Incarto n.
10.2002.342/AMM

DAP 518/2002

Bellinzona

27 marzo 2003

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

 

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per giudicare

 

 

__________ __________ __________, di __________ e __________ n. __________ __________, nata il __________ __________ __________ a __________, cittadina somala, divorziata, __________, residente a __________, via __________ __________ __________

(difesa dal lic. iur. __________ __________, studio dell'avv. __________ __________, __________)

 

accusata di                        vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CP,

                                         per avere, il __________ __________ 2001 a __________, presso il Centro di accoglienza richiedenti l'asilo del CRS, commesso vie di fatto nei confronti di __________ __________, e meglio per averlo colpito al viso con uno schiaffo,

 

perseguita                          con decreto d’accusa DAP __________/__________ del __________ __________ 2002 emanato dal Procuratore pubblico Rosa Item, __________, che ha proposto la condanna:

                                       1.  Alla multa di fr. 200.–.

                                       2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–;

 

vista                                 l'opposizione tempestivamente interposta dall'accusata il 12 marzo 2002;

 

considerato                     che il reato di cui al decreto d'accusa in esame configura una contravvenzione nel senso degli art. 101 segg. CP;

 

                                       che secondo l'art. 109 CP, nella versione in vigore fino al 30 settembre 2002, l'azione penale si prescrive in un anno;

 

                                       che per l'art. 72 n. 2 cpv. 2 vCP "in ogni caso d'interruzione comincia a decorrere una nuova prescrizione. Nondimeno, l'azione penale è prescritta in tutti i casi quando il termine ordinario della prescrizione sia superato dalla metà; o, se si tratta di reati contro l'onore e di contravvenzioni, col decorso di un termine pari al doppio della durata normale";

 

                                       che in concreto l'eventuale reato è avvenuto, stando al decreto d'accusa, il 22 marzo 2001;

 

                                       che, pertanto, l'azione penale nei confronti dell'accusata si è estinta per prescrizione assoluta due anni dopo di allora, ossia il 22 marzo 2003;

                                       che l'accusata deve quindi essere prosciolta dall'addebito;

 

 

per questi motivi,               visti gli art. 72 n. 2 e 109 vCP, 273 segg. CPP;

 

 

pronuncia:               1.     __________ __________ __________ è prosciolta dall'accusa di vie di fatto per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAP __________/__________ del Procuratore pubblico Rosa Item, __________.

 

                                2.     La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

– __________ __________ __________, __________,

– Lic. iur. __________ __________, __________,

– Procuratore pubblico Rosa Item, __________,

– __________ __________, __________,

– Ministero pubblico della Confederazione, Berna.

 

 

 

 

Il giudice:                                                                     La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso dev'essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.