Incarto n.
10.2003.570

DA 3007/2003

Bellinzona,

12 dicembre 2003

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

 

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di segretario, per giudicare

 

 

__________ __________, __________.__________.__________, di __________ __________ e __________ n. __________, nato a __________, attinente di __________, domiciliato a __________, celibe, __________,

difeso da: avv. __________ __________, __________,

 

prevenuto colpevole di         ripetuta circolazione malgrado la revoca della licenza di condurre, art. 95 cfr. 2 LCS,

                                        per aver ripetutamente condotto il motoveicolo __________ targato TI __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente autorità amministrativa in data __________.__________.1996 per un periodo indeterminato;

 

fatti avvenuti                       a __________ il __________ __________ 2003 ed in altre imprecisate località e date precedenti;

 

perseguito                         con decreto d’accusa no. DA __________/__________ di data __________ __________ 2003 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna dell'accusato:

 

1.       Alla pena di 30 (trenta) giorni di arresto da espiare.

2.       Alla multa di fr. 200.—, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro tre mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.       Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 (dieci) giorni di arresto decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il __________.__________.2002 (art. 41 cfr. 3 cpv. 1 CPS).

4.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.— e delle spese giudiziarie di fr. 100.—.

5.       La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

 

Vista                                 l'opposizione interposta tempestivamente in data __________ __________ 2003 dal patrocinatore dell’accusato;

 

indetto                               il dibattimento venerdì __________ __________ 2003, alle ore 16.30, al quale hanno partecipato l’accusato __________ __________, __________, e il difensore, avv. __________ __________, __________, mentre il Procuratore pubblico con lettera ____________________ 2003 ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

 

accertate                           le generalità dell'accusato,

 

data                                  lettura del decreto d'accusa,

 

acquisiti                            gli atti formanti l'incarto no. __________.__________del Ministero pubblico;

 

proceduto                          all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                               il difensore, avv. __________ __________, __________, il quale da una parte rileva la severità della pena proposta dal Procuratore pubblico, dall’altra sottolinea la schiettezza del suo cliente manifestata di fronte alle autorità inquirenti e in aula; egli caldeggia la sospensione condizionale della pena di trenta giorni di arresto proposta dal Procuratore pubblico e si oppone alla revoca della precedente condanna, prospettando in sua vece un ammonimento formale. Con riferimento alla prognosi favorevole ai sensi dell’art. 41 CPS, osserva che il suo patrocinato ha usato il motoveicolo per pochi spostamenti, che ha recentemente trovato un lavoro presso lo studio del fratello e che non era in stato di ubriachezza o sotto effetto di stupefacenti al momento del controllo del ____________________ 2003. Da ultimo, in via alternativa, allude alla possibilità di infliggere una multa più severa all’imputato in luogo di una pena privativa della libertà, da espiare;

 

sentito                               da ultimo l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP);

 

posti                                 a giudizio, con il consenso del patrocinatore, i seguenti quesiti:

 

1.È __________ __________ autore colpevole di ripetuta circolazione malgrado la revoca della licenza di condurre, art. 95 cifra 2 LCS,

per i fatti descritti nel decreto di accusa del 15 settembre 2003?

 

2.     In caso di risposta affermativa al precedente quesito, gli deve essere comminata una pena? Se sì, quale?

 

3.     In caso di pena privativa della libertà, può __________ __________ beneficiare della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?

 

4.     Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 (dieci) giorni di arresto decretata nei confronti del prevenuto dal Ministero Pubblico il ____________________.2002 (art. 41 cfr. 3 cpv. 1 CPS)?

 

5.     La condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?

 

6.     Il giudizio sulle spese processuali.

 

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna delle parti ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 95 cfr. 2 LCS, 18, 36, 41, 48, 49, 63, 67 e 105 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       affermativamente ai quesiti no. 1, 3, 4 e 5;

 

dichiara                           __________ __________i,

____________________condanna                                                                           __________ __________, __________.__________.__________, di __________ __________ e __________ n. __________, attinente di __________, domiciliato a __________, celibe,

                                    1.  alla pena di 30 (trenta) giorni di arresto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 1 (un) anno;

 

                                    2.  alla multa di fr. 200.00 (duecento);

 

                                    3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.—.

 

 

Ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

 

 

Assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

 

 

Revoca                             la sospensione condizionale concessa alla pena di 10 (dieci) giorni di arresto decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________.__________.2002.

 

 

Le parti                              sono state avvertite dal giudice del loro diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 


 

Intimazione a:

__________ __________, __________,

Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________ __________ __________ __________, __________,

avv. __________ __________, via __________ __________, __________,

 Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

 

 

 

 

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di __________ __________,

 

                                        fr.                       200.00       multa

                                        fr.                       350.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie                     

                                        fr.                      700.00       totale