Incarto n.
10.2003.246, 10.2003.255/fc

 

DA 928/2003

DA 929/2003

Bellinzona

12 giugno 2003

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria, per giudicare

 

 

__________, __________.1983, di __________ e __________ n. __________, nato a __________ /__________, attinente di __________ (__________)/__________, domiciliato a __________, Via __________ __________, celibe, giardiniere paesaggista

difeso da: Avv. __________, __________,

 

__________ __________, __________.1982, di __________ e __________ n. __________, nato a __________ /__________, attinente di __________ /__________, domiciliato a __________, Via __________ __________, celibe, giardiniere paesaggista

difeso da: Avv. __________, __________

 

 

 

prevenuti colpevoli di           incendio colposo,

                                        per avere il 15.01.2003 a __________, omettendo di spegnere correttamente i mozziconi di sigaretta lasciati, in un secchio di plastica, causato per negligenza un incendio che si propagò all'interno di una baracca in legno sita sul mappale n. __________ RFD Locarno di proprietà di __________ __________;

 

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

reato previsto                     dall'art. 222 cpv. 1 CP;

 

perseguiti                          con decreti d’accusa del 17 marzo 2003 n. DA __________/__________ (____________________) e n. DA __________/__________ (____________________) del Sost. Procuratore pubblico Andrea Pagani, __________, che propone la condanna per entrambi:

 

                                        1.  Alla pena di 10 (dieci) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 1 (uno) anno.

 

                                             Riservate le disposizioni di cui all'art. 15 della Legge cantonale sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI).

 

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.--;

viste                                  le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente in data 21 marzo 2003;

 

indetto                               il dibattimento 12 giugno 2003, al quale sono comparsi gli accusati personalmente ed i loro difensori, mentre il Procuratore pubblico con lettera 14 maggio 2003 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

 

accertate                           le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;

 

sentiti                                il difensore di __________, il quale chiede la piena assoluzione per non avere commesso il fatto e per il principio in dubio pro reo, osserva che non vi è agli atti alcun elemento che permetta di stabilire chi sarebbe l'autore del reato;

 

                                        il difensore di __________, il quale chiede il proscioglimento sulla base del principio in dubio pro reo, rileva che in ogni caso i due accusati non possono avere compiuto una negligenza in correità e che, quindi, in caso di condanna uno dei due lo sarebbe sicuramente a torto;

 

sentiti                                da ultimo gli accusati;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

 

                                    1.  Se __________ __________ è autore colpevole di incendio colposo per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

 

                                    2.  Se __________ __________ è autore colpevole di incendio colposo per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

 

                                    3.  Sulle pene proposte e sulle spese a carico di ciascun accusato.

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 222 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

proscioglie                       __________ __________ e __________ __________,

                                        dal reato di incendio colposo per i fatti compiuti a __________ il 15 gennaio 2003 nelle circostanze descritte nei decreti d'accusa n. DA __________e __________/__________del ____________________ 2003;

 

carica                               le spese allo Stato.

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

__________ __________, Via __________ __________, __________,

__________, Via __________, __________,

Sost. Procuratore pubblico Andrea Pagani, __________ , __________,

Avv. __________, Via __________ __________, __________,

Avv. __________, Via __________, __________,

 

                                        Comando della Polizia cantonale, __________,

                                        Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________

 

 

 

La sentenza è definitiva.

 

 

 

Il presidente:                                                                La segretaria: