Incarto n.
10.2003.445/fc

DA 2258/2003

Bellinzona

15 ottobre 2003

 

Sentenza con motivazione

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria, per giudicare

 

 

__________ __________, fu __________ e __________ n. __________, nato a __________ il __________ __________ __________, attinente di __________, domiciliato a __________, Via __________ __________, coniugato, __________

difeso da: Avv. __________ __________, __________,

 

prevenuto colpevole di         ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti,

                                        per avere, senza essere autorizzato, in veste di coltivatore per conto della ditta "__________ __________ ", coltivato un quantitativo complessivo di ca. 3'400 piantine di canapa che sapeva essere destinate alla produzione e alla successiva vendita quale sostanza stupefacente (marijuana), percependo per la sua prestazione un compenso di fr. 35.-- a piantina;

 

fatti avvenuti                       a __________ fra la primavera 2001 e il mese di __________ 2002;

 

reato previsto                     dall'art. 19 cifra 1 LStup.;

 

perseguito                         con decreto d’accusa n. DA __________/__________ di data __________ __________ 2003 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna dell'accusato:

 

                                        1. Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.;

 

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data __________ __________ 2003 dall'accusato;

 

indetto                               il dibattimento __________ __________ 2003, al quale sono presenti l'accusato personalmente ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera ____________________ 2003 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentiti i testi __________ __________, __________ __________ __________ e __________ __________;

 

sentito                               il difensore, il quale rileva che l'accusato, di fronte alla situazione di insicurezza giuridica che vi era attorno alla canapa, ha fatto di tutto per informarsi se quanto stava facendo era legale. La polizia stessa che di fronte ad una coltivazione palese e dichiarata non è mai intervenuta ha avuto modo di specificargli che non si poteva ritenere illegale la coltivazione.

                                        Osserva che __________ non ha lucrato poiché il prezzo per piantina corrisponde ai parametri ortofrutticoli applicati per altri ortaggi e che egli non ha modificato completamente la produzione della sua azienda, ma ha limitato la coltivazione di canapa ad una piccola parte, mantenendo una produzione molto variata.

                                        Precisa che non si può colpire retroattivamente qualcuno per mancata diligenza quando il quadro giuridico non era definito e non erano reperibili segnali chiari di illiceità.

                                        Chiede l'assoluzione da ogni imputazione;

 

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

 

                                    1.  Se __________ __________ è autore colpevole, eventualmente per negligenza, di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

 

                                    2.  Sulla pena proposta e sulle spese.

 

 

letti ed esaminati                gli atti;

 

considerato                      in fatto ed in diritto

 

                                 1.     __________ __________, nato nel __________, dopo avere avuto una formazione nell'ambito __________ all'interno della ditta di cui era dipendente, ha iniziato nel 1996 a lavorare nell'azienda __________ della __________ __________ __________.

                                        Nel 2000 ha creato una propria azienda agricola a __________ su una superficie di 54'000 m2, coltivando all'incirca una quarantina di ortaggi in modo biologico (con il marchio __________).

                                        Alla fine del 2002 viene avvicinato da __________ __________, la quale gli chiede se nel corso del 2001 avrebbe potuto coltivare per lei della canapa. Egli, dopo avere accertato che tale produzione poteva essere integrata in quella dell'azienda, ha deciso di accettare l'offerta. Ha così concluso il ____________________ 2001 con la __________, per la quale la __________ agiva, un contratto per la citata coltivazione. Tale contratto è stato firmato tra la __________ __________, rappresentata da __________ __________ e la __________ __________, rappresentata dall'amministratore unico __________ __________.

                                        Nel 2001 e 2002 l'accusato ha quindi coltivato nella sua azienda canapa su una superficie di ca. 600 m2.

                                        Più precisamente, __________ __________ doveva mettere a dimora le piantine di canapa fornite dalla __________ __________, farle crescere, tagliarle e consegnarle poi alla __________ __________ in scatole da lei messe a disposizione.

                                        Per ogni pianta di canapa così fornita l'accusato avrebbe percepito un compenso di fr. 35.--. __________ __________ aveva assicurato all'accusato che la canapa da lui coltivata era destinata esclusivamente alla produzione di olio essenziale.

                                        Il __________ 2002 la __________ __________ ha peraltro concluso un contratto con la distilleria __________ __________ (cfr. allegato H all'atto 1) e all'inizio dell'autunno è effettivamente avvenuta una distillazione a __________. A questo proposito si rileva che non è però certo che la canapa distillata sia quella coltivata nell'azienda dell'accusato, poiché __________ __________ ha dapprima ritirato le scatole preparate da __________ __________ per poi riportarle un po' di tempo dopo in vista della distillazione.

 

                                 2.     Con decreto d'accusa del ____________________ 2003 il Procuratore pubblico ha ritenuto __________ __________ autore colpevole di ripetuta infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti per avere senza essere autorizzato, in veste di coltivatore per conto della ditta "__________ __________ ", coltivato un quantitativo complessivo di ca. 3'400 piantine di canapa che sapeva essere destinate alla produzione e alla successiva vendita quale sostanza stupefacente (marijuana), percependo per la sua prestazione un compenso di fr. 35.-- a piantina.

 

                                 3.     Al dibattimento l'accusato ha ribadito di aver accettato di effettuare la coltivazione sia perché era al corrente che in altre parti del piano questa coltivazione era in atto, sia perché aveva saputo che la coltivazione poteva essere integrata con le altre coltivazioni dell'azienda. Ha precisato di essere stato d'accordo solo dopo che __________ __________ gli aveva garantito più volte sia a voce, sia per scritto, che la canapa sarebbe stata usata per la produzione di olio essenziale e non a scopo stupefacente.

                                        Egli ha inoltre sottolineato che all'inizio della coltivazione nel 2001, e poi ancora nel 2002, la polizia si è presentata in azienda per controllare la coltivazione in atto e mai ha avuto qualcosa da ridire. In tali occasioni egli ha sottoposto loro il contratto che aveva concluso con la __________ __________. La polizia ha preso nota dei nominativi menzionati nel contratto.

                                        Sostiene di avere chiesto esplicitamente in entrambi i casi ai poliziotti se c'erano problemi legali con la sua coltivazione e che i poliziotti gli risposero che il suo modo di coltivazione della canapa non poneva problemi.

 

                                        Egli osserva di avere inoltre interpellato l'agente della polizia cantonale __________ __________, che aveva eseguito un sopralluogo nel __________ 2002, per sapere chiaramente se la sua coltivazione era illecita:

                                        "passato qualche tempo, mi sembra nel corso del mese di __________ 2002, chiamai telefonicamente il signor __________ __________ che conosco personalmente e gli chiesi se la mia coltivazione di canapa era fattibile alla luce delle legge vigente.

                                        __________ __________ mi richiamò uno o due giorni dopo dicendomi che aveva preso contatto con l'antidroga, nella persona di __________ __________, e che allo stadio attuale delle cose la mia coltivazione poteva essere portata avanti". (cfr. atto 5, pag. 2).

 

                                        L'accusato sottolinea infine che il prezzo di fr. 35.-- per piantina non è eccessivo, poiché corrisponde all'incirca a quanto avrebbe guadagnato con una piantina di pomodori a due teste.

 

                                 4.     La difesa rileva dapprima che nel periodo in cui l'accusato ha coltivato canapa la sicurezza giuridica non era data poiché la coltivazione di canapa appariva lecita o, perlomeno, tollerata. Osserva che l'accusato ha sempre cercato di informarsi e di sapere se commetteva un illecito. Egli si è addirittura rivolto alla polizia la quale, oltre a non avere mai reagito di fronte ad una situazione chiara e manifesta, a sua precisa domanda ha risposto che poteva andare avanti con la sua coltivazione.

                                        Sottolinea, quindi, come __________ __________ abbia fatto tutto quello che si poteva fare per sapere se stava commettendo un reato. Per concludere rileva che non si può colpire retroattivamente qualcuno per mancata diligenza, quando il quadro giuridico non era definito.

                                        Chiede il proscioglimento.

 

                                5.     Per l'art. 19 cifra 1 cpv. 1 LStup. chiunque, senza essere autorizzato, coltiva canapa per produrre stupefacenti, è punito, se ha agito intenzionalmente con la detenzione o con la multa.

 

                                        In concreto, è pacifico che l'accusato ha coltivato canapa. Egli afferma però di non averlo fatto a scopo stupefacente ma per venderla per l'estrazione di olio essenziale. Si tratta quindi di verificare se egli non si sia colpevolmente assunto il rischio che la canapa da lui coltivata fosse comunque usata come stupefacente.

 

                                        Giusta l'art. 19 cpv. 1 CP chiunque ha agito per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se essa gli è favorevole. Il colpevole è tuttavia tenuto ad adottare tutte le precauzioni che si possono da lui pretendere per evitare l'errore, poiché altrimenti è punibile per negligenza, qualora la legge reprima l'atto come reato di negligenza. Nel caso di stupefacenti ciò è previsto dall'art. 19 cifra 3 LStup.

 

                                        Dagli atti risulta che l'accusato prima di accettare di coltivare la canapa si è informato sulla possibilità di coltivazione e ha dato il suo consenso solo dopo che l'acquirente gli aveva assicurato che lo scopo della produzione era quello di estrarre l'essenza. In seguito egli ha sempre cercato di avere la conferma della correttezza del suo agire e anche quando la polizia è venuta nella sua azienda ha cercato di sapere se tutto era in ordine. Non contento di ciò, e ritenendo che la polizia fosse l'autorità che poteva definitivamente confermargli che non stava facendo qualcosa di illegale dal momento che si occupava della problematica, ha contattato direttamente un poliziotto chiedendogli di dargli ragguagli in merito.

                                        Questo agente non gli ha risposto subito, ma ha detto di volersi prima informare. Alcuni giorni dopo ha ricontattato personalmente l'accusato per comunicargli che, chiesti ragguagli al servizio antidroga, segnatamente al responsabile __________, la coltivazione poteva essere continuata, poiché non si poteva dire che era illegale.

                                        Occorre rilevare che la polizia era perfettamente al corrente che partner contrattuale di __________ __________ era la __________ __________ con alla testa __________ __________. Se avesse avuto dubbi sulla destinazione della coltivazione a causa delle persone coinvolte non avrebbe certo potuto rispondere all'accusato che la sua coltivazione non era illegale.

                                        La polizia non ha quindi solo tollerato la situazione, ma ha avuto un comportamento attivo che ha concretamente rassicurato l'accusato.

 

                                        Dagli atti non risulta che la polizia abbia condizionato la sua affermazione, o meglio non risulta che abbia dato una risposta del tipo "se effettivamente lo scopo della coltivazione è l'estrazione di olio essenziale, allora la coltivazione non è illegale". L'agente si è limitato a dire che non vi erano elementi per impedire una coltivazione di quel tipo. Quello che l'accusato poteva capire da una risposta del genere è che effettivamente non vi era nulla che potesse far dubitare che lo scopo della coltivazione fosse quello di produrre olio essenziale. Questa rassicurazione, data da un'autorità che si occupava in quel momento del problema, era da considerare a tal punto rassicurante da neutralizzare anche l'unico segnale che __________ __________ avrebbe potuto individuare per dubitare di un uso diverso, ossia la richiesta di __________ __________ di eliminare le piante maschio.

 

                                6.     In conclusione si deve ritenere che __________ __________ -il quale peraltro non ha cambiato radicalmente la produzione della sua azienda orticola per cavalcare il proficuo cavallo della coltivazione di canapa a scopo stupefacente, ma si è limitato a dedicare alla canapa, con nelle sue intenzioni altre finalità, una parte molto ridotta della superficie da lui coltivata- ha fatto quanto si poteva da lui pretendere per non cadere in errore. Non gli può quindi essere rimproverata una negligenza.

                                        Egli va pertanto prosciolto.

 

per questi motivi

 

visti                                   gli art. 19 cifra 1 LStup.; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

proscioglie                       __________ __________,

                                        dall'imputazione di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti a __________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA __________/__________del ____________________ 2003;

 

 

carica                               le spese allo Stato.

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

__________ __________, Via __________ __________, __________,

Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________ __________ __________ __________, __________,

Avv. __________ __________, __________ __________ __________, __________,

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

 

 

 


 

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

 

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria: