Incarto n.
10.2003.275

DA 1171/2003

Bellinzona,

26 settembre 2003

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

 

sedente con il segretario Mattia Pontarolo per giudicare

 

 

__________ __________, __________.1946, di __________ e fu __________ n. __________, nata a __________ __________ /__________, attinente di __________ /__________, domiciliata a __________ __________, Via __________ __________, divorziata, casalinga

 

 

prevenuta colpevole di         disobbedienza a decisioni dell'autorità,

 

                                        per non aver ottemperato, a __________ a partire da fine luglio 2002, alla decisione della Pretura di __________ __________ del 15 luglio 2002, emanata sotto la comminatoria dell’art. 292 CPS, decisione che prevede l’obbligo di mettere immediatamente a disposizione a __________ le chiavi del locale magazzino __________ a __________, preso in locazione da quest’ultimo;

 

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

reato previsto                     dall' art. 292 CPS;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del __________ 2003 no. DA __________ del Procuratore pubblico Luca Maghetti, __________, che propone la condanna dell'accusato:

 

1.       Alla multa di fr. 150.— (centocinquanta), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 (tre) mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cfr. 3 CPS).

2.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.— (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.— (cinquanta).

3.       La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

 

vista                                  l'opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 17 aprile 2003 dall'accusato;

 

indetto                               il dibattimento 26 settembre 2003, al quale era presente il patrono di parte civile, avv. __________ __________, __________, mentre l'accusata, regolarmente citata a mezzo della raccomandata 20 agosto 2003, non è comparsa e il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

 

proceduto                          nelle forme contumaciali;

 

data                                  lettura del decreto d'accusa;

 

acquisiti                            gli atti formanti l'incarto del Ministero pubblico;

 

prodotti                              dall’avv. __________, __________a, i seguenti ulteriori documenti:

-          doc. 3: decisione 25 ottobre 2001 dell’ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________;

-          doc. 4: decisione del 9 gennaio 2002 del suddetto ufficio di conciliazione;

-          doc. 5: verbale e decisione 24 luglio 2003 del predetto ufficio;

-          doc. 6: copia fotostatica scritto 17 aprile 2001 __________ __________ / __________ Seria;

-          doc. 7: copia no. 9 ricevute di pagamento per un importo complessivo di fr. 4’290.—;

 

data                                  la parola al patrono di parte civile, avv. __________, il quale chiede la conferma integrale del decreto di accusa in narrativa. Per quanto attiene alle pretese di parte civile, si riserva di farle valere in toto in sede civile. A titolo di ripetibili per le spese di patrocinio sostenute nell’ambito del presente procedimento penale, chiede che l’imputata venga condannata a corrispondergli l’importo di fr. 1'200.—;

 

letti ed esaminati                gli atti;

 

posti                                 a giudizio, con l’accordo del patrono di parte civile, i seguenti quesiti:

 

1. È __________ __________ autrice colpevole del reato di disobbedienza a decisioni dell’autorità?

2.     In caso di risposta affermativa al quesito precedente, quale pena gli deve essere comminata?

 

3.     In caso di condanna al pagamento di una multa, la stessa deve essere iscritta a casellario giudiziale?

 

4.     Se la pretesa fatta valere dalla parte civile a titolo ripetibili per le spese sostenute nell’ambito del presente procedimento penale, prudenzialmente indicate in fr. 1'200.-, possa essere accolta.

 

5.     Il giudizio sugli oneri processuali.

 

Preso atto                         che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 63, 292 CPS ; 9 litt. c e 12 litt. c dell’Ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato; 273 e segg., 277 CPP;

 

rispondendo                       affermativamente ai quesiti no. 1 e parzialmente 4, negativamente al quesito no. 2,

 

dichiara                           __________ __________,

                                        autrice colpevole di disobbedienza a decisioni dell'autorità, art. 292 CPS, per i fatti compiuti a __________ __________ __________ a partire da fine luglio 2002, nelle circostanze di luogo e tempo descritte nel decreto di accusa No. DA __________/__________del __________ __________ 2003;

 

 

condanna                         __________ __________, __________.1946 di __________ e fu __________ n. __________, attinente di __________ /__________, domiciliata a __________ __________, divorziata,

 

                                    1.  alla multa di fr. 150.00 (centocinquanta);

 

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.00 (fr. 800.00 in caso di motivazione scritta);

 

3. al pagamento al signor __________ __________ dell’importo di fr. 1'000.00 (mille) a titolo di ripetibili.

 

 

Assegna                           alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e l’avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

 

avverte                             la condannata in contumacia della sua facoltà di presentare, nel termine di sei mesi dall'emanazione della sentenza, istanza per un nuovo giudizio, ritenuto che in caso contrario il giudizio contumaciale di condanna diverrà definitivo, a condizione che l'accusata abbia avuto conoscenza della citazione per il dibattimento odierno. Per le tasse e spese, nonché per i risarcimenti la presente sentenza è immediatamente esecutiva (art. 277 cpv. 5 CPP).

 

 

Intimazione a:

__________, Via __________, __________,

Procuratore pubblico Luca Maghetti, Via __________, __________,

__________, Via __________, __________,

Avv. __________, Via __________ , __________,

 

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

 

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, __________,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, __________,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,

                                        Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________.

 

 

 

 

Il giudice:                                                                     Il segretario:

 

 

 

 


Distinta spese                    a carico di __________,

 

                                        fr.                  150.00            multa

                                        fr.                  300.00            tassa di giustizia

                                        fr.                  100.00            spese giudiziarie

                                        fr.                  550.00            totale