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Incarto
n. DA 1866/2003 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
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__________ __________, di __________ e __________ nata __________ __________, nato il ______________________________ a __________, attinente di __________ __________, domiciliato a __________, celibe, __________ di __________, attualmente disoccupato, difeso da: avv. __________ __________, __________, |
prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici, per avere intenzionalmente colpito con una manata al volto __________ __________ cagionandole in tal modo le lesioni descritte nel certificato medico __________ __________ 2002 del dott. __________. __________ dell'Ospedale __________ di __________ presso il quale si era dovuta recare la vittima;
fatti avvenuti a __________, presso il __________, l'__________ __________ 2002;
reato previsto dall'art. 123 cifra 1 CPS;
2. ingiuria, per avere offeso l'onore di __________ __________ con frasi del tipo: "brutta troia - ti inculo e ti violento ma sei troppo vecchia per me" dopo che quest'ultima si era rifiutata di servirgli una birra poiché ubriaco;
fatti avvenuti a __________, presso il __________, l'__________ febbraio 2002;
reato previsto dall'art. 177 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d'accusa del __________ __________ 2003 n. DA __________/__________ del Procuratore pubblico Arturo Garzoni, __________, che propone la condanna:
1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 500.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
4. Rinvia la parte civile __________ __________ al competente foro civile per le pretese di risarcimento (art. 267 cpv. 1 CPP).
5. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per il periodo di tre anni decretata nei suoi confronti da questo Ministero pubblico il __________ __________ 1999, ma ne prolunga di un anno e mezzo il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).
6. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. CPS e dall'art. 49 cifra 4 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l'opposizione al decreto d'accusa interposta tempestivamente in data __________ __________ 2003 dal difensore;
indetto il dibattimento __________ __________ 2003, al quale hanno partecipato l'imputato, assistito dal suo difensore, avv. __________ __________, e la parte civile, __________ __________, assistita dal proprio patrocinatore, avv. __________ __________, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando la conferma del decreto d'accusa impugnato;
preso atto che l'opposizione riguarda unicamente i punti 1, 2, 3 e 6 del decreto d'accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all'esame della parte civile;
sentito il patrocinatore della parte civile, pur essendo conscio di non avere la facoltà di esprimersi sulla commisurazione della pena, ha tenuto a precisare che nella fattispecie gli elementi oggettivi non consentono di prendere in considerazione un caso lieve ai sensi dell'art. 123 cifra 1 cpv. 2 CPS. Egli ha sostenuto che in ogni caso le persone che operano negli esercizi pubblici devono venire tutelate. Egli ha infine chiesto che vengano riconosciute alla sua assistita adeguate ripetibili
sentito il difensore, il quale ha postulato l'assimilazione della fattispecie a quella dell'art. 123 cifra 1 cpv. 2 CPS e di conseguenza l'attenuazione della pena ai sensi dell'art. 66 CPS. Egli ha rilevato che lo schiaffo o manata del suo assistito è la conseguenza diretta, anche se non proporzionale, della presa per i capelli da parte della signora __________. Per quanto concerne l'ingiuria egli ha riferito di non avere nulla da aggiungere, in quanto i fatti sono stati riconosciuti dall'imputato. Egli ha ricordato che il signor __________ si è spontaneamente scusato con la parte civile con uno scritto. Egli ha pertanto chiesto una massiccia riduzione della pena;
sentito in replica in patrocinatore della parte civile, il quale si è riconfermato nelle proprie richieste;
sentito in duplica il difensore, il quale ha precisato di non voler assolutamente sminuire la vicenda, ma ha chiesto di valutare equamente gli avvenimenti. Nel caso in cui non sia ammessa l'applicazione dell'art. 66 CPS, egli ha chiesto che si faccia comunque ricorso agli art. 63 ss. CPC;
sentito per ultimo l'accusato, il quale ha dichiarato di non ritenere giusto quanto contenuto nel decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È il signor __________ __________ autore colpevole di:
1.1. Lesioni semplici?
1.2. Ingiuria?
2. In caso di risposta affermativa deve e, se sì in che misura, essere ridotta la pena proposta?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale pena deve essere iscritta a casellario giudiziale, e se sì, a quali condizioni potrà avvenire la sua cancellazione?
5. A chi vanno caricate le tasse e le spese di giudizio?
6. Devono essere assegnate ripetibili alla parte civile?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41, 48, 63 e ss., 123 cifra 1, 177 cpv. 1 CPS; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara __________ __________, di __________ e __________ nata __________ __________, nato il ____________________ __________a __________, attinente di __________ __________, domiciliato a __________, celibe, __________ di __________, attualmente disoccupato,
autore colpevole di:
1. lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,
2. ingiuria, art. 177 cpv. 1 CPS,
per i fatti compiuti a __________ l'__________ __________ 2002 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA __________/__________del ____________________ 2003;
condanna __________ __________,
1. alla pena di 3 (tre) giorni di arresto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 500.--;
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di questa sede di complessivi fr. 150.-- (fr. 400.-- in caso di motivazione scritta) oltre a quelle del decreto d'accusa di complessivi fr. 400.--;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);
assegna alla parte civile __________ __________ fr. 200.-- a titolo di ripetibili a carico dell'imputato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP);
i dispositivi per i quali non è stata formulata opposizione,
ossia: 4. Rinvia la parte civile __________ __________ al competente foro civile per le pretese di risarcimento (art. 267 cpv. 1 CPP).
5. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per il periodo di tre anni decretata nei suoi confronti da questo Ministero pubblico il __________ __________ 1999, ma ne prolunga di un anno e mezzo il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);
sono esecutivi e il periodo di prova di cui al dispositivo n. 5 decorre dall'emanazione del decreto d'accusa.
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Intimazione a: |
__________ __________, Via __________ __________, __________, Procuratore pubblico Arturo Garzoni, __________ __________ __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________, Avv. __________ __________, Via __________ __________, __________, Avv. __________ __________, Via __________ __________, __________, Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
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e a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,
__________
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di __________ __________,
fr. 500.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 1050.00 totale