Incarto n.
10.2003.473/KRM

DA 2418/2003

Bellinzona

5 agosto 2003

 

Decisione

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

 

 

__________ __________, __________.1985, di __________ e __________ n. __________, nata a __________ /__________, cittadina italiana, domiciliata a __________, Via __________, nubile,

 

siccome

ritenuta colpevole di             contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico;

 

fatti avvenuti                       il 29 marzo 2003 a __________;

 

reato previsto                      dall'art. 51 LTP;

 

e meglio                             come al decreto d’accusa n. DA __________/__________ di data  __________ 2003 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, per cui fu proposta la condanna

 

                                       1.  Alla multa di fr. 100.--.

                                       2.  Al versamento alla parte civile TPL dell'importo di fr. 100.--, a titolo di risarcimento.

                                       3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese di fr. 50.--.

 

vista                                 l'opposizione interposta tempestivamente in data 29 luglio 2003 dall'accusata;

 

considerato che           -     dai documenti ora agli atti risulta che la signora __________ ha versato alla parte civile, nel termine richiesto, l'importo di fr. 100.- di cui all'invito 17 giugno 2003 del Procuratore pubblico;

 

                                  -     visto quanto sopra il Ministero pubblico recede dal perseguire penalmente contro la signora __________, come avrebbe fatto se la signora non avesse negligentemente omesso di comunicargli il citato pagamento;

 

 

pronuncia:               1.     Il DA __________/__________è annullato e non si fa luogo a procedimento penale nei confronti di __________ per i fatti del 29 marzo 2003 a __________.

 

                                2.     Non si prelevano né tasse né spese.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

__________, Via __________ __________, __________,

Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, __________,

__________ SA, Via __________, __________,

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.