Incarto n.
10.2002.124/AMM

DAP 696/2002

Bellinzona

10 giugno 2003

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

 

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per giudicare

 

 

__________ __________, di __________ e __________ n. __________, nata a __________ il __________ __________ 1966, attinente di __________, domiciliata a __________, via __________ __________, nubile, economista

(difesa dall'avv. __________ __________, __________)

 

accusata di                        ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,

                                         per avere, senza essere autorizzata, ripetutamente acquistato per il tramite di terzi un quantitativo imprecisato di cocaina destinato al suo consumo personale;

 

fatti avvenuti                       a __________ fra il mese di gennaio e l'8 giugno 2001;

 

reato previsto                      dall'art. 19a n. 1 LS;

 

perseguita                          con decreto d’accusa DAP __________/__________ di data __________ __________ 2002 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna dell'accusata:

                                       1.  alla pena di 30 (trenta) giorni di arresto da espiare,

                                       2.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–;

 

vista                                 l'opposizione interposta dall'accusata il 22 marzo 2002;

 

 

considerato                     che il reato di cui al decreto d'accusa in esame configura una contravvenzione nel senso degli art. 101 segg. CP;

 

                                       che secondo l'art. 109 CP, nella versione in vigore fino al 30 settembre 2002, l'azione penale si prescriveva in un anno;

 

                                       che per l'art. 72 n. 2 cpv. 2 vCP "in ogni caso d'interruzione comincia a decorrere una nuova prescrizione. Nondimeno, l'azione penale è prescritta in tutti i casi quando il termine ordinario della prescrizione sia superato della metà; o, se si tratta di reati contro l'onore e di contravvenzioni, col decorso di un termine pari al doppio della durata normale";

 

                                       che in concreto l'eventuale reato è cessato, stando al decreto d'accusa, l'8 giugno 2001;

 

                                       che, pertanto, l'azione penale nei confronti dell'accusata si è estinta per prescrizione assoluta due anni dopo di allora, ossia l'8 giugno 2003;

 

                                       che l'accusata deve quindi essere prosciolta dall'imputazione (sulle conseguenze della prescrizione dell'azione penale, cfr. DTF inedita __________.__________ /__________ del __________ 2002, consid. 3.4);

 

 

per questi motivi,               visti gli art. 72 n. 2 e 109 vCP, 273 segg. CPP;

 

 

pronuncia:               1.     __________ __________ è prosciolta dall'accusa di ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAP __________/__________ del __________ __________ 2002.

 

                                2.     La tassa di giustizia e le spese sono a carico dello Stato.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

__________ __________, __________,

avv. __________ __________, __________,

Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________,

Ministero pubblico della Confederazione, __________,

Comando della Polizia cantonale, __________,

Ufficio del GIAR, __________.

 

 

 

 

Il giudice:                                                                     La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.