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Incarto n. |
3 marzo 2010 |
In nome |
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Edy Meli |
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sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 26 febbraio/1 marzo 2010 da |
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__________, attualmente detenuto patrocinato dall’__________
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e qui trasmessa con preavviso negativo del 1/2 marzo da |
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Procuratore pubblico Nicola Respini, Lugano |
viste le osservazioni della difesa (2 marzo 2010);
visto l’incarto MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
1.
__________ è stato arrestato (in quasi flagranza di reato) il 3 febbraio 2010; nei suoi confronti è stata promossa l’accusa per le ipotesi di ripetuto furto, ripetuto danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio (doc. 1, 2 e 3, inc. GIAR 69.2010.1).
L’arresto è stato confermato da questo giudice il giorno successivo, ritenuta la presenza di gravi e concreti indizi di reato, pericolo di fuga e pericolo di collusione (doc. 5, inc. GIAR 69.2010.1).
2.
Al momento della conferma dell’arresto, gli indizi di reato nei confronti dell’accusato erano relativi a due furti avvenuti lo stesso giorno e nella stessa zona (doc. 1, 2 e 3, inc. GIAR 69.2010.1).
Contemporaneamente a __________, nella stessa situazione e per le identiche ipotesi di reato, sono stati arrestati anche __________ e __________ (inc. GIAR 68.2010.1 e GIAR 67.2010.1).
3.
L’inchiesta si sta sviluppando mediante interrogatori, acquisizione di elementi relativi a furti denunciati, accertamenti tecnici (telefonia, DNA, altre tracce) e altre acquisizioni di dati relativi agli accusati (informazioni da altre autorità, notifiche di polizia), sopralluoghi, ecc. come meglio emerge dall’incarto MP e relativo elenco atti.
4.
Dagli atti d’inchiesta esperiti sarebbero (secondo le indicazioni dell’inquirente: Preavviso pag. 2) emersi ulteriori elementi a carico di __________. In sostanza egli avrebbe ammesso sette (7) furti, due ulteriori (da lui negati) sarebbero indiziati dalle dichiarazioni di un coaccusato ed un altro ancora dal ritrovamento di tracce DNA a lui riconducibili (AI 17).
5.
Con istanza del 26 febbraio 2010 (doc. 2, inc. GIAR 69.2010.3) __________ chiede di essere posto in libertà provvisoria.
Egli afferma di trovarsi in carcere, inascoltato dal magistrato, senza che le operazioni investigative avanzino.
Non contesta l’esistenza di indizi di reato, ma sottolinea come gli stessi siano presenti in relazione a “pochi furti”, quelli ammessi, con refurtiva di valore esiguo (Istanza, pag. 2 e 3).
Sempre a suo dire, la carcerazione preventiva non risponde più a reale necessità di salvaguardare l’inchiesta da pericolo collusivo o di inquinamento (le prove sono già assicurate e non vi sono altre persone coinvolte da arrestare o interrogare) ed il suo utilizzo allo scopo di ottenere ammissioni/confessione sarebbe inammissibile (pag. 4).
Il pericolo di fuga, in applicazione di proporzionalità, potrebbe essere limitato mediante il deposito di documenti, rispettivamente di una cauzione che viene proposta in EURO 5'000.- (pag. 5 e 6), ed il pericolo di recidiva, non ritenuto dal GIAR al momento della conferma, inesistente (pag. 5).
Inoltre, ed in relazione a quanto precedentemente indicato, la durata della detenzione preventiva sofferta (ca. un mese al momento della presente decisione) avrebbe già superato la pena previsibile: tutto dovrebbe risolversi con un decreto d’accusa (pag. 4).
6.
Diverso (e opposto) l’avviso del magistrato inquirente (doc. 1, inc. GIAR 69.2010.3).
Riassunti gli indizi di reato, anche per i furti “non ammessi” (pag. 2), il magistrato inquirente indica gli atti ancora da esperire (ulteriori sopralluoghi e verifica tracce) in base a quanto sta emergendo dagli atti d’inchiesta e cioè gli elementi che indicherebbero ripetute presenze in Ticino (dati telefonici, tracce DNA, pernottamenti), rispettivamente la necessità di effettuare confronti tra i correi, prima di procedere al deposito atti (pag. 3).
Per l’inquirente, a giustificazione della carcerazione preventiva sono ancora dati il pericolo di collusione con i coaccusati, il pericolo di recidiva (per la disponibilità a delinquere dimostrata e i precedenti) così come il pericolo di fuga (cittadinanza estera, assenza totale di legami con il territorio utilizzato solo per commettere furti), pericolo quest’ultimo non sufficientemente limitabile dalle misure sostitutive proposte (pag. 3 e 4).
7.
Con osservazioni del 2 marzo 2010 (doc. 5, inc. GIAR 69.2010.3), la difesa dichiara di aver preso “finalmente” atto degli esiti dell’istruttoria (comunque ancora non visionati, a suo dire) e di ritenere che il preavviso negativo non debba essere accolto in quanto proporzionalità esige, comunque, la messa in libertà dietro versamento di una cauzione (che, ora, sembrerebbe condizionata alla disponibilità di parenti e conoscenti a concedere un prestito).
8.
Delle altre indicazioni, considerazioni o argomentazioni delle parti si dirà, se necessario, nei considerandi che seguono.
9.
La persona accusata e detenuta è certamente legittimata a presentare istanza di libertà provvisoria.
Il preavviso del Procuratore pubblico, ricevuto da questo ufficio il 2 marzo 2010, è rispettoso del termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP (ritenuta la ricezione dell’istanza il 1 marzo 2010).
10.
I principi che reggono la materia, sebbene noti al difensore ed al magistrato inquirente, possono essere così riassunti:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
11.
a)
L'esistenza di gravi indizi di colpevolezza deve essere verificata d’ufficio (anche in assenza di contestazioni da parte dell’accusato), pur nei limiti di competenza di questo giudice che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato, con conseguente inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio (GIAR 15 marzo 2007, 28.2007.3; si veda, nello stesso senso, CRP 17.11.2005, 60.2005.357).
b)
Nel caso in esame, non occorrono grandi disquisizioni per ritenere l’esistenza, in capo a __________, di gravi e concreti indizi per i reati ascritti.
Basta rinviare alle sue stesse ammissioni (in costante evoluzione: verbali 3.2.2010, 8.2.2010 e 16.2.2010), alle chiamate in correità (verbale __________ 24.2.2010), ai riscontri scientifici (AI 17 relativo a __________, alias da lui utilizzato: verbale 8.2.2010 pag. 1), ulteriormente rafforzati (per quanto necessario) dagli elementi indizianti una sua presenza sul territorio (AI 8, 9, 17).
E tali indizi concreti, sia detto a scanso di equivoci, riguardano anche furti da lui negati (se si preferisce, non riconosciuti) e indicati dai coaccusati come da tutti e tre commessi (cfr. verbale __________ già indicato e quanto rilevabile dal riassunto schematico riportato nella tabella in Classificatore Querele), rispettivamente quello avvenuto a __________ il 18.12.2009 (AI 17), oggetto di accertamenti/sopralluoghi proprio in questi giorni (cfr. Preavviso PP, pag. 3) e non ancora compreso nella tabella di cui si è detto (col che i furti gravemente indiziati sarebbero dieci).
c)
A proposito della situazione (accertamenti e stato) dell’inchiesta, si prende atto della lamentela della difesa, in sede di osservazioni, circa conoscenza ed accesso agli atti.
Tuttavia, si constata che l’incarto trasmesso non evidenzia decisioni limitative ex art. 60 cpv. 2 ultima frase (invero neppure richieste formali della difesa in tal senso), né sono noti a questo ufficio reclami in merito.
12.
E' indubbio che l’inchiesta si trovi nel suo pieno svolgimento.
La tabella di cui si è detto al considerando precedente (redatta tenendo conto anche delle dichiarazioni dei tre coaccusati) evidenzia le date di nove furti (tra il 10.10.2009 ed il 3.02.2010) ammessi dall’uno o dall’altro, ma tutti almeno da uno di loro con dichiarazione di aver agito in correità. Inoltre, per quanto concerne il furto di __________ del 18.12.2009 (dove è stata rilevata una traccia DNA del qui accusato), i dati relativi ai telefoni in possesso dei tre accusati evidenziano collegamento ad antenne in Ticino proprio in quella data (cfr. AI 10 separazione __________, AI 9 separazione __________, AI 9 separazione __________).
Alla luce degli indizi relativi all’attività delittuosa, anche precedente a quella relativa il giorno dell’arresto, la sua estensione temporale, le precedenti presenze in Svizzera e l’agire in correità, vi sono indizi per ritenere che i tre accusati agissero prevalentemente di concerto ed operassero delle vere e proprie scorribande (riparando poi in __________). In simile situazione una verifica ed un approfondimento, anche non limitato ai furti fortemente indiziati, ed esteso a fatti (furti denunciati) svoltisi nei periodi e nei luoghi da loro “frequentati”, appare più che giustificata (e ciò sia detto indipendentemente dalla prospettata, ma non ancora avvenuta, estensione dell’accusa alle ipotesi aggravate dell’art. 139 CP: cfr. Preavviso, punto 2).
Inoltre, è indubbio che l’accusato abbia ammesso le sue responsabilità a spizzichi e bocconi (cfr. l’evoluzione che risulta dai vari verbali), spesso solo a fronte di contestazioni (cfr. verbale 8.2.2010) e che gli indizi nei suoi confronti vadano oltre quanto da lui sin qui ammesso.
Le ulteriori necessità dell’inchiesta sono evidenti e gli atti indicati dal magistrato inquirente come ancora da esperire e finalizzati a tale completazione, appaiono come essenziali per il suo buon esito. Il loro espletamento, quindi, giustificato (GIAR 19 agosto 1999, 386.99.9).
Si tratta ora di verificare se il mantenimento della detenzione cautelare in corso d’inchiesta sia giustificata da (almeno) uno dei motivi di interesse pubblico che il Procuratore ha indicato.
13.
Il magistrato inquirente, come già indicato nel riassunto dei fatti e degli allegati, ha indicato i motivi per cui ritiene dati, in capo a __________, sia il pericolo di fuga che quelli di collusione e recidiva.
a)
Il pericolo di fuga deve essere concreto e rivestire una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l'accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena; la gravità della pena presumibile (comunque, elemento "indiziante" importante che va considerato attentamente per la valutazione del pericolo di fuga, il quale secondo la prassi, aumenta più ci si avvicina al giudizio di merito), in caso di eventuale condanna non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l'insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell'accusato, la sua morale, i legami familiari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 106 la 404; DTF 117 la 69; DTF 14.1.2005, 1S.15/2004, e riferimenti; DTF 19 gennaio 1999 in re G. S.;.SJ 1980 186; CEDU Vol. A IX p. 44; SJ 1981 p. 377; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, n° 701; GIAR 16 novembre 2006, 345.2006.3).
Nel caso in esame, non vi è dubbio che nei confronti dell’accusato vi siano concreti e sufficienti elementi che permettono di presumere che egli possa ritenere le conseguenze di una fuga (nel senso di un rientro nel paese d’origine e di attuale dimora) come male minore per rapporto a quello derivante dalla ulteriore carcerazione e/o dalle conseguenze del seguito del procedimento.
Egli è cittadino __________, residente in __________, senza legami con il territorio al di fuori dell’attività che gli viene imputata (e che l’ha condotto in carcere). Tutti i suoi legami personali e famigliari, anche di sostentamento, si trovano in quel paese (verbale 3.2.2010, pag. 4).
Il rischio di pena in caso di condanna (tenuto conto del numero di reati imputati, e tutt’ora in “evoluzione”, delle modalità d’esecuzione e del valore della refurtiva ipotizzata; cfr. a questo proposito l’elenco delle querele relative ai furti indiziati, ma anche le stesse dichiarazioni dell’accusato in Verbale 8.2.2010 pag. 3) non può essere seriamente ritenuto contenibile in un decreto: il furto è un crimine, per il quale è prevista una pena privativa della libertà fino a cinque anni; nel caso in esame, inoltre, i reati sono ripetuti (cfr. artt. 47 e 49 CP).
Va anche ricordato che la determinazione di un rischio concreto di fuga non concerne unicamente il problema dell'espiazione di una (eventuale) pena, bensì anche la garanzia che l'accusato non si sottragga al processo. In quest'ultimo concetto non rientra unicamente l'istruttoria ma anche (se non soprattutto) il dibattimento/giudizio (DTF 109 Ia 320; DTF 22 luglio 1996, 1P.156/1996, cons. 3 b.; Hauser/Schweri, op. cit., n. 1 § 68). Sotto questo profilo non è irrilevante il fatto che l'accusato respinga parte delle accuse (Istanza, punto 2, p. 3). Per l'accertamento di tutte le circostanze (in particolare di quelle indiziate e respinte dall’accusato), la sua presenza davanti al giudice di merito può essere (meglio: è) determinante per il giudizio. Egli potrebbe, pertanto, ritenere preferibile una sua assenza al dibattimento, che limiterebbe le possibilità di accertamento della Corte.
In virtù delle considerazioni esposte, il pericolo di fuga deve essere ritenuto concreto (DTF 125 I 60; DTF 10 giugno 2003, 1P.304/2003; DTF 12 febbraio 2004, 1P.32/2004; TPF 25.4.2008, BH 2007.17).
b)
I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono strettamente legati ai bisogni dell’istruttoria. Si tratta da un lato di evitare e prevenire accordi (messi in atto per nascondere o modificare la “verità”) tra l’accusato e testimoni, rispettivamente tra l’accusato e i correi o complici, dall’altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora (o non ancora definitivamente) in possesso dell’autorità giudiziaria, allo scopo di distruggerli o alterarli a suo vantaggio (CRP 16.9.2004, 60.2004.297). Tale rischio deve avere un certo grado di concretezza e non è dato dal semplice fatto che la raccolta delle prove non è ancora terminata (cfr. DTF 117 Ia 257; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, n. 701a).
Occorre tener conto, sia della tipologia dell’inchiesta e del suo stadio (DTF 7.2.2005, 1S.3/2005), sia dell’atteggiamento dell’accusato prima e dopo l’avvio del procedimento, così come dei rapporti, rispettivamente della convergenza di interessi tra questi e i terzi, “con particolare attenzione ai casi che toccano più persone” (CRP 11.10.1995, 60.2005.323, cons. 15; TPF 7.2.2007, BB 2005.106).
Nel caso in esame, in considerazione dello stadio degli accertamenti (certamente non ancora debitamente completati) e delle versioni non convergenti tra gli accusati (che hanno, in molti casi, agito in correità) in relazione alle fattispecie già prospettate, il pericolo di collusione (tra gli accusati stessi) appare concreto (TPF 26.2.2007, BH 2007.5).
c)
Il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di cui si teme reiterazione), condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez , op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere debitamente considerata (DTF 21.1.2005, 1P.750/2004; DTF 25.4.2006, 1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154).
Occorre che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005, 1P.750/2004).
Sempre nel caso in esame, e per quanto concerne la posizione di __________, considerato il numero di reati indiziati, la loro collocazione temporale, il fatto che dopo ogni (presunta) azione delittuosa l’accusato rientrava in __________ (con i correi laddove presenti), il procedimento già subito in Svizzera per reati analoghi (ancorché da minorenne), la perlomeno dichiarata (anche se non ancora dimostrata) disastrosa situazione economica (con asserita, ma non ancora dimostrata, presenza di debiti verso terzi: cfr. verbale 3.2.2010 e Istanza di gratuito patrocinio del 8.2.2010) e lo stadio attuale dell’inchiesta (che non permette ancora di delineare l’esatta estensione dell’agire dell’accusato, rispettivamente dei correi), deve pure essere ritenuto (foss’anche a titolo abbondanziale) un pericolo di recidiva.
A questo proposito, è opportuno precisare come sia irrilevante il fatto che in sede di conferma dell’arresto questo elemento non sia stato indicato, infatti:
“Per quanto concerne l'analisi delle condizioni alternative a giustificazione dell'arresto, va preliminarmente sottolineata l'ininfluenza (di principio) del riferimento fatto della difesa alla decisione di conferma che riteneva uno solo di questi elementi. Da un lato perché l'esistenza di un solo elemento è sufficiente a giustificare l'arresto (senza necessità di esprimersi su tutti in sede di conferma, per svariati motivi), dall'altro perché elementi non individuati (o anche non presenti) al momento dell'arresto possono emergere nel seguito della procedura.”
(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)
d)
In capo all’accusato qui istante sono quindi ritenuti presenti tutti e tre i motivi di interesse pubblico che giustificano (alternativamente, invero) il mantenimento della carcerazione.
14.
Ritenuto che la carcerazione preventiva non appare giustificata dal solo pericolo di fuga non sarebbe necessario esprimersi, oggi e in questa sede, sulla questione delle misure sostitutive (proposte).
Comunque, per quanto concerne il deposito di documenti, non si vede quale effetto deterrente (in relazione al pericolo di fuga) possa avere tale misura nei confronti di cittadino straniero residente nel suo paese d’origine (confinante).
Quanto alla cauzione (anche volendo prescindere dal fatto che, alla luce delle osservazioni, neppure è dato sapere se l’importo proposto sia disponibile), va detto che la stessa non potrebbe comunque essere seriamente presa in considerazione nell’entità e modalità proposte. Infatti, la sua entità deve essere determinata soprattutto in relazione alla gravità del reato e all’importanza del pericolo di fuga. Occorre pure (entro certi limiti) considerare la situazione economica dell’accusato e/o delle persone eventualmente chiamate a prestare cauzione (DTF 105 Ia 186; SJ 1981 p. 389 e relative citazioni; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 719; Donatsch/Schmid, Kommentar StPO Zurich, nos. 21 a 23 ad art. 73), ritenuto che spetta all’accusato, e a chi è disposto ad intervenire, fornire i necessari elementi per una corretta e completa valutazione della situazione (SJ 1980 181 e 586).
Nel caso in esame, e alla luce di quanto sommariamente indicato nei considerandi che precedono (11 e 13.a. in particolare), è di meridiana evidenza come l’importo indicato non sia assolutamente congruo ai reati imputati (numerosi, ripetuti e con refurtiva denunciata importante) ed alla gravità del pericolo di fuga, in parte conseguente,(CRP 17.11.2005, n. 60.2005.357, cons. 7); la proposta neppure accompagnata da quel minimo di indicazioni necessarie ad una verifica della situazione economica dei terzi che dovrebbero prestarla (ammesso e non concesso che quella dell’accusato sia come dichiarata; cfr. Verbale 3.2.2010 p. 4, Istanza GP inc. GIAR 69.2010.2.), con conseguente impossibilità a verificare che la cauzione proposta non sia costituita da possibile provento di reato (sequestrabile), magari tramite prestanome o prestiti da terzi (non si può dimenticare che per uno dei furti ammessi, a fine 2009, la refurtiva ammonterebbe, secondo le dichiarazioni dell’accusato, a FRS 24'000.-: Verbale 8.2.2010 pag. 3).
15.
La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).
Nel caso in esame, il rischio di pena in caso di condanna è certamente superiore al carcere preventivo sin qui sofferto (circa un mese) e quello eventualmente ancora da soffrire (l’inchiesta è praticamente conclusa e gli atti formali ancora da esperire, riservate eventuali richieste di complemento d’inchiesta, non richiedono tempi lunghi): il reato principale imputato è un crimine e prevede minimi edittali a partire dal corrispondente di tre mesi. Si ricorda, inoltre, che l’eventualità di una sospensione condizionale, di principio non ha da essere analizzata per l’applicazione del criterio di proporzionalità della carcerazione preventiva (DTF 125 I 60).
Gli inquirenti hanno sinora proceduto con celerità e non si rilevano “tempi morti”. Non possono di certo essere i soli interrogatori del Procuratore pubblico (o gli interrogatori in genere) a fungere da elemento valutativo della celerità di una inchiesta.
Non appare il caso di fissare termini al magistrato inquirente per l’espletamento di verbali, in particolare di verbali di “conferma” (recte “chiarimento” ex art. 61 cpv. 2 CPP).
Spetta a lui determinare il modo di condurre l’inchiesta, rispettivamente scegliere il momento opportuno per effettuare un determinato atto (si ricorda che per le prove richieste dalle parti il magistrato inquirente è tenuto a decidere entro il deposito degli atti e non prima - Rep 1997 n. 97 - e che per il chiarimento dei verbali di polizia, atto obbligatorio ai fini del loro successivo utilizzo solo se richiesto, non è necessariamente utile alla celerità dell’inchiesta un chiarimento “di volta in volta”, salvo motivi particolari qui non evidenti, né evidenziati - cfr. AI 14); il magistrato sa che deve comunque agire ex art. 102 cpv. 1 CPP ed evitare ingiustificati ritardi (ciò che qui non appare ancora il caso).
16.
In conclusione sufficienti presupposti di legge sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della misura cautelare di privazione della libertà. In particolare, oltre ai gravi indizi di reato, sono (ancora) presenti, e concreti, il pericolo di collusione, quello di fuga e quello di recidiva.
Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Per questi motivi,
richiamati gli artt. 47, 49, 139, 144, 186 CP, gli artt. 95 ss., 102, 108, 28° cpv. 1 lett. a CPP, 29 Cost. fed., 5 CEDU ed ogni altro citato,
decide:
1. L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.
2. Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
giudice Edy Meli