Incarto n.
10.2003.218/DEM

DA 754/2003

Bellinzona

8 maggio 2003

 

Sentenza con motivazione

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

 

sedente con Massimo de'Sena in qualità di segretario, per giudicare

 

 

 

__________

difeso da: Avv. __________,

 

 

 

prevenuto colpevole di 

 

                                        1. infrazione alle norme della circolazione,

                                              per avere, circolando con la vettura Peugeot targata TI __________, in una curva piegante per lui a destra, negligentemente perso la padronanza di guida invadendo la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza, cozzando conseguentemente contro la barriera protettiva posta sulla sua sinistra a delimitazione del campo stradale;

                                             

                                             fatti avvenuti a __________ il 5.12.2002;

                                             reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv.1, 34 cpv. 2 LCS, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;

 

2.   sottrazione alla prova del sangue

per essersi intenzionalmente sottratto alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell’alcolemia, allontanandosi dal luogo del suddetto incidente rendendosi irreperibile, spendo o comunqe dovendo presumere, tenuto conto delle circostanze (vedi: dinamica dell’incidente; suoi precedenti specifici; quantità di bevande sorbite, ecc.), che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova del sangue;

 

                                               fatti avvenuti a __________ il 5.12.2002;

reato previsto dall’art. 91 cpv. 3 LCS

 

3.   inosservanza dei doveri in caso d’infortunio

Per aver abbandonato il luogo dell’incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;

 

                                               fatti avvenuti a __________ il 5.12.2002;

                                              reato previsto dall’art. 92 cpv. 1 LCS in relazione con l’art. 51 cpv. 1 e 3 LCS;

 

 

perseguito                      con decreto d’accusa del 3 marzo 2003 no. DA 754/2003 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, Bellinzona, che propone la condanna:

 

1.      Alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per  un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2.      Alla multa di fr. 1'000.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifr. 3 CPS).

3.      Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 28.02.2000.

4.      Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.;

 

vista                                l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 12 marzo 2003;

 

indetto                             il pubblico dibattimento in data odierna alle ore 14.30, al quale

 

sono presenti:

l'accusato, __________

il difensore d'ufficio, Avv. __________

il rappresentante della parte lesa, __________

 

accertate                        le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e della testimone da lui indicata;

 

sentito                             il difensore, il quale procede all'esame di ogni capo d'imputazione in fatto ed in diritto.

                                        Per quanto concerne il primo reato imputato all'accusato il difensore rileva come non sussista un'infrazione alle norme della circolazione poiché anche in ambito della LCS vige il principio "nulla poena sine colpa" e non vi sarebbe nel caso concreto nessun elemento od indizio che permetta di affermare che il prevenuto abbia di fatto contravvenuto alle norme generali di prudenza a cui deve attenersi ogni utente della strada.

                                        Non essendo stato provato il mancato rispetto da parte del prevenuto dei suoi obblighi di prudenza devesi necessariamente ritenere che le cause dell'incidente possono essere ascritte unicamente ad un difetto meccanico del veicolo, nel caso specifico ad un improvviso scoppio del pneumatico posteriore destro. A questo proposito fa riferimento alla documentazione fotografica prodotta in sede di dibattimento.

 

                                        La patrocinatrice richiama poi il principio in dubio pro reo, secondo il quale, laddove sussistano dei dubbi circa la colpevolezza dell'imputato, gli stessi devono essere considerati a favore del prevenuto a suffragio della tesi da lui sostenuta.

                                   

                                        Per quanto concerne il secondo capo d'imputazione, il difensore sottolinea come non siano realizzati i presupposti del reato. D'altronde nello stato di shock in cui si trovava il prevenuto non si potrebbe neppure parlare di intenzionalità nella commissione del reato.

                                   

                                        Relativamente al terzo capo d'impugnazione, il difensore ritiene che il reato non si sia nel caso di specie perfezionato, atteso che nello stato psico-fisico surriferito non vi sarebbe stata da parte del prevenuto nessuna intenzionalità nell'abbandonare il luogo dell'incidente. In questo senso anche la teste avrebbe corroborato la versione dell'imputato secondo la quale ancora al mattino successivo lo stesso nutriva unicamente il dubbio di essere forse incorso in un incidente della circolazione. La certezza che l'incidente era avvenuto è poi risultata tale unicamente il mattino successivo quando l'imputato, accompagnato dalla signora __________, è transitato nel luogo dell'incidente. Dopo tale concreta constatazione è stata sua premura avvisare senza ulteriori indugi la polizia.

 

                                        In conclusione la difesa chiede in via principale l'assoluzione del proprio assistito da ogni imputazione di reato e quindi l'integrale proscioglimento dello stesso.

                                        In via subordinata si oppone alla revoca della sospensione condizionale della precedente condanna, poiché l'accusato, terminato lo stato di shock, ha subito avvisato la polizia.

                                        Reputa la proposta di revoca della sospensione condizionale del tutto inammissibile ed in via subordinata chiede che in luogo della stessa venga previsto un semplice ammonimento od un prolungo del periodo di prova della precedente condanna di al massimo un anno.

 

                                        Per quanto concerne la multa, vista la situazione finanziaria molto precaria dell'imputato, il difensore chiede che venga massicciamente ridotta ad un massimo di fr. 200.-.

                                   

sentito                        per ultimo l'accusato;

 

 

posti dal giudice, con l’accordo del difensore, i seguenti quesiti:

 

 

1.   È __________ autore colpevole dei reati di:

1.1.infrazione alle norme della circolazione?;

1.2.sottrazione alla prova del sangue?;

1.3.inosservanza dei doveri in caso d’infortunio?

2.   In caso di risposta affermativa ai quesiti precedenti, quale pena gli deve essere comminata?

 

3.   In caso di condanna, può __________ beneficiare della sospensione condizionale della pena?

 

4.   Deve essere revocata la sospensione condizionale della pena di 20 giorni di detenzione inflittagli dal Ministero pubblico in data 28.02.2000?

 

5.   Il giudizio sulle spese processuali.

 

 

 

letti ed esaminati           gli atti;

 

 

considerato                  in fatto ed in diritto

 

 

                                    1.  In data 5 dicembre 2002 __________, al volante della sua autovettura marca Peugeot, targata TI __________, raggiungeva verso le 19.45 il Bar __________ ove era in programma una gara di freccette. In seguito, alle 23.45 circa, lasciava l'esercizio pubblico intenzionato a raggiungere l'abitazione di una sua amica, __________. Dopo alcune centinaia di metri, giunto in territorio del Comune di __________, in una curva leggermente piegante a destra, egli perdeva la padronanza del proprio veicolo, oltrepassava la linea di sicurezza invadendo la corsia di contromarcia, e andava a cozzare contro la barriera di protezione posta ai margini del campo stradale. Uscito dall'autovettura, egli abbandonava tosto il luogo dell'incidente. Successivamente, tramite il proprio telefono cellulare, chiamava l'amica chiedendole di venire a prenderlo. Quest'ultima lo rinveniva poco dopo ai bordi della strada in prossimità del Ristorante __________, lo faceva salire in macchina e lo accompagnava al proprio domicilio. Una volta a casa, entrambi andavano a dormire. Il mattino seguente, poco dopo il risveglio, __________ riferiva all'amica che la sera precedente doveva aver avuto un incidente della circolazione. Verso le 8.00 egli veniva riaccompagnato dalla compagna al proprio domicilio a __________. Dopo essersi cambiato, alle 8.30 circa, prendeva telefonicamente contatto con gli agenti della Polizia cantonale di __________, mettendoli a parte di quanto accaduto.

 

 

                                    2.  Raggiunto il posto di polizia, __________ veniva immediatamente interrogato. Circa i fatti avvenuti la sera precedente egli rilasciava la seguente dichiarazione:

                                        "Terminavo il lavoro alle 17.00, andavo a casa ed in seguito mi trovavo con una mia amica di cui non voglio dire il nome verso le 18.00. Ci recavamo al Ristorante __________ e ci restavo fino alle 18.30 ca., ricordo di aver bevuto 2 bicchieri da 1 dl di gazzosa mischiati con vino rosso. Giungevo poi al Bar __________, ove avevo una partita di freccette, e ci restavo fino alle 23.45 ca., in questo bar sorbivo ancora 2 bicchieri da 1 dl di gazzosa mischiati a vino rosso. Lasciavo il bar e mi recavo a prendere il mio veicolo posteggiato davanti al bar. Mi mettevo alla guida con l'intenzione di raggiungere il domicilio di una mia amica __________. Da questo momento ricordo unicamente poco o nulla.

                                        Ricordo unicamente un forte botto, la vista del guidovia, di essere sceso dal veicolo e di cadere nel bosco sottostante. Da quel momento non ricordo più nulla".

                                        Interrogato in merito a quanto ricordasse di aver fatto dopo l'incidente, dichiarava:

                                        "Posso solo dire le cose che mi ha raccontato __________ in quanto è venuta a prendermi. __________ dice che l'ho chiamata con il mio cellulare e che è venuta a prendermi nei pressi del Ristorante __________, dopo di che mi ha portato a casa sua a __________. Mi sono addormentato subito ed ero graffiato su tutto il corpo, mi mancava pure una scarpa. __________ dice pure che mi ha chiesto cosa fosse capitato ed io non gli rispondevo, dice che tremavo tipo sotto choc".

 

 

                                    3.  __________ veniva al termine dell'interrogatorio sottoposto alla prova etanografica che dava esito negativo 0.00 g/kg alle ore 09.45.

 

 

                                    4.  Alla luce delle informazioni complementari allestite in relazione alla constatazione dell'incidente in narrativa, avvenuta in data 5 dicembre 2002 alle ore 23.50, si può altresì ritenere quanto segue,

                                        "Al momento della nostra constatazione il veicolo __________ si trovava ancora nella sua posizione finale. Il conducente del mezzo non era più presente. Sul campo stradale erano visibili tracce di sfregamento veicolo __________. La barriera di protezione laterale era completamente danneggiata su una lunghezza di trenta metri.

                                        Il protagonista unico si annunciava ai nostri servizi unicamente il giorno seguente alle ore 8.30.

                                        […]

                                        La teste __________ ha dichiarato che il __________ è giunto al bar __________ verso le ore 20.00 del 5.12.02 rimanendo sin verso le ore 23.45. Durante quel periodo ha consumato tre o quattro bicchieri da un dl di vino rosso mischiato a gazzosa".

 

 

                                    5.  __________ risulta iscritto nel casellario giudiziale svizzero a seguito della condanna a 20 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, oltre a una multa di Fr. 1200, emanata in data 28 febbraio 2000 dal Ministero pubblico di Lugano, essendo stato riconosciuto siccome autore colpevole dei reati di infrazione alle norme della circolazione e di circolazione in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.67 - max. 2.01 grammi per mille), fatti avvenuti a __________ l'11.12.1999.

 

 

                                    6   In sede dibattimentale il prevenuto ha sostanzialmente confermato quanto da lui dichiarato in sede di interrogatorio davanti agli agenti di polizia. In occasione della sua audizione lo stesso ha ribadito di non ricordare nulla di quanto avrebbe fatto dopo l'incidente. A suo dire, molto verosimilmente, egli sarebbe uscito dalla vettura aprendo la porta posteriore destra del veicolo, si sarebbe poi incamminato verso il margine della strada, avrebbe scavalcato la barriera di protezione, sarebbe in seguito caduto lungo la sottostante scarpata, avrebbe poi vagato senza essere pienamente consapevole in mezzo alle sterpaglie e ai rovi ivi esistenti, avrebbe casualmente imboccato un sentiero mediante il quale avrebbe infine raggiunto la soprastante strada cantonale. Solo allora avrebbe chiamato la sua amica chiedendole di venire a prenderlo. Raggiunta l'abitazione di quest'ultima si sarebbe immediatamente coricato, dormendo fino al risveglio avvenuto alle 7.00. Solo al mattino avrebbe avuto sentore che qualcosa doveva essere successo la sera precedente, e che forse era incorso in un incidente della circolazione stradale. Si faceva pertanto accompagnare dall'amica al suo domicilio a __________, premurandosi lungo il tragitto di verificare dove era avvenuto l'incidente. Giunto a casa si sarebbe poi cambiato e solo in seguito avrebbe avvisato gli agenti del posto di polizia di __________.

 

 

                                    7.  Chiamata a deporre in qualità di teste __________ ha nelle grandi linee confermato la versione dei fatti rilasciata dall'imputato. In sintesi la stessa ha dichiarato di essere stata chiamata sul suo cellulare, dopo mezzanotte, dall'amico, che la invitava a venire a prenderlo con la macchina. Interrogato in merito al luogo dove si trovava, lo stesso le avrebbe risposto che l'avrebbe rinvenuto sulla strada che conduce a __________. A bordo del proprio veicolo avrebbe poi percorso il tratto di strada che da __________ porta a __________, trovando l'amico ai margini della strada nelle immediate vicinanze del Ristorante __________. Dopo averlo fatto salire in macchina, gli avrebbe più volte chiesto cosa fosse successo. L'amico le appariva strano e non rispondeva alle sue sollecitazioni, limitandosi a dirle di andare a casa. Raggiunta la propria abitazione a __________ la teste si sarebbe poi accorta che l'amico calzava una sola scarpa e che aveva i pantaloni sporchi di terriccio. Lo avrebbe allora ancora interrogato in merito a quanto fosse successo durante la serata, scontrandosi tuttavia con il totale mutismo dell'amico. Quest'ultimo si sarebbe poi subito coricato, non senza averle prima chiesto di poter essere svegliato alle 7.00, essendo intenzionato a recarsi regolarmente al lavoro. Il mattino successivo, dopo il risveglio, l'amico le avrebbe poi riferito, tutto tremante, che la sera precedente doveva essere verosimilmente stato protagonista di un incidente della circolazione. L'amica lo avrebbe infine accompagnato al suo domicilio a __________, dopo di ché si sarebbe recata al lavoro

 

 

                                    8.  Infrazione alle norme della circolazione

 

                                        Giusta l'art. 26 cpv.1 LCS, ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite.

                                        Secondo l'art. 27 cpv. 1 LCS, l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni di polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.

                                        D'altra parte l'art. 34 cpv.2 LCS statuisce che sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza, i veicoli devono sempre circolare alla destra di queste linee.

                                        A mente poi dell'art. 3 cpv.1 ONC il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo.

                                        Aggiungasi altresì che il conducente deve circolare a destra (art. 7 cpv.1 ONC)

                                        Nel caso di specie , avendo il prevenuto superato la linea di sicurezza dopo aver perso totalmente la padronanza del proprio autoveicolo e invadendo di conseguenza la corsia di contromano, andando a cozzare contro la barriera di delimitazione a sinistra del campo stradale, lo stesso ha sicuramente violato gli artt. 26 cpv. 1 e 27 cpv. 1 LCS in relazione all'art. 34 cpv. 2 LCS. nonché agli artt. 3 cpv. 1 e 7 cpv. 1 ONC.

                                        In sede di arringa la difesa ha sostenuto che l'imputato non avrebbe di fatto contravvenuto alle disposizioni di legge più sopra richiamate, non potendo il mancato controllo della vettura venirgli imputato quale colpa. Il sinistro sarebbe invero da ricondurre nel concreto caso all'improvviso scoppio di un pneumatico della vettura, circostanza questa che non gli avrebbe permesso di padroneggiare il veicolo, che andava poi a cozzare contro la barriera protettiva posta sulla sua sinistra a delimitazione del campo stradale.

                                        Vi è che la tesi sostenuta dalla difesa in sede dibattimentale è rimasta allo stadio di mera enunciazione di parte senza il supporto quindi di qualsivoglia prova a suo sostegno. La stessa non trova peraltro alcun riscontro negli atti allegati all'incarto e la parte che se ne è prevalsa non si è premurata di fornire all'occasione elementi a carattere peritale concludenti e convincenti ai fini del giudizio. La tesi avanzata a tale riguardo non può di conseguenza essere condivisa.

 

                                        Visto che non è stata messa in serio pericolo la sicurezza altrui, per la repressione fa stato l'art. 90 cifra 1 LCS, secondo il quale chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale, è punito con l'arresto o con la multa. Ne discende che l'imputato deve essere condannato per violazione semplice di norme della circolazione stradale ai sensi degli artt. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2 LCS, 3 cpv. 1 e 7 cpv. 1 ONC in unione all'art. 90 cifra 1 LCS.

 

 

                                    9.  Sottrazione alla prova del sangue

 

                                        Secondo l'art. 91 cpv. 3 LCS è punito con la detenzione o la multa il conducente di un veicolo a motore che, intenzionalmente, si oppone o si sottrae alla prova del sangue, che è stata ordinata o che egli deve presumere che lo sia, o a un esame completivo oppure n'elude lo scopo. L'art. 91 cpv. 3 rende punibile in quanto tale la sottrazione alla prova del sangue e dell'esame complementare, ma non la sottrazione alla prova dell'etilometro. La giurisprudenza e la dottrina deducono dall'art. 91 cpv. 3 tre modalità distinte di sottrazione alla prova del sangue.

 

                                        1) L'opposizione ad una prova del sangue o ad un esame complementare già ordinato dall'autorità competente (cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume II, ad art. 91 LCS, no. 57 ss; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3. ed., 1996, no. 10.1 lett. a ad art. 91 LCS; DTF 103 IV 49)

                                    2) La sottrazione alla prova del sangue, per intervenuta fuga dopo che la misura è già stata ordinata o per sottrarsi ad una prova che potrebbe essere ordinata (cfr. Corboz op. cit.,ad art.91 LCS, no. 63 ss; DTF 101 IV 332; 102 IV 40)

                                        3) L'intralcio alla constatazione dell'alcolemia, facendo in modo che l'esame non possa raggiungere lo scopo (per esempio bevendo dell'alcol dopo la guida per impedire di ricostruire il tasso di alcolemia o distruggendo la fiala contenente il sangue; cfr. Corboz, op. cit., ad art. 91 LCS, no.76 ss; DTF 101 IV 332)

 

                                        Per i fatti qui in esame si può tutt'al più parlare di sottrazione ad una prova del sangue che il conducente poteva presumere che sarebbe stata ordinata (seconda ipotesi).

                                        Orbene, secondo la giurisprudenza, il fatto di non annunciare immediatamente un incidente alla polizia adempie le condizioni oggettive del reato di sottrazione alla prova del sangue, allorché il conducente aveva l'obbligo, giusta l'art. 51 cpv. 3 LCS, di avvertire senza ritardo la polizia, se questa comunicazione era possibile e laddove, alla luce delle particolari circostanze del caso, la polizia avrebbe con grande verosimiglianza ordinato il prelievo del sangue dopo che le fosse stato annunciato l'incidente. La questione a sapere se un prelievo del sangue sarebbe verosimilmente stato ordinato dipende dalle circostanze concrete. Queste attengono da un lato all'incidente stesso, alla sua gravità così come al modo in cui lo stesso si è sviluppato, e dall'altro dallo stato e dal comportamento del conducente tanto prima che dopo l'incidente (cfr. DTF 126 IV 53 consid. 2a pag. 55 ss).

                                        Nella concreta fattispecie risulta dagli atti che l'imputato, nell'abbordare una curva piegante leggermente a destra, ha improvvisamente perso la padronanza del proprio veicolo, ha invaso completamente la corsia di contromano, andando a sbattere contro la barriera di sicurezza posta alla sinistra del campo stradale, senza che l'incidente possa di fatto spiegarsi con lo stato particolare della carreggiata, con la situazione del traffico o con un difetto del veicolo. In siffatte circostanze il mancato controllo del veicolo da parte dell'imputato sarebbe apparso agli agenti di polizia a tal punto inspiegabile da risvegliare in loro l'idea che il conducente non fosse stato nel pieno possesso dei suoi mezzi. Quest'ultimo aveva d'altronde bevuto durante la serata almeno 5/6 bicchieri di un dl di vino, pur se mischiati a gazzosa, e tutto permette di supporre che in sede di interrogatorio gli agenti di polizia se ne sarebbero accorti e avrebbero senz'altro ordinato la prova del sangue.

 

                                        Accertata la presenza dei presupposti oggettivi, resta da esaminare la realizzazione dell'elemento soggettivo del reato.

                                        Ora, l'art. 91 cpv.3 LCS precisa che l'autore del reato deve aver agito intenzionalmente. L'intenzionalità deve riguardare tutti gli elementi costitutivi del reato. Il dolo eventuale è sufficiente (cfr. DTF 109 IV 137 consid. 2b pag. 140; Corboz, op. cit., no. 81 ss, pag. 823). Questo è il caso quando il conducente è a conoscenza dei fatti che sono alla base dell'obbligo di avvertire la polizia e della grande verosimiglianza che il prelievo del sangue venga ordinato così come quando l'omissione relativa all'avvertimento della polizia prescritto dall'art. 51 cpv. 3 LCS non è altrimenti spiegabile se non tramite l'accettazione di una sottrazione a un prelievo del sangue (cfr. DTF 126 IV 53 consid. 2a, pag. 55 ss; sentenza 6S.464/2002).

                                        Nel caso di specie l'imputato risulta essere stato condannato mediante decreto d'accusa del Ministero pubblico emanato nel febbraio 2000 per il reato di circolazione in stato di ebrietà, per cui si può senz'altro supporre che egli conoscesse la relativa procedura così come i rischi ai quali andava incontro, in caso di nuova commissione di reato, e ciò sia a livello penale che sul piano amministrativo. Risulta peraltro accertato che lo stesso ha bevuto almeno 5/6 bicchieri di un dl di vino rosso mischiato a gazzosa prima di riprendere il volante del proprio veicolo, ha, dopo solo alcune centinaia di metri, causato un incidente non altrimenti spiegabile se non quale conseguenza del mancato controllo dell'autovettura e si è infine allontanato dal luogo dell'incidente, rendendosi di fatto irrintracciabile. Alla luce dei fatti accertati ben si può ritenere che l'accusato sapesse che, laddove avesse avvertito la polizia, sarebbe stato sottoposto a un prelievo del sangue. Dandosi alla fuga, come in concreto avvenuto , egli era pertanto pienamente consapevole di sottrarsi di fatto alla prova del sangue.

                                        È ben vero che anche in sede dibattimentale il prevenuto ha ribadito la tesi già sostenuta in occasione del suo interrogatorio davanti agli agenti di polizia, secondo la quale egli non sarebbe stato cosciente di quanto faceva e che avrebbe abbandonato il luogo del sinistro senza alcuna intenzionalità, ma solo per effetto dello shock traumatico subito a seguito dell'incidente. La tesi, singolare quanto inverosimile, non può invero essere seguita. La stessa non trova riscontro alcuno nel fascicolo istruttorio e neppure la fase dibattimentale ha permesso di renderla perlomeno credibile. Fosse vero quanto affermato a più riprese dall'imputato in merito allo suo stato di totale disorientamento e di completa incoscienza quale diretta conseguenza dell'incidente, la difesa non avrebbe dovuto avere particolari difficoltà a comprovare tale circostanza, producendo un certificato medico attestante il quadro clinico dell'imputato relativamente al periodo immediatamente successivo all'incidente. È vero che la teste chiamata a deporre ha riferito che l'amico le è subito apparso molto strano e che lo stesso non rispondeva alle sue domande. È altrettanto vero però che la teste non ha riferito alcunché in ordine al preteso stato di shock dell'imputato, rispettivamente a riguardo della eventuale presenza di particolari sintomi riconducibili a tale stato (per es. agitazione, diminuzione della sensibilità, accelerazione del polso o del ritmo respiratorio, ecc.). Aggiungasi che la situazione non doveva in concreto esserle parsa così preoccupante o tale comunque da ritenere indispensabili l'intervento di un medico o il trasporto dell'amico presso il più vicino pronto soccorso in vista degli accertamenti del caso, se è vero che entrambi, tosto giunti a casa, si sono limitati ad andare a dormire. La pretesa smemoratezza, peraltro stranamente non integrale, sostenuta a meri fini difensivi dall'imputato appare a questo giudice come un castello costruito ad arte per giustificare la fuga e la conseguente sottrazione alla prova del sangue.

                                        In sede di arringa la difesa si è strenuamente richiamata al principio "in dubio pro reo", postulando nel contempo il totale proscioglimento del proprio assistito. Ora, tale principio, direttamente desumibile dall'art. 32 cpv. 1 Cost. e, precedentemente, dall'art. 4 vCost (cfr. DTF 127 I 38 consid. 2), trova applicazione sia nell'ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell'onere probatorio (cfr. DTF 120 Ia 31 consid. 2a). Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che la fattispecie si sia verificata in quel modo. La massima non impone che l'amministrazione delle prove conduca a una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili, né una certezza assoluta può essere pretesa: il principio è disatteso quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (cfr. 120 Ia 31 consid. 2c; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5a ed., Basilea, 2002, pag. 228 ss.). Un giudizio di colpevolezza può poggiare, mancando testimonianze oculari o prove materiali inoppugnabili, su indizi atti a fondare il convincimento del tribunale (cfr. Hauser/Schweri, op. cit., pag. 255; sentenza 1P.166/2002).

                                        Nella concreta fattispecie, alla luce delle soprastanti considerazioni, questo giudice ha maturato la piena convinzione, sulla base di una valutazione globale degli indizi disponibili, che il prevenuto ha intenzionalmente commesso il reato di sottrazione alla prova del sangue di cui all'art. 91 cpv.3 LCS, e che per tale reato egli debba essere condannato.

 

 

 

 

 

                                 10.  Inosservanza dei doveri in caso di infortunio

 

                                        Alla luce delle argomentazioni sviluppate nel precedente considerando pacifica e lampante risulta la commissione del reato. L'imputato ha deliberatamente abbandonato il luogo dell'incidente senza osservare i doveri impostigli dall'art. 51 cpv. 1 e 3 LCS, segnatamente senza avvisare immediatamente la parte danneggiata o avvertendo senza indugio la polizia. L'obbligo di avviso secondo l'art. 51 LCS incombe solo all'autore del danno (cfr. Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 51, no. 3.1). Viene considerato autore del danno ogni persona che è all'origine di una delle cause dell'incidente, anche senza sua colpa (cfr. DTF 90 IV 219 ss; PKG 1990 no. 48). La violazione dei doveri in caso di incidente sanciti dall'art. 51 cpv. 1/3 LCS è in concreto sanzionata dall'art. 92 cpv.1 LCS.

 

 

                                 11.  Secondo l'art. 63 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle sue condizioni personali. Nel caso di specie non concorrono motivi particolari per discostarsi dalla pena proposta mediante il decreto d'accusa in narrativa. La stessa appare conveniente-mente commisurata alle colpe del prevenuto, per cui mette qui conto confermarla così come proposta.

                                        La situazione finanziaria alquanto precaria dell'imputato impone per contro la riduzione della multa da fr. 1'000.- a fr. 500.-.

 

 

12.  Con il decreto d’accusa 3 marzo 2003 il Procuratore Pubblico propone inoltre la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena privativa della libertà di 20 giorni decretata nei confronti del signor __________ dallo stesso Ministero Pubblico in data 20 febbraio 2000.

 

A norma dell’art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS, “se durante il periodo di prova il condannato commette un crimine od un delitto, se, nonostante formale avvertimento del giudice, persiste a trasgredire una norma di condotta impostagli, se si sottrae ostinatamente al patronato o se, in qualsiasi altro modo, delude la fiducia in lui riposta, il giudice ordina l’esecuzione della pena”.

 

Tuttavia, il 2. cpv. della citata normativa prevede che se vi è motivo di credere che il condannato terrà buona condotta, il giudice può, in luogo dell’esecuzione della pena, ammonire il condannato, ordinare misure suppletive e prolungargli di metà al massimo il periodo di prova stabilito nella sentenza.

 

Come risulta dagli atti, l'imputato è stato condannato nel febbraio del 2000 per aver circolato in stato di ebrietà e per avere, circolando nello stato psico-fisico alterato, infranto le norme della circolazione.

 

È ben vero che il prevenuto ha nuovamente violato le norme della circolazione durante il periodo di prova assegnatogli con decisione 28 febbraio 2000, tuttavia le azioni rimproverate al qui condannato ed oggetto dell’odierno giudizio non sono le medesime, di guisa che l’accusato non può essere ritenuto siccome recidivo specifico.

 

Nel confermare la pena detentiva di 75 giorni proposta dall’autorità inquirente, questo giudice ha tenuto conto dei precedenti del condannato, della conseguente sanzione amministrativa, non ritenendo tuttavia di dover revocare il beneficio della sospensione condizionale della precedente condanna in quanto l’odierno giudizio, che prevede un periodo di prova di 4 anni, unitamente al prolungo di un anno del precedente periodo di prova, prevedibilmente dissuaderà il condannato dal commettere nuovi reati.

 

Una valutazione globale della persona del condannato, il quale ha esercitato per anni un’intensa attività sportiva, che attualmente è attivo nel ramo delle corse automobilistiche e che non presenta una dipendenza da sostanze alcoliche, lascia inoltre ben sperare circa l’astensione futura dal commettere nuovi reati.

 

 

 

 

visti                                  gli artt. 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv.1, 34 cpv. 2 LCS, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC; 91 cpv. 3 LCS; 92 cpv. 1 LCS in relazione con l’art. 51 cpv. 1 e 3 LCS; 41, 63 CPS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

 

 

 

rispondendo                   affermativamente ai quesiti 1.1, 1.2, 1.3, 3 e negativamente al quesito no. 4;

 

 

 

 

 

 

dichiara                         __________,

                                        autore colpevole dei reati di infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCS, opposizione alla prova del sangue, art. 91 cpv. 3 LCS, inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, art. 92 cpv. 1 LCS per i fatti compiuti a __________ il 5 dicembre 2002 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA 754/2003 del 3 marzo 2003;

 

 

condanna                     __________,

 

                                        1.  alla pena di 75 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni;

 

2.   alla multa di fr. 500.-;

 

3.   al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 750.- (fr. 1'150.- in caso di motivazione scritta).

 

 

ordina                            l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS.

 

assegna                        al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

 

non revoca                   il beneficio della sospensione condizionale della pena di 20 giorni di detenzione inflittagli dal Ministero pubblico in data 28.02.2000 ma ne prolunga il periodo di prova di 1 anno;

 

le parti                             sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

__________,

Avv. __________,

Procuratore pubblico Antonio Perugini, Viale Stefano Franscini 3, Bellinzona,

Centro Manutenzione Strade Cantonale, Via Vedeggio, Taverne,

 

 

 

e,                                     alla crescita in giudicato della sentenza,

 

intimazione a:                Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

 

 

 

 

 

Il giudice:                                                                          Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese               a carico di __________,

 

                                        fr.               500.00            multa

                                        fr.               750.00            tassa di giustizia

                                        fr.               350.00            spese giudiziarie

                                        fr.                 50.00            testi                                  

                                        fr.                  1’650.00      totale