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Incarto
n. DA 1475/2003 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Claudio Rotanzi |
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sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario assessore, per giudicare
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__________, di __________ e __________ nata __________, nato a __________ (__________) il __________.1972, cittadino italiano, domiciliato a __________, Via __________ __________, celibe, magazziniere difeso da: Avv. __________ __________, __________;
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prevenuto colpevole di danneggiamento
per avere,
il 22 ottobre 2002, a __________, in Via __________,
intenzionalmente danneggiato con il tubo di un aspirapolvere domestico, l'autovettura __________ __________ __________, targata __________, di proprietà della __________ SA, provocando un'ammaccatura sopra il parafango anteriore destro ed una crepa nel faro anteriore destro, per un danno complessivo di fr. 1'804.--;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 144 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d'accusa no. __________/__________ del __________ 2003 del Procuratore Pubblico, Rosa Item che propone la condanna del prevenuto
1. Alla multa di fr. 500.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al versamento alla parte civile __________ SA, __________, dell'importo di fr. 1'804.--, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.--.
ed inoltre La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 22 maggio 2003 dall'accusato;
indetto il pedissequo dibattimento 24 ottobre 2003, al quale hanno partecipato il prevenuto assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
ritenuto che il Giudice, prima della discussione ed in applicazione dell’art. 250 cpv. 1
CPP e constatati dal dibattimento nuovi fatti, ha prospettato alle parti una
nuova ulteriore imputazione, segnatamente quella di danneggiamento per
avere, il 22 ottobre 2002, a __________, in Via __________, intenzionalmente
danneggiato con il tubo di un aspirapolvere domestico, l'autovettura __________
__________, targata __________, di proprietà della __________ SA, provocando non
meglio quantificati danni esterni sul cofano anteriore della stessa in prossimità
del cruscotto;
sentito il difensore, il quale chiede in via principale l’assoluzione del prevenuto in
applicazione del principio in dubio pro reo. In via subordinata postula il
proscioglimento del prevenuto in applicazione dell’art. 33 CPS (legittima
difesa). In ogni caso chiede il rinvio delle pretese di parte civile al competente
foro non essendo accertato il nesso causale diretto tra l’atto del prevenuto ed il
danneggiamento in quanto tale e non essendo comunque accertabile l’entità
del (denegato) danneggiamento.
sentito da ultimo l'accusato il quale si rimette a quanto affermato dal suo difensore;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È __________ __________ colpevole di
danneggiamento per avere
1.1. il 22 ottobre 2002, a __________, in Via __________,
intenzionalmente danneggiato con il tubo di un aspirapolvere domestico, l'autovettura __________ __________, targata __________, di proprietà della __________ SA, provocando un'ammaccatura sopra il parafango anteriore destro ed una crepa nel faro anteriore destro per un danno complessivo di fr. 1'804.--;
o, subordinatamente,
1.2. per avere, il 22 ottobre 2002, a __________, in Via __________,
intenzionalmente danneggiato con il tubo di un aspirapolvere domestico, l'autovettura __________ __________ __________, targata __________, di proprietà della __________ SA, provocando non meglio quantificati danni esterni sul cofano anteriore della stessa in prossimità del cruscotto;
2 . Ha agito per legittima difesa ex art. 33 cpv. 1 CPS?
3. In caso di risposta affermativa al quesito no. 1. e negativa al quesito no. 2, se
deve essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.
4. In caso di risposta affermativa al quesito no. 3, se deve essere
concessa la sospensione condizionale della pena e per quale
lasso di tempo.
5. In caso di risposta affermativa al quesito no. 3., se la condanna deve essere
iscritta a casellario giudiziale e cancellata entro un anno, se l’imputato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4 e 106 cpv. 3 CPS).
6. In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono
essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale
misura.
7. Se la pretesa di parte civile deve essere rinviata al competente foro civile.
8. In caso di risposta negativa al quesito no. 7., se deve essere integralmente
ammessa la pretesa di parte civile.
9. Oppure in misura minore.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 144 cpv. 1 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti 1.2, 3, 5, 6, 7 e negativamente ai quesiti 1.1, 2
venendo contestualmente a cadere i quesiti no. 4, 8, 9;
dichiara __________ __________, __________.1972, di __________ e __________ n. __________, nato a __________, cittadino italiano, domiciliato a __________, Via __________ __________, celibe,
colpevole di
danneggiamento
per avere, il 22 ottobre 2002, a __________, in Via __________,
intenzionalmente danneggiato con il tubo di un aspirapolvere domestico, l'autovettura __________ __________, targata __________, di proprietà della __________ SA, provocando dei danni esterni sul cofano anteriore in prossimità del cruscotto;
di conseguenza
condanna __________, di __________ e __________ nata __________, nato a __________ (__________) il
__________.1972, cittadino, italiano, domiciliato a __________ Via __________ __________,
celibe, fattorino;
1. Alla multa di fr. 400.-, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Le pretese di parte civile sono rinviate al competente foro civile.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- (aumentata a Fr. 800.- in caso di richiesta di motivazione scritta) e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
ed inoltre La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).
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Intimazione a: |
- __________, Via __________ __________, __________, - Procuratore pubblico Rosa Item, Via __________ __________, __________, - __________ __________ __________ (già __________ SA), c/o avv. __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ - Avv. __________, __________ __________, __________, - Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________, - Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________, - Sezione esecuzione pene e misure, __________, - Comando della Polizia cantonale, __________, - Sezione cantonale degli Stranieri, Ufficio giuridico, __________ |
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario assessore:
Distinta spese a carico di __________,
fr. 400.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 0.00 testi
fr. 800.00 totale