Incarto n.
10.2002.148/AMM

DAP 1540/1995

Bellinzona

29 gennaio 2003

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

 

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire nel procedimento penale a carico di

 

 

__________ __________, __________.__________.1968, di __________ e __________ n. __________, nato a __________, cittadino albanese, __________ __________, __________ __________, __________, coniugato, pompiere

 

siccome

ritenuto colpevole di             violazione della legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri, falsità in certificati e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti;

 

fatti avvenuti                       il 16 e il 17 settembre 1995 a __________ e __________;

 

reati previsti                        dagli art. 23 cpv. 1 LDDS, 252 CP e 19a n. 1 LStup;

 

richiamato                          il decreto d’accusa DAP __________ del Procuratore pubblico Jacques Ducry – passato in giudicato il 5 ottobre 1995 – con cui è stata proposta la condanna

 

                                       alla pena di 15 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni,
all'espulsione dal territorio svizzero per il periodo di 3 anni da espiare,
alla confisca e alla distruzione di 4 gr. di haschisch sequestrati all'accusato il 17 settembre 1995,
al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

 

visti                                  la domanda del 10 aprile 1996 presentata dall'Ufficio federale dei rifugiati, sezione partenze e soggiorni, intesa all'annullamento della segnalazione "RIPOL" per l'esecuzione dell'espulsione;

 

                                       la lettera del 12 aprile 1996 con cui il Procuratore pubblico ha formulato preavviso favorevole alla richiesta;

 

                                       il decreto del 24 aprile 1996 con cui il Pretore della giurisdizione di __________ Sud ha disposto la sospensione dell'espulsione;

 

considerato                       che per l'art. 73 n. 1 CP la pena si prescrive in cinque anni se si tratta di una pena detentiva non superiore a un anno;

 

                                       che la prescrizione della pena principale comporta anche la prescrizione delle pene accessorie (art. 73 n. 2 CP), fra cui l'espulsione (art. 55 CP);

 

                                       che secondo l'art. 75 n. 2 CP la prescrizione è interrotta dall'esecuzione della pena e da qualunque atto diretto all'esecuzione stessa, compiuto dall'autorità che ne è incaricata;

 

                                       che dopo il decreto di sospensione dell'espulsione emanato dal Pretore il 24 aprile 1996 non è stato compiuto nessun atto interruttivo della prescrizione nel senso dell'art. 75 n. 2 CP;

 

                                       che il decreto appena citato non rientra altresì nel novero degli eventi sospensivi della prescrizione a norma dell'art. 75 n. 1 CP;

                                  

                                       che, dato quanto precede, la pena dell'espulsione decisa nei confronti dell'accusato il 18 settembre 1995 è da considerarsi estinta per prescrizione cinque anni dopo l'ultimo atto interruttivo, ossia il 25 aprile 2001;

 

visti                                  gli art. 73, 75 CP e 273 segg. CPP;

 

pronuncia:               1.     L'espulsione pronunciata nei confronti di __________ __________, __________.__________.1968, __________, è estinta per intervenuta prescrizione.

 

                                2.     Non si prelevano né tasse né spese.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

– __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________;

– Ministero pubblico, __________;

– Ufficio federale dei rifugiati, __________.

 

 

 

 

 

 

Il giudice:                                                                     La segretaria: