Incarto n.
10.2002.34/AMM

DAP 2419/2002

Bellinzona

8 aprile 2004

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

 

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

 

 

__________ __________, di __________ e __________ n. __________, nato a __________ __________, attinente di __________, domiciliato a __________, __________ __________

(difeso dall'avv. __________ __________, __________)

 

accusato di                        vie di fatto

                                        per avere, il 9 agosto 2001 a __________, durante un intervento di polizia, commesso vie di fatto a danno di __________ __________ dandogli tre schiaffi;

                                        reato previsto dall'art. 126 cpv. 1 CP;

 

perseguito                         con decreto d’accusa DAP __________ 2002 del _________che propone la condanna dell'imputato:

                                        1.  alla multa di fr. 200.–,

                                        2.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.– e delle spese giudiziarie di fr. 50.–,

e inoltre                             3.  rinvia la parte civile al competente foro civile per eventuali pretese di parte civile;

 

viste                                  le opposizioni al decreto d’accusa interposte dall'imputato e dalla parte civile il 16 ottobre 2002;

 

richiamate                     –   la sentenza del 12 agosto 2003 con cui questo giudice ha prosciolto l'accusato dall'imputazione di vie di fatto per intervenuta prescrizione dell'azione penale;

                                    –   la sentenza del 26 novembre 2003 con cui la CCRP ha annullato il giudizio di primo grado e rinviato gli atti a questo giudice "perché statuisca sull'opposizione al decreto d'accusa introdotta dalla parte civile";

 

acquisito agli atti                il decreto di non luogo a procedere NLP __________ del 2 ottobre 2002 emanato dal Ministero pubblico;

 

indetto                               il dibattimento 8 aprile 2004, cui sono comparsi l'accusato e il difensore;  

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                               il difensore, il quale conclude per il proscioglimento dell'imputato da ogni capo di accusa, tra cui l'aggressione e il sequestro di persona;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                    1.  se l'imputato è autore colpevole di vie di fatto, commesse nelle circostanze di cui al decreto d'accusa, o di eventuali altri reati, tra cui l'aggressione e il sequestro di persona; 

                                    2.  in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

                                        2.1  quale pena dev'essere inflitta all'imputato,

                                        2.2  se dev'essere concessa la sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa di libertà e, se sì, per quale periodo di prova;

                                    3.  il giudizio sugli oneri processuali e sulle pretese civili;

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 126 cpv. 1 CP; 72 n. 2 e 109 vCP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG e ogni altra norma applicabile;

 

rispondendo                       ai quesiti posti come segue:

 

proscioglie                       __________ __________

                                        dall'accusa di vie di fatto, per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAP __________ del 2 ottobre 2002, e da ogni altro eventuale reato, tra cui l'aggressione e il sequestro di persona, in relazione con l'opposizione della parte civile al medesimo decreto d'accusa;

 

carica                               le spese allo Stato;

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 

– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

– Comando della Polizia comunale di __________, __________,

– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

 

 

Il giudice:                                                                                 Il segretario: