Incarto n.
10.2002.162/AMM

DAP 2355/2001

Bellinzona

2 marzo 2004

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

 

sedente con Isabella Tami in qualità di segretaria per giudicare

 

 

__________ ____________, ____________

(difeso dall'avv. __________ __________, __________)

 

accusato di                        ripetuta diminuzione dell'attivo in danno dei creditori

                                        per avere, a __________ nel periodo 22 dicembre 2000 – 30 gennaio 2001, in qualità di liquidatore della __________ __________ in liquidazione, a danno dei creditori della menzionata società, in due occasioni diminuito l'attivo della società, alienando gratuitamente valori patrimoniali per una somma complessiva di fr. 5845.20,

                                        e meglio per avere, dopo l'apertura del fallimento della __________ __________, avvenuta il 27 novembre 2000,

                                        –   in data 22 dicembre 2000, ordinato alla __________ __________ il trasferimento della somma di fr. 3000.– depositata quale cauzione presso la __________ __________ per l'allacciamento al sistema __________ utilizzato dalla __________ __________, in favore della società __________ __________, entrambe le società riconducibili ad __________ __________, e inoltre

                                        –   in data 30 gennaio 2001, ordinato al __________ __________ di __________ la chiusura delle rubriche __________ e __________ del conto __________ intestate alla __________ __________ con trasferimento dei saldi sulla rubrica CHF e contestuale pagamento a debito della rubrica CHF della somma di fr. 2845.20 in favore della carta di credito __________ presso il __________ __________ __________ __________, intestata ad __________ __________,

                                        ritenuto che agli ordini di trasferimento summenzionati non è stato dato seguito e che le somme in questione sono pervenute all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno e quindi alla massa fallimentare;

                                        reato previsto dall'art. 164 n. 2 CP, richiamati gli art. 18, 36, 41 e 63 CP;

 

perseguito                         con decreto d’accusa DAP __________ del Procuratore pubblico che propone la condanna:

                                        1.  alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

                                        2.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 7 novembre 2001;

 

indetto                               il dibattimento 2 marzo 2004, cui sono intervenuti l'accusato e il difensore;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                               il difensore, il quale ravvisa nell'agire dell'imputato una semplice negligenza e conclude quindi per il proscioglimento o quanto meno – in subordine – per la derubricazione del reato in tentativo e il riconoscimento dell'attenuante del sincero pentimento, con conseguente riduzione della pena in multa;

 

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                    1.  se l'imputato è autore colpevole di ripetuta diminuzione dell'attivo in danno dei creditori, eventualmente tentata, commessa nelle circostanze di cui sopra;

                                    2.  in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

                                        2.1  se dev'essere riconosciuta l'attenuante del sincero pentimento,

                                        2.2  quale pena dev'essere inflitta all'imputato,

                                        2.3  se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;

                                    3.  il giudizio sugli oneri processuali;

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della sentenza;

 

visti                                   gli art. 21, 63, 64, 65 e 164 n. 2 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti come segue:

 

dichiara                           __________ __________

                                        autore colpevole di ripetuta tentata diminuzione dell'attivo in danno dei creditori per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAP __________;

 

condanna                         ______ _________

                                        1.  alla multa di fr. 400.–;

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.–;

 

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 n. 4 CP);

assegna                           al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

 

 

Intimazione a:

 

 

 

– Ministero pubblico della Confederazione, __________,

– Comando della Polizia cantonale, __________,

– Sezione esecuzione pene e misure, __________,

– Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, __________,

– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

 

 

 

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta di pagamento         a carico di ______ __________:

                                        fr.                       400.–         multa

                                        fr.                       150.–         tassa di giustizia

                                        fr.                       150.–         spese giudiziarie

                                        fr.                      700.–         totale