Incarto n.
10.2003.308/DEM

DA 1134/2003

Bellinzona

26 giugno 2003

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

 

sedente con il segretario Massimo de'Sena per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

 

 

__________

difesa da: __________,

 

siccome

ritenuta colpevole di            Ingiuria;

                                         per avere, a __________ nel corso del mese di ottobre 2001, offeso l’onore di __________ tacciandole con epiteti vari tra i quali “troiette”, “puttana” e “troia”;

 

fatti avvenuti                       nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo;

 

reato previsto                      dall' art. 177 CPS;

 

e meglio                             come al decreto d’accusa no. DA 1134/2003 di data 7 aprile 2003 del Procuratore pubblico __________ per cui fu proposta la condanna

 

1.       Alla multa di fr. 150.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto;

2.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

 

vista                                 l'opposizione interposta in data 24 aprile 2003 dall'accusata;

 

considerato che                - secondo l’art. 208 cpv. 1 lett. e CPP l’accusato e la parte civile che intende opporsi ad un decreto d’accusa deve presentare opposizione al Procuratore pubblico entro 15 giorni dall’intimazione del decreto medesimo, senza di che le proposte contenute in quest’ultimo acquistano forza di giudicato.

                                          Nella fattispecie, il Ministero pubblico ha intimato il decreto d’accusa in esame in data 7 aprile 2003. L’accusata lo ha pertanto ricevuto, al più presto, il giorno successivo, 8 aprile 2003, di modo che il termine di 15 giorni per inoltrare l’opposizione iniziava a decorrere il 9 aprile 2003, per scadere il 23 aprile 2003.

                                          L’opposizione, datata 24 aprile 2003, è stata inviata in data 25 aprile 2003 (cfr. busta d’intimazione), di guisa che la stessa è tardiva, non avendo nemmeno l’accusata prodotto alcun documento attestante un eventuale ritiro del menzionato decreto successivamente al giorno 8 aprile 2003.

                                         

                                       - ne consegue che il decreto d’accusa 7 aprile 2003 del Procuratore pubblico __________ è cresciuto in giudicato.

 

 

                                  

pronuncia:               1.     L’opposizione 24/25 aprile 2003 della signora __________ è irricevibile siccome tardiva.

                                       Di conseguenza il decreto d’accusa 7 aprile 2003 del Procuratore pubblico __________ è cresciuto in giudicato.

 

                                2.     Non si prelevano né tasse né spese.

 

                                3.     Contro il presente giudizio le parti hanno il diritto di presentare ricorso, per il tramite di questo giudice, alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di 20 (venti) giorni.

 

                                 4.     Intimazione a:

 

__________,

Lic.iur. __________,

Procuratore pubblico __________,

__________,

 

 

 

 

Il giudice:                                                                     Il segretario: