Incarto n.
10.2002.304/AMM

DAC 447/2000

Bellinzona

24 ottobre 2003

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

 

sedente con Isabella Tami in qualità di segretaria per giudicare

 

 

__________ (difeso dall'avv. __________ __________, __________)

 

accusato di                        truffa,

                                        per avere, ad __________ il 23 aprile 1997, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia __________ __________, vendendogli un motoscafo marca __________ /__________ __________ con motore __________ -__________ __________ __________ al prezzo di fr. 135 000.– (fr. 75 000.– mediante acconti pagati il 23 aprile, 7 luglio, 18 agosto e 12 novembre 1997, e fr. 60 000.– mediante ripresa di un vecchio natante di __________), prezzo corrispondente a un motoscafo e motore nuovi, affermando, contrariamente al vero, che il motore era nuovo, sottacendogli che in realtà gli era stato fornito il 22 settembre 1994 quale motore d'occasione, causando a __________ __________ un danno patrimoniale pari ad almeno fr. 8000.–, corrispondente alla differenza approssimativa di prezzo tra un motore nuovo e un motore usato;

                                        reato previsto dall'art. 146 cpv. 1 CP

 

perseguito                         con decreto d’accusa DAC __________/__________ del __________ __________ __________ del Procuratore pubblico Emanuele Stauffer, __________, che propone la condanna dell'imputato:

                                        1.  alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

                                        2.  al versamento alla parte civile __________ __________, __________, di fr. 30 405.90 a titolo di risarcimento,

                                        3.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.– e delle spese giudiziarie di fr. 200.–;

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 4 maggio 2000;

 

indetto                               il dibattimento 24 ottobre 2003, al quale sono intervenuti l'accusato e la parte civile con i rispettivi legali, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire chiedendo la conferma del decreto d'accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e all'audizione dei testi __________ __________, __________ __________ ed __________ __________;

 

sentiti                           –   il patrocinatore della parte civile, il quale conclude per la conferma del decreto d'accusa; sulla pretesa civile, ribadisce l'importo del pregiudizio patito in fr. 30 405.90, subordinatamente in almeno fr. 22 000.–, con interesse al 5% dal 23 aprile 1997, cui aggiunge spese legali per fr. 5000.–;

                                    –   il difensore, il quale nega l'adempimento dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato di truffa e conclude per il proscioglimento dell'imputato, opponendosi altresì – in ogni caso – al riconoscimento in questa sede delle pretese civili;

 

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                    1.  Se l'imputato è autore colpevole di truffa, commessa nelle circostanze di cui sopra.

                                    2.  In caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

                                        2.1  quale pena dev'essere inflitta all'imputato,

                                        2.2  se dev'essere concessa la sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, per quale periodo di prova.                

                                    3.  Se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.

                                    4.  Il giudizio sulle pretese civili e sugli oneri processuali.

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che l'accusato ha rinunciato il 28 ottobre 2003 alla motivazione della sentenza, mentre le altre parti non l'hanno chiesta né hanno formulato dichiarazione di ricorso nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP;

 

visti                                   gli art. 41, 63 e 146 cpv. 1 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti come segue:

 

dichiara                           __________ __________

                                        autore colpevole di truffa,

                                        per avere, ad __________ il 23 aprile 1997, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia __________ __________, vendendogli un motoscafo marca __________ /____________________ con motore __________ -__________ __________ __________al prezzo di fr. 135 000.– (fr. 75 000.– mediante acconti pagati il 23 aprile, 7 luglio, 18 agosto e 12 novembre 1997, e fr. 60 000.– mediante ripresa di un vecchio natante di __________),  affermando, contrariamente al vero, che il motore era nuovo, sottacendogli che in realtà gli era stato fornito il 22 settembre 1994 quale motore d'occasione, causando a __________ __________ un danno patrimoniale pari ad almeno fr. 2500.–, corrispondente alla differenza minima di prezzo tra un motore nuovo e un motore usato;

 

condanna                         __________ __________i

                                        1.  alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.–;

 

rinvia                               __________ __________, per ogni pretesa di risarcimento, al competente foro civile;

 

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

 

 

Intimazione a:

– __________ __________, __________,

– avv. __________ __________, __________,

– Procuratore pubblico Emanuele Stauffer, __________,

– __________ __________, __________,

– avv. __________ __________, __________,

– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

– Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

– Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

 

 

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta di pagamento         a carico di __________ __________:

                                        fr.                       200.–         tassa di giustizia

                                        fr.                       300.–         spese giudiziarie

                                        fr.                      500.–         totale