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Incarto
n. DAC 455/2001 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
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__________, di __________ e di __________ nata __________, nato il __________ 1963, cittadino italiano, domiciliato a __________, coniugato, impiegato, difeso da: avv. __________ __________, __________, |
prevenuto colpevole di 1. ripetuta truffa,
per avere, agendo in correità con __________ __________ e __________ __________ nell'ambito di un unico e concordato disegno, a __________ nel periodo dal 27 gennaio 1995 al 28 agosto 1997, per procacciare a __________ __________ un indebito profitto, nella sua qualità di impiegato addetto agli acquisti ed alla vendita di pesce presso la società __________ SA, __________, affermando cose false ingannato, comunque concorso ad ingannare con astuzia la società __________ - __________ SA, __________, presso la quale __________ __________ operava quale cuoco e responsabile degli acquisti, inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio per complessivi fr. 20'439.60,
e meglio per avere, trasmesso ai dipendenti della società __________ SA addetti alla fatturazione 14 bollettini di consegna controfirmati da __________ attestanti, contrariamente al vero, forniture di pesce da parte della società __________ SA al ristorante __________ __________ - __________ SA, __________, a pagare alla società __________ SA le fatture emesse sulla base dei fittizi bollettini di consegna, per un importo complessivo pari a fr. 20'439.60, poi consegnato a contanti allo stesso __________;
2. ripetuta falsità in documenti,
per avere, a __________ nel periodo dal 27 gennaio 1995 al 28 agosto 1997, per procacciare a __________ __________ un indebito profitto nella sua qualità di impiegato addetto agli acquisti ed alla vendita di pesce presso la società __________ SA, __________, onde poter consumare le truffe di cui sopra ad 1. attestato in documenti, contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica,
e meglio per avere, attestato in 14 bollettini di consegna, contrariamente al vero, forniture di pesce da parte della società __________ SA, __________, al ristorante __________ __________ - __________ di __________, sapendo che essi sarebbero stati utilizzati da __________ __________, cuoco presso il predetto ristorante, per commettere una truffa ai danni della società __________ - __________ SA, __________, mediante consegna degli stessi quali giustificativi per il pagamento delle fatture che la società __________ SA avrebbe successivamente emesso per le inesistenti forniture di pesce in essi attestate;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 146 cpv. 1 e art. 251 cifra 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del __________ 2001 n. DAC __________/__________ del Procuratore generale Luca Marcellini, __________, che propone la condanna:
1. Alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;
ed inoltre 3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l'opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 13 giugno 2001 dal difensore;
indetto il dibattimento 18 novembre 2003, al quale hanno partecipato l'imputato, assistito dal difensore, avv. __________ __________, ed il Sostituto Procuratore pubblico Clarissa Torricelli Bernasconi;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il Sostituto Procuratore pubblico, la quale chiede la conferma integrale del decreto d'accusa;
sentito il difensore, il quale chiede di derubricare la commissione del reato di truffa da correità in complicità, in considerazione del ruolo secondario e subordinato dell'imputato rispetto a quello del fratello __________ __________ e del signor __________ __________, nonché del fatto che non ha conseguito alcun beneficio. Nella commisurazione della pena chiede di tenere conto dell'attenuante specifica del lungo tempo trascorso e del fatto che è il suo assistito è incensurato;
sentito in replica il Sostituto Procuratore pubblico, la quale osserva che nella presente fattispecie non sono dati gli estremi per riconoscere l'esistenza di semplice complicità. Ribadisce pertanto la richiesta di piena conferma del decreto d'accusa;
sentito in duplica il difensore, il quale ribadisce quanto esposto in precedenza;
sentito da ultimo l'accusato, il quale non ha nulla da aggiungere;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E' il signor __________ __________ autore colpevole di:
1.1. Ripetuta truffa?
1.2. Trattasi invece di complicità in truffa?
1.3. Ripetuta falsità in documenti?
2. In caso di risposta affermativa deve, e se sì in che misura, essere ridotta la condanna proposta?
3. Può beneficiare dell'attenuante del lungo tempo trascorso?
4. L'eventuale pena deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. A chi vanno caricate la tassa di giustizia e le spese?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 63, 64 e ss., 146 cpv. 1 e 251 cifra 1 CPS; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti, ritenuto che nel caso concreto non sono dati gli estremi per riconoscere una complicità, ma considerato il lungo tempo trascorso dai fatti e l'incensuratezza dell'imputato;
dichiara __________
autore colpevole di:
1. ripetuta truffa, art. 146 cpv. 1 CPS,
2. ripetuta falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CPS,
per i fatti compiuti a __________ nel periodo dal 27 gennaio 1995 al 28 agosto 1997 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DAC __________/__________del __________ 2001;
condanna __________
1. alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di fr. 400.-- (fr. 800.-- in caso di motivazione scritta);
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
__________, Via __________ __________, __________, Sostituto Procuratore pubblico, Clarissa Torricelli Bernasconi, Via __________ __________, __________, Avv. __________, Via __________ __________, __________, Ministero pubblico della Confederazione, __________,
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Comando della Polizia cantonale, __________,
Sezione esecuzione pene e misure, __________,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ufficio giuridico, __________,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di __________,
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 400.00 totale