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Incarto
n. DA 2323/2003 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Giovanni Celio |
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sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
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__________ __________ __________, __________.1975, di __________ e __________ n. __________, nato a __________ (__________), cittadino della __________, domiciliato a __________, __________ __________, coniugato,
Alias: __________ __________, __________.1981, di __________ e di __________, nato a __________ (____________________), celibe,
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prevenuto colpevole di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione,
per avere, usando inganno e meglio dichiarando di chiamarsi __________ durante il verbale di audizione steso l'8.8.2000, presso il centro di registrazione di __________ dell'Ufficio federale dei rifugiati, indotto funzionari ad attestare in documenti pubblici, contrariamente al vero, fatti di importanza giuridica, in specie per avere indotto i competenti funzionari di polizia a rilasciare l'attestazione di asilo valida quale documento di riconoscimento sotto il falso nome di __________;
fatti avvenuti a __________ e __________ nell'agosto 2000;
reato previsto dall'art. 253 CP, richiamato l'art. 68 cifra 2 CP;
perseguito con decreto d’accusa del __________ 2003 no. DA __________/__________ del Procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, __________, che propone la condanna:
1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
pena interamente aggiuntiva alla sentenza emessa dal Juge d'instruction du __________ il 23.5.2001, tramite la quale l'accusato veniva condannato a 5 giorni di detenzione con l'alias di __________.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall'accusato in data 22 luglio 2003;
dichiarato aperto il pubblico dibattimento in data odierna alle ore 14.30;
rilevata l'assenza dell'accusato, benché regolarmente citato, nonché la presenza del suo difensore avv. __________, __________, mentre il Procuratore pubblico con lettera 5 settembre 2003 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
sentito il difensore, il quale postula l'assoluzione del proprio assistito poiché il fatto di firmare un verbale d'interrogatorio con il nome di un terzo e di spacciarsi per tale non costituisce reato (DTF 106 IV 372 segg.). Inoltre l'autorità era consapevole che l'identità del richiedente non fosse comprovata; gli atti da lei rilasciati a seguito della domanda d'asilo non erano atti a comprovare l'identità dichiarata dall'accusato, ma solo ad attestare il deposito della domanda d'asilo da parte di una persona così legittimatasi. Il libretto 25.6.2002 indica chiaramente che stato e continente non sono noti e attesta unicamente il deposito della domanda d'asilo (art. 30 OAsi1).
Dal profilo soggettivo, l'accusato ignorava gli venisse rilasciato un documento: l'uso di false generalità perseguiva lo scopo di ottenere lo statuto di richiedente l'asilo, non di conseguire un documento falso.
Infine l'art. 253 CP non entra in concorso con le norme speciali, che sempre hanno preminenza (cfr. DTF 117 IV 170 segg. e 332 segg.; Basler Kommentar n. 107 ad art. 251). Nella LAsi, all'art. 116, vi è proprio una disposizione penale speciale che riguarda l'obbligo di informare di cui all'art. 8 LAsi, e in particolare le conseguenze penali delle dichiarazioni inveritiere poste in relazione con questo obbligo. Quindi se del caso andava applicata la lex specialis (LAsi) che tuttavia, trattandosi di contravvenzione, risulta prescritta.
Ne consegue la richiesta di proscioglimento.
Posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E' __________ __________ __________, alias __________ __________, autore colpevole di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione?
2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. La pena deve essere aggiuntiva a quella di 5 giorni di detenzione di cui alla sentenza emessa il 23 maggio 2001 nei confronti dell'alias __________ __________ dal Juge d'instruction du __________?
5. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
6. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1 segg. CP; 1 segg. LAsi; 1 segg. OAsi; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito n.1, decaduti gli altri quesiti,
proscioglie __________ __________ alias __________ __________,
dall'accusa di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione;
assegna allo Stato le tasse e le spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza (art. 276 CPP).
dichiara la sentenza definitiva.
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Intimazione a: |
__________ __________ __________ __________ __________, __________, __________ -__________, avv. __________ , Via __________, __________, Procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, Via __________, __________, Ministero Pubblico, __________, __________, Ministero pubblico della Confederazione, __________ |
Comando della Polizia cantonale, __________,
Sezione esecuzione pene e misure, __________,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 300.-- totale
Il giudice: Il segretario: