Incarto n.
10.2002.60/AMM

DAP 873/2001

Bellinzona

22 aprile 2003

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

 

sedente con la segretaria Isabella Marchetti per giudicare

 

 

__________ __________, di __________ e __________ n. __________, nata in __________ il __________ __________ 1978, cittadina zairota, domiciliata a __________, __________ __________ __________ __________ __________, nubile, casalinga

 

accusata di                        furto di lieve entità;

 

per fatti avvenuti                  il 12 aprile 2001 a __________;

 

reato previsto                      dall'art. 139 CP in relazione con l'art. 172ter CP;

 

e meglio                             come al decreto d’accusa DAP __________/__________ di data 13 aprile 2001 del Procuratore pubblico Rosa Item, __________, che ha proposto la condanna dell'imputata

                                         alla pena di 5 giorni di arresto sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 1 anno;

 

vista                                 l'opposizione interposta dall'accusata il 30 maggio 2001;

 

considerato                     che il reato di cui al decreto d'accusa in esame configura una contravvenzione nel senso degli art. 101 segg. CP;

 

                                       che secondo l'art. 109 CP, nella versione in vigore fino al 30 settembre 2002, l'azione penale si prescrive in un anno;

 

                                       che per l'art. 72 n. 2 cpv. 2 vCP "in ogni caso d'interruzione comincia a decorrere una nuova prescrizione. Nondimeno, l'azione penale è prescritta in tutti i casi quando il termine ordinario della prescrizione sia superato dalla metà; o, se si tratta di reati contro l'onore e di contravvenzioni, col decorso di un termine pari al doppio della durata normale";

 

                                       che dal 7 giugno 2001 al 7 gennaio 2003 non è stato compiuto nessun atto interruttivo di prescrizione a norma della predetta disposizione;

 

                                       che l'azione penale nei confronti dell'accusata si è quindi estinta per prescrizione relativa un anno dopo l'atto interruttivo del 7 giugno 2001, ossia il 7 giugno 2002;

 

                                       che inoltre l'eventuale reato è avvenuto, secondo il decreto d'accusa, il 12 aprile 2001;

 

                                       che, anche volendo prescindere dalla prescrizione relativa, l'azione penale nei confronti dell'accusata si è in ogni caso estinta per prescrizione assoluta due anni dopo di allora, ossia il 12 aprile 2003;

                                      

                                       che l'accusata deve in definitiva essere prosciolta dall'addebito;

 

 

per questi motivi,               visti gli art. 72 n. 2 e 109 vCP; 273 segg. CPP;

 

 

pronuncia:               1.     __________ __________ è prosciolta dall'accusa di furto di lieve entità per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAP __________/__________ del Procuratore pubblico Rosa Item, __________.

 

                                2.     La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

– __________ __________, __________, __________,

– Procuratore pubblico Rosa Item, Via __________ __________, __________,

– __________ __________, __________ __________ __________, __________,

– Comando della Polizia cantonale, __________,

– Ufficio del GIAR, __________,

– Ministero pubblico della Confederazione, __________,

– ufficio federale degli stranieri, __________.

 

 

 

Il giudice:                                                                     La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.