Incarto n.
10.2003.660

DA 3774/2003

Bellinzona

7 aprile 2004

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

 

 

___________ _________, _____________

 

                                        detenuto dal 7 al 10 ottobre 2003

 

prevenuto colpevole di         1.  complicità in infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti,

                                             per avere, senza essere autorizzato, il 7 ottobre 2003, alla guida della sua autovettura marca __________ __________, targata __________ __________, accompagnando a __________ __________ __________, trasportato da __________ a __________ almeno 50 grammi di eroina, sostanza previamente acquistata a __________ da __________ __________ da non meglio identificato spacciatore albanese, sapendo come predetto stupefacente, dedotti 25 grammi a lui destinati e per i quali aveva anticipato i soldi necessari all'acquisto, sarebbe stato destinato da __________ __________ sia alla vendita a terzi che al suo consumo personale;

 

                                        2.  contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,

                                             per avere, senza essere autorizzato, a __________ e in altre località non meglio precisate, nel periodo novembre 2002/7 ottobre 2003, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di eroina;

 

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

                                        reati previsti dagli art. 19 cifra 1 e 19a LStup, richiamati gli art. 25, 41 cifra 3 cpv. 1 e 2 CPS;

 

perseguito                         con decreto d'accusa del __________ 2003 n. DA __________/__________del Procuratore pubblico che propone la condanna:

                                        1.    Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, da dedurre il carcere preventivo sofferto.

                                        2.    Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione e fr. 300.-- di multa decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone __________ il 10 giugno 2002 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).

                                        3.    Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

ed inoltre                           4.    Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 (venti) giorni di arresto decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone __________ il 5 agosto 2002, ma l'ammonisce formalmente mantenendo la cancellazione della condanna (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).

                                        5.    Ordina la confisca di un natel __________ numero __________ __________con carta SIM __________ (art. 58 e 59 CPS).

                                        La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;

 

vista                                  l'opposizione al decreto d'accusa interposta tempestivamente in data 26 novembre 2003;

 

indetto                               il dibattimento 7 aprile 2004, al quale hanno partecipato l'imputato, __________ __________, ed il difensore, lic. iur. __________ __________, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d'accusa; 

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                               il difensore, il quale rileva come il suo assistito abbia deciso di cambiare completamente vita e di distaccarsi dal mondo della "droga". Egli sta attivamente cercando un'occupazione. Secondo il difensore, la prognosi è pertanto favorevole e ci sono tutti i presupposti per concedere un'ultima volta la sospensione condizionale della pena principale. In simmetria con questa richiesta egli si oppone alla revoca della sospensione condizionale concessa alle precedenti condanne, non avversando per contro un eventuale prolungamento del relativo periodo di prova;

 

sentito                               da ultimo l'accusato, il quale non ha nulla da aggiungere;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                        1.       E' il __________ __________ autore colpevole di:

                                        1.1.    Complicità in infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti;

                                        1.2.    Contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti;

                                                  per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DA n. __________/__________del ____________________ 2003?

                                        2.       In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        3.       L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.       L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        5.       Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione e di fr. 300.-- di multa decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone __________ il 10 giugno 2002, e, se sì, a quali condizioni?

                                        6.       Deve essere confermato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 (venti) giorni di arresto decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone __________ il 5 agosto 2002, e, se sì, a quali condizioni?

                                        7.       Deve essere ordinata la confisca di un cellulare __________ numero __________ __________con carta SIM __________?

                                        8.       A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 19 cifra 1 e 19a LStup; 25, 41, 58, 59 e 63 CPS; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

dichiara                           __________

                                        autore colpevole di:

                                        1.  complicità in infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19 cifra 1 LStup,

                                        2.  contravvenzione alla Legge federale stupefacenti, art. 19a LStup,

                                             per i fatti compiuti nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nel decreto di accusa n. DA __________/__________del __________ 2003;


condanna _______ ______________

 

                                        1.  alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni;

 

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.--;

 

 

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

 

 

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione e di fr. 300.-- di multa decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 10 giugno 2002, ma ne prolunga il periodo di prova di un ulteriore anno;

 

 

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 (venti) giorni di arresto decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone __________ il 5 agosto 2002, ma l'ammonisce formalmente mantenendo la cancellazione della condanna;

 

 

conferma                         l'avvenuto dissequestro del cellulare __________ numero __________ __________con carta SIM __________;

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

 

Intimazione a:

 

 

 

Ministero pubblico della Confederazione, __________,

 

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, __________,

                                        Ufficio Reperti, c/o Polizia cantonale, __________,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, __________,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,

                                        Sezione della circolazione, __________,

                                        Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________.

 

 

 

La sentenza è definitiva.

 

 

 

Il giudice:                                                                                                                Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di __________ ______________

 

 

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       250.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      450.00       totale