Incarto n.
10.2002.339/AMM

 

Bellinzona

21 gennaio 2004

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

 

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

 

 

__________ (difeso dall'avv. __________ __________, __________)

 

accusato di                        coazione,

                                        per avere, a __________, presso la discoteca __________, la sera del __________ __________ 2000, usando minaccia di grave danno all'incolumità fisica __________ __________ __________, costretto quest'ultimo a cancellare le riprese relative alla discoteca __________ e al bar __________ effettuate quella sera;

                                        reato previsto dall'art. 181 CP;

 

perseguito                         con decreto d’accusa DAP __________/__________ dell'__________ __________ 2002 del _AINQ0 che propone la condanna dell'imputato:

                                        1.  alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

                                        2.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–;

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 12 agosto 2002;

 

indetto                               il dibattimento 21 gennaio 2004, al quale sono comparsi l'accusato con il difensore e la parte civile con il proprio legale, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare chiedendo la conferma del decreto d'accusa;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentiti                         –     il legale di parte civile, il quale conclude per la conferma del decreto d'accusa e per la condanna dell'accusato alla rifusione del danno patito di complessivi fr. 2829.70 (di cui fr. 1753.70 per spese legali);

                                  –     il difensore, il quale conclude per il proscioglimento dell'accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                    1.  se l'imputato è colpevole di coazione, commessa nelle circostanze di cui sopra

                                    2.  in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

                                        2.1  quale pena dev'essere inflitta all'imputato,

                                        2.2  se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;

                                    3.  il giudizio sulle pretese civili e sugli oneri processuali;

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 181 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti come segue:

 

proscioglie                       __________ __________

                                        dall'accusa di coazione, art. 181 CP, per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAP __________/__________dell'__________ __________ 2002;

 

carica                               le spese allo Stato;

 

 

 

Intimazione a:

 

– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,             

– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

                                   

                                   

La sentenza è definitiva.

 

 

 

Il giudice:                                                                                 La segretaria: