Incarto n.
10.2003.214/fc

DA 816/2003

Bellinzona

6 giugno 2003

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria, per giudicare

 

 

__________ __________, __________.1948, di __________ e __________ n. __________, nato a __________ __________ __________, attinente di __________ /__________, domiciliato a __________, divorziato, Esercente

difeso da: Avv. __________ __________, __________,

 

prevenuto colpevole di         contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

                                        per avere, a __________ nel periodo 22 febbraio / 11 marzo 2002, quale amministratore unico della __________ SA, avente come scopo l'acquisto, la vendita e la gestione di ogni tipo di esercizio pubblico nonché quale proprietario dell'Albergo __________, impiegato un imprecisato numero di cittadine straniere tutte dedite alla prostituzione tra cui __________ __________, __________ __________ e __________ __________, che non erano autorizzate a volgere attività lucrativa in quanto prive del richiesto permesso della Polizia degli stranieri;

 

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

reato previsto                     dall'art. 23 cpv. 4 LDDS;

 

perseguito                         con decreto d’accusa n. DA __________/__________ di data __________ 2003 del Procuratore pubblico Marco Villa, __________, che propone la condanna dell'accusato:

 

                                        1.  Alla multa di fr. 600.--.

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

                                        3.  Ordina la confisca di 2 caricatori e di 15 cartucce sequestrati dalla Polizia giudiziaria RCP in data 11 marzo 2002;

 

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 11 marzo 2003 dall'accusato;

 

indetto                               il dibattimento 6 giugno 2003, al quale sono comparsi l'accusato personalmente e dil suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 19 maggio 2003 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                               il teste __________ __________ , nato il __________.1961, da __________, in __________ __________, impiegato, il quale avvertito della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, non parente, giura;

 

sentito                               il difensore, il quale rileva che l'accusato non era il gestore della struttura alberghiera ma solo provvisoriamente il gerente e questo, per di più, per necessità del gestore; egli  - nella denegata ipotesi che si volesse ammettere una violazione dell'art. 23 cpv. 4 LDDS - non avrebbe quindi agito con intenzione ma solo per negligenza; nel caso concreto chiede che venga mandato esente da ogni pena. Per quanto riguarda i 2 caricatori e le 15 cartucce il difensore informa che le stesse sono già state riconsegnate all'accusato, la domanda di confisca è quindi superata dai fatti;

 

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

 

                                    1.  Se __________ __________ è autore colpevole di contravvenzione alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

 

                                    2.  Sulla pena proposta e sulle spese.

 

                                    3.  Se deve essere ordinata la confisca di 2 caricatori e di 15 cartucce sequestrate dalla Polizia giudiziaria RCP in data 11 marzo 2002.

 

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 23 cpv. 4 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

dichiara                           __________ __________,

                                        autore colpevole di contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA __________/__________del __________ 2003;

 

 

manda                             __________ __________,

 

                                        esente da pena.

condanna                         __________ __________,

 

                                        al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--.

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

__________ __________, __________,

Procuratore pubblico Marco Villa, Via __________, __________,

Avv. __________ __________, Via __________, __________,

 

                                        Comando della Polizia cantonale, __________,

                                        Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

 

Il presidente:                                                                La segretaria:

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di __________ __________,

 

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie

                                        fr.                         50.00       testi

                                                                                                                                                          

                                        fr.                      350.00       totale