Incarto n.
10.2003.688

DA 3788/2003

Bellinzona

8 marzo 2004

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

 

 

 

difeso da:

 

prevenuto colpevole di         lesioni colpose gravi,

                                        per avere, il __________ __________ 2003 a __________, cagionato per un imprevidenza colpevole un grave danno al corpo o alla salute di una persona, in particolare per avere, nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo, circolando al volante della vettura __________ __________ targata TI __________, dopo essersi fermato in via __________, nei pressi del __________ __________, per poi proseguire la sua corsa in retromarcia in direzione di __________ __________ a bassa velocità, senza tuttavia verificare con la dovuta attenzione se qualcuno stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali, investito __________ __________, che già aveva oltrepassato il centro della carreggiata e stava raggiungendo il marciapiede dell'altro lato della strada, cagionandole, per imprevidenza colpevole, le lesioni di cui ai certificati medici, agli atti, del __________ __________ 2003 del dr. med. S. __________ dell'Ospedale __________ di __________, rispettivamente di data __________ __________ 2003 dei dottori __________. __________. __________ e __________. __________ della Clinica __________ di __________;

 

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

 

                                        reato previsto dall'art. 125 cpv. 2 CPS in combinazione con gli art. 26, 33 cpv. 1 e 2, 36 cpv. 4 LCStr, nonché gli art. 6 cpv. 1 e 17 cpv. 1 ONC; richiamato l'art. 41 cifra 1 CPS;

 

perseguito                         con decreto d'accusa del __________ __________ 2003 n. DA __________/__________ del ___________ che propone la condanna:

1.       Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 250.--;

ed inoltre                           La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;

 

vista                                  l'opposizione al decreto d'accusa interposta tempestivamente in data __________ __________ 2003 dal difensore;

 

indetto                               il dibattimento __________ __________ 2004, al quale hanno partecipato l'imputato, il difensore ed il Sostituto Procuratore pubblico;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                               il Sostituto Procuratore pubblico, il quale ritiene che i fatti oggetto del presente procedimento siano chiari. Le lesioni subite dalla parte lesa sono indubitabilmente gravi, addirittura la vittima è stata in pericolo di morte. Pure l'agire negligente dell'imputato non può essere messo in dubbio. Il nesso di causalità adeguata è dato (Rep 74, pag. 230). Chiede pertanto la conferma integrale del decreto d'accusa, ritenendo la proposta di pena proporzionata alla fattispecie

 

sentito                               il difensore, il quale non contesta l'adempimento dei presupposti del reato di cui al decreto d'accusa. Chiede per contro una massiccia riduzione della pena, che ritiene sproporzionata, postulando una sua trasformazione in una semplice multa, la cui commisurazione è lasciata al prudente giudizio del Pretore;

 

sentito                               in replica il Sostituto Procuratore pubblico, il quale ritiene che non si debba bagatellizzare il caso in esame e chiede di conseguenza che non vengano fatti sconti di pena;

 

sentito                               in duplica il difensore, il quale ribadisce la sua richiesta di riduzione della pena, ricordando che il giudice nella commisurazione della pena non deve basarsi sulle conseguenze;

 

sentito                               da ultimo l'accusato, il quale non ha nulla da aggiungere;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                        1.       E' il signor __________ __________ __________ autore colpevole di lesione colpose, per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DA n. __________/__________del ____________________ 2003?

                                        2.       In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        3.       L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.       L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        5.       A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 41 cifra 1, 125 cpv. 2 CPS; 26, 33 cpv. 1 e 2, 36 cpv. 4 LCStr; 6 cpv. 1 e 17 cpv. 1 ONC; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

dichiara                           __________ __________ __________

                                        autore colpevole di lesioni colpose gravi, art. 125 cpv. 2 CPS,

                                        per i fatti compiuti a __________ il ____________________ 2003 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA __________/__________del ____________________ 2003;

 

 

condanna                         __________

 

                                        1.  alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

 

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.-- (fr. 1'000.-- in caso di motivazione scritta);

 

 

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

Intimazione a:

 

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

 

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

                                        Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

 

 

Il giudice:                                                                                                                Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di

 

                                        fr.                       300.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       300.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      600.00       totale