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Incarto
n. DA 2614/2003 |
Bellinzona, 5 maggio 2004
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Giorgio Bassetti |
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sedente con il segretario per giudicare
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__________ ; difeso da: __________
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siccome
ritenuto colpevole di contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri;
per fatti avvenuti fra il mese di __________ 2000 ed il __________ __________ 2001 a __________ e __________;
reato previsto dall' art. 23 cpv. 6 LDDS;
e meglio come al decreto d’accusa no. DA __________/__________ del __________ __________ 2003 del ___________ per cui fu proposta la condanna dell’accusato:
1. Alla multa di fr. 1'000.-, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che, in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
Vista l'opposizione interposta tempestivamente in data __________ __________ 2003 dall'accusato;
considerato che il reato di cui al decreto d'accusa in esame costituisce una contravvenzione ai sensi degli artt. 101 ss CPS;
che, per le contravvenzioni, l'art. 109 vCPS prevede che l'azione penale si prescrive in un anno;
che, ai sensi dell'art. 72 cifra 2 vCPS, "la prescrizione è interrotta da ogni atto di istruzione di un'autorità incaricata dal procedimento come pure da ogni decisione del giudice diretti contro l'agente, in particolare dalle citazioni e dagli interrogatori, dagli ordini di arresto o di perquisizione domiciliare, da un ordine di perizia, come pure dall'esercizio di ogni rimedio giuridico contro una decisione. In ogni caso d'interruzione, comincia a decorrere una nuova prescrizione. Nondimeno, l'azione penale è prescritta in tutti i casi quando il termine ordinario della prescrizione sia superato dalla metà; o, se si tratta di reati contro l'onore e di contravvenzione, con decorso di un termine pari al doppio della durata normale";
ritenuto che l’eventuale contravvenzione alla LDDS è avvenuta, secondo il decreto di accusa, tra il mese di __________ 2000 ed il __________ __________ 2001; che quello imputato all’accusato è un reato di durata per cui la prescrizione decorre, dato che lo stesso è stato continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione (art. 71 cpv. 4 vCPS; cfr. Peter Noll, Schweizerisches Strafrecht – Allgemeiner Teil I, Zurigo 1981, p. 59-60, 238);
che, di conseguenza, l’azione penale nei confronti dell’accusato si è estinta per prescrizione assoluta due anni dopo di allora, ossia assolutamente al più tardi il __________ __________ 2003;
che l'accusato deve dunque essere prosciolto dall'imputazione;
visti gli art. 23 cpv. 6 LDDS, 71 cpv. 4, 72 cifra 2 cpv. 2 e 109 vCPS; 273 e segg. CPP;
pronuncia: 1. ___________, __________, è prosciolto dall'accusa di contravvenzione alla LDDS per i fatti descritti nel decreto di accusa DA __________/__________ del Procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, __________.
2. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dello Stato.
3. Intimazione a:
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Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del GIAR, Lugano, Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Ufficio federale degli stranieri, Berna.
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Avverte che contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.
Il giudice: Il segretario: