Incarto n.
10.2002.195/AMM

 

Bellinzona

12 marzo 2004

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

 

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

 

 

__________

(difeso dalla dott. iur. __________ __________, __________)

 

accusato di                 1.     complicità in ripetuti furti (consumati e tentati),

                                         aggravati, siccome perpetuati (recte: perpetrati) da banda intesa a commettere furti

                                         per avere a __________, __________, __________ e __________ nel corso del periodo aprile/ giugno 2001, intenzionalmente aiutato terzi a commettere furti d'automobili, e meglio per avere aiutato __________ __________ (detto "__________"), __________ __________, __________ __________ e certo "__________" (persona non identificata) a sottrarre (rispettivamente tentato di sottrarre) automobili da trasferire all'estero, in particolare __________ e __________, e meglio per avere:

                                        –   nel corso della fine aprile/inizio maggio 2001, mentre si trovava presso il __________ __________ di __________ in compagnia di __________ __________, messo in contatto telefonico quest'ultimo con __________ __________, al fine di permettere ai due di pianificare furti d'automobili;

                                        –   nel corso del mese di maggio 2001, organizzato incontri fra __________ __________ e __________ __________, dapprima presso il __________ __________ di __________ e in seguito presso il __________ __________ __________ di __________, affinché i due pianificassero furti d'automobili;

                                        –   la notte fra il 25/26 maggio 2001, dopo aver preso conoscenza del furto dell'automobile __________ (n. telaio __________), perpetrato la notte stessa dall’organizzazione di __________ __________, preso in consegna DM 2000.– dallo stesso al fine di consegnarli a __________ __________ quale compenso per l’esecuzione materiale del furto ;

                                        –   nel corso della stessa notte, accompagnato con la propria autovettura __________ __________ e "__________" presso la stazione di benzina __________ di __________, al fine di recuperare l'auto __________ __________ di __________ che era stata parcheggiata nelle vicinanze del Garage prima di commettere il furto;

                                        –   sempre nel corso della stessa notte, accompagnato con la propria automobile __________ __________, __________ __________ e __________ __________ in diversi spostamenti nel Sottoceneri e in Italia, finalizzati a perfezionare furti d'auto, rispettivamente al trasferimento all'estero della refurtiva;

                                         reato previsto dall'art. 139 n. 3 cpv. 2 e 25 CP;

                                 2.     favoreggiamento,

                                         per avere sottratto una persona ad atti di procedimento penale, e meglio   per avere, nel periodo fine maggio 2001/inizio giugno 2001, ospitato nel proprio appartamento di __________ il noto latitante __________ __________ (detto "__________"), nonostante fosse a conoscenza che questi era colpito da ordine di arresto emanato in data 15 settembre 1993 dalle autorità giudiziarie del Cantone Ticino e da altre autorità estere e che aveva appena commesso furti d'auto in Ticino;

                                        reato previsto dall'art. 305 cpv. 1 CP,

 

perseguito                         con decreto d’accusa DAC __________/__________ del __________ __________ 2002 del che propone la condanna:

                                        1.  alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di 4 (quattro) anni,

                                        2.  alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino in data 10 maggio 1999,

                                        3.  alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 7 (sette) anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni,

                                        4.  rinvia le parti civili al competente foro per eventuali pretese di risarcimento,

                                        5.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.– e delle spese giudiziarie di fr. 200.–;

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 29 ottobre 2002;

 

indetto                               il dibattimento 12 marzo 2004, cui sono intervenuti l'accusato e il difensore;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell'imputato da entrambi i capi d'accusa per carenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dei reati; in subordine, dandosi l'eventuale reato di favoreggiamento, auspica l'applicazione dell'art. 305 cpv. 2 CP e un conseguente ridimensionamento della pena;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                    1.  se l'imputato è autore colpevole di

                                        1.1  complicità in ripetuti furti (consumati e tentati) aggravati, commessa nelle circostanze di cui sopra,

                                        1.2   favoreggiamento, commesso nelle circostanze di cui sopra;

                                    2.  in caso di risposta affermativa ai quesiti n. 1.1 e/o 1.2:

                                        2.1  quale pena e/o pena accessoria dev'essere inflitta all'imputato,

                                        2.2  se dev'essere concessa la sospensione condizionale dell'eventuale pena e/o pena accessoria e, se sì, per quale periodo di prova,

                                        2.3 se dev'essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino in data 10 maggio 1999;

                                    3.  il giudizio sugli oneri processuali;

 

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 25, 41, 55, 63 segg., 139 n. 3 cpv. 2 e 305 cpv. 1 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti come segue:

 

dichiara                           __________ __________

                                        autore colpevole di favoreggiamento, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DAC __________/__________del ____________________ 2002;

 

proscioglie                       __________ __________

                                        dall'accusa di complicità in ripetuti furti (consumati e tentati) aggravati, per i fatti descritti nel medesimo decreto d'accusa;

 

condanna                         __________

                                        1.  alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni,

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.–;

 

inoltre                              non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino in data 10 maggio 1999, ma ne prolunga di 1 (un) anno il periodo di prova;

 

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

 

 

Intimazione a:

 

– dott. iur. _________ _________

 

 

 

– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

– Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,

– Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

– Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

La sentenza è definitiva.

 

 

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

 

 

 

 

Distinta di pagamento         a carico di _ACCU0:

                                        fr.                       350.–         tassa di giustizia

                                        fr.                       250.–         spese giudiziarie

                                        fr.                      600.–         totale