magistrato inquirente la denuncia penale della banca e il decreto di non luogo a procedere chiedendo che “qualora dovesse sussistere il minimo indizio che permetta di riaprire quel procedimento penale, la prego di darmene comunicazione perché provvederei immediatamente ad inoltrare un’istanza formale in conformità dell’art. 187 CPP” (AI 9);

-   il 18 giugno 2009 la Corte delle assise criminali di Lugano riconosceva __________ – che era giunto in estradizione dalla __________ il 5 gennaio 2009 per altro procedimento penale – autore di furto aggravato, condannandolo alla pena detentiva di tre anni e sei mesi di detenzione per fatti sostanzialmente analoghi a quelli denunciati dalla banca __________ il 26 febbraio 2008;

 

-   con scritto 23 giugno 2009 (AI 13) il PP comunicava all’Ufficio federale di Giustizia l’esito del processo contro __________ nonché la scoperta che egli avrebbe commesso un altro rip-deal, a __________, il 5 giugno 2007, presso un salottino della __________, ai danni del cittadino __________, con istanza di richiedere alle Autorità __________ l’estensione dell’estradizione ai sensi dell’art. 14 cifra 1 lett. a) della Convenzione europea di estradizione, per il reato di furto aggravato ai sensi dell’art. 139 cifra 2 e 3 CP, affinché il Ministero pubblico di Lugano potesse procedere nei confronti dell’accusato anche per questi reati;

 

-   con ordine di perquisizione e sequestro 23 giugno 2009 il PP, dopo avere informato il rappresentante legale della __________ sugli sviluppi del caso, ha ordinato la perquisizione e sequestro delle relazioni riconducibili a __________ e della relativa documentazione (AI 14);

 

-   l’11 agosto  2009 il PP ha interrogato __________ che ha ammesso essere l’autore del reato contestatogli dal PP e al quale, al termine del verbale, il magistrato inquirente ha promosso l’accusa per titolo di furto aggravato siccome commesso in banda e per mestiere (art. 139 cifra 2 e 3 CP) e per riciclaggio aggravato (art. 305 bis cifra 2 lett. b e c CP), (AI1 ); il 12 agosto 2009 ne ha dato comunicazione al rappresentante della Banca __________ inviandogli copia del verbale (AI 20);

 

-   il 21 dicembre 2009 il PP ha interrogato una seconda volta l’accusato __________, alla presenza, oltre che del suo difensore, del rappresentante legale della Banca __________, che ha potuto porre una serie di domande all’accusato, volte soprattutto a scandagliare l’eventuale coinvolgimento penale di __________ nella vicenda; al termine dell’udienza il PP ha consegnato ai presenti copia del verbale, mentre che l’accusato, da parte sua, ha rinunciato al deposito degli atti dichiarandosi d’accordo che il PP inoltrasse al più presto l’atto di accusa a sua carico;

 

-     il 23 dicembre 2009 il PP ha emanato un decreto di non luogo a procedere a favore di __________, sostenendo sostanzialmente che quest’ultimo “appare come vittima del furto aggravato perpetrato ai suoi danni da __________ in correità con terze persone non ancora compiutamente identificate. Non sussistono elementi per ritenere che egli abbia in qualche modo agito in correità con __________ e i di lui correi per danneggiare Banque __________ che aveva concesso un credito di Eur 360'000.- a __________ per questa operazione. Lo stesso __________ l’ha escluso in termini del tutto credibili. Ne viene che occorre decretare il non luogo a procedere nei confronti di __________ per l’ipotesi di correità/complicità in furto aggravato. Neppure sono emersi elementi differenti rispetto a quelli precedentemente emersi e che avevano portato al decreto di non luogo a procedere dell’allora PP Muschietti, per poter procedere nei suoi confronti per il reato di truffa”; nell’ambito della stesso decreto il PP ha poi concluso che “il procedimento a carico di __________ comporterà il deferimento a breve davanti ad una Corte correzionale. La Banque __________ in quanto banca finanziatrice delle banconote da Eur 500.- sottratte da__________ il giorno 5 giugno 2007, non è direttamente lesa, nella misura in cui si è limitata a concedere un credito a __________, il quale risulta essere l’unico leso dal reato perpetrato da __________. Ne consegue che Banque __________ deve essere estromessa come parte civile dall’incarto processuale nei confronti di __________” (AI 37);

 

-     il 28 dicembre 2009 il PP ha intimato all’accusato __________ la chiusura dell’istruzione formale (AI 38) e, il giorno stesso, ha deferito l’accusato davanti alla corte della Assise correzionali di Lugano con atto d’accusa __________;

 

-     con reclamo 29 dicembre 2009 Banque __________ si aggrava contro l’estromissione della parte civile dal procedimento penale a carico di __________, decisa mediante decreto di non luogo a procedere del PP il __________; giova ricordare che lo stesso giorno la qui reclamante ha presentato alla Camera dei ricorsi penali un istanza di apertura dell’istruzione formale, subordinatamente di complemento istruttorio contro il decreto di non luogo a procedere a favore di __________; a mente della reclamante le è stata riconosciuta dal PP la qualità di parte civile, permettendole di partecipare all’interrogatorio del 22 dicembre 2009 con facoltà di presentare domande; dopo l’interrogatorio del 22 dicembre 2009 non sarebbe intervenuto alcun elemento che permettesse di modificare il riconoscimento della reclamante quale parte civile, è quindi contraddittorio il comportamento del PP che il 23 dicembre nega tale riconoscimento; la reclamante osserva che la negazione di parte civile le ha impedito di chiedere l’acquisizione dei mezzi di prova che è poi stata costretta a richiedere alla CRP, così come l’estensione dell’accusa per il reato di truffa; la reclamante si china poi sulla carente motivazione della decisione di estromissione della parte civile contenuta del decreto di non luogo a procedere in capo a __________; se __________ dovesse essere accusato dalla CRP o riconosciuto colpevole dalla Corte che lo giudicherà, di reati commessi in partecipazione con __________, quale correo o complice, la Banque __________ sarebbe danneggiata poiché __________ agì compiendo atti di pregiudizio dei diritti personali, patrimoniali e repuazionali della reclamante, che sarebbe pertanto parte civile; anche nell’ipotesi accusatoria del furto aggravato commesso da __________, la reclamante deve essere riconosciuta parte lesa, in quanto la consumazione di un crimine all’interno dell’edificio della Banque __________ ha cagionato alla reclamante un danno patrimoniale consistente nelle ore impiegate dal personale della banca per ricostruire l’accaduto e della necessità di far capo a legali esterni alla banca “a causa della complessità della qualifica giuridica sia dal punto di vista del diritto penale sia dal punto di vista del diritto civile”; a mente della difesa la reclamante potrebbe poi essere oggetto di un’azione di risarcimento del danno patito da __________ che, secondo l’ipotesi accusatoria del PP, sarebbe vittima dei reati commessi da __________; il nome della banca verrà poi menzionato nell’ambito del processo che subirà__________ causando un danno all’immagine della stessa;

 

-   con osservazioni 11/12 gennaio 2010 il PP postula la reiezione del reclamo in quanto, a mente dell’art. 69 cpv. 1 CPP può costituirsi parte civile soltanto chi è attualmente direttamente e personalmente leso dagli illeciti; l’ipotesi accusatoria che si fonda sulle ammissioni dell’accusato __________ e sulle concordi risultanze istruttorie, è circoscritta al furto aggravato messo in atto da __________ ai danni di __________ il 5 giugno 2007 presso un salottino di Banque __________ quando, con destrezza, egli sottrasse una busta scontente € 360'000.- a contanti. Le banconote sottratte erano di __________, che si era appositamente fatto concedere un credito in bianco dalla banca. Danneggiato del furto è stato direttamente __________ e non certo la banca; nei confronti di __________ non è stata promossa l’accusa per titolo di truffa, non sussistendone i presupposti; per quanto riguarda i danni asseritamente subiti dalla banca (per dispendio di personale per ricostruire l’accaduto e per patrocinio legale) trattasi di pregiudizi indiretti che non legittimano la sua costituzione quale parte civile, lo stesso dicasi per un’eventuale azione di risarcimento di __________ contro la banca, non potendosi ammettere una costituzione di parte civile per un danno eventuale che verrebbe fatto valere in via di regresso, qualora il cliente decidesse di agire nei confronti della qui reclamante; non vi è neppure alcun danno morale o reputazionale che possa assurgere a danno diretto;

 

-     per il diritto procedurale del Cantone Ticino è abilitata a costituirsi parte civile “ogni persona danneggiata moralmente o materialmente da un reato” (art. 69 cpv. 1 CPP; v. anche DTF 21 dicembre 1993 in re T. [Inc. 1P/567. 1993], consid. 2b p. 8). Secondo il Tribunale federale, che ha esaminato le corrispondenti norme del Canton Zurigo tenendo conto della regolamentazione della questione in altri Cantoni, è da considerarsi parte lesa (con facoltà di costituirsi parte civile) il titolare del bene giuridico che la norma sostanziale concretamente applicabile intende essenzialmente tutelare (DTF 120 Ia 220, consid. 3b p. 223, con rinvii). “Secondo la dottrina e la giurisprudenza può costituirsi parte civile solo la persona fisica o giuridica attualmente, direttamente e personalmente lesa nel suo bene giuridico” (Rusca, Salmina, Verda, Commento del CPP, Lugano 1997, nota 1 ad art. 69 CPP, con rinvii). Questa interpretazione dell’art. 69 cpv. 1 CPP è confortata dalla genesi del medesimo: esso riprende infatti l’art. 64 cpv. 1 CPP nella versione del 23 settembre 1992, che a sua volta aveva ripreso il tenore letterale della medesima norma nella versione del 1941 (v. Messaggio aggiuntivo 20 marzo 1991 concernente la revisione totale del CPP 1941, ad art. 61 Prog., p. 100 nota 1), per cui torna di soccorso la giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello sul vecchio diritto (v. Rusca, Salmina, Verda, loc. cit., nota 5). In particolare, il danno di chi vuole costituirsi parte civile deve essere diretto, anche se ciò non emerge esplicitamente né dalla norma medesima, né dai lavori preparatori (v. Rusca, Salmina, Verda, loc. cit., nota 3). Non è sufficiente, invece, un danno indiretto, quand’anche di natura patrimoniale: non potranno costituirsi parte civile le assicurazioni chiamate a risarcire il danno patito dalla vittima, né i creditori o cessionari della vittima medesima (v. Schmid, loc. cit., margin. 505 e nota 104 ibid.; Rusca, Salmina, Verda, loc. cit., nota 4, che attribuiscono tale conseguenza non tanto all’assenza di un danno diretto, quanto al fatto che tali terzi non sono lesi personalmente), più in generale la persona surrogata nei diritti della parte lesa ex lege o ex contractu (come qui, testualmente, Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd. Lausanne 1994, margin. 1618; Rusca, Salmina, Verda, op. cit., nota 4 ad art. 69 CPP; sic, nella citata decisione 25 marzo 1998, consid. 4d, in: Rep. 131 [1998] n. 101 p. 332);

 

-   a seguito della lettera 3 giugno 2009 del legale della reclamante, il PP ha formalmente riaperto il procedimento penale per i fatti segnalati dalla qui reclamante, ai sensi dell’art. 187 CPP, in quanto era stato identificato l’autore del reato in __________; il procedimento è stato aperto per titolo di furto aggravato e riciclaggio aggravato e, per questi reati, è stata infatti promossa l’accusa a __________ al termine del verbale 11 agosto 2009 ed era stata chiesta l’estensione dell’estradizione dell’accusato alle Autorità __________ in data 23 giugno 2009 (AI 13); sempre il 23 giugno 2009 la PP aveva informato la difesa della reclamante di avere richiesto l’estensione dell’estradizione per la nuova fattispecie per i due reati summenzionati, escludendo quindi evidentemente il reato di truffa (AI 14); anche la Polizia giudiziaria aveva contattato via e-mail __________, informandolo dell’avvenuta identificazione dell’autore del rep-deal di cui era stato vittima e chiedendogli di presentarsi in Ticino al fine di essere interrogato come testimone nel procedimento penale in corso (AI 19); il 12 agosto 2009 il PP ha inviato al patrocinatore della Banque __________ copia del verbale 11 agosto 2009 di __________, ribadendo l’avvenuta promozione dell’accusa per i reati di furto e riciclaggio aggravati, nonché di avere chiesto all’UFG di postulare l’estensione dell’estradizione di __________ anche per questi fatti e titoli di reato (AI 20); anche il rapporto di Polizia dl 26 ottobre 2009 (AI 26) prevede il solo __________ quale parte lesa dell’agire dell’accusato __________;

 

-     con lettera 14 dicembre 2009 (AI 32) la PP rispondeva alla difesa della reclamante comunicando che avrebbe provveduto ad interrogare l’accusato anche su di un eventuale coinvolgimento nei fatti di __________, verbale avvenuto il 22 dicembre 2009;

 

 

-   dagli atti, dalla decisione impugnata, e dalla lettura del reclamo e delle osservazioni, risulta oltremodo evidente che il PP ritiene, o meglio, afferma, di avere riaperto l’inchiesta per la fattispecie segnalata a suo tempo dalla reclamante e, laddove avvenuto, promosso l’accusa unicamente per accertare la commissione di reati in danno del cliente __________ (in caso contrario non si capirebbe la promozione dell’accusa per i soli reati di furto aggravato e riciclaggio aggravato e la richiesta dell’estensione dell’estradizione di __________ (AI 13) unicamente per tale fattispecie e reati), mentre l’ipotesi di reato in danno della Banque __________ non è praticamente mai stata contemplata dal magistrato inquirente, neppure a titolo concorrente o alternativo per rapporto alle ipotesi di reato indicate negli atti, se non per permettere alla difesa della reclamante di porre domande all’accusato __________ su di un eventuale partecipazione, o consapevolezza, di __________ nei fatti imputati a __________ (eventualità, come detto, neppure considerata dagli inquirenti);

 

-   nel contempo è altrettanto evidente che la reclamante ritiene valida l’ipotesi di reato di cui all’art. 146 CP, commesso in suo danno da __________ con l’aiuto di __________ e che tali ipotesi andrebbe istruita (cfr. istanza 29 dicembre 2009 della qui reclamante alla CRP);

 

-     ne discende che la reclamante chiede il riconoscimento della qualità di parte civile (ai sensi dell’art. 69 CPP) per ipotesi di reato (fatti e diritto) che per il magistrato inquirente non sono mai state contemplate dall’istruttoria formale da lui avviata (art. 188 lett. b CPP) e neppure, a quanto par di comprendere, da informazioni preliminari, malgrado il decreto di non luogo a procedere a favore di __________ del __________ per titolo di truffa e correità/complicità in furto (l’ipotesi di truffa non è neppure mai stata contestata nell’ambito di tutto il procedimento penale né all’accusato né a __________, che è invece stato considerato parte lesa dell’agire di __________);

 

-     la determinazione delle ipotesi di reato (fatti e diritto) oggetto del perseguimento penale (questione ovviamente preliminare a quella del riconoscimento di parte lesa/civile nel procedimento stesso) è di competenza del magistrato inquirente; dal profilo formale egli provvede a manifestare tali intenzioni, a seconda del momento e delle circostanze, mediante atti quali il non luogo a procedere (art. 185 CPP), la promozione o estensione dell’accusa (art. 188 e 199 CPP), l’abbandono o il rinvio a giudizio (art. 198 ss., 214 CPP); tutti questi atti sono impugnabili dalle parti interessate (accusato, denunciante, parte civile) davanti alla CRP (artt. 186, 191, 201, 216); il reclamo ex art. 280 CPP non è dato per ottenere precisazione, completazione o estensione della promozione d’accusa (e, prima ancora, delle informazioni preliminari):

 

“Questo giudice non ha competenza per imporre al titolare dell'azione penale una promozione d'accusa, un non luogo, un abbandono o un rinvio a giudizio di qualsiasi tipo (REP 1997 n. 104).”

(GIAR 21 settembre 2004, 380.2004.1),

 

solo può ritenersi la competenza a (eventualmente) determinare se l’omissione di uno di questi atti da parte del magistrato inquirente costituisca una ritardata o denegata giustizia, rispettivamente se sia abusiva e/o se concorra alla violazione dei diritti delle parti al procedimento (L. Marazzi, op. cit., pag. 18 e citazioni; G. Piquerez, op. cit., pag. 271, nota 25);           (GIAR 19 giugno 2007, 348.2006.7);

 

-     il presente reclamo sembra quindi riconducibile ad un fraintendimento della reclamante che parrebbe aver dato per scontato che l’inchiesta condotta dal PP considerasse anche fatti ed ipotesi di reato nei suoi confronti e che, nel corso della stessa, si sarebbe proceduto (o potuto procedere) anche all’estensione dell’accusa in relazione all’ipotesi di truffa nei confronti di __________;

 

-     è ben vero che il magistrato inquirente non ha tempestivamente proceduto alla verifica del ruolo di parte lesa/civile della qui reclamante, in relazione a quella che egli riteneva e ritiene unico oggetto dell’inchiesta, e che ha integrato la decisone di rifiuto, in modo perlomeno discutibile, non in una decisione a se stante, nell’ambito del procedimento penale contro __________, bensì nell’ambito del decreto di non luogo a procedere a favore di __________; d’altro canto la difesa della qui reclamante è sempre stata informata che il PP stava procedendo contro __________ per titolo di furto aggravato e riciclaggio aggravato, reati commessi in danno di __________, e non per altre fattispecie o altri reati;

 

-     il chiarimento dei fatti su cui si fonda il procedimento penale contro __________ (definizione dell’oggetto e delle ipotesi di reato oggetto d’inchiesta) non può avvenire in questa sede, altre sono le autorità di ricorso competenti, peraltro già adite, in contemporanea, dalla reclamante per il tramite di un’istanza di apertura di istruzione formale e di complemento istruttorio formulata il 29 dicembre 2009 alla CRP contro il solo __________, volta ad ottenere il riconoscimento di parte civile per delle ipotesi di fatto e di diritto che il magistrato inquirente non ritiene oggetto dell’istruttoria da lui condotta;

 

-     la reclamante sostiene la sua qualità di parte lesa, e quindi la possibilità di costituirsi parte civile nei confronti di __________, per il danno patrimoniale patito consistente nelle ore impiegate dal personale della banca per ricostruire l’accaduto e della necessità di far capo a legali esterni alla banca “a causa della complessità della qualifica giuridica sia dal punto di vista del diritto penale sia dal punto di vista del diritto civile”; per la possibilità che __________ avvii un’azione di risarcimento nei confronti della banca e per il danno d’immagine che subirà la banca nel corso del pubblico dibattimento;

 

-     a parte il fatto che la banca ha fatto capo a legali esterni per la causa civile volta al recupero del credito vantato nei confronti di __________, tale spesa, come pure il tempo impiegato dai dipendenti per analizzare quanto successo e far fronte alle richieste degli inquirenti, non solo non costituisce danno diretto, ma neppure in connessione con la fattispecie di cui al procedimento penale sfociato nell’atto d’accusa __________ del __________; lo stesso dicasi per l’asserito danno d’immagine, del tutto ipotetico, e che, se esistente, deve essere comunque addebitato a quello che il primo PP che si è occupato dell’incarto ha definito il pirandelliano modus operandi dell’istituto di credito (cfr. NLP __________ del __________) e non certo all’ipotesi di reato al vaglio degli inquirenti; la reclamante è comunque libera di sottoporre tale questione, sollevata per la prima volta in questa sede, alla Corte del merito che giudicherà __________ per l’atto d’accusa __________ del __________;

 

-   in conclusione il reclamo, nella misura in cui è ricevibile, deve essere considerato privo d’oggetto e, comunque, respinto ai sensi dei considerandi;


 

P.Q.M.

 

Viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 3 cpv. 1, 68 cpv. 3, 70 cpv. 1, 78, 199ss., 265,  280 ss, 284 CPP;

 

 

 

 

 

 

decide

 

 

 

1.      Il reclamo é evaso ai sensi dei considerandi.

 

 

2.      La tassa di giustizia di CHF 800.- e le spese per CHF 200.- sono a carico della reclamante.

 

 

3.      La presente decisione è definitiva a livello cantonale.

 

 

4.      Intimazione (con copia delle osservazioni di tutte le parti) a:

 

 

 

                                                                                giudice Claudia Solcà