Incarto n.
10.2003.419/bep

DA 1878/2003

Bellinzona

13 ottobre 2003

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Paola Belloli-Ducoli in qualità di segretaria, per giudicare

 

 

__________, __________.1936, fu __________ e fu __________ n. __________, nato a __________ /__________, attinente di __________ /__________, domiciliato a __________, Via __________ __________ __________, coniugato, orticoltore

(difeso da: Avv. __________, __________)

 

prevenuto colpevole di         ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti,

                                        per avere, senza essere autorizzato, locato per il tramite di __________ __________ alla società "__________ SA", due serre di sua proprietà che sapeva essere destinate alla coltivazione di canapa finalizzata alla produzione di derivati della canapa da immettere sul mercato degli stupefacenti (in particolare marijuana), percependo per la locazione un canone annuo di fr. 150'000.--;

 

fatti avvenuti                       il 10 gennaio 2003 e il 9 maggio 2003 a __________;

 

reato previsto                     dall'art. 19 cifra 1 LStup.;

 

perseguito                         con decreto d’accusa n. DA __________/__________ di data __________ 2003 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna dell'accusato:

 

                                        1.  Alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione, sospesi      condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

                                        3.  Ordina il dissequestro delle due serre sequestrategli dalla polizia il 9 maggio 2003 come risulta dal relativo verbale di sequestro (art. 165 CPPT),                sotto comminatoria di farne un uso consone alle finalità prettamente                                      agricole e nel rispetto delle vigenti leggi;

 

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 23 giugno 2003 dall'accusato;

 

indetto                               il dibattimento 13 ottobre 2003, al quale sono comparsi l'accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con scritto 11 settembre 2003 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impuganto; 

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento e in via subordinata una massiccia riduzione della pena;

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

 

                                 1.     Se __________ è autore colpevole di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

 

                                 2.     Sulle pene proposte e sulle spese.

 

                                 3.     Se deve essere ordinato il dissequestro delle due serre sequestrategli dalla polizia il 9 maggio 2003 come risulta dal relativo verbale di sequestro (art. 165 CPP).

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 19a cifra 1 LStup.; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

proscioglie                       __________,

                                        dall'imputazione di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti a __________ il 10 gennaio 2003 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA __________/__________del __________ 2003;

 

 

ordina                              il dissequestro delle due serre sequestrategli dalla polizia il 9 maggio 2003 come risulta dal relativo verbale di sequestro (art. 165 CPPT),                                sotto comminatoria di farne un uso consono alle finalità prettamente                                      agricole e nel rispetto delle vigenti leggi.

 

 

carica                               le spese allo Stato.

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

Intimazione a:

__________, Via __________, __________ ,

Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, __________,

Avv. __________, __________, __________, __________,

Ministero pubblico della Confederazione, __________

Comando della Polizia cantonale, __________,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria: