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Incarto
n. DA 2000/2003 |
Bellinzona
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Sentenza con motivazione In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Claudio Rotanzi |
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sedente con Michele Maggi, in qualità di Segretario assessore, per giudicare
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__________ __________; difesa da: __________
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prevenuta colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzata, a __________ e in altre località non meglio precisate, nel periodo ottobre 2002/15 marzo 2003, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 19a LStup;
perseguita con decreto d'accusa no. __________/__________ del __________ 2003 del Procuratore Pubblico, Marco Villa che propone la condanna della prevenuta
1. Alla multa di Fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di Fr. 100.- e delle spese giudiziarie di
Fr. 300.-.
3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data
17 giugno 2003 dall’accusata;
indetto il pubblico dibattimento del 4 marzo 2004, al quale sono comparsi l’accusata personalmente, assistita dal difensore, avv. __________, __________, mentre che il Procuratore Pubblico, con suo scritto del 14 gennaio 2004, ed avvalendosi della facoltà concessagli dall’art. 274 cpv. 2 CPP, ha rinunciato ad intervenire allo stesso, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio della prevenuta, la quale ha ripetutamente negato ogni addebito penale;
sentito il difensore, il quale ha chiesto il proscioglimento della prevenuta in virtù del
principio ‘in dubio pro reo’, come pure il riconoscimento di congrue ripetibili in
suo favore e a carico dello Stato, nonché il rimborso della fattura di cui al
documento prodotto in sede dibattimentale sub.doc.3 e relativo all’esame
tossicologico del capello effettuato ad opera del __________, Laboratorio Analisi
__________ SA, __________;
sentita da ultimo l’accusata, la quale si rimette a quanto affermato dal proprio
difensore, dichiarando di non avere mai fatto uso di sostanze psicotrope;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È __________ colpevole di
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzata, a __________ e in altre località non meglio precisate, nel periodo ottrobre 2002/15 marzo 2003, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina;
2. In caso di risposta affermativa al quesito no. 1., se deve
esserle inflitta una pena, di che natura ed in che misura.
3. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere
concessa la sospensione condizionale della pena e per quale
lasso di tempo.
4. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere
iscritta a casellario giudiziale.
5.Se, in caso di risposta negativa al quesito no. 1., in applicazione dell’art. 9 cpv.
6 CPP, devono essere assegnate ripetibili a beneficio della prevenuta ed in
quale misura.
6. In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono essere accollate
alla condannata le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. Nell’ambito di una vasta inchiesta di polizia, denominata “__________ ”, e tendente a smascherare un importante e vasto traffico, illegale e clandestino, di sostanze stupefacenti, è stata pure reiteratamente interrogata ad opera della Polizia giudiziaria, nel corso dei mesi di marzo/maggio 2003, __________ __________ - qui prevenuta - in quanto sentimentalmente legata e convivente di __________ __________ __________ __________ (__________.1981), il quale, con sentenza 3 luglio 2003 della Corte delle assise correzionali di __________, è stato condannato alla pena di dodici mesi di detenzione poiché ritenuto autore colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.
B. Fronte alle forze inquirenti, __________ __________ ha dichiarato di conoscere il __________ __________ da circa tre mesi asserendo comunque di non avere mai consumato alcun genere di droga e manifestando il proprio consenso a che le venissero prelevati suoi capelli alfine di sottoporli alle analisi tossicologiche (cfr. verbale di interrogatorio 15.03.2003). Nel suo nuovo interrogatorio del 18 marzo 2003, durante il quale le competenti Autorità hanno provveduto al prelievo del capello, la prevenuta ha nuovamente ribadito di non avere consumato in alcuna occasione sostanze stupefacenti.
In data 25 aprile 2003, a seguito degli esami effettuati sul capello della prevenuta, veniva stilato da parte del __________ di __________, il relativo rapporto tossicologico (no. esame __________), che dava esito positivo quo all’identificazione e alla presenza di cocaina, segnatamente in ragione di 2,9 ng di cocaina e met. per mg di capelli nel primo segmento analizzato (quello più vicino al cuoio capelluto e, quindi, quello di più recente crescita) e di 5,7 ng di cocaina e met. per mg di capelli nel secondo segmento (più distante, rispetto al primo, dal cuoio capelluto e, di conseguenza, di meno recente crescita).
C. In data 9 maggio 2003, i risultati delle predette analisi sono stati sottoposti all’accusata, che ne ha preso atto, pur ribadendo di non avere mai fatto uso (recte: toccato) della cocaina e asserendo che i risultati dell’esame tossicologico fossero sbagliati. Per il che, la prevenuta, su consiglio del proprio legale, si è rifiutata di apporre la propria firma al relativo verbale di interrogatorio, inoltrando pedissequamente, come visto, tempestiva opposizione al relativo decreto d’accusa del 16 giugno 2003 emanato nei suoi confronti per il titolo di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti ex art. 19a LStup e che è sfociato così nel procedimento che qui ci occupa.
D. Con ordinanza sulle prove del 19 agosto 2003, lo scrivente Giudice, in applicazione dell’art.227 cpv. 6 CPP, ha ordinato l’assunzione agli atti di un’attestazione del 20 giugno 2003 del Laboratorio Analisi __________ -__________ di __________, dalla quale si evince che un nuovo screening tossicologico (no. esame __________) effettuato sul capello della prevenuta (prelevatole in data 9 maggio 2003), ed eseguito ad opera dell’Istituto di medicina legale di __________, ha dato esito negativo, rilevando cioè la completa assenza nello stesso di sostanze quali cocaina et similia;
E. In sede dibattimentale, l’accusata ha ammesso di essere, a tutt’oggi, la convivente del precitato __________ (questi, sì, consumatore di cocaina), non avendo però questa relazione sentimentale alcun nesso causale, diretto e/o indiretto, con il proprio stile di vita, che ella ribadisce essere del tutto estraneo al mondo della droga ed al consumo di sostanze psicotrope di sorta. __________ ha infatti nuovamente e reiteratamente negato, nel modo più categorico, di avere mai fatto uso di cocaina o altre sostanze stupefacenti, ammettendo altresì il consumo da parte sua di determinati medicinali (alcuni di questi naturali, ed utilizzati per attività sportive di palestra) quali ‘Padma 28’, ‘Supradin’, ‘Veragutton 500 Forte’, ‘Universal Thermo Stack-Herbal’ (contenente, fra l’altro, sensibili dosi di guaranà e caffeina), ‘Dafalgan’ e ‘Roaccutan Forte’ (cfr. doc. 4 prodotto in sede di udienza), e dichiarandosi sempre convinta che l’esame tossicologico del Laboratorio __________ di __________, che la concerneva, fosse del tutto errato, da cui la sua manifesta intenzione di riproporre, come fatto, simile esame all’attenzione di un altro istituto, ed i cui risultati del 20 giugno 2003 risultano essere, a sua detta, pienamente corrispondenti alla verità e alla realtà dei fatti.
F.Nella sua arringa, il difensore, preliminarmente,conferma la bontà delle predette asserzioni dell’accusata e richiama la particolarità della fattispecie, avuto riguardo al fatto che il coinvolgimento iniziale della prevenuta nell’ambito di una inchiesta su largo raggio fosse unicamente dovuto ad un unico indizio, di tipo circostanziale, che constava nel legame affettivo e nella concreta convivenza instauratasi tra __________ ed il precitato __________ __________, manifestamente coinvolto in un traffico illegale di stupefacenti. Di questo importante mercato illegale, legato al commercio di sostanze psicotrope, e relazionato a molti, più o meno noti, delinquenti, la prevenuta non sarebbe però mai risultata, da nessuna delle molte inchieste promosse in tale ambito né dall’incartamento prodotto in sede dibattimentale sub docc. 5 e 6, esserne parte integrante ed integrata, meno che meno attiva. Ne scaturirebbe la chiara intenzione della prevenuta di volere a tutti i costi restare, come si suol dire, ‘fuori dal giro’, costituendo tale atteggiamento, già di per sé, la matrice della sua innocenza.
A detta del difensore, comunque, l’evidenza più eclatante che dovrebbe
condurre ad una sentenza di assoluzione per la prevenuta, consterebbe nei
due esami tossicologici agli atti - la difesa non sollevando in questo contesto
obiezione alcuna in punto alle modalità di esecuzione degli stessi, né in punto
alla constatazione, scientificamente provata, che, nel corpo umano, i capelli
crescano in ragione di circa 1 cm ogni mese - i quali (entrambi effettuati con
identici metodi e da enti più che rispettabili e riconosciuti) contrasterebbero
crassamente, per ciò che ne è dei loro risultati, fornendo, quo alla presenza o
meno di sostanze psicotrope (recte: cocaina) nel capello della prevenuta, due
accertamenti diametralmente opposti l’uno dall’altro, tale fattispecie dovendo
pedissequamente e giocoforza escludere l’intimo convincimento del Giudice in
punto alla (denegata) colpevolezza di __________ __________, ritenuto che,
sostanzialmente, una perizia escluderebbe l’altra; per dirla con le parole del
difensore stesso: “match nullo”! Stante quanto precede, e considerato quindi il
ragionevole dubbio che forzatamente dovrebbe istillarsi nell’apprezzamento
dei fatti e nella valutazione delle prove ad opera dell’Autorità giudicante, il
difensore postula l’assoluzione della prevenuta in virtù del noto principio
penale “in dubio pro reo”, ritenuta l’insufficienza di prove e considerata la
misconoscenza degli eventuali fattori che avrebbero potuto o meno influenzare
i due predetti screenings.
A ulteriormente sottomurare la necessità di assolvere l’accusata, il difensore
sottolinea il fatto che __________ __________, in ogni modo, nulla avrebbe da temere da
una sua ipotetica condanna (che del resto neppure verrebbe iscritta a
casellario giudiziale), ma, malgrado ciò, ella, proprio assumendosi tutti i rischi, i
costi e le spese (non indifferenti) di tutto l’iter procedurale, non farebbe altro
che dimostrare la propria buona fede come pure la propria convinzione quo
alla sua innocenza.
Per quanto riguarda poi, più tecnicamente, i risultati dell’esame del
18.03./25.04.2003 del Laboratorio __________ di __________, la difesa, a
sottolineare la possibile importanza di eventuali fattori estranei, che avrebbero
potuto influire sui risultati, e la loro conseguente rilevanza per ciò che ne è
della dignità probatoria (la cosiddetta Beweiswürdigkeit) di tale analisi, fa
rilevare come elementi quali l’umidità, nonché, in relazione ai normali prodotti
cosmetici per i capelli, i relativi residui (che potrebbero anche perdurare nel
tempo), come pure l’ingestione da parte della prevenuta dei predetti
medicamenti e la convivenza accanto al di lei amico, cocainomane, con la
relativa presenza nei locali da loro abitati della sostanza da questi consumata
(estremamente volatile), e che, per quanto sia dato di conoscere, attecchisce
facilmente sui capelli, potrebbero senz’altro avere influenzato, in modo anche
marcato e decisivo, l’esame tossicologico così effettuato; per il che,
quest’ultimo non potrebbe ritenersi fedefacente, comportando così, anche per
questo motivo, l’impossibilità di condannare __________ quale autrice
colpevole di consumo intenzionale, senza autorizzazione, di sostanze
stupefacenti a’ sensi dell’art. 19 lett. a Lstup.
considerato in diritto
1. Nel merito, la presente fattispecie deve concretamente e giocoforza essere attentamente valutata e vagliata, sia riguardo ai fatti che alla valutazione delle prove, alla luce dell’ampio potere di apprezzamento di cui beneficia il Giudice. Rientra in questo contesto la nota massima penale "in dubio pro reo", deducibile dall'art. 32 cpv. 1 Cost e, precedentemente, dall'art. 4 vCost. Tale principio si applica, principalmente, in punto alla valutazione delle prove, laddove esso comporta innanzitutto il fatto che il giudice non possa dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che la fattispecie si sia verificata in quel modo. Semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia sufficienti; essi sono infatti sempre possibili e una certezza assoluta non può essere pretesa. Il principio è invece violato quando il giudice condanni l'imputato, laddove avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 124 IV 86 cons. 2a, 120 Ia 31 cons. 2c, sentenza inedita 1P.91 12 maggio 2000 in re A., cons. 3).
2. Nodo gordiano della fattispecie risulta principalmente essere la problematica relativa ai risultati (apparentemente sorprendenti) dei due esami tossicologici agli atti, segnatamente quello del 25 aprile 2003 (prelievo capello del 18.03.2003) che ha accertato una sensibile positività quo alla presenza di cocaina nel capello della prevenuta, e quello del 20.6.2003 (prelievo capello del 9.5.2003) che ha, al contrario, accertato, evidentemente su un altro campione di capello della prevenuta, una chiara negatività circa la presenza di tale sostanza.
3. Orbene, proprio perché, come si evince dalla letteratura in materia, le differenze evidenziate dal confronto tra vari laboratori hanno permesso di indicare come la fase più critica della procedura analitica sia la preparazione del campione, risulta dunque di fondamentale rilevanza capire, ai fini di giudizio, cosa significhi un rilevamento tossicologico, e quali siano le relative tecniche, modalità e metodologie: fattori, questi, che determinano in modo particolarmente sensibile ogni e qualsivoglia risultato nell’ambito dei relativi screenings in materia.
4. Con il test del capello si possono evidenziare tracce delle seguenti sostanze: oppiacei (inclusa eroina, morfina e codeina), cocaina (incluso crack), anfetamine/metanfetamine e metilendiossi-derivati, cannabinoidi.
Questi esami consistono principalmente nell’analisi di una ciocca di capelli, polverizzata e sciolta in solventi, attraverso svariati sistemi, tra i quali quello della gascromatografia/spettrometria di massa (in seguito: GC/MS), oggi come oggi riconosciuto a livello internazionale quale metodologia preferita da tutti i laboratori di analisi nel settore, segnatamente per ciò che ne è della determinazione della presenza di cocaina e suoi derivati nel capello (cfr. Henderson/Harkey/Jones, Analysis of Hair for cocaine, http://itsa.ucsf.edu/~ddrc/CocHair.html, pag.13) e che è stato pure il metodo utilizzato sia dal Laboratorio __________ di __________, sia dal Laboratorio Analisi __________ di __________, e, per esso, dall’Istituto di medicina legale di __________. Dopo essere stato registrato, minuziosamente decontaminato tramite una serie di particolari ed accurati lavaggi successivi (a titolo di esempi: due lavaggi successivi con diclorometano, ognuno della durata di 5 minuti; tre lavaggi della durata di 5 minuti con acqua distillata, acetone ed etere di petrolio, rispettivamente, un lavaggio a 37° C per 15 minuti con alcool etilico o metilico; un lavaggio di 15 minuti con alcool etilico, seguito da tre lavaggi di 30 minuti con tampone fosfato, 0.01 M, pH 5.5: cfr. Pacifici, Linee guida per l’analisi delle sostanze d’abuso in matrici biologiche, parte II, www.sibioc.it/regioni/liguria/pacifici022.pdf), sminuzzato, pesato e reso omogeneo, il campione viene dunque finalmente analizzato.
5. L’ubicazione del campione di capello da estrapolare e la relativa tecnica, sono fattori importanti (recte: determinanti) poiché dalle esperienze di laboratorio si sono riscontrate differenze considerevoli, per ciò che ne è delle concentrazioni di droga trovate, a seconda del tipo di campione di capello raccolti, più o meno vicini al cuoio capelluto (cfr. Chatt/Katz, The biological basis for trace metals in hair. In: Katz, S.A., and Chatt, A. eds. Hair Analysis: Applications in the Biomedical and Environmental Sciences. New York: VCH, 1988, pag. 14-16). In altre parole, è stata scientificamente riscontrata una distribuzione non omogenea della cocaina/metaboliti nelle diverse regioni dello scalpo esaminate, il che pone problemi nella rappresentatività dei campioni a seconda della zona di prelievo del relativo capello. Il capello ritenuto maggiormente e tipicamente idoneo per la campionatura, e, oggi come oggi, effettivamente utilizzato dai laboratori a livello internazionale, risulta essere prelevato direttamente dallo scalpo, nella zona denominata ‘posterior vertex’, ossia la regione nucale e di più immediato contatto con il cuoio capelluto (cfr. Forensic Science International 107, 2000, 121-128), e ciò poiché la maggior parte dei capelli in questa area (85%) si trova nella sua fase di crescita attiva e, per questo motivo, più adatta ad incorporare sostanze psicotrope (cfr. Henderson/Harkey/Jones, op.cit., pag.2).
6. Per prassi internazionale riconosciuta (cfr. Forensic Science International 107, 2000, 121-128), il test viene effettuato in laboratorio su un campione di capelli, la cui lunghezza può variare, ritenendosi comunque generalmente idonea una lunghezza di 6 centimetri, suddivisa poi in segmenti da 3 cm cadauno (cfr. Forensic Science International 88, 1997, 17-24, For. Sc. Int. 84, 1997, 237-242) oppure quella di 4-5 centimetri (Forensic Science International, 107, 2000, 121-128), alcuni laboratori ritenendo, anzi, che tagliando il campione in segmenti ancora più corti (sino a 2 mm!), ne possa risultare una migliore analisi e risultati più specifici (cfr. Henderson, Harkey, Jones, op.cit., pag.2), laddove l’analisi dei capelli per segmentazione viene usata in particolare allo scopo di relazionare il periodo di ingestione della droga con l’ubicazione della stessa sulla lunghezza complessiva del capello. È infatti perfettamente riconosciuto, anche dai più autorevoli studi in materia - e lo stesso difensore lo ha del resto ammesso in sede di arringa - che i capelli umani crescano mediamente in ragione di circa un centimetro di lunghezza per mese solare (Henderson, Harkey, Jones, op.cit., pag.2).
7. Anche la massa di capelli utilizzata per gli esami tossicologici, espressa in
milligrammi, è importante. In primis, poiché, a seconda del relativo peso, è
scientificamente intuibile l’influsso (anche determinante) che il fattore di diluizione (il cosiddetto ‘dilution factor’), o fattore di dispersione, che dir si voglia, può esercitare sui risultati delle analisi, nel senso che con una maggiore massa di capelli, la presenza di cocaina negli stessi (se appartenenti ad un soggetto non cronicamente dipendente) si rileva, appunto, diluita sull’intero campione utilizzato, tanto da potere anche ottenere un effetto di negativizzazione dei risultati. In altre parole (e sempre per soggetti non cronici, ma consumatori saltuari) maggiore fosse il peso della mèche utilizzata, intuitivamente minore risulterebbe allora essere la concentrazione dell’eventuale sostanza psicotropa! Per dirla ‘a fette grosse’, se in un bicchiere contenente un decilitro di acqua si versasse un cicchetto di grappa, la concentrazione di quest’ultima risulterebbe senz’altro inferiore a quella trovata nel caso in cui si volesse versare la medesima quantità di grappa in una brocca contenente 10 dl di acqua! In secundis, poiché è altrettanto dimostrato dal punto di vista delle tecniche di laboratorio, come una quantità minima di peso di capello non possa affatto escludere che la sensibilità del metodo utilizzato non venga raggiunta, con la conseguenza di una (altamente) possibile e probabile negativizzazione dei risultati d’analisi così ottenuti.
8. La lunghezza ed il peso del campione sono poi simbioticamente relazionati tra loro, nel senso che - a titolo di esempio - se si volessero utilizzare mediante analisi GC/MS, due campioni di capello di pari peso ma di impari lughezza, i risultati risulterebbero differenti (se non divergenti, e ciò nel caso di una differenza di lughezza dei campioni particolarmente rimarcata e consistente in più centimetri) proprio a causa del noto ed empiricamente riconosciuto precitato fattore di diluizione e dispersione. Da cui, evidentemente e giocoforza(!), la fondamentale importanza in punto alla massa di capelli da utilizzare (e le conseguenti e logiche informazioni dettagliate da parte del Laboratorio in tal senso!), così da evitare una campionatura completamente incongrua e, dunque, inutilizzabile, poiché inattendibile sotto tutti i punti di vista, non da ultimo quello forense. In questo contesto, è unanimamente riconosciuto che le più indicative forchette quo alla migliore adeguatezza ed idoneità del peso del campione (rispettivamente di ciascun campione, se segmentati) variano, a seconda dei laboratori, tra i 50 ed i 100 milligrammi (cfr. Forensic Science International 84,1997, 19), rispettivamente tra 50 e 200 mg (cfr. Forensic Science International 107,2000, 123), o, ancora, fra un minimo di 30 mg ed un massimo di 50 milligrammi (cfr. Forensic Science International 84,1997, 238).
9. Il risultato finale delle analisi va espresso in nanogrammi di cocaina e metaboliti per milligrammi di capelli. Accanto al risultato quantitativo va sempre espressa, per i predetti motivi, la lunghezza in centimetri del segmento analizzato e la sua distanza dalla base del cuoio capelluto, come pure la relativa massa, espressa in milligrammi.
10. Concretamente, dall’analisi no. __________del Laboratorio __________ di __________ emerge, quo alla rivelazione di cocaina nei capelli della prevenuta, sia una positività nel primo segmento (da 0,0 a 3,0 cm) del peso di 44 mg, sia una positività nel secondo segmento (da 3,0 a 6,0 cm) del peso di 46 mg, rispettivamente in ragione di 2,9 ng di cocaina e met./mg di capelli, e di 5,7 ng di cocaina e met./mg di capelli, ritenuto un limite di rivelazione indicativo di 0,5 ng/mg di capelli. Il campione esaminato (della lunghezza di complessivi 6,0 cm ca., poi segmentato, e del peso complessivo di 90 mg) è stato direttamente eseguito presso il predetto istituto e la prevenuta è stata identificata direttamente in quella sede.
11.Per ciò che riguarda invece i risultati delle analisi GC/MS del 20 giugno 2003, di cui al documento assunto dallo scrivente Giudice con ordinanza sulle prove del 19 agosto 2003, e che ha dato un risultato di negatività in punto alla presenza di sostanze psicotrope nel capello (ricerca e identificazione di morfina, 6-monoaceltilmorfina (metabolita dell’eroina), codeina metadone, Ecstasy (MDMA), Eve (MDE) e cocaina), le informazioni ivi contenute circa le modalità d’esecuzione e, in particolare, la tipologia della matrice sottoposta all’analisi, constano unicamente della lunghezza della mèche di capelli utilizzata, pari a 20 cm. Per il rimanente, non viene fornita alcuna altra indicazione, né in punto alla eventuale segmentazione del campione, né, ed in particolare, per ciò che ne è del peso dello stesso, né tantomeno circa la questione a sapere se il campione di capelli fosse stato prelevato (come richiesto dagli studi più autorevoli in materia e per i motivi di cui sopra) direttamente nella zona nucale (posterior vertex) oppure altrove (ciò che è poco chiaro se solo si pon mente al fatto che, su espressa domanda del Giudice in sede dibattimentale, __________ __________ ha chiaramente descritto gestualmente, poi ritrattando, come la ciocca prelevatale, lunga circa 20 cm, le fosse stata tagliata in prossimità delle punte dei suoi capelli, relativamente lunghi, a distanza, dunque, ben lontana dalla predetta zona nucale!).
12.Persino il difensore, nel suo scritto 1. luglio 2003, notificando i risultati dell’esame tossicologico, ha dichiarato laconicamente che l’esame è consistito nella ricerca ed identificazione di sostanze psicotrope, tra cui la cocaina, su una mèche di capelli di 20 cm, senza alcuna altra chiarificazione di sorta. Anzi. V’è di più. Nel documento prodotto agli atti si afferma chiaramente come il rapporto sia completo (ergo: come non vi sia nessun’altra informazione disponibile). In calce al predetto documento (e segnatamente su entrambi i fogli che ne costituiscono la sua totalità e che, si noti bene, risultano ambedue rappresentare la pagina no. 1 di 1., e ciò a sottomurare ulteriormente la loro esaustività e compiutezza), si evidenzia poi come la versione del cosiddetto Memo Las, nonché la richiesta d’analisi, costituiscano parte integrante di tale rapporto e contengano informazioni sulle modalità di prelievo e di esecuzione delle analisi. Ma di tutto questo, in realtà, non v’è traccia alcuna!
13.Alla luce di tutte le predette fondamentali considerazioni tecnico-scientifiche relative al prelievo, alla misurazione, al peso, alla decontaminazione et cetera dell’esaminanda matrice, non vi è dunque chi non veda come il referto prodotto dal difensore non fornisca, in nulla e per nulla, le specifiche e dettagliate informazioni di cui lo scrivente Giudice necessiterebbe per potere davvero, sia da un punto di vista meramente giuridico che da quello scientifico, paragonare entrambi i referti, e per poterne così trarre le debite conseguenze. In particolare, non esprimendosi punto il referto del 20 giugno 2003 circa l’avvenuta o meno segmentazione del campione (la quale, come già detto, se effettuata, deve, per la prassi dei laboratori attualmente in auge, essere chiaramente comunicata nel relativo referto finale), non appare assolutamente arbitrario credere che tale esame possa essere stato effettuato sull’intera lunghezza di 20 cm (senza segmentazione), ciò che, empiricamente, comporterebbe il richiamo del citato fattore di diluizione. Anche, e soprattutto, la misconoscenza del peso del campione (altro elemento usualmente da indicare nel referto, proprio per la sua importanza ai fini dei relativi risultati) non permette al Giudice di trarre conclusione alcuna. Se è vero dunque che il difensore ha elegantemente cercato di istillare, per ciò che ne è del convincimento del Giudice, l’ipotesi del dubbio, è però altrettanto chiaro che questi, data la predetta inconsistenza del referto del 20 giugno 2003, e richiamato, al contrario, l’esaustivo, dettagliato e specificato esame del Laboratorio __________ di __________, non possa nutrire dubbi rilevanti e insopprimibili circa la effettiva e concreta presenza di cocaina nel primo (in ordine di tempo e analisi) campione di capelli di __________. Dalla presente fattispecie, estremamente particolare per il suo genere, non si può certo pretendere una certezza assoluta ed apodittica, ma l’esame tossicologico prodotto dalla difesa (scarno, per nulla scevro dalle più svariate e moltepici interpretazioni, ritualmente incompleto e privo delle più elementari informazioni) può unicamente generare dubbi astratti e teorici, i quali non costituiscono però substrato sufficiente per assolvere l’imputata, la perizia del Laboratorio __________ di __________ consentendo, per la sua completezza, una deduzione logica e rigorosa in punto all’accertato consumo di cocaina da parte di __________.
14. Ritenuta così, stante quanto precede, la completezza, l’esaustività e, dunque, la manifesta idoneità del referto tossicologico del 25 aprile 2003 del laboratorio __________ SA di __________ (analisi no. __________, prelievo del 18.03.2003), la cui dignità probatoria, proprio per questi motivi, può e deve essere considerata dallo scrivente Giudice, nell’ ambito dell’ apprezzamento delle prove, quale unico, vero ed incontrovertibile elemento ai fini di giudizio, non resta ora che chinarsi, nei considerandi qui appresso, sulle ulteriori allegazioni della difesa e volte a sottomurare la tesi di quest’ultima circa la concreta inaffidabilità e irrilevanza della positività riscontrata nel capello della prevenuta quo al suo uso e consumo di cocaina.
15. Intanto, quo ai predetti medicamenti ingeriti, a detta della prevenuta, a fare tempo dal mese di gennaio 2003 (cfr. doc.4), gli stessi non devono in alcun modo entrare in considerazione ai fini del presente giudizio, poiché, di per sé, il già citato metodo gascromatogafico GC/MS identifica unicamente gli ioni caratteristici della molecola propri della cocaina e dei relativi metaboliti (in particolare la benzoilecgomina), le sostanze contenute nei precitati farmaci nulla avendo notoriamente a che vedere con tale ione specifico.
16. Inoltre, vero è che prima della data del prelievo del capello effettuato sull’accusata (18 marzo 2003), ella già conviveva da qualche tempo con il citato __________, consumatore di cocaina. Malgrado ciò, il dubbio che il difensore vuole istillare, proprio per questo motivo, quo alla eventuale possibile contaminazione esterna da cocaina dei capelli dell’accusata, non può ragionevolmente essere ritenuto fattore determinante ed atto ad influenzare gli esami scientifici del Laboratorio __________ di __________, poiché, per esigenze tecniche e scientifiche, il campione di capello, come già detto sopra, viene sempre accuratamente lavato e decontaminato ad opera dei ricercatori. Per il che, stante la decontaminazione da agenti esterni (che, in quanto tale, presuppone pure scientificamente l’eliminazione di eventuali particelle di cocaina presenti sul capello e derivanti dall’ambiente circostante), questo Giudice giunge all’intimo convincimento che l’eventuale possibile presenza di cocaina nei locali usualmente frequentati dall’accusata e dal di lei convivente non possa concretamente influenzare i risultati scientifici di una seria ed approfondita analisi (effettuata oltretutto da un laboratorio estremamente competente e che da anni tratta in modo molto professionale simili casistiche). Oltretutto, la quantità di cocaina riscontrata nel campione è tutto fuorché irrilevante, non potendosi dunque ragionevolmente credere che, dopo accurata decontaminazione, l’eventuale (denegato) influsso esterno possa incidere in modo così marcato.
17. Per i medesimi motivi, neppure può poi entrare in linea di conto l’eventuale uso da parte dell’accusata di prodotti cosmetici per i capelli (coloranti, tinture, shampoo, ecc). In primo luogo poiché, come già detto, la nota e preventiva decontaminazione del campione di capelli effettuata dal Laboratorio, permette di eliminare gli agenti esterni impuri. In secondo luogo, poiché il metodo GC/MS permette di identificare perfettamente lo ione specifico della cocaina e dei suoi metaboliti, che non si riscontrano invece in simili prodotti. Va inoltre detto in questo contesto che se il capello dovesse essere stato a suo tempo cosmeticamente sottoposto a trattamenti fisici particolarmente forti, questi ultimi - ed è pure scientificamente provato - potrebbero sì influenzare l’esito delle analisi di laboratorio, ma nel senso di una negativizzazione dei risultati, e non di un incremento della positività, ciò che, evidentemente, andrebbe ad ulteriore discapito dell’accusata. Abbondanzialmente, e a conclusione della tematica trattata, deve pure essere rilevato che il colore naturale dei capelli, determinato a seconda della quantità di melanina ivi presente, non influisce punto sugli esami tossicologici quo alla rilevazione di cocaina negli stessi (cfr. http://www.omegalabs.net/abouthairtesting/hairtestingfaq/hairtestingfaq.aspx, n.23), né, meno che meno, eventuali pigmentazioni artificiali (nel caso di tinture) poiché notoriamente non contenenti lo ione specifico della cocaina e dei suoi metaboliti.
18. Pure il fattore umidità, così come paventato dal difensore, non risulta in nulla e per nulla influenzare l’esito delle usuali analisi di laboratorio, poiché, come avviene presso tutti gli Enti specializzati, il campione di capelli viene, come visto, inizialmente decontaminato attraverso una serie di lavaggi, indi, successivamene, seccato (cfr. Forensic Science International, 107, 2000, 261-271,) e, solo allora, frantumato e dunque sostanzialmente atto all’analisi (procedura, questa, notoriamente utilizzata pure dal Laboratorio __________ in questione). Per il che, stante il precitato procedimento di essicazione, neppure il ‘fattore umidità’, così come paventato dalla difesa, può trovare migliore sorte.
19. Alla luce dei considerandi che precedono, lo scrivente Giudice giunge
pertanto all’intimo convincimento che la totalità dei predetti fattori esterni allegati dal difensore, non possa minimamente influenzare l’esito del predetto referto tossicologico del Laboratorio __________ di __________, scientificamente certo e non inquinabile, come visto, né per eccesso né per difetto, da alcun tipo di elemento esterno, e tale da potersi così considerare - è importante ribadirlo! - quale concreta prova materiale in punto alla colpevolezza della prevenuta, la quale ha manifestamente consumato della cocaina, l’uso di tale sostanza psicotropa essendo stato rilevato nel di lei campione biologico.
20.Da ultimo, è altrettanto vero che la prevenuta, come già visto, non è risultata essere attivamente coinvolta nell’ambito delle predette inchieste giudiziarie operate su vasta scala dalle competenti Autorità, e che hanno invece visto coinvolto in particolar modo il di lei convivente. Questa constatazione dovrà senz’altro essere ritenuta dallo scrivente Giudice, avuto riguardo alla vita anteriore della prevenuta come pure alla sua personalità, nell’ambito delle valutazioni quo alla commisurazione della pena, di cui si dirà nei considerandi qui appresso, ma non può certo essere ragionevolmente considerata quale indizio atto a scagionarla dal reato di contravvenzione alla LF sugli stupecacenti, e questo poiché nessuno, neppure chi scrive, ha mai sostenuto durante il dibattimento, la tesi (arbitraria) secondo la quale la convivenza della prevenuta con il precitato __________ costituirebbe, di per sé, quel nesso causale diretto con il consumo da parte di questa di sostanze psicotrope, e, dunque, e contrario, l’altrettanto arbitraria tesi tale per cui il mancato coinvolgimento della prevenuta nelle inchieste di cui sopra potrebbe costituire un nesso causale diretto con la sua più totale purezza ed innocenza in punto al consumo di sostanze psicotrope. Il fatto poi che __________ abbia reiteratamente insistito a proclamare la propria innocenza, sobbarcandosi pedissequamente il rischio di tutti i supplementari oneri finanziari (tasse, spese, onorari) che deriverebbero da tale atteggiamento processuale, rientra evidentemente nei suoi diritti di accusata, e non può influenzare punto l’intimo convincimento del Giudice che può solamente, e se del caso, rimarcare una non comune caparbietà nella personalità della prevenuta medesima. Ma tant’é.
21.Giusta l’art.19a cfr. 1 LStup, chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti è punito con l’arresto o con la multa. Per tutto quanto precede, __________ deve perciò essere dichiarata colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per avere, senza esserne autorizzata (non essendo emerso il contrario), a __________ ed in altre imprecisate località, nel periodo ottobre 2002 (periodo determinato dalla lunghezza di 6cm del campione di capello prelevato alla prevenuta in data 18 marzo 2003, e ritenuta una crescita media di circa 1cm/mese) / 15 marzo 2003 (giorno del suo primo interrogatorio fronte alla polizia giudiziaria), consumato personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina e va pedissequamente condannata per tale capo d’imputazione.
22.Quo all’entità e commisurazione della pena, la relativa proposta contenuta nel decreto d’accusa qui impugnato, e consistente in una multa pari a Fr. 300.-, appare, a mente dello scrivente Giudice, senz’altro equa e giustificata, confacentemente proporzionata al tipo di infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla Legge, e ciò poiché, in primis, la (accertata) presenza di sostanze psicotrope nel capello della prevenuta è risultata essere particolarmente importante e sensibile (le quantità di cocaina, espresse in nanogrammi, ivi riscontrate non potendosi infatti considerare particolarmente basse e/o irrilevanti, ciò che giocoforza presuppone un uso di tale sostanza ad opera della prevenuta prolungato nel tempo e non concentrato in un’unica occasione), escludendo già di per sé così l’eventualità di potere prescindere da ogni pena, come previsto dall’art. 19a cfr. 2 LStup, non trattandosi concretamente di ‘caso poco grave’ a'sensi della nota dottrina e giurisprudenza in materia (possibilità, quest’ultima, che, del resto, neppure è stata presa in considerazione, nemmeno in via subordinata, dal difensore stesso), e, d’altro canto, in secundis, poiché la vita anteriore della prevenuta - che si trova al momento oltretutto disoccupata ed alla ricerca (intensiva) di un posto di lavoro - ben lascia presagire una sua qual certa affidabilità, anche per il futuro (una ragazza, infatti, ancora in giovane età, incensurata, che ha dato buona mostra di sé in sede dibattimentale e che, soprattutto, non è risultata essere coinvolta attivamente nelle sciagurate e criminose attività del suo convivente, ciò che deve essere senz’altro motivo di plauso, stimolo e motivazione per __________, e questo anche, e a maggior ragione, per lasciarsi dietro sé l’ombra della droga e delle relative nefaste conseguenze fisiche e psichiche che questa notoriamente comporta) ritenuto poi in particolare come dall’esame tossicologico del Laboratorio __________ di __________, segnatamente dalla comparazione dei due segmenti di capelli colà utilizzati, si possa senz’altro affermare, non senza una certa soddisfazione da parte di chi scrive, che la prevenuta abbia vieppiù col tempo diminuito, in modo costante e sensibile, il consumo di sostanze psicotrope, dal momento che la quantità di tali sostanze presenti nel primo segmento di capelli della lunghezza di tre centimetri, cioé quello estirpato in prossimità del cuoio capelluto - e, per quanto detto sopra, indicativo di un avvenuto consumo o meno nei tre mesi direttamente antecedenti - risulta essere pressoché dimezzata (2,9 ng), rispetto a quella presente nel secondo segmento studiato, sempre di tre centimetri, ma di altrettanti distanziato dal cuoio capelluto - e, perciò, e come sopra, indicativo di un avvenuto consumo in un periodo tra i tre ed i sei mesi antecedenti il prelievo - che risulta contenere ben 5,7 (!) ng di cocaina e met./mg di capelli).
23. Stante la condanna dell’accusata, ed in applicazione del’art. 39 lett.a LTG, la tassa di giustizia in complessivi Fr. 600.-, come pure le spese, sono a carico di quest’ultima, le richieste della difesa volte alla corresponsione in favore di __________ di un importo a titolo di ripetibili ed al risarcimento dell’importo di Fr. 348,60 a titolo di rimborso per le spese da lei sostenute, di cui alla fattura 30.06.2003 del Laboratorio Analisi __________ di __________ e relativa al predetto esame tossicologico sul capello, dovendo entrambe essere pedissequamente respinte.
24. I dispositivi della presente sentenza sono stati comunicati verbalmente all’accusata ed al suo difensore in conclusione del dibattimento tenutosi il 4 marzo 2003, tutte le parti essendo state avvertite del diritto di presentare, per il tramite dello scrivente Giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione scritta della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). In tale ottica, e con tempestiva comunicazione 9/10 marzo 2004, __________, per il tramite del proprio difensore, ha depositato la dichiarazione di ricorso per cassazione. Da qui la necessità delle presenti e predette motivazioni.
per i quali motivi,
rispondendo affermativamente ai quesiti 1, 2 e 6, negativamente al quesito 4, e venendo contestualmente a cadere i quesiti no. 3 e 5;
richiamati gli artt. 19a LS, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;
dichiara __________, di __________ e __________ nata __________, nata a __________ il __________.1978, cittadina italiana, domiciliata a __________, Via __________, nubile, impiegata di commercio
colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzata, a __________ e in altre località non meglio precisate, nel periodo ottobre 2002/15 marzo 2003, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina;
condanna __________, di __________ e __________ nata __________ , nata a __________ il __________.1978, cittadina italiana, domiciliata a __________, Via __________ __________, nubile, impiegata di commercio
1. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di Fr. 600.- e delle spese giudiziarie di fr. 400.-.
ed inoltre 3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
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Intimazione a: |
__________
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nonché, alla crescita in giudicato della sentenza, a:
- Comando della Polizia Cantonale, __________,
- Polizia Cantonale, Polizia Giudiziaria, __________.
- Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________,
- Sezione dei Permessi e dell’Immigrazione, Ufficio giuridico, __________
- Ministero Pubblico della Confederazione, __________.
Il Giudice: Il Segretario assessore:
Claudio Rotanzi Michele Maggi
Distinta spese a carico di _________ _________,
fr. 300.00 multa
fr. 600.00 tassa di giustizia
fr. 400.00 spese giudiziarie
fr. 1300.00 Totale