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Incarto
n. DAC 960/2001 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Marco Ambrosini |
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sedente con Paola Belloli-Ducoli in qualità di segretaria per giudicare
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__________ __________, __________ __________, d'azienda (difeso dall'avv. __________ __________, __________)
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accusato di circolazione in stato di ebrietà,
per avere condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.50 - max. 2.95 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 1999 per analogo reato (alcolemia: 2.63 grammi per mille);
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCS;
fatti avvenuti a Chiasso il 29 luglio 2001;
perseguito con decreto d’accusa DAC __________/__________ del __________ 2001 del che propone la condanna:
1. alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni,
2. alla multa di fr. 1800.–,
3. alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 19 luglio 2001 (recte: 1999),
4. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 300.–;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 19 novembre 2001;
indetto il dibattimento 20 aprile 2004, cui sono intervenuti l'accusato e il difensore;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale non contesta la fattispecie né l'entità della pena proposta, ma sottolinea che subito dopo la commissione del reato l'accusato si è sottoposto a cure e controlli medici costanti e si è completamente astenuto dall'uso di bevande alcoliche, come attestato dal rapporto del centro __________ del 23 marzo 2004 e dai certificati medici rilasciati dal dr med __________ __________ il 2 dicembre 2003 e il 18 marzo 2004; conclude per il mantenimento della sospensione condizionale della pena di 45 giorni di detenzione decretata dal Ministero pubblico il 19 luglio 1999;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. se l'imputato è autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà, commessa nelle circostanze di cui sopra;
2. in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, per quale periodo di prova,
2.3 se dev'essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 19 luglio 1999;
3. il giudizio sugli oneri processuali;
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCS; 41 e 63 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
dichiara __________ __________
autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS, per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAC __________/__________ del ____________________ 2001;
condanna _________ ___________
1. alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni,
2. alla multa di fr. 1800.–,
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.–;
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 19 luglio 1999, ma ne prolunga di 1 (un) anno il periodo di prova;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
assegna al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
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Intimazione a: |
– Ministero pubblico della Confederazione, __________, – Comando della Polizia cantonale, __________, – Sezione dei permessi e dell'immigrazione, __________, – Sezione della circolazione, __________ (__________), – Sezione esecuzione pene e misure, __________, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, __________, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.
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La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta di pagamento a carico di __________:
fr. 1800.– multa
fr. 250.– tassa di giustizia
fr. 350.– spese giudiziarie
fr. 2400.– totale