Incarto n.
10.2003.226/CEG

DA 171/2003

Bellinzona

1. ottobre 2003

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

 

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

 

 

__________ __________ __________, __________.1977, di __________ e __________ n. __________, nato a __________, cittadino italiano, domiciliato a __________, Via __________ __________, celibe, giardiniere

 

prevenuto colpevole di         sommossa,

                                        per avere, in correità con __________ __________, __________ __________, __________ __________ ed altre persone non identificate, partecipato ad un pubblico assembramento, durante la "Sagra dell'uva", commettendo collettivamente atti di violenza contro le persone e cose, con danneggiamenti non meglio quantificati, ma non inferiori ad un valore di fr. 1'000.--;

 

fatti avvenuti                       il 30 settembre 2001 a __________;

 

reato previsto                     dall'art. 260 cpv. 1 CP;

 

perseguito                         con decreto d’accusa no. DA __________/__________ intimato in data 20 gennaio 2003 del Procuratore generale Bruno Balestra, __________, che propone la condanna dell'accusato:

 

1. Alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione da espiare.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese  giudiziarie di fr. 100.--;

 

vista                                  l'"opposizione" interposta in data 12/13 febbraio 2003 dalla madre __________ __________ -__________, __________, "a nome e per conto" dell'accusato, il quale poi, con scritto 14 marzo 2003 ha confermato la propria volontà di opporsi al decreto d'accusa;

 

considerato                        che nel frattempo è stato indetto il dibattimento per martedì 7 ottobre 2003;

 

                                        che nel corso della disamina dell'incarto in vista di tale dibattimento questo giudice si è avveduto della necessità di preventivamente esaminare la fattispecie per quanto attiene la tempestività dell'opposizione al decreto d'accusa;

 

                                        che ciò è giustificato primariamente da motivi di economia processuale;

 

                                        che il decreto d'accusa è stato regolarmente intimato il 20 gennaio 2003 (doc. B) all'accusato; nello stesso, a pag. 2, è indicato che:

                                        "L'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore Generale formale opposizione scritta contro le proposte contenute nel presente decreto di accusa entro 15 giorni dall'intimazione (art. 210 CPPT); gli atti saranno allora trasmessi per la celebrazione del pubblico dibattimento al Giudice competente (art. 211 CPPT).

                                        In caso di mancata opposizione, il decreto d'accusa acquisterà forza di cosa giudicata senza ulteriori formalità.";

 

                                        che pertanto è stato formalmente ossequiato il disposto di cui all'art. 208 cpv. 1 CPPT, in particolare lett. e, che impone tale avvertenza nel decreto d'accusa;

 

                                        che giusta l'art. 19 CPPT, qualora non sia espressamente disposto il contrario, i termini fissati nel CPPT non possono essere prorogati;

 

                                        che in data 13 febbraio 2003 perveniva al Ministero Pubblico una raccomandata non datata (spedita il 12 febbraio 2003) in cui la Signora __________ __________ -__________ di __________ "a nome e per conto" di suo figlio __________ __________ __________, chiedeva che "tutto sia congelato sino al ritorno di mio figlio (previsto per la fine di febbraio)", assente, a suo dire, all'estero "in un programma di aiuto sociale in America latina" (doc. 1);

 

                                        che tale scritto è stato inviato ben oltre il termine perentorio di quindici giorni fissato dalla legge (art. 208 cpv. 1 lett. e CPPT) e indicato nel decreto d'accusa;

 

                                        che la __________ __________ -__________ giustifica l'intempestività con il fatto che lei non "fosse autorizzata ad accedere" alla posta del figlio, assente al'estero da fine dicembre 2002 (doc. 1);

 

                                        che l'interrogatorio dell'accusato di fronte agli organi inquirenti è avvenuto nel marzo 2002;

 

                                        che il 6 marzo 2003 l'accusato ha sottoscritto la dichiarazione ex art. 207-207a CPPT in cui dichiarava di aver preso conoscenza che gli atti dell'inchiesta preliminare di polizia per il reato di sommossa durante la Sagra dell'Uva 2001 di __________ vengono trasmessi al Ministero Pubblico;

 

                                        che in tale dichiarazione è espressamente indicato che "il Procuratore Pubblico, ricevuti gli atti dell'inchiesta di polizia, se riterrà di dover formulare un decreto di accusa nei miei confronti sulla scorta di tali atti e, in genere, delle risultanze delle informazioni preliminari, lo potrà fare senza ulteriori avvisi (art. 207a CPP)";

 

                                        che l'accusato è cognito dell'iter procedurale penale essendo stato soggetto a cinque decisioni di condanna per reati diversi, dal giugno 1998 al giugno 2001;

 

                                        che egli doveva quindi ragionevolmente attendersi a breve-medio termine una decisione dal Procuratore Pubblico in merito ai fatti per i quali era stato interrogato nel marzo 2002 (cfr. DTF 116 Ia 90);

 

                                        che all'accusato incombeva un cosiddetto "obbligo di ricezione" ("Empfangspflicht"), derivante dal principio della buona fede, in base al quale egli doveva adottare le misure necessarie affinché le comunicazioni ufficiali potessere essergli notificate, ad esempio indicando un rappresentante autorizzato a ricevere tali atti oppure informando l'autorità circa la sua assenza (DTF 107 V 187), rispettivamente segnalando a quest'ultima un indirizzo presso il quale recapitare la posta (DTF 117 V 131 cons. 4a);

 

                                        che quindi una parte coinvolta in una procedura giudiziaria pendente deve, prima di assentarsi all'estero, designare un patrocinatore o un rappresentante e fornirgli tutti i ragguagli necessari che interessano eventuali sviluppi della procedura medesima (RDAT 1995-I n. 15; CCC 18 luglio 1990 in re __________ c. __________); non è scusabile chi si assenta per un lungo periodo senza preoccuparsi di essere opportunamente informato sui propri affari e viene così ad ignorare la decorrenza di un termine (RDAT 1992-I, n. 19t);

 

                                        che l'accusato avrebbe dovuto prendere i provvedimenti opportuni, dovendo attendersi che negli oltre tre mesi di sua assenza all'estero, peraltro non comprovata, gli venissero recapitati atti relativi al procedimento penale aperto contro di lui;

 

                                        che a maggior ragione ciò vale, se, come in casu, l'accusato, attendeva la decisione, presumibilmente il decreto d'accusa, a conclusione di tale procedimento, e non un mero atto di tipo incidentale;

 

                                        che nemmeno va concessa ulteriore disamina allo scritto della di lui madre e in particolare in merito alla sua legittimazione ad agire, poiché in ogni caso, come visto, intempestivo;

 

                                        che, visto quanto precede, nulla giova all'accusato la lettera 14 marzo 2003 in cui rende "formale" il proprio volere di opposizione;

 

                                        che in tale scritto nemmeno si può intravvedere un'istanza di restituzione dei termini ai sensi dell'art. 21 CPPT, primariamente poiché non v'è richiesta in tal senso, in subordine poiché non è stata prodotta prova alcuna dell'impedimento senza colpa nell'osservare il termine assegnato nel decreto d'accusa;

 

                                        che pertanto il decreto d'accusa no. DA __________/__________ del __________ 2003 è regolarmente cresciuto in giudicato;

 

                                        che ne consegue che il dibattimento già fissato per martedì 7 ottobre 2003 va annullato;

 

p.q.m.,

 

visti                                   gli art. 19, 21, 208, 210 e 211 CPPT;

 

 

pronuncia                 1.     L'opposizione al decreto d'accusa no. DA __________/__________ del __________ 2003 emesso nei confronti di Ignazio __________ __________, __________o, è irricevibile.

 

                                 2.     Il dibattimento previsto per martedì 7 ottobre 2003 alle 14.30 è annullato.

 

                                 3.     Alla crescita in giudicato del presente giudizio, l'incarto sarà retrocesso al Procuratore Pubblico per quanto di sua competenza.

 

                                 4.     La tassa di giustizia di fr. 50.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico di __________ __________ __________, __________.

 

                                 5.     Contro il presente giudizio è data facoltà di ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale, __________. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 CPPT).

 

 

 

 

                                 6.     Intimazione:

                                        __________, Via __________ __________, __________,

                                       Procuratore generale Bruno Balestra, Via __________ __________, __________,

                                       Comune di __________, Via __________ __________, __________,

                                       __________ __________, Via __________ __________, __________,

                                        Ministero pubblico della Confederazione, __________,

 

                                        e, alla crescita in giudicato,

 

                                        Comando della Polizia cantonale, __________,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, __________,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.

 

 

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Giovanni Celio

 

p.p. Marco Kraushaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.