Incarto n.
10.2003.677

DA 3831/2003

Bellinzona,

18 febbraio 2005

 

Sentenza con motivazione

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice supplente della Pretura penale

Mattia Pontarolo

 

sedente con Curzio Andreoli in qualità di Segretario, per giudicare

 

 

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1

 

prevenuto colpevole di         lesioni colpose gravi,

 

                                        per avere, per imprevidenza colpevole, a Chiasso il 2 agosto 2002, cagionato lesioni gravi al motociclista __________ __________ allorquando, alla guida della sua vettura VW Golf targata __________, in fase di svolta a sinistra, omise di avvistare per tempo il motociclista __________ sopraggiungente da tergo con il motoveicolo Yamaha targato __________ il quale stava eseguendo la manovra di sorpasso, cagionando così la collisione fra i rispettivi veicoli. Per l’incidente, il motociclista __________ ha riportato le gravi lesioni di cui al certificato medico del 9.5.2003 del Dr. Med. __________ e de Dr. __________ dell’Ospedale Regionale di Lugano;

 

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

                                        reato previsto dall’art. 125 cpv. 2 CPS in relazione con gli artt. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 36 cpv. 3, 39 cpv. 1 e 2 LCStr, art. 3 cpv. 1 ONC;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 24.11.2003 no. DA 3831/2003 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.    Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.    Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

3.    La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

 

Vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta in data 9 dicembre 2003 dal patrocinatore dell’accusato;

 

indetto                              il dibattimento 18 febbraio 2005, al quale hanno partecipato, , , , e la parte civile,. Per contro, il Procuratore pubblico con lettera 9 dicembre 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato, mentre la parte lesa __________ ha comunicato in data 21 dicembre 2004 la sua intenzione di non presenziare al dibattimento

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

prospettate                        da parte del giudice, in via subordinata ed in applicazione dell’art. 250 CPP, le imputazioni di lesioni colpose semplici (art. 125 cpv. 1 CPS) e di grave infrazione alla Legge sulla circolazione stradale (art. 90 cifra 2 combinato con gli artt. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 34 cpv. 3, 36 cpv. 3, 39 cpv. 1 e 2 LCStr; art. 3 cpv. 1 ONC);

                                        l’imputato ed il difensore hanno dato il loro consenso a che venissero prospettate le due imputazioni subordinate e suelencate e a che il pubblico dibattimento concernesse pure l’accertamento dei fatti a fondamento delle imputazioni testé indicate;

 

proceduto                          all’interrogatorio della parte lesa, che ha dichiarato, prima della chiusura della fase istruttoria, di volersi costituire parte civile nel presente procedimento penale;

 

sentita                               la parte civile, la quale si rivolge all’accusato e lo rende attento sul fatto che la sua vita è stata rovinata dalla sua negligenza oggetto dell’odierno processo; egli non ha peraltro alcuna richiesta particolare da avanzare, ad eccezione del risarcimento del danno patito a seguito del danneggiamento della motocicletta.

 

Sentito                              il difensore dell’accusato, avv. DI 1, per la sua arringa, il quale passa in rassegna le lesioni subite dal signor __________ a seguito dell’incidente dell’agosto del 2002, risultanti dal rapporto medico 9.5.03 citato nel decreto d’accusa e dal doc. 108 dell’incarto SUVA.

Alla luce dei criteri sviluppati dalla dottrina e dalla giurisprudenza relativamente al reato di lesioni gravi, la fattispecie in esame non rientra in tale categoria. Dalle risultanze dell’istruttoria è infatti emerso che la vita del signor __________ non è mai stata messa in pericolo. Egli è stato degente in ospedale per circa un mese e le operazioni chirurgiche alle quali è stato sottoposto hanno avuto esito positivo. Le terapie seguite gli hanno permesso di riacquistare una completa capacità lavorativa come attesta la decisione della SUVA del 25 aprile 2003 (doc. 71).

Per quanto attiene ai danni subiti al viso, la parte civile, non allacciando il casco, ha commesso una grave negligenza con la conseguente interruzione del nesso di causalità adeguata.

Oltre quanto precede bisogna considerare che il signor __________ è un fumatore regolare (1 pacchetto di Marlboro rosse al giorno) e che tale dipendenza risulta atta ad ostacolare una normale guarigione. Inoltre, il dr. __________ intravedeva la possibilità di miglioramenti con l’esecuzione di due interventi chirurgici distinti i quali però la parte civile non ha voluto sottoporsi.

Ne consegue che, seppur rappresentando un caso limite, le conseguenze fisiche riportare dalla parte civile non configurano un caso di lesioni colpose gravi giusta l’art. 125 cpv. 2 CPS bensì di lesioni semplici colpose, art. 125 cpv. 1 CPS. Considerato come quest’ultimo disposto richieda l’inoltro di una querela, il signor deve essere prosciolto.

Comunque, nella denegata ipotesi in cui quanto sostenuto non trovasse accoglimento, si rileva come i fatti avvenuti nella notte del 2 agosto del 2002 non possono essere ascritti ad una negligenza da parte dell’accusato, ai sensi dell’art. 18 CPS.

Le parti al presente procedimento hanno fornito due versioni contrastanti. Il signor __________ ha asserito che l’accusato aveva acceso la luce di segnalazione destra e che si accingeva ad immettersi nel posteggio del bar __________. Dal canto suo, il signor ha dichiarato di avere prontamente segnalato la sua intenzione di svoltare a sinistra considerato come egli si era accorto che il ritrovo pubblico era chiuso; le luci all’interno erano infatti spente così come l’insegna luminosa. Egli era pertanto intenzionato ad entrare nel posteggio del bar __________ al fine di invertire la direzione di marcia e rincasare.

L’esposizione illustrata dal signor in data odierna combacia con quella fornita in occasione dell’interrogatorio dinnanzi alla Polizia cantonale il 3 agosto 2002 alle ore 00.35, a nemmeno un’ora di distanza dall’incidente.

Al contrario, circa il racconto della parte civile (casco allacciato, velocità e posizione laterale all’auto del signor ACCU 1, forti dolori persistenti) sorgono forti dubbi. Ne consegue che la versione da ritenere ai fini del giudizio è quella dell’accusato.

Il signor ACCU 1 ha correttamente intrapreso la manovra di svolta a sinistra senza aver commesso negligenza alcuna. Richiamato il principio dell’affidamento, il signor __________ non doveva in ogni caso iniziare la manovra di sorpasso sulla sinistra del veicolo che lo precedeva (cfr. artt. 35 cpv. 5, 26 LCStr; 3 ONC). Ogni eventuale negligenza dell’accusato deve essere esclusa dal comportamento del signor __________ che porta alla rottura del nesso di causalità adeguata. Si ricorda inoltre che il medesimo aveva un tasso di alcoolemia dello 0.7 gr/kg, una licenza da allievo conducente e che circolava ad una velocità, ammessa, di 50-60 km/h.

In punto alla prospettata violazione di norme della circolazione stradale si rileva come gli artt. 26 LCStr e 3 ONC non entrano in linea di conto visto che il signor ACCU 1 ha, come visto, effettuato correttamente la manovra intesa a svoltare sulla sinistra. Di un’eventuale violazione dell’art. 27 LCStr non v’è traccia nel materiale agli atti mentre l’art. 36 cpv. 3 non trova applicazione in quanto è stato accertato che non giungeva alcun veicolo in senso inverso. Riguardo all’art. 39 cpv. 1 LCStr si ribadisce che il signor ACCU 1 ha prestato tutta l’attenzione e la prudenza imposta dalle circostanze.

Visto quanto precede è da escludere ogni e qualsiasi violazione delle norme della circolazione stradale. L’art. 90 cpv. 2 LCStr non può pertanto trovare concreta applicazione. E’ pure contestata ogni pretesa della parte civile.

In via meramente sussidiaria, qualora le tesi della difesa non fossero ritenute, si osserva come la pena inflitta al signor ACCU 1 deve ridursi ad una pena pecuniaria in considerazione delle gravi negligenze commesse dal signor __________.

 

Sentita in replica                la parte civile, la quale precisa che l’ipotesi riabilitativa formulata dal dr. __________ consistente in un intervento chirurgico suddiviso in due fasi non ha potuto essere intrapresa in quanto, proprio in quel periodo, è stato possibile ritrovare un impiego. La consultazione medica prevista è stata unicamente rinviata. Risulta altresì comprensibile, visti i lunghi tempi d’inattività causati dall’incidente, come l’aspetto professionale abbia assunto un’importanza specifica. Quanto al casco, la parte civile ribadisce che la stessa lo aveva allacciato.

 

Sentito in duplica               il difensore dell’accusato, il quale puntualizza come il signor __________ abbia ricevuto ben quattro convocazioni alle quali non ha dato seguito. La SUVA ha poi sospeso la corresponsione delle indennità.

 

Sentito da ultimo                l’accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP); egli ribadisce di non accettare la condanna proposta e sottolinea come la presenza dello spartitraffico all’uscita della rotonda costituisca un elemento importante al fine della valutazione della fattispecie.

 

Posti                                 a giudizio, con il consenso delle parti, i seguenti quesiti:

 

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di:

 

                              1.1.     lesioni colpose gravi, reato previsto dall’art. 125 cpv. 2 CPS,

 

                                        per avere, per imprevidenza colpevole, a Chiasso il 2 agosto 2002, cagionato lesioni gravi al motociclista __________ __________ allorquando, alla guida della sua vettura VW Golf targata __________, in fase di svolta a sinistra, omise di avvistare per tempo il motociclista __________ __________ sopraggiungente da tergo con il motoveicolo Yamaha targato __________ il quale stava eseguendo la manovra di sorpasso, cagionando così la collisione fra i rispettivi veicoli?

 

                              1.2.     Lesioni colpose semplici, reato previsto dall’art. 125 cpv. 1 CPS?

 

                              1.3.     Infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale, reato previsto dall’art. 90 cifra 2 combinato con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 34 cpv. 3, 36 cpv. 3, 39 cpv. 1 e 2 LCStr; 3 cpv. 1 ONC?

 

                                 2.     In caso di risposta affermativa a uno dei quesiti di cui al punto 1, quale pena gli deve essere comminata?

 

                                 3.     In caso di pena privativa della libertà, deve essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?

 

                                 4.     La pena deve essere iscritta a casellario giudiziale?

 

                                 5.     La parte civile deve essere risarcita per il danno relativo al danneggiamento della motocicletta?

 

                                 6.     A chi il carico delle spese di giustizia?

 

Letti ed esaminati               gli atti formanti l’incarto no. 10.2003.677 della Pretura penale;

 

preso atto                          che il patrocinatore dell'accusato, con scritto 21/22 febbraio 2005 ha formulato dichiarazione di ricorso e chiesto la motivazione della sentenza.

 

 

Ritenuto                           in fatto

 

A.    ACCU 1, nato il __________ a __________, è cresciuto a __________, dove ha trascorso la sua infanzia e vive tuttora con i suoi genitori. Egli ha frequentato le scuole dell’obbligo a __________, poi a __________ e infine a __________.

       Nel 1981 ha conseguito il diploma di disegnatore edile, dopo aver svolto l’apprendistato presso uno studio di architettura di __________. Da autodidatta, si è ulteriormente formato come architetto; finora non ha però conseguito alcun diploma. Attualmente lavora presso lo studio di architettura dello zio a __________, dove si occupa di design e, più in generale, è attivo quale disegnatore-architetto di interni e di abitazioni.

       La situazione finanziaria del prevenuto non desta alcuna preoccupazione: a fronte di spese mensili complessive nell’ordine di ca. 2'000.-/2'500.- (minimo vitale compreso), il signor ACCU 1 percepisce un reddito netto di ca. 5'000.- al mese. Egli, quale membro di una comunione ereditaria, è proprietario in comune dell’abitazione in cui abita con i suoi genitori.

       Il signor ACCU 1 è celibe, si interessa di arte moderna (possiede delle tele), e coltiva l’hobby della pittura (ha già partecipato a delle esposizioni collettive con altri artisti). Al dibattimento, egli ha soggiunto di godere di buona salute e di essere astemio.

 

B.    Il 2 agosto 2002, dopo cena e come di “routine”, il signor ACCU 1 usciva di casa per andare a bere un caffè al __________ di __________, in Piazza __________. Alle 23.30 ca., egli lasciava questo esercizio pubblico per recarsi con la propria autovettura VW Golf (del settembre 2000), targata __________, al ristorante bar __________, sito in via __________ a __________, nelle vicinanze dello stadio Comunale. Al dibattimento, l’accusato ha detto che era solito trascorrere in questo modo il venerdì sera; inoltre conosceva il gerente del bar __________.

 

Così, dopo aver percorso via __________ (sulla quale non era seguito da alcun veicolo), e attraversato il cavalcavia della ferrovia in prossimità dello stadio della città di confine, egli raggiungeva la rotonda all’incrocio tra via __________ e via __________. Quindi, entrato nella rotatoria, inseriva la freccia sinistra e dopo aver girato per ¾ all’interno della stessa, imboccava via __________ in direzione del bar __________. A quell’ora, il traffico era ridotto; al dibattimento, l’accusato dichiarava di non aver notato veicoli provenienti da via __________ e di non ricordare se dallo stadio lungo via __________ stavano arrivando altri veicoli.

Uscito dalla rotatoria, dopo aver percorso pochi metri su via __________, egli controllava se il locale presso il quale intendeva dirigersi era aperto. Notava indi che lo stesso era chiuso, siccome le luci del gazebo e l’insegna luminosa non erano in funzione. Decideva quindi di rientrare a casa. Per tale motivo, azionava l’indicatore di direzione sinistro, per mostrare l’intenzione di svoltare verso il posteggio del Bar __________, che si trova dirimpetto al __________.

 

                                        Quando giungeva ormai all’altezza dei posteggi del Bar __________, notava nello specchietto retrovisore sinistro la luce di una motocicletta e una frazione di secondo dopo udiva un forte colpo contro lo specchio retrovisore e poi contro la parte anteriore sinistra della sua autovettura. L’impatto avveniva fra l’automobile del prevenuto e la motocicletta Yamaha TYR, targata TI __________, di proprietà del signor __________ e condotta dal signor __________.

 

C.    Il centauro, a seguito dell’incidente, perdeva il controllo del motoveicolo, rovinava a terra, terminando la sua caduta a ridosso di un muretto di cinta. Dopo l’urto, il prevenuto usciva dalla sua vettura si accertava dello stato di salute del motociclista e poi spostava il suo mezzo poco più avanti sul ciglio destro della carreggiata. Gli agenti di polizia intervenuti sul luogo dell’incidente costatavano che il centauro, al momento del loro arrivo, non indossava il casco, che l’auto dell’accusato era già spostata a lato della strada e che la posizione finale assunta dall’auto dopo l’urto non era stata demarcata.

       Accorreva altra gente, in particolari gli avventori del Bar __________. Indi, arrivavano anche i soccorsi sanitari e il motociclista veniva trasferito all’Ospedale Beata Vergine di Mendrisio per le cure necessarie. Altri accertamenti permettevano di stabilire che il signor __________ aveva un tasso alcoolemico tra lo 0.66 g/kg e lo 0.76 g/kg. Dei soggiorni della vittima all’ospedale e alla clinica di __________ e delle terapie da lei seguite dopo l’incidente, si dirà laddove necessario tra breve.

 

D.    Con decreto 24 novembre 2003, il Procuratore pubblico proponeva la condanna di ACCU 1 alla pena di 10 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre al pagamento di tassa di giustizia e spese giudiziarie. L’imputazione contestata al prevenuto era quella di lesione colpose gravi.

       In data 10 dicembre 2003, il patrocinatore dell’accusato interponeva opposizione contro il predetto decreto. Il medesimo esibiva nelle more della procedura dei documenti quali copie di fotografie e planimetrie (cfr. doc. A-E). Il 16 febbraio 2005 veniva richiamato d’ufficio dalla SUVA l’intero incarto concernente la vittima __________. Al dibattimento, il patrocinatore produceva una mappa e altre fotografie raffiguranti il luogo dell’incidente da differenti angolazioni (cfr. doc. F-I). Da ultimo, veniva assunta agli atti d’ufficio anche una mappa relativa alla zona del sinistro, reperita su un sito internet (doc. 1).

      

       Durante la fase istruttoria del pubblico dibattimento, la parte lesa __________ si costituiva parte civile e postulava il risarcimento delle spese di riparazione della moto danneggiata. L’accusato sosteneva la sua innocenza e postulava il proscioglimento dall’imputazione di lesioni colpose gravi, rispettivamente lesioni colpose semplici e infrazione alla Legge sulla circolazione stradale.

 

E.    In data 21/22 febbraio 2005, l’accusato, per il tramite del suo patrocinatore presentava la dichiarazione di ricorso e chiedeva parimenti la motivazione della decisione.

 

 

Considerando                  in diritto

 

                                 1.     Prima di verificare se la condotta dell’accusato è stata negligente, occorre stabilire se le lesioni riportate dal signor __________ in occasione dell’incidente del 2 agosto 2002 integrassero gli estremi di lesioni gravi ai sensi dell’art. 125 cpv. 2 CPS.

 

1.1.    Il prevenuto arguisce che le lesioni patite dalla vittima non fossero tali da essere giudicate siccome lesioni gravi. Egli sostiene che il signor __________ sarebbe rimasto ca. un mese all’ospedale, che l’impatto funzionale delle lesioni subite sarebbe lieve (cfr. doc. 108 dell’incarto SUVA), e che la nozione di lesione grave debba essere interpretata in modo restrittivo in virtù del principio in dubio pro reo. Soggiunge in ultima analisi che, in concreto, le ferite riportate dal signor __________ possano costituire un caso discutibile.

 

1.2.    Per determinare se delle lesioni colpose costituiscano delle lesioni gravi, ci si deve riferire ai presupposti oggettivi previsti dall’art. 122 CPS (cfr. Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch – Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, ad art. 125 N 3).

 

a)     Giusta l’art. 122 CPS, chiunque intenzionalmente ferisce una persona mettendone in pericolo la vita, chiunque intenzionalmente mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, o le produce la perdita dell’uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso, chiunque intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona, è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione da sei mesi a cinque anni.

       Tale infrazione presuppone l’adempimento di tre condizioni: un comportamento pericoloso (sia esso un’azione o un’omissione), che è definito unicamente dal suo risultato; delle lesione gravi al corpo o alla salute di una persona; e un nesso di causalità. Per stabilire se le lesioni sono gravi oppure no, occorre basarsi su punti di vista oggettivi e non soggettivi (cfr. DTF inedita del 16 ottobre 2003 di cui agli inc. 6P.94/2003 e 6S.246/2003, consid. 8.1).

       Nel caso concreto, i presupposti oggettivi che qui interessano sono due (visto che non si è confrontati con un danno che ha creato un pericolo immediato di morte, o che ha provocato incapacità di lavoro, infermità o malattia permanenti, né con uno sfregio grave e permanente al volto o altra parte del corpo, né con una mutilazione del corpo di una persona, di un organo o membri importanti):

       i) un’azione qualsiasi pericolosa,

       ii) un danno grave al corpo o alla salute di una persona, segnatamente nella forma di altre lesioni gravi al corpo o alla salute fisica o mentale.

 

       Del nesso di causalità si dirà più sotto al successivo considerando 3.

 

b)     Per determinare se la fattispecie legale di altre lesioni gravi al corpo o alla salute fisica o mentale ai sensi dell’art. 122 CPS è data, bisogna considerare la durata della degenza all’ospedale, l’incapacità lavorativa piena ovvero parziale, il grado e la durata dell’invalidità e la sofferenza lamentata (cfr. DTF 124 IV 53, 57 consid. 2; Trechsel, op. cit., ad art. 122 N 9; BSK StGB II-Roth, ad art. 122 N 19; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berna 2002, ad art. 122 N 12, il quale illustra che una simile fattispecie è data, quando vi è una degenza di più mesi, delle lunghe e gravi sofferenze o numerosi mesi di incapacità di lavoro). In simili evenienze, è opportuno procedere ad un apprezzamento globale e più offese, le quali prese singolarmente sono di per sé insufficienti per configurare una grave lesione, possono formare un tutto che adombra una grave lesione ai sensi dell’art. 122 CPS (cfr. DTF 101 IV 381, 383 consid. 1b).

 

1.3.    Nel caso di specie, pericolosa è stata la manovra di svolta eseguita il 2 agosto 2002 in via __________ dal signor ACCU 1 con la sua autovettura VW Golf. Infatti, a seguito dello scontro tra la motocicletta e il veicolo dell’accusato, il signor __________ subiva diverse lesioni.

          Le conseguenze del sinistro di cui è stato vittima quest’ultimo (lesioni sofferte, decorso clinico, cure e terapie seguite dal medesimo, il quale, all’epoca dell’incidente, aveva 26 anni, fino ad allora non si era mai sottoposto ad intervento chirurgico e il 23 aprile 2003 era “in condizioni generali ben accettabili”, cfr. doc. 68, pag. 2-3 dell’inc. SUVA) sono state le seguenti:

§    frattura traversa alla giunzione dal III. medio al III. distale dell’omero destro; frattura/lussazione esposta I. con frattura scomposta dell’ulna del gomito destro; frattura con lussazione dorsale della 2a filiera del carpo; frattura del trapezio e del III prossimale del capitato; frattura pluriframmentaria a decorso intraarticolare della base del IV e V metacarpo della mano destra; lussazione laterale del ginocchio sinistro; frattura seno maxillare sinistro e destro complesse (Le Fort II); frattura spostata dell’osso nasale (cfr. certificato medico del 9 maggio 2003 del doc. 6 dell’inc. __________ del Ministero pubblico);

§    possibilità di una persistenza di un’ipoestesia completa al mignolo destro su probabile lesione di un piccolo ramo cutaneo del nervo ulnare destro (al dibattimento, la parte civile ha dichiarato di avere poca sensibilità sulla parte superiore della mano destra) e conseguenze funzionali a livello delle articolazioni del gomito destro, del ginocchio e del carpo (cfr. certificato medico del 9 maggio 2003 del doc. 6 dell’inc. __________ del Ministero pubblico; doc. 108 dell’inc. SUVA, dal quale si evince che il deficit sensitivo è limitato al V dito);

§    degenza presso l’Ospedale Regionale di Lugano dal 3 agosto 2002 al 12 settembre 2002 (cfr. certificato medico del 9 maggio 2003 del doc. 6 dell’inc. __________ del Ministero pubblico);

§    cinque operazioni, per guarire le fratture multiple subite a seguito dell’incidente (cfr. certificato medico del 9 maggio 2003 del doc. 6 dell’inc. __________ del Ministero pubblico; e doc. 7 e 8 dell’inc. SUVA);

-    il 3 agosto 2002, riposizione cruenta ed osteosintesi tramite placca LC DCP larga dell’omero destro con esplorazione del nervo radiale;

-    il 3 agosto 2002, riposizione cruenta della lussazione del gomito destro ed osteosintesi dell’ulna prossimale destra;

-    il 3 agosto 2002, riposizione chiusa della lussazione del ginocchio sinistro ed immobilizzazione tramite stecca jeans;

-    il 14 agosto 2002, osteosintesi del trapezio, trapezoide, capitato, base del IV e V metacarpo a destra (durata: 4 ore);

-    il 29 agosto 2002, plastica al legamento crociato anteriore sinistro;

-    per le fratture seno maxillare sinistro e destro complesse (Le Fort II) e dell’osso nasale veniva previsto un trattamento conservativo per la prima e una riposizione per la seconda (avvenuta il 14 agosto 2002, cfr. doc. 64 dell’inc. SUVA) – in relazione a tali lesioni cfr. però infra il considerando 3.3;

§    ricovero presso la Clinica __________ di __________ dal 12 settembre 2002 al 9 novembre 2002 (cfr. doc. 25, 26 e 27 dell’inc. SUVA);

§    incapacità lavorativa al 100% dal 3 agosto 2002 al 27 aprile 2003 (cfr. doc. 69, 71 e 82 dell’inc. SUVA; per i certificati medici durante questo lasso di tempo cfr. doc. 30, 37, 44,  68 dell’inc. SUVA);

§    un periodo di alcuni mesi di deambulazione con le stampelle e, per lunghe distanze, con la sedie a rotelle (cfr. doc. 26 dell’inc. SUVA, dove si specifica, a pag. 1 e 2, che “durante il soggiorno il signor __________ ha presentato un miglioramento essenziale, soprattutto al ginocchio sx, riscontrando una diminuzione dei dolori, un aumento del raggio e la possibilità di deambulare senza le stampelle”);

§    ripetute sedute di fisioterapia e ergoterapia durante il periodo di convalescenza a seguito del rilascio dalla clinica di __________ e fino al 27 aprile 2002 (cfr. ad es. doc. 68, 70, 85, 86 dell’inc. SUVA); e

§    deficit non più migliorabili in modo importante alla mano destra, e meglio chiusura incompleta della mano e deficit di flessione a livello metacarpale fra 20° e 45° (cfr. doc. 68, pag. 5 dell’inc. SUVA).

                                       

                              1.4.     Alla luce di tutte queste contingenze, questo giudice reputa unite le condizioni per ammettere l’esistenza di lesioni gravi, e ciò in base alla degenza di oltre tre mesi, prima in ospedale e poi in clinica di riabilitazione, e al lungo periodo di inabilità lavorativa. Anche il fatto che il signor __________ si sia sottoposto a più operazioni, alcune delle quali piuttosto complesse (cfr. operazione del 14 agosto 2002 alla mano), comprova che egli abbia patito delle sofferenze di seria entità; tribolazioni, queste, che si sono protratte nel tempo e che hanno comportato per la vittima un’inabilità lavorativa per quasi nove mesi – quantunque egli volesse riprendere prima il lavoro, cfr. doc. 24, pag. 1 dell’inc. SUVA –, durature terapie e regolari controlli presso diversi medici specializzati anche dopo il rilascio dalla clinica di __________ (cfr. doc. 29, 30, 37, 38, 41, 61, 62, 66, 68, 88 e 108 di cui all’incarto SUVA). La guarigione da tutte le lesioni, ancorché giudicata soddisfacente dai dottori che l’avevano in cura, almeno per la mano e per il gomito, non sembra definitiva. Prova ne sia che, in occasione della visita medica circondariale del 23 aprile 2003, anche il dott. __________, a condizione dell’abbandono dell’importante tabagismo (1 pacchetto al giorno) e di un esame ENMG di controllo del nervo ulnare destro, aveva prospettato la possibilità di nuovi interventi “per chiarire l’indicazione di un’ev. artrolisi a livello del gomito destro, del metacarpo ed ev. nuova stabilizzazione del capitato del polso destro” (cfr. doc. 68, pag. 6 dell’inc. SUVA). In ultima analisi, le restrizioni funzionali (impossibilità di chiudere completamente la mano e mobilità del polso) alla mano destra di cui è rimasto vittima il signor __________ e che appaiono definitive (cfr. doc. 68, pag. 5 dell’inc. SUVA), sono state da lui mostrate al dibattimento e costatate dalle parti e dal giudice.

                                        Il signor __________ è stato in seguito licenziato dal suo datore di lavoro ed ha percepito prestazioni dall’assicurazione disoccupazione (cfr. doc. 103 dell’inc. SUVA). A tale riguardo, in aula, egli ha aggiunto che, all’inizio del mese di marzo del 2004, ha trovato un’occupazione e, da allora, lavora per una ditta di spedizionieri del Mendrisiotto.

 

                              1.5.     L’accusato ha sostenuto che la vittima avrebbe intralciato una più celere e migliore guarigione, essendo dedito al tabagismo e non avendo dato seguito alle sollecitazioni dei dottori e dell’assicurazione infortuni.

                                        Tali argomentazioni non possono essere condivise per tre ordini di ragioni: innanzitutto, nel caso concreto, non vi sono riscontri (es. certificati medici, rendiconto clinico, …) tali da poter sostenere che il comportamento della vittima, fino al 28 aprile 2003 avesse ostacolato il recupero fisico a causa del suo tabagismo; secondariamente, almeno fino al 28 aprile 2003 (per quasi nove mesi), la vittima, un giovane di ventisei anni (la cui velocità di guarigione è notoriamente maggiore rispetto a quella di un persona in età più avanzata), ha collaborato con i sanitari in modo apprezzabile; in terzo luogo, l’obbligo di abbandonare il tabacco è stato sostenuto solo dal dott. __________, il quale si esprimeva, il 23 aprile 2003, nelle vesti di medico di circondario per l’assicurazione SUVA (cfr. doc. 68 dell’inc. SUVA). D’altronde, si ribadisce che il signor __________ ha partecipato a numerose visite mediche (cfr. supra) e si è prodigato per migliorare il suo stato di salute (cfr. ad es. doc. 26, pag. 2 dell’inc. SUVA, dove si evidenzia che “il paziente si è impegnato con motivazione nel programma riabilitativo propostogli e la degenza non ha presentato particolarità degne di rilievo per quanto concerne la gestione clinica”).

                                        Non vi sono dunque motivi per attribuire alla vittima una responsabilità per la durata della sua inattività lavorativa o della degenza in clinica e in ospedale.

 

                              1.6.     In conclusione, questo giudice ritiene le lesioni patite dalla vittima siccome lesioni gravi ai sensi dell’art. 125 cpv. 2 CPS e le stesse sono da ricondurre all’incidente di cui il signor ACCU 1 è stato protagonista colpevole per negligenza (cfr. infra, ad eccezione delle lesioni al volto).

 

 

                                 2.     Occorre ora stabilire se, nel caso in esame, è ravvisabile una negligenza perpetrata dal prevenuto durante la sua manovra di svolta a sinistra.

 

                              2.1.     L’art. 125 cpv. 1 CPS punisce, a querela di parte, con la detenzione o con la multa chi per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute d’una persona. Se la lesione è grave, il colpevole è perseguito d’ufficio (cpv. 2).

 

                                 a)     Giusta l'art. 18 cpv. 3 CPS, commette un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione e non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole, secondo questa stessa disposizione, se l'agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali. Un comportamento viola i doveri di prudenza quando l'autore, al momento dei fatti, avrebbe potuto, tenuto conto delle sue conoscenze e delle sue capacità, rendersi conto della messa in pericolo altrui e ha contemporaneamente oltrepassato i limiti del rischio ammissibile (cfr. DTF 127 IV 62, 64-65 consid. 2d; 126 IV 13, 16-17 consid. 7a/bb; Trechsel, op. cit., ad art. 18 N 28a e 33). Per determinare quali sono i doveri imposti dalla prudenza, ci si può riferire alle disposizioni legali emanate a salvaguardia della sicurezza e per evitare gli incidenti. Nella fattispecie vanno considerate innanzitutto le norme sulla circolazione stradale (cfr. DTF inedita del 14 ottobre 2003 dell’inc. 6S.297/2003, consid. 3.1; Trechsel, op. cit., ad art. 18 N 29).

 

                                 b)     Secondo l'art. 34 cpv. 3 LCStr, il conducente che vuole cambiare direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia ad un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono.

                                        D'altra parte, secondo il principio dell'affidamento dedotto dall'art. 26 LCStr, nella circolazione ogni utente della strada può – premesso che ne abbia rispettato i canoni – confidare nel corretto comportamento degli altri utenti, nella misura in cui non vi siano indizi per ritenere il contrario (cfr. art. 26 cpv. 2 LCStr; Trechsel, op. cit., ad art. 18 N 32). Secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, ove, per decidere se un utente della strada abbia violato una norma della circolazione, occorre stabilire se egli avesse potuto aspettarsi un comportamento conforme alla legge di un altro utente della strada, non può essergli negato il diritto di invocare il principio dell'affidamento per il motivo che egli stesso non si è comportato conformemente alle norme della circolazione. Così, anche chi è tenuto a dare la precedenza può invocare il principio dell'affidamento quando chi gode del diritto di precedenza violi le norme della circolazione in modo imprevedibile per il debitore della precedenza (cfr. DTF inedita del 14 ottobre 2003 dell’inc. 6S.297/2003, consid. 3.2; Bussy, Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, ad art. 26 N 4.1).

 

                               aa)     L'obbligo di badare ai veicoli che seguono deve essere inteso nel senso di "non metterli in pericolo", specie quando questi sono in fase di sorpasso (cfr. DTF 125 IV 83, 84 consid. 1a; Bussy, Rusconi, op. cit., ad art. 34 N 3.1 e 3.2). Il conducente di un veicolo che intende voltare a sinistra non ha soltanto l'obbligo di segnalare con l'apposito dispositivo la sua intenzione di effettuare il cambiamento di direzione ma è anche tenuto, in principio, a dare la precedenza all'altro veicolo che, sopraggiungendo da tergo, si prepari al sorpasso o abbia già iniziato la manovra di sorpasso per proseguire nella stessa direzione. In questa evenienza, egli deve arrestarsi, o, se del caso, rimanere fermo, per non intralciare la manovra di sorpasso dell'altro conducente che beneficia della precedenza (v. Bussy, Rusconi, op. cit., ad art. 35 N 2.24). Una corretta manovra di svolta presuppone l’osservanza di condizioni molto severe (cfr. BUSSY, RUSCONI, op. cit., ad art. 35 N 2.6), va valutata a dipendenza delle circostanze di luogo e di visibilità (cfr. DTF 125 IV 83, 84-85 consid. 1a; 100 IV 186, 188 consid. 2a; 91 IV 10, 12 consid. 4) e si articola in tal guisa:

 

i)   indicazione del cambiamento di direzione precedente alla posizione di preselezione. L’indicazione deve essere fatta per tempo (art. 39 cpv. 1 LCStr), affinché gli altri utenti della circolazione siano in grado di comportarsi in modo adeguato (cfr. Bussy, Rusconi, op. cit., ad art. 35 N 2.6 e ad art. 36 N 2.3.3). Ad ogni buon conto, la segnalazione non svincola il conducente dall’obbligo di usare la necessaria prudenza (cfr. art. 39 cpv. 2 LCStr; Bussy, Rusconi, op. cit., ad art. 39 N 2.2 lett. c, dove si sostiene che voltare a sinistra fuori da un’intersezione richiede “la plus grande prudence”);

 

ii)  presa di posizione della preselezione e mantenimento di un tempo sufficiente per costituire un avvertimento. Nelle strade non a tre corsie, l’utente si terrà presso l’asse della carreggiata: questa regola deve essere osservata rigorosamente (cfr. art. 36 cpv. 1 LCStr; Bussy, Rusconi, op. cit., ad art. 36 N 1.2 lett. d);

 

iii)  segnale di cambiamento di direzione precedente all’inizio di cambiamento di svolta a sinistra;

 

iv)  priorità dei veicoli in senso inverso (art. 36 cpv. 3 LCStr); e

 

v)   aver riguardo per i veicoli che seguono (art. 34 cpv. 3 LCStr), condizione che si impone anche se i predenti doveri sono stati osservati. Tale precetto si concretizza così: colui che intende voltare a sinistra deve guardare indietro, attraverso gli specchietti retrovisori, e anche, secondo le circostanze, accertarsi che un altro veicolo non lo segua nella parte della carreggiata che gli è nascosta (cosiddetto angolo morto; cfr. DTF 91 IV 10, 12 consid. 1).

 

                               bb)     Si osserva ancora, che in caso di manovra di svolta a sinistra, la dottrina ha evidenziato come tale manovra non debba mettere in pericolo e ostacolare il traffico longitudinale che beneficia della priorità (cfr. Bussy, Rusconi, op. cit., ad art. 39 N 2.2 lett. a e ad art. 36 N 1.2 lett. d: la preselezione è un pericolo accresciuto per il traffico longitudinale). Se la strada è a due corsie, allora chi vuole svoltare a sinistra deve rallentare e, se è seguito, deve attendersi di essere sorpassato; pertanto, il conducente deve prendere delle precauzioni prima di chiudere verso l’asse mediano (Bussy, Rusconi, ad art. 36 N 1.2. lett. g). La subordinazione di chi vuole voltare a sinistra rispetto a chi segue è più accentuata se non ci sono incroci, se il luogo è fuori della località o se la strada consente una rapida circolazione (cfr. Bussy, Rusconi, ad art. 36 N 2.3.1 e ad art. 39 N 2.2 lett. c, dove si sostiene che voltare a sinistra fuori da un’intersezione richiede “la plus grande prudence”).

 

                              2.2.     Nel caso di specie, la manovra di svolta a sinistra eseguita dal signor ACCU 1 è stata descritta in modo differente dai due protagonisti del sinistro. Incidentalmente, si rileva che gli agenti della polizia non hanno potuto constatare la posizione finale della vettura VW Golf, siccome l’accusato aveva già spostato la sua vettura a lato della carreggiata, senza demarcarne la posizione finale dopo l’incidente; i medesimi non hanno neanche potuto procedere ad un’analisi della fanaleria (cfr. rapporto di constatazione incidente della circolazione del 18 settembre 2002, pag. 4). Dati rilevanti, questi, la cui assenza ha anche reso più difficile la ricostruzione dell’incidente.

 

                                 a)     Il prevenuto ha dichiarato che, dopo aver percorso pochi metri di via __________ ed aver notato che il locale era chiuso, avrebbe deciso di far rientro al domicilio. Aggiungeva che, dopo aver percorso la rotonda, egli avrebbe controllato negli specchi retrovisori se vi erano veicoli a tergo e che non avrebbe notato alcun utente della circolazione. Poi avrebbe inserito l’indicatore di direzione sinistro per poter entrare nei parcheggi del bar __________ sito di fronte al __________. Al dibattimento, il signor ACCU 1 precisava che, al momento di azionare la freccia sinistra, si sarebbe trovato poco prima dell’isola stradale illustrata sulle fotografie di cui ai doc. G, H e I. Subito dopo aver inserito la freccia, egli avrebbe nuovamente controllato negli specchietti retrovisori. Quando orami si trovava all’altezza dei parcheggi del bar __________, avrebbe notato nello specchietto retrovisore sinistro la luce di una motocicletta e una frazione di secondo dopo avrebbe udito un forte colpo contro lo specchio retrovisore e poi contro la parte anteriore sinistra (spigolo) della sua autovettura. Al momento dell’urto, la sua autovettura sarebbe stata leggermente in diagonale, di pochi gradi, per poter accedere al posteggio, con la parte anteriore del suo veicolo sporgente leggermente dalla linea di direzione al centro della carreggiata.

                                        In data 29 dicembre 2003, l’accusato produceva una cartina da lui stesso allestita, nella quale raffigurava la dinamica dell’incidente. In tale ricostruzione, è illustrata l’isola dello spartitraffico – che si trova su via __________ poco prima del Bar __________ – e la zona dell’impatto tra la VW Golf e la motocicletta del signor __________. Al dibattimento, il signor ACCU 1, ad esplicita domanda del giudice, ha confermato la correttezza di tale mappa e della posizione della sua auto al momento dell’impatto tra la moto e il suo finestrino sinistro e poi tra la moto e la parte anteriore sinistra. Parimenti, egli ha segnalato di aver frenato prima di svoltare a sinistra e che al momento dello scontro sarebbe stato quasi fermo. Alla domanda: “Come ha fatto a non notare il motociclista che arrivava da dietro prima di iniziare la manovra di svolta”, l’accusato non ha saputo spiegarsi ed ha aggiunto di aver sentito un’accelerazione. In sede dibattimentale, egli ha altresì ammesso, dopo aver inizialmente sostenuto di non ricordare, di non aver guardato nell’angolo morto per accertarsi se da tergo arrivassero altri utenti della circolazione sia prima dell’isola-spartitraffico, sia prima di iniziare la manovra di svolta.

                                       

                                        In conclusione, l’accusato si duole di una violazione degli art. 18 cpv. 3 e 125 CPS, nonché delle nozioni di diritto federale di causalità adeguata e di interruzione del nesso causale. Egli contesta la materialità dell'infrazione; afferma infatti di aver effettuato una regolare preselezione prima di svoltare a sinistra, esponendo per tempo il segnale di direzione e accertandosi che sia in senso contrario sia da tergo non giungessero altri veicoli. Asserisce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla vittima, la collisione è dovuta al fatto che il coprotagonista, in possesso solo del patentino, ha effettuato un'errata manovra di sorpasso, senza avvedersi delle evidenti intenzioni di svoltare a sinistra del prevenuto. Pertanto, non gli si potrebbe imputare una violazione dell'art. 34 cpv. 3 LCStr; anzi, la sua condotta era regolare anche in virtù del principio dell'affidamento dedotto dall'art. 26 LCStr, secondo cui egli poteva attendersi un guida corretta da parte del motociclista il quale, per eseguire correttamente la manovra di sorpasso, avrebbe dovuto attendere che il prevenuto portasse a compimento la sua manovra di svolta a sinistra.

                                   

                                 b)     Il signor ACCU 1 ha per contro affermato di essersi immesso nella rotonda e di essere uscito su via __________. Sortito dalla rotonda, egli avrebbe notato davanti a sé una VW Golf con l’indicatore di direzione destro acceso e intenta a procedere alla manovra di svolta a destra per accedere al posteggio ivi presente. Con la ruota anteriore, tale vettura si sarebbe trovata già sul marciapiede. Dato che non arrivavano veicoli nell’altro senso, il signor __________ si sarebbe spostato al centro della carreggiata, e all’ultimo istante, quando era a pari con l’automobile, quest’ultima si sarebbe spostata a sinistra. Dopo una frazione di secondo, egli avrebbe udito un colpo alla parte posteriore della moto, avrebbe perso il controllo della motocicletta, iniziando poi a sbandare e infine sarebbe caduto a terra. Al dibattimento, la vittima ribadiva tale versione dei fatti, la quale, in sostanza, emergeva pure dalla dichiarazione di infortunio trasmessa alla SUVA (cfr. doc. 10 dell’inc. SUVA, dove la vittima sosteneva che l’accusato non avrebbe segnalato il cambiamento di marcia a sinistra).

 

                              2.3.     A mente di questo giudice, l’incidente si è verificato siccome il prevenuto non ha eseguito una corretta manovra di svolta a sinistra ed ha contravvenuto alle doverose cautele che avrebbe dovuto rispettare nel caso specifico. Per un verso, egli non ha eseguito correttamente la preselezione, di talché prima di iniziare la manovra di svolta a sinistra, la vettura non era correttamente presso l’asse centrale della carreggiata; per un altro, l’accusato non ha prestato sufficiente attenzione al traffico proveniente da tergo, sebbene ciò potesse essere da lui preteso. Per la precisione, al prevenuto devono essere imputate le seguenti negligenze.

 

                                 a)     La prima negligenza consiste nel non aver preso adeguatamente una chiara posizione della preselezione ed essersi tenuto presso il centro della stessa (art. 36 cpv. 1 LCStr). In altre parole, l’approccio alla linea di direzione da parte del conducente non è stato preceduto da una corretta preselezione ed ha creato una situazione confusa per i successivi utenti della circolazione. Secondo la sua ricostruzione, nella fase di preselezione, il prevenuto non si è accostato alla linea di direzione della carreggiata (cfr. art. 73 cpv. 3 OSStr), bensì ha iniziato la manovra di svolta quando l’auto si trovava ancora all’interno della sua corsia di marcia e non presso l’asse della carreggiata. Questa circostanza è attestata dall’accusato medesimo, il quale ha dichiarato che, al momento dell’impatto, la sua auto si trovava leggermente in diagonale, di pochi gradi (cfr. verbale ACCU 1 del 3 agosto 2002, pag. 2), e, soprattutto, dalla sua personale ricostruzione prodotta agli atti dal suo patrocinatore (cfr. doc. E). Da questa planimetria, si evince da una parte che l’approccio all’asse centrale della carreggiata non è stato regolare, poiché il prevenuto non si è accostato alla linea mediana della carreggiata già a partire dall’isola spartitraffico (cfr. DTF 125 IV 83, 89 consid. 2d, dove si illustra che, contrariamente al caso di specie, in quella costellazione il conducente si era tenuto verso la linea mediana della strada); dall’altra che la manovra di svolta a sinistra è iniziata quando la parte posteriore della VW Golf si trovava a una distanza dall’asse centrale della carreggiata tale da non escludere un sorpasso con una motocicletta alla sua sinistra (cfr. doc. E, in special modo lo spazio esistente tra la parte posteriore della VW Golf raffigurata dall’accusato, disegnatore di professione e attivo presso lo studio di architettura dello zio, e la linea di direzione). E ciò malgrado il prevenuto, dopo l’isola (spartitraffico) indicata ai doc. H e I, avesse avuto uno spazio sufficiente a disposizione per tenersi verso la linea tratteggiata con la sua VW Golf, cosicché la sua auto fosse presso la linea di direzione. Certo, una simile manovra esigeva che l’imputato riducesse sensibilmente la sua velocità e che la preselezione iniziasse già dall’isola spartitraffico menzionata. Da dove l’accusato, con il suo mezzo, doveva già tenersi a sinistra della carreggiata, affinché la sua preselezione fosse fatta per tempo (cfr. doc. H e I). Invece, proseguendo diritto ed iniziando la preselezione solo nell’immediata prossimità del Bar __________, il conducente della VW Golf incorreva in una violazione dell’art. 36 cpv. 1 LCStr (cfr. doc. E). Tale ricostruzione appare peraltro compatibile con la descrizione della vittima dell’incidente, nella misura in cui l’auto dell’accusato non si trovava a sinistra della corsia di marcia presso la linea di direzione e “all’ultimo istante … si è spostata a sinistra e dopo una frazione ho udito un colpo ed ho perso il controllo della motocicletta” (cfr. verbale __________ 21.8.2002, pag. 2).

                                        Il tenersi presso l’asse centrale della strada appariva in concreto obbligatorio per la manovra di accesso ai posteggi del Bar __________. Invece, una preselezione tardiva e inappropriata, come quella praticata dall’accusato, avrebbe pure potuto destare nel motoveicolo proveniente da tergo, l’impressione che l’automobilista intendesse svoltare non all’altezza del Bar __________, ma più avanti, segnatamente per entrare nel posteggio di un altro stabile (cfr. doc. H). D’altro canto, affiora chiaramente che il centauro urtava prima il finestrino a sinistra e poi la parte anteriore dell’automobile del signor ACCU 1. Tali urti sono compatibili con la posizione leggermente in diagonale dell’auto dell’accusato al momento dell’impatto (una posizione assai imprudente, questa, ove si pensa che, in caso di tamponamento da tergo ad opera di un altro veicolo, l’auto urtata potrebbe invadere la corsia opposta e scontrarsi con il traffico in direzione opposta). Per la precisione, l’auto del prevenuto al primo impatto si trovava di traverso all’interno della corsia di marcia, mentre, al momento del secondo scontro tra la moto (parte posteriore) e la parte anteriore della vettura, la sua parte anteriore sporgeva leggermente dalla linea di direzione al centro della carreggiata (cfr. verbale ACCU 1 3 agosto 2002, pag. 2 e doc. E, planimetria con zona d’impatto). Ciò è conciliabile sia con la dichiarazione dell’accusato, secondo cui la sua auto al momento del primo impatto era quasi (ma non) ferma; sia con il fatto che la parte anteriore sinistra della VW Golf si trovasse, dopo l’incidente, sulla corsia opposta (cfr. doc. E e verbale ACCU 1 3.8.2002, pag. 2). Anche le tracce di sfregamento rinvenute dalla polizia sulla corsia in senso opposto e indicate sul disegno non in scala annesso al rapporto di polizia 18.9.2002 appaiono compatibili con la dinamica dell’incidente illustrata dall’accusato e dalla vittima (zona d’impatto presso la linea di direzione), nella misura in cui la caduta del centauro si è protratta lungo la corsia opposta per oltre dieci metri, ben oltre il piazzale del Bar __________.

                                        Si osserva infine, che la ricostruzione offerta dal prevenuto evidenzia come la posizione leggermente in diagonale della sua vettura, oltre che suscitare nell’utente proveniente da tergo incertezza sulla manovra che l’automobilista intendeva svolgere, non costituiva per il susseguente motociclista un chiaro segnale di poter sorpassare la vettura a destra. In ultima analisi, la carreggiata in via __________, una strada comunale e secondaria (cfr. rapporto di polizia 18.9.2002, pag. 1), è larga 7.50 metri (una corsia 3.70 metri) e, proprio sulla base della ricostruzione dell’accusato, emerge che lo spazio a destra della sua vettura, per eventualmente sorpassarla, non risultava abbondante (cfr. per le dimensione della carreggiata il disegno non in scala annesso al rapporto di polizia del 18.9.2002 e le fotografie di cui ai doc. G e H, dove si possono notare delle vetture sul bordo della strada).

                                        Così facendo, il prevenuto è incorso in una negligenza (errata e tardiva preselezione rispettivamente approccio alla linea di direzione) per cui deve essere tenuto responsabile.

 

                                 b)     La seconda negligenza da rimproverare all’accusato sta nel non aver prestato le dovute precauzioni, prima di procedere alla manovra di svolta a sinistra. Nella fattispecie, egli si è reso protagonista di una condotta imprudente, che non può essere giudicata trascurabile o ininfluente. Innanzitutto, si rileva che la svolta che il prevenuto si accingeva ad effettuare era particolare, siccome consentiva di accedere ad un posteggio di un esercizio pubblico (cfr. rapporto di polizia 18.9.2002, pag. 1, dove si parla di “sbocco”) – ciò che affiora anche dal doc. H. In tale fotografia, si osserva che l’accesso al Bar __________ si trova a circa quindici metri dallo spartitraffico ed è separato dalla strada mediante un marciapiede; inoltre, lo spazio di entrata tra il muretto, nel quale è infissa l’insegna “Bar __________”, e il primo posteggio (che confina con il marciapiede e che, nella fotografia del doc. H è occupato da una VW monovolume) risulta stretto. L’incidente è avvenuto di sera, e benché la zona fosse illuminata artificialmente in modo continuo (cfr. rapporto di polizia 18.9.2002, pag. 1), l’accusato era chiamato ad osservare la massima prudenza; anche perché egli non si trovava ad un incrocio (cfr. art. 1 cpv. 8 ONC) e nemmeno doveva immettersi su una strada laterale, bensì stava per voltare a sinistra verso il posteggio d’un locale pubblico, separato mediante un marciapiede dalla strada principale. Per eseguire una regolare manovra di svolta, l’accusato avrebbe dovuto non solo segnalare con l’indicatore e tempestivamente la sua intenzione di svoltare, frenare e rallentare l’andatura della propria autovettura, ma avrebbe dovuto anche fermarsi proprio all’altezza del Bar __________, in modo tale da segnalare chiaramente la sua volontà di immettersi nello sbocco che porta al posteggio di tale esercizio pubblico: ciò era doveroso, giacché, in quella zona, vi sono diversi accessi a palazzi e ad altri locali commerciali. Particolare cautela era pure necessaria, siccome questa manovra non era abituale per l’accusato: secondo le affermazioni del convenuto al dibattimento, in precedenza e in analoghe circostanze (chiusura serale del Bar __________), egli aveva deciso di far ritorno a casa continuando diritto su via __________ e ritornando poi verso __________ da Corso __________ __________ oppure svoltando a destra dopo il Bar __________.

                                        Dal momento che l’auto non era correttamente tenuta verso il centro della carreggiata, ma era in diagonale, il motociclista proveniente da tergo poteva pure immaginare che il prevenuto segnalasse l’intenzione di piegare a sinistra non per accedere al posteggio del Bar __________, bensì ad uno successivo, che dà accesso ad un parcheggio di un palazzo, o al piazzale ancora più distante del negozio __________ (cfr. doc. H e I). Per il centauro in fase di sorpasso, la situazione non era così chiara come quella che si presenta ad un incrocio, dove il motociclista può e deve attendersi dal conducente che segnala il cambiamento di direzione a sinistra, una svolta proprio su un’altra strada in tale direzione (cfr. DTF 100 IV 186, 188 consid. 2c).

                                        Anche per queste ragioni, la prudenza del conducente doveva essere accresciuta e, in tali circostanze, il riguardo per gli utenti provenienti da tergo, che godevano della priorità e il cui sopraggiungere non poteva essere escluso a priori, doveva essere elevato.

                                        L’accusato non ha invece osservato queste prescrizioni della circolazione.

 

                                 c)     In terzo luogo, si osserva che la distanza fra la rotonda (all’incrocio tra via __________ e via __________) e l’isola-spartitraffico (all’altezza di via __________, e prima della quale l’accusato ha dichiarato di aver guardato, per la prima volta, negli specchietti retrovisori e di non aver visto nessuno) era di ca. 60-70 metri (cfr. doc. F, I e doc. 1, riproduzioni in scala della zona del sinistro). In fase di frenata, egli poteva dunque attendersi, all’altezza del Bar __________ (distante circa una quindicina di metri dallo spartitraffico), l’arrivo da tergo di un altro utente della circolazione, che l’accusato, prima di giungere all’isola spartitraffico, non avrebbe ancora scorto (cfr. doc. I). Quando il signor ACCU 1 ha visto nello specchietto il fascio di luce, la motocicletta si trovava molto vicino alla sua auto ed era già in fase di sorpasso (cfr. verbale ACCU 1 3 agosto 2002, pag. 2: “ho notato nello specchietto retrovisore sinistro la luce di una motocicletta”), o quantomeno stava per procedere al superamento. Infatti, avendola vista nello specchietto sinistro e non in quello centrale, la motocicletta era già sul fianco sinistro della corsia per sorpassare. La vettura dell’accusato, per contro, non aveva eseguito una corretta manovra di preselezione e quest’ultimo non aveva prestato la necessaria attenzione al traffico susseguente, giacché non aveva guardato nell’angolo morto. In ultima analisi, il prevenuto stesso ha dichiarato di avere udito “una frazione di secondo” dopo aver notato nello specchietto retrovisore sinistro la luce di una motocicletta, un forte colpo contro lo specchio retrovisore e poi contro la parte anteriore sinistra della sua vettura (cfr. verbale ACCU 1 3 agosto 2002, pag. 2). In tali circostanze, se l’accusato avesse preso le cautele necessarie, avrebbe dovuto scorgere il motociclista che si apprestava a sorpassarlo, e mantenere la sua automobile ferma e parallela alla linea di direzione (all’interno della corsia di marcia), per permettere il sorpasso da parte del motociclista.

                                        Avesse guardato nell’angolo morto prima di iniziare (e non durante) la manovra di svolta a sinistra quando l’auto era già in diagonale, il signor ACCU 1 avrebbe verosimilmente visto il centauro sopraggiungente da dietro e l’incidente avrebbe potuto essere evitato.

 

                    In ossequio al principio in dubio pro reo, si può assumere che l’accusato avesse esposto tempestivamente l'indicatore di direzione sinistro e guardato negli specchietti. Tuttavia, dalle sue stesse dichiarazioni si deduce che egli non aveva controllato rigorosamente il traffico da tergo immediatamente prima di effettuare la manovra di sorpasso, visto che aveva omesso di guardare sopra la propria spalla per assicurarsi che nessun veicolo si trovasse nell’angolo morto (cfr. JdT 1984 I, pag. 408, 409 consid. 1c). Tale cautela era necessaria in considerazione delle particolari circostanze: la manovra del prevenuto, ancorché effettuata allorquando non v’era molto traffico (ma ciò avrebbe dovuto ugualmente mantenere vigile il conducente, siccome l’arrivo di una motocicletta, in un contesto cittadino e a tarda sera di un venerdì, non era così imprevedibile), era tale da creare un pericolo accresciuto per gli altri utenti della circolazione circolanti più veloce di lui (notte, svolta a sinistra su un parcheggio di un esercizio pubblico separato con il marciapiede dalla strada, presenza di altri vicini parcheggi proprio lungo il fianco sinistro della carreggiata dove stava per svoltare l’accusato, breve distanza tra rotonda e spartitraffico rispettivamente imbocco al Bar __________; cfr. DTF 100 IV 186, 188 consid. 2a; DTF inedita del 15 dicembre 2004 dell’inc. 6S.376/2004, consid. 1; DTF inedita del 7 gennaio 2004 di cui agli inc. 6P.137/2003 e 6S.393/2003, consid. 2.5 e 4.3, dove si specifica, per la manovra di svolta a sinistra, che di regola – ciò che non è il caso in concreto – è sufficiente uno sguardo nello specchietto retrovisore; René Schaffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts – Vol. I, 2. ed., Berna 2002, N 757). È questo insieme di circostanze ad essere rilevante alla luce di quanto prescritto all'art. 34 cpv. 3 LCStr, a prescindere dal comportamento più o meno scorretto di eventuali altri utenti della strada.

                                   

                              2.4.     In conclusione, il prevenuto si è reso colpevole di più comportamenti negligenti per aver violato gli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 1 e 39 cpv. 2 LCStr.

                                        Assodata la sua negligenza nella fattispecie, l'insorgente non può essere prosciolto dall'addebito di aver violato i doveri di prudenza imposti dalle circostanze e dalla legge.

 

    2.5.     Nella misura in cui il ricorrente rimprovera al coprotagonista di essersi reso autore di violazioni alla LCStr (sorpasso azzardato e pericoloso, non lecito, e non tempestivo rispettivamente non a destra), giova inoltre ricordare che in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni ed omissioni. Il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabili a propria colpa. Di conseguenza, le deduzioni intese a mettere in evidenza le colpe del motociclista non sono liberatorie. Non esiste infatti in questo ambito compensazione delle colpe (cfr. DTF inedita del 14 ottobre 2003 dell’inc. 6S.297/2003, consid. 3.3). Alla luce di tali circostanze, l’invocazione del principio dell’affidamento non può essere tutelata davanti alle negligenze in cui è incorso l’accusato.

              In ultima analisi, alla vittima non si può rimproverare di aver commesso una manovra scorretta, dal momento che, nel tratto di strada all’altezza del Bar __________, le corsie sono separate da una linea di direzione, e un sorpasso era di conseguenza lecito, e siccome la velocità del motociclista era di 40-50 km/h, non 50-60 km/h (diversamente da quanto affermato dal difensore dell’accusato nella sua arringa; cfr. verbale __________ 21.8.2002, pag. 2 e rapporto di polizia 18.9.2002, pag. 1, dove si attesta che la velocità segnalata massima era di 50 km/h).

 

 

       3.     Stabilire l'esistenza di un comportamento colpevole contrario a un dovere di prudenza e le lesioni gravi riportate da una persona tuttavia non basta. Il comportamento e la lesioni gravi della vittima devono trovarsi in rapporto di causalità naturale e adeguato (cfr. DTF 122 IV 17, 22 consid. 2c).

 

    3.1.     Esiste un rapporto di causalità naturale tra un evento e un comportamento colpevole, se quest'ultimo ne costituisce la "conditio sine qua non", ossia se non può essere tralasciato senza che l'evento verificatosi venga meno; non è tuttavia necessario che esso appaia come la causa unica dell'evento (cfr. 122 IV 17, 22 consid. 2c/aa; 115 IV 199, 206 consid. 5b). Il rapporto di causalità così delimitato non deve essere provato con certezza, un alto grado di verosimiglianza è sufficiente (cfr. DTF 115 IV 199, 206 consid. 5b).

          Data la causalità naturale, è necessario ancora esaminare se sussiste un nesso causale adeguato tra comportamento dell’accusato e le lesioni gravi riportate dalla vittima. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il nesso di causalità è adeguato quando il comportamento contrario ai doveri di prudenza è idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose nonché l'esperienza generale della vita, a produrre o a favorire un evento simile a quello in concreto realizzatosi. Tuttavia, la causalità adeguata viene meno, il concatenamento dei fatti perdendo in tal modo la sua rilevanza giuridica, allorché un'altra causa concomitante, quale ad esempio l'atteggiamento della vittima, costituisca una circostanza del tutto eccezionale oppure dipenda da un comportamento talmente straordinario, insensato o stravagante che i fatti non potevano essere previsti. L'imprevedibilità dell'atto concomitante non è sufficiente per interrompere il nesso di causalità adeguata. Occorre piuttosto che quest'atto sia di una gravità tale da imporsi come la causa più probabile ed immediata dell'evento considerato, relegando in secondo piano tutti gli altri fattori, segnatamente il comportamento del prevenuto, che hanno contribuito a provocarlo (cfr. DTF 122 IV 17, 23 consid. 2c/bb; 121 IV 207, 212-213 consid. 2a; 115 IV 199, 207 consid. 5c).

 

3.2.    Sulla scorta degli atti istruttori e dell’interrogatorio dell’accusato e della parte civile in occasione del dibattimento, pare lecito concludere che alla condotta della vittima non può essere ascritto un ruolo così determinate per l’infortunio verificatosi il 2 agosto 2002 da imporsi come la causa più probabile ed immediata dell'evento considerato, relegando in secondo piano il comportamento dell'imputato.

 

  a)     Per un canto, le errate e negligenti preselezione e manovra di svolta a sinistra dell’accusato hanno avuto quale conseguenza lo scontro tra la sua auto e la motocicletta guidata dal signor __________, di talché il comportamento dell’automobilista è venuto a costituire una condizione indispensabile per l’avverarsi dell’incidente e delle conseguenti ferite patite dal signor __________.

 

  b)     D’altro canto, si rileva che il comportamento del prevenuto, contrario ai doveri di prudenza imposti dalle circostanze, era idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose nonché l'esperienza generale della vita, a favorire il sinistro del 2 agosto 2002. E ciò almeno per quanto riguarda le lesioni riportate al braccio destro e alla gamba sinistra. In effetti, la vittima ha dichiarato di circolare ad una velocità di 40-50 km/h, presentava un tasso alcoolemico medio dello 0.71 gr/kg (cfr. esami del Laboratorio __________ SA e rapporto medico del 3.8.2002 alle ore 0.50, in particolare i riscontri oggettivi; tali dati, all’epoca dei fatti, non sono ancora tali per imputare alla vittima un colpa grave tale da escludere la responsabilità dell’accusato) e stava effettuando un sorpasso permesso, visto che la linea, sul luogo dell’incidente, è tratteggiata (cfr. art. 73 cpv. 3 e 6 lett. b OSStr).

          Se il prevenuto avesse correttamente controllato il traffico proveniente da tergo prima della sua (tardiva) preselezione verso la linea mediana e poi di svolta all’altezza del Bar __________, egli avrebbe avuto chiari indizi per non svoltare a sinistra e per capire che stava per essere superato da un motociclista, che non poteva non scorgere. Il comportamento del signor __________ non appariva insensato; anzi, risultava legittimo e favorito anche dalla posizione imprecisa (poiché non verso la linea di direzione) della vettura dell’accusato sulla corsia di marcia. Fosse stato rispettoso di tutte le cautele testé dibattute – come richiesto nel caso concreto –, l’accusato avrebbe potuto avvedersi dell’arrivo del motociclista guardando nell’angolo morto prima di iniziare la manovra di svolta. Ad ogni buon conto, in simili circostanze, il comportamento del coprotagonista non appariva suscettibile di relegare in secondo piano la colpa del conducente dell'automobile. Ne deriva che il nesso di causalità adeguato non è stato interrotto da un’eventuale colpa concomitante della vittima.

 

  3.3.     Occorre tuttavia formulare una riserva. Al momento delle constatazioni da parte della polizia, la vittima giaceva a terra nelle immediate vicinanze del mezzo meccanico e a circa un metro di distanza si rinveniva il casco di protezione con il cinturino slacciato ed integro (cfr. rapporto di polizia 18.9.2002, pag. 4). La vittima, sia in data 21 agosto 2002 sia al pubblico dibattimento, ha dichiarato che il casco (con visiera) era regolarmente allacciato. Questo giudice ritiene tuttavia di dar credito, in ossequio al principio “in dubio pro reo” (cfr. DTF 124 IV 86, 88 consid. 2a), all’ipotesi dell’accusato secondo cui il casco indossato dalla vittima non era allacciato e che, a seguito della caduta, la vittima lo avesse perso. Non vi sono peraltro riscontri oggettivi che permettano di confortare la tesi dell’uno o dell’altro (ad es. un testimone che avrebbe visto la vittima partire con il casco regolarmente allacciato o cadere con il casco sempre sul capo; fotografie del casco e della visiera subito dopo l’incidente; esame approfondito del casco con eventuali residui di sangue al suo interno; …). Pertanto, in ossequio al principio in dubio pro reo, giova ritenere una colpa grave della vittima per non aver allacciato il casco; essa è tale da interrompere il nesso causale tra la condotta dell’accusato e le lesioni patite al volto (naso e mascella) dal signor __________.

 

  3.4.     In relazione a tutte le altri ferite, fra il comportamento negligente dell’accusato e le lesioni gravi sofferte dalla vittima, il nesso di causalità adeguato merita per contro conferma. Le lesioni riportate al braccio destro e alla gamba sinistra appaiono compatibili con lo scontro e la successiva perdita di padronanza del veicolo da parte della vittima, che è rovinata a terra ed ha strisciato sul manto stradale. Di conseguenza, l’accusato deve essere ritenuto colpevole di lesioni colpose gravi conformemente all’art. 125 cpv. 2 CPS.

 

          Alla luce della condanna per lesioni colpose gravi, non mette conto di decidere sulle imputazioni subordinate di lesioni colpose semplici e di infrazione alla Legge sulla circolazione stradale prospettate al prevenuto in occasione del dibattimento.

 

 

  4.     Si rileva infine che il risultato provocato dall’accusato poteva essere per lui prevedibile. Autista in possesso di valida licenza dal 1981 e in perfette condizioni di salute, l’accusato, al momento del sinistro, era sicuramente lucido e poteva senz’altro immaginare che la sua errata condotta di guida poteva mettere in pericolo altri utenti della circolazione provenienti da tergo, segnatamente provocando un incidente come quello che si è verificato.

          In ultima analisi, attraverso la dovuta diligenza, l’accusato avrebbe potuto evitare l’accaduto con alta verosimiglianza. In effetti, una corretta circolazione avrebbe implicato per il conducente l’ossequio di tali prescrizioni: l’indicazione per tempo del cambiamento di direzione precedente alla posizione di preselezione; la regolare e tempestiva preselezione e il mantenimento dell’auto in preselezione durante un lasso di tempo sufficiente per costituire un avvertimento, con contestuale posizionamento dell’auto verso l’asse della carreggiata già a partire dall’isola-spartitraffico e seguendo la linea di direzione fino all’altezza del Bar __________; il segnale di cambiamento di direzione precedente all’inizio di cambiamento di svolta a sinistra; l’osservanza del traffico in senso inverso precedente all’inizio della svolta a sinistra; e, prima di voltare a sinistra, il rispetto verso i veicoli che seguono, guardando indietro, attraverso gli specchietti retrovisori e nel cosiddetto angolo morto.

          In questo modo, con alta verosimiglianza l’impatto non avrebbe avuto luogo.

 

 

  5.     In relazione alla commisurazione della pena, l’accusato ha chiesto in via subordinata, la condanna al pagamento di una multa in luogo di una pena detentiva.

 

  5.1.     Nell'ambito della commisurazione della pena il giudice del merito fruisce di ampia autonomia (cfr. DTF 127 IV 10, 19 consid. 2).

          Per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l'eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l'entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell'illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento). Inoltre occorre considerare la situazione familiare e professionale dell'autore, l'educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (cfr. DTF 127 IV 101, 103 consid. 2a; 117 IV 112, 113-114 consid. 1).

          Il giudice di merito deve esporre gli elementi essenziali relativi all'atto o all'autore da egli considerati. Questi può passare sotto silenzio gli elementi che, senza abuso o eccesso di apprezzamento, gli paiono senza importanza o di peso trascurabile. Egli non è tenuto nemmeno ad esprimere in cifre o in percentuali l'importanza accordata a ogni elemento considerato. Deve giustificare tuttavia la pena inflitta, permettendo di seguire il ragionamento adottato (cfr. DTF 127 IV 101, 104 consid. 2c; 117 IV 112, 114-115 consid. 1).

 

                              5.2.     Nel caso in esame, ai fini della commisurazione della pena, giova considerare che l’accusato è andato, il giorno successivo al sinistro, a visitare la vittima, che è incensurato e che ha destato al dibattimento una buona impressione. Egli ha pure collaborato con la pubblica sicurezza fin dall’inizio e la sua reputazione personale e professionale (disegnatore attivo da anni prima presso uno studio di architettura a Mendrisio, poi presso uno a Lugano) non dà adito ad alcuna critica. Infine, si rileva che per l’accusato si tratta del primo incidente, provocato per negligenza, da quando egli dispone della patente di guida. A suo sfavore depone invece il fatto di essersi reso colpevole di un’infrazione commessa per negligenza con gravi conseguenze per la il signor __________: egli non ha rispettato le precise prescrizioni dettate dalla LCStr in caso di manovra di svolta a sinistra, ed ha causato le molteplici lesioni riportate dalla vittima. Anche l’aver spostato la propria autovettura senza prima demarcare la posizione finale della stessa subito dopo l’incidente, non gioca a favore dell’imputato (cfr. art. 51 LCStr e 56 cpv. 1 ONC). Appare peraltro notorio l’obbligo, in caso di incidente con conseguenti danni materiali o corporali, di mantenere intatto lo stato di fatto dei luoghi. Al dibattimento, il signor ACCU 1 (conducente dal 1981) ha sostenuto di aver spostato il suo veicolo per reazione, che era spaventato e di non comprendere perché si fosse comportato così. Pur riconoscendo la particolare situazione in cui egli si trovava e lo stato di spavento e shock cui era sottoposto il prevenuto nei frangenti immediatamente successivi al sinistro, lo spostamento della vettura, ancorché non intenzionale, non gli reca beneficio nella commisurazione della pena, avendo ciò complicato e reso difficoltoso la ricostruzione dei fatti (segnatamente tramite un’eventuale perizia).

 

                               5.3.    Sulla scorta di tali considerazioni, questo giudice ritiene adeguata la pena della multa a fr. 1'000.- (cfr. art. 125 CPS). La condanna al pagamento della multa sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (cfr. art. 49 cifra 4 CPS). Per il pagamento di tale ammenda, al condannato verrà assegnato un termine di tre mesi, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento entro il termine, la pena sarà commutata in arresto (cfr. art. 49 cifra 1 e 3 CPS).

 

 

                                 6.    La parte civile, al dibattimento, ha postulato il risarcimento del danno patito a seguito del danneggiamento della motocicletta. La stessa non ha tuttavia offerto alcun oggettivo riscontro per sostanziare la titolarità del credito insinuato (al momento dei fatti la motocicletta era del signor __________, __________) e l’entità della sua pretesa. Pertanto, apparendo insufficienti i dati per giudicare tale pretesa, pare giustificato rinviare la parte civile, per ogni sua domanda, al competente foro civile (cfr. art. 267 cpv. 1 combinato con l’art. 273 CPP).

 

Per tutti questi motivi,

 

visti                                   gli art. 18 cpv. 3, 36, 48, 49, 63, 122, 125 cpv. 2 CPS; 26 cpv. 1, 34 cpv. 3, 35, 36 cpv. 3, 39 cpv. 1 e 2 LCStr; 1 cpv. 8 e 3 cpv. 1 ONC; 73 OSStr; 9 e segg., 267, 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti n. 1.1 e 4 e negativamente al quesito n. 5, ritenuti superati i quesiti n. 1.2, 1.3 e 3;

 

 

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di lesioni colpose gravi, reato previsto dall’art. 125 cpv. 2 CPS,

                                        per avere, per imprevidenza colpevole, a Chiasso il 2 agosto 2002, cagionato lesioni gravi al motociclista __________ allorquando, alla guida della sua vettura VW Golf targata __________, in fase di svolta a sinistra, omise di avvistare per tempo il motociclista __________ sopraggiungente da tergo con il motoveicolo Yamaha targato __________ il quale stava eseguendo la manovra di sorpasso, cagionando così la collisione fra i rispettivi veicoli.

 

 

E condanna                      ACCU 1,

 

                                    1.  alla multa di fr. 1'000.- (mille).

 

                                    2.  Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’000.- (mille), di cui fr. 300.- per spese del Ministero pubblico.

 

 

Ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS).

 

Assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 1 e 3 CPS).

 

Rinvia                              la parte civile per tutte le sue pretese fatte valere in questa sede al competente foro civile.

 

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

 


Intimazione a:

 

 

 

 

 Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

 

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

 

 

Il giudice supplente:                                                                  Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

                                        fr.                       750.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       250.00       spese giudiziarie

                                        fr.                     1000.00       totale