Incarto n.
10.2003.79/ROC/MAM

DA 14/2003

_________

4 aprile 2003

 

Sentenza con motivazione

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

 

sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario assessore, per giudicare

 

 

_________ _________, di _________  e _________  nata _________ , nato a _________  il __________ __________ __________, cittadino italiano, domiciliato a _________ , Via __________ __________ __________, _________ , coniugato,

 

difeso da: Avv. _________  _________ , _________ ,

 

prevenuto colpevole di         truffa e falsità in documenti;

 

fatti avvenuti                       il __________ __________ 2002 a _________  e a _________ ;

 

reati previsti                       dagli art. 146 cpv. 1 e  251 Cifra 1 CP;

 

perseguito                         con decreto d’accusa no. DA __________/__________ di data __________ __________ 2003 del Procuratore Pubblico Giuseppe Muschietti, _________ , che ha proposto la condanna dell'accusato:

 

1.    Alla pena di 1 (un) mese di detenzione, sospesa condizionalmente per un

     periodo di prova di 2 (due) anni.


2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr.

     100.--.

 

3.    L’iscrizione della condanna a casellario giudiziale che sarà cancellata

     trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CP, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CP.

 

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 14 gennaio 2003 dall'accusato;

 

indetto                               il dibattimento del 4 aprile 2003, al quale  sono comparsi l’accusato personalmente, assistito dal difensore, Avv. _________  _________ , _________ , come pure il Procuratore pubblico Giuseppe Muschietti;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                               il Procuratore Pubblico il quale ha chiesto la conferma della condanna proposta nel decreto d’accusa;

 

sentito                               il difensore, il quale ha chiesto il proscioglimento del prevenuto dall’accusa dei reati di truffa e falsità in documenti, taluni elementi oggettivi e soggettivi alla base degli stessi - segnatamente l’astuzia, nonché l’atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole degli interessi economici altrui, come pure il proposito di procacciare un indebito profitto - facendo difetto, e ha postulato inoltre un congruo importo a titolo di ripetibili;

 

sentito                               da ultimo l'accusato, il quale si è rimesso a quanto affermato dal suo difensore, ammettendo l’intero svolgimento dei fatti e scusandosi altresì per l’accaduto;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti: 

 

1.     È _________ _________ colpevole di

 

1.1.  Falsità in documenti

 

                                        per avere,

 

                                        al fine di procacciare un indebito profitto alla società __________ __________ __________ SA, di cui egli è socio e responsabile del settore vendite, formato un documento falso e fatto uso di tale contraffazione a scopo d'inganno,

 

                                        e meglio, per avere formato, mediante fotocomposizione, una ricevuta postale falsa, attestante l'asserito avvenuto versamento, in data __________ __________ 2002, da parte di __________ __________ __________ SA, di un importo di CHFr. 9'289.11 a favore della società __________ -__________ __________ e per averne fatto uso inviando tale documento via fax a quest’ultima società al fine di mostrare a __________ __________ AG l’avvenuto pagamento.

 

                                1.2. Truffa

 

                                        per avere,

 

                                        al fine di procacciare un indebito profitto a __________ __________ __________ SA, ingannato con astuzia i responsabili della società __________ -__________ AG, inducendola in tal modo in errore nonché ad atti pregiudizievoli del patrimonio della società,

 

                                        e meglio, per avere ingannato i responsabili di __________ -__________ AG, società con cui egli già intratteneva regolari e collaudati rapporti commerciali, inviando via fax il documento di cui al § 1, facendo in tal guisa credere di aver proceduto al versamento dell'importo di CHFr. 9'289.11, di cui alla fattura del 10 gennaio 2002, inducendo in errore i responsabili di __________ -__________ AG quanto all'avvenuto pagamento e facendo si che essi procedessero all'invio a __________ __________ __________ SA della merce da quest'ultima ordinata presso la parte lesa, merce che __________ __________ __________ SA ha trattenuto,

 

                                        conseguendo in tal modo un indebito profitto per la società __________ __________ Informatica __________ di fr. 9'289.11, danno nel mentre risarcito integralmente.

 

                                        fatti avvenuti a _________  e a _________  il __________ __________ 2002;

 

                                       2.     In caso di risposta affermativa ai quesiti no. 1.1. e/o 1.2., se deve

                                           essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

 

3.     In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

       concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

       lasso di tempo.

 

4.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere   iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 1 CPS se il condannato avrà tenuto buona condotta e se le multe  e le pene accessorie pronunciate senza la sospensione condizionale sono state eseguite (art. 41 cfr. 4 CPS).

 

5.    In caso di risposta affermativa ai quesiti 1.1. e/o 1.2., se devono

                                                essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

 

                                  6.    Se, in applicazione dell’art. 9 cpv. 6 CPP, devono essere assegnate ripetibili

 a beneficio dell’accusato, ed in quale misura.

 

letti ed esaminati                gli atti;

 

ritenuto in fatto        A.     In data 10 gennaio 2002, il prevenuto, socio azionista della ditta __________ __________ __________ SA, _________ , procuratore della stessa (e marito dell’amministratrice unica), e i cui compiti all’interno della ditta erano sostanzialmente quelli del contatto con la clientela, della verifica dei listini prezzi, nonché del controllo dell’intero andamento della ditta come pure della supervisione dei differenti collaboratori professionali, ha formato un documento falso, segnatamente sovrapponendo sulla parte “ricevuta” di una polizza di versamento intestata alla ditta __________ __________ AG, _________ , e attestante un pagamento (non effettuato) di un importo di Fr. 9'289,11, un timbro postale attestante a sua volta la precitata data e ritagliato da un cedolino autentico, fotocopiando poi il tutto, e trasmettendo il risultante documento (falso) via  fax all’indirizzo della ditta __________ __________ AG, _________ , al fine di dimostrare a quest’ultima l’adempimento contrattuale della ditta cui il prevenuto faceva capo e relativo ad un precedente accordo telefonico sostenuto da questi con la società svizzero-tedesca, in base al quale le parti avevano convenuto oralmente un contratto di compravendita tale per cui __________ __________ AG, _________ , in qualità di venditrice, si sarebbe impegnata a trasferire la proprietà di una determinata quantità di merce a __________ __________ __________ SA, _________ , in qualità di compratrice, dietro corresponsione (anticipata) del prezzo di detta merce e ammontante a Fr. 9'289,11, ritenuto che condizione contrattuale essenziale e necessaria, posta dalla parte venditrice, fosse appunto quella del pagamento da parte dell’acquirente in via anticipata esclusa ogni altra modalità e/o tempistica.

 

                                B.     Il prevenuto ha dichiarato nel verbale di polizia 13.12.2002, fronte al Procuratore Pubblico, di avere sciaguratamente commesso quanto precede dal momento che la ditta __________ __________ __________ SA si trovava allora in una situazione di urgenza, sia perché si era trovata confrontata con un cliente che le aveva richiesto ed esatto una certa fornitura in tempi brevi (con il conseguente potenziale rischio di perdere il cliente, e, dunque, denaro, se i prodotti in questione non fossero sopraggiunti nelle mani di quest’ultimo in tempi stringati, ciò che presupponeva a non averne dubbio un invio da parte di __________ __________ AG più che tempestivo!), sia perché  in quel periodo la __________ __________ __________ SA aveva problemi di liquidità (ciò che è stato confermato dalle tavole processuali, dalle quali emerge che in data 10.01.2002, il saldo del conto bancario __________ intestato alla predetta ditta ammontava  a soli Fr. 1'269.35 ed il saldo sul conto corrente postale ammontava a Fr. 4'485.72; somme, queste, decisamente inferiori a quanto richiesto dalla ditta venditrice!). Sempre per sua stessa ammissione, _________ _________ sapeva che solo alla condizione di trasmettere il falso documento via fax al venditore, questi avrebbe disposto la trasmissione della merce.

 

C.      Stante tutto quanto precede, la ditta venditrice ha poi effettivamente trasmesso la merce oggetto del predetto contratto di compravendita alla ditta acquirente, ritenendo che quest’ultima, così come da sua comunicazione via fax, avesse effettivamente proceduto al pagamento (anticipato) del dovuto. Pagamento, questo, che in realtà non era mai stato effettuato dalla controparte contrattuale, la quale ha così ricevuto nel breve volgere di pochi giorni la mercanzia desiderata senza avere da parte sua adempiuto punto ai propri obblighi e alle proprie incombenze nei confronti della __________ __________ AG.

 

D.      Dopo parecchi contatti tra le parti contraenti - il debito di cui sopra, gravante l’acquirente, non essendosi ancora integralmente estinto - __________ __________ AG ha così denunciato _________ _________ fronte alle competenti Autorità inquirenti, da cui il predetto decreto di accusa, il conseguente dibattimento penale del 4 aprile 2003 e la pedissequa attuale necessità delle presenti motivazioni scritte.

 

                                    E.  Al dibattimento, l’accusato, pur ammettendo i fatti in quanto tali ed ammettendo di essersi comportato con una certa leggerezza (dettata anche da un certo rancore poiché, contrariamente ad altri fornitori, la __________ __________ AG non avrebbe trasmesso la merce richiesta neppure in contrassegno) ha respinto ogni addebito di natura penale. Egli avrebbe infatti agito in buona fede ben sapendo che la merce comandata in tal guisa, sarebbe stata interamente ripagata da parte della ditta __________ __________ __________ SA e non avendo pertanto l’intenzione di danneggiare nessuno né di procacciare, per sé o per terzi, indebito profitto alcuno, rammentando in tal senso che dopo i fatti la ditta __________ __________ __________ SA ha, come prospettato, versato quanto dovuto con tanto di interessi moratori. _________ _________ ha inoltre dichiarato, contrariamente a quanto riferito in sede istruttoria, di non avere mai intrattenuto in precedenza relazioni commerciali con la ditta __________ __________ AG, non potendosi così ritenere, a sua detta, che i rapporti tra le due ditte fossero più che collaudati.

 

                                 F.     Ammessi sostanzialmente i fatti, controversa è unicamente la qualificazione giuridica della fattispecie che qui ci occupa, il Procuratore Pubblico ritenendo adempiuti tutti i presupposti oggettivi e soggettivi dei reati di truffa e falsità in documenti ed il difensore ritenendo per contro inesistenti gli estremi dei predetti capi d’imputazione, avendo questi segnatamente escluso in sede dibattimentale, quo al reato di truffa, i presupposti oggettivi dell’ astuzia e dell’atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole degli interessi della parte lesa, come pure il presupposto soggettivo del proposito del prevenuto di voler procacciare a sé o ad altri, un indebito profitto, e, quo al reato di falsità in documenti, il medesimo presupposto soggettivo dell’indebito profitto.

                                        Vero è che dagli atti risultano piuttosto, e contrariamente a quanto esposto dal

                                        difensore, tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dei reati ascrittigli, come si

                                        vedrà ai considerandi che seguono.

 

considerato

in diritto                    1.     Giusta l’art. 146 cpv. 1 CP, chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

 

                                 2.     _________ _________, per sua stessa ammissione, fornita sia fronte alle forze inquirenti che in sede dibattimentale, ha senz’altro affermato cose false all’indirizzo della ditta __________ __________ AG, _________ , trasmettendo via fax l’attestazione dell’avvenuto versamento postale per l’importo di fr. 9'289,11, in realtà mai effettuato.

 

                                 3.     Il prevenuto ha inoltre pure ammesso di avere dissimulato cose vere all’indirizzo della parte lesa, nonché controparte contrattuale, dacché al momento della sua proposta telefonica di contratto, egli ha bellamente e manifestamente sottaciuto il fatto  che la ditta __________ __________ __________ SA fosse a quel momento sprovvista di liquidità e, dunque, impossibilitata a pagare direttamente e subitaneamente il predetto importo di Fr. 9'289,11 così come stabilito tra le parti, e malgrado il suo implicito obbligo di informare controparte di tale problematica, quanto precede in crassa violazione del principio dell’osservanza della buona fede nei rapporti commerciali (art. 2 CCS, “Treu und Glauben im Geschäftsverkehr").

 

                                4.     È altresì chiaro ed accertato con esattezza il fatto che le menzogne del

        prevenuto hanno concretamente e ragionevolmente indotto il venditore in

        errore, in particolare quo alla presunta liquidità della ditta __________ __________

        __________ SA, così espressa nel suo (fittizio) pagamento; errore, quest’ultimo,

        causale ai fini della stipula del contratto di compravendita e della pedissequa

        trasmissione della merce da parte della ditta fornitrice, dacché, come

        ammesso dall’accusato in sede dibattimentale, quest’ultima non avrebbe mai e

        poi mai fornito la merce senza che l’acquirente avesse prima provveduto a

        versare il contante dovuto.

 

5.          A seguito del versamento fittizio, la decisione della parte lesa di spedire la

                                                  mercanzia richiesta telefonicamente da _________ _________, costituisce, a queste

                                                  condizioni, un chiaro atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole degli

                                                  interessi economici della stessa (damnum emergens), poiché, contrariamente

                                                  alle sue stesse indicazioni, essa ha trasmesso la merce senza ricevere il

                                                  prospettato corrispettivo (se non molto più tardi e a giochi oramai fatti, a

                                                  consumazione avvenuta del reato), ritenuto poi, in questo contesto, che un

                                                  pregiudizio economico a‘ sensi del predetto disposto di legge può pure essere

                                                  costituito da un danno anche solo transitorio (“vorübergehend”; cfr. DTF 102 IV

                                                  89, 175; DTF 105 IV 104; REHBERG/SCHMID, Strafrecht III, Delikte gegen

                                                  den Einzelnen, 6.a ed. , Zurigo 1994, pag. 175).

 

6.Giusta il Tribunale Federale, agisce poi, tra gli altri, con astuzia, colui che induce una persona in errore sulla base di allegazioni fallaci, pensando che alla luce delle circostanze concrete del singolo caso, la vittima non si debba ritenere per nulla tenuta a verificare tali predette allegazioni (DTF 72 IV 128).

 

7.Ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. 146 CP, non è però necessario che l’autore si serva di particolari artifizi e/o macchinazioni per ingannare la vittima, ma neppure, di principio, è sufficiente da parte di questi, una semplice bugia tout court.

 

8.In questo contesto è pertanto fondamentale esaminare attentamente il comportamento della vittima, segnatamente determinare se questa avesse potuto o meno, al momento dei fatti, con un minimo di attenzione e precauzione da lei esigibile, individuare la menzogna, ed evitare conseguentemente l’errore, ciò che escluderebbe, per definizione, un comportamento astuto del prevenuto e, dunque, il reato di truffa. La vittima, in altri termini, non può dormire sugli allori e deve dunque sempre prendere le precauzioni indispensabili, praticando, ad esempio, un controllo, laddove questo dalle circostanze concrete risultasse usuale e/o facile e/o auspicabile (DTF 72 IV 14).

 

9.Quanto precede è ciò che sostiene pure il difensore, il quale, al dibattimento, ha sottolineato come una verifica da parte della ditta __________ __________ AG sarebbe stata estremamente semplice: sarebbe infatti bastato , a sua detta, aspettare il breve volgere di 3 - 4 giorni per accertarsi presso un ufficio postale circa l’avvenuto pagamento, in difetto di che la ditta avrebbe potuto allora trattenere la merce presso di sé. Questo controllo, sempre secondo il difensore, si sarebbe a maggior ragione esatto dalla ditta __________ __________ AG, dal momento che, come dichiarato da _________ _________ in sede di dibattimento, fra le parti contraenti non vi era mai stata in realtà alcuna precedente relazione contrattuale, la prudenza essendo pertanto d’obbligo. L’inganno, a queste condizioni, si sarebbe allora potuto evitare con un minimo di attenzione, tenuto conto del metodo utilizzato dal prevenuto, per nulla complicato, per indurre in errore la venditrice. In simili circostanze, e sempre a mente del difensore, sarebbe pertanto venuto a mancare l’elemento oggettivo dell’astuzia, poiché le allegazioni dell’autore non sarebbero state tali da indurre un venditore mediamente avveduto a prescindere dall’effettuare  una verifica circa l’effettivo pagamento o meno da parte dell’acquirente.

 

10.   La precitata tesi della difesa non merita su questo punto accoglimento. Intanto perché vi è astuzia anche quando un controllo da parte della vittima sarebbe sì facilmente possibile, ma l’autore fa però uso di artifizi, di manovre fraudolente (le cosiddette “betrügerische Machenschaften”), come ben può essere il caso dell’utilizzazione di una ricevuta postale, anche se solo trasmessa via fax, attestante un avvenuto pagamento con tanto di timbro postale, ritagliato da altro cedolino e sovrapposto al documento così formato, indicante la data dell’avvenuto pagamento agli sportelli (cfr. J.H. POZO, Droit Pénal, partie spéciale I,3a ed. Zurigo 1997, n. 1008, pag. 227). Una simile fattispecie non può rappresentare unicamente una “innocente” bugia riconoscibile ai più, e ritenuto poi oltretutto che tutti, di fondo, riconoscono una ricevuta postale, anche se solo trasmessa via fax, e che dunque non si possa né si debba automaticamente partire dal dubbio e dal presupposto che si tratti di un documento falso, venendo così naturalmente a scemare la difesa e la soglia di attenzione della vittima, la quale parte sì , purtroppo, da un presupposto errato, ma in cui anche i più avveduti incapperebbero.

 

11.   Neppure deve passare inosservata poi la pressione esercitata dall’accusato sui responsabili della ditta venditrice, poiché, come ammesso da questi, a loro venne telefonicamente comunicato che trattavasi di ordinazione urgente ed il cui eventuale invio tardivo avrebbe verosimilmente causato la perdita di importanti relazioni d’affari a discapito della __________ __________ __________ SA. Pressione, questa, esercitata a non averne dubbio da _________ _________ per ulteriormente, e per così dire, tenere a bada la vittima, segnatamente sviandola dalle proprie eventuali incombenze di controllo e verifica. Fronte a queste pressioni, pretendere dalla __________ __________ AG di attendere comunque quattro giorni circa (al fine di verificare l’avvenuto pagamento o meno) prima di spedire la merce, sarebbe stato, onestamente, pretendere un po’ troppo.

 

12.   Tutto quanto precede è ulteriormente corroborato  e sottomurato dal fatto che le due ditte intrattenevano a quel tempo relazioni commerciali collaudate tra di loro. Infatti, nel rapporto d’inchiesta del 13.12.2002, il prevenuto ammette a chiare lettere fronte al Procuratore Pubblico che :” La nostra ditta faceva capo anche a questo fornitore __________ __________, che non era però il nostro unico fornitore rilevato come la società in questione non ci volesse inviare la merce neppure in contrassegno (vale a dire in esame presso gli uffici postali), insistendo sul pagamento anticipato, tutt’altra maniera di pagamento esclusa. In altre occasioni, per provare appunto il pagamento anticipato, abbiamo inviato alla __________ __________ copia della ricevuta postale per fax, modalità che ci permetteva di ricevere la merce”. In forza di tali ammissioni, _________ _________ sapeva dunque inevitabilmente che la ditta venditrice avrebbe così omesso di verificare alcunché, poiché a nessuno può essere esatto di verificare con attenzione e dovizia di particolari ogni singola operazione commerciale intrattenuta con la medesima ditta nel corso di un lungo periodo di tempo, tanto più che non si erano mai verificati in precedenza, e per quanto è dato di sapere, problemi di pagamento. Certo, “homo homini lupus”, ma nel caso di tali rapporti collaudati, la buona conoscenza del cliente poteva e doveva fare ritenere alla venditrice la fedefacenza della ricevuta trasmessa via fax, tanto più che quella, come visto, era l’usuale prassi tra le due ditte in questione.

 

13.   È pur vero che al dibattimento il prevenuto ha da subito dichiarato (invero in maniera alquanto sospetta visto che nessuno gli aveva ancora rivolto una domanda in tal senso!) che la __________ __________ __________ SA non aveva mai intrattenuto relazioni d’affari con la __________ __________ AG, ma questa (nuova) versione non appare credibile a mente dello scrivente Giudice. Intanto poiché è inverosimile pensare che il prevenuto, stante le importanti mansioni affidategli all’interno della ditta, si fosse sbagliato in modo così crasso e marcato (oltretutto in sede di interrogatorio fronte al Procuratore Pubblico medesimo!) circa i rapporti con la ditta di _________ . In secondo luogo, poiché è in generale la personalità tutta dell’accusato a non avere a dire il vero impressionato positivamente sia in sede di inchiesta che in sede dibattimentale. Egli infatti, avantutto, nel primo rapporto d’inchiesta del 25.1.2002 ha tentato (maldestramente) di camuffare il suo operato, e soltanto allorquando le forze inquirenti lo hanno letteralmente messo alle corde, descrivendogli la sicura dinamica dell’intera fattispecie, ormai sentitosi braccato, ha avuto modo di confessare. Ma non è tutto. Il prevenuto ad esplicita e precisa domanda del Procuratore Pubblico al dibattimento, ha risposto, contrariamente al vero, di non avere mai commesso alcun tipo di reato in precedenza né di avere alcuna iscrizione a casellario giudiziale, quanto precede in crasso contrasto con l’estratto del casellario giudiziale italiano prodotto invece dal Procuratore Pubblico da cui si evince che _________ _________ è stato condannato in più occasioni da Tribunali italiani, segnatamente per i reati di ricettazione e falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico.  Tutto quanto precede mette dunque in luce la vacillante credibilità dell’accusato - il quale sembra sempre, e malgrado tutto, svicolare sintanto che non si trova confrontato con riscontri oggettivi - anche in punto alla paventata inesistenza di precedenti contatti e rapporti commerciali tra le due ditte in questione.

 

14.   In via del tutto abbondanziale, e quand’anche si volesse - per avventura -dare per buona la versione fornita dall’accusato circa l’inesistenza dei predetti rapporti commerciali tra le parti contraenti, si ripete comunque che l’elemento oggettivo dell’astuzia sarebbe comunque dato, stante l’artifizio perpetrato dal prevenuto, la falsa ricevuta postale inviata per fax avendo senz’altro potuto indurre (e non sprovvedutamente!) la vittima dell’imbroglio in errore circa l’adempimento contrattuale della controparte e conseguentemente indurla alla pregiudizievole disposizione patrimoniale.

 

15.   Per tutto quanto precede, la menzogna (circa l’avvenuto pagamento) ed il silenzio (circa la momentanea illiquidità della ditta __________ __________ __________ SA) da parte del prevenuto, costituiscono nel loro complesso inganno astuto ai sensi dell’art. 146 CP, avendo il precitato falso documento comprensibilmente trattenuto il venditore dall’effettuare ulteriori verifiche preventive circa la veridicità o meno dell’avvenuto pagamento da parte dell’acquirente, tanto più alla luce dei ben collaudati rapporti commerciali tra le parti in causa.

 

16.   Ammessi tutti gli elementi oggettivi del prospettato reato di truffa, devesi ora esaminare l’esistenza del corrispondente elemento nella forma del dolo diretto o anche solo eventuale (CORBOZ, Les principales infractions, berna, 1997, pag. 148, n. 39). Il prevenuto ha costantemente negato di avere avuto l’intenzione di truffare i venditori (definendo quanto accaduto un semplice stratagemma per avere la possibilità di controllare la merce prima di pagarla), tanto da chiedere, ancora al dibattimento e per il tramite del proprio difensore, di essere prosciolto da questa imputazione, ma dalla disamina degli atti risulta invece che egli ha agito con assoluta lucidità e consapevolezza.

 

17.   In particolare, come ammesso da _________ _________, egli sapeva e voleva, suscitare astutamente l’errore nei responsabili della ditta __________ __________ AG per il tramite della trasmissione via fax della falsa ricevuta postale, in modo da indurre questi ultimi alla predetta disposizione patrimoniale. Il prevenuto sapeva inoltre, sempre per sua stessa ammissione, che la predetta disposizione patrimoniale avrebbe costituito un atto pregiudizievole degli interessi economici della ditta venditrice (anche se magari solo transitorio: cfr. REHBERG/SCHMID, Strafrecht II, Delikte gegen den Einzelnen, 6a ed. , Zurigo 1994, pag. 178), poiché egli era cosciente che la controprestazione monetaria da parte di __________ __________ __________ SA non sarebbe certo avvenuta quel giorno e sapeva inoltre che la ditta di cui egli era ed è procuratore ed azionista si trovava in profondo stato di illiquidità, l’eventuale pagamento potendo pertanto potenzialmente protrarsi sino alle calende greche … Il prevenuto aveva senz’altro dunque previsto la possibilità di non riuscire a pagare immediatamente la merce, ha assunto tale rischio e ha nondimeno agito, tanto basta per accertare inequivocabilmente l’esistenza del presupposto soggettivo del dolo eventuale (cfr. REP 1978, pag. 426).

 

18.   __________

 

19.   Giusta l’art. 251 cfr. 1 CPS, chiunque al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppostizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica o fa uso, a scopo di inganno, di un tale documento, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

 

20.   Che il prevenuto abbia concretamente formato un documento (art. 110 cfr. 5 CP) falso, è pacifico, indiscusso ed esplicitamente ammesso sia dall’accusato che dal suo difensore. Su questo punto non giova soffermarsi oltre. Altrettanto pacifica ed indiscussa risulta essere l’intenzione del prevenuto di procedere a tale atto di falsificazione sia per quanto riguarda l’aspetto cognitivo (il cosiddetto “Wissen”) sia per quello volitivo (“Wollen”).

 

21.   Quo alla problematica in punto alla determinazione dell’esistenza o meno del proposito (Absicht) del prevenuto di voler procacciare alla società __________ __________ __________ SA un indebito profitto, deve esser rinviato a quanto già esposto in relazione al reato di truffa, dovendosi senz’altro ammettere, anche in questo caso, malgrado il parere contrario della difesa e per gli stessi motivi di cui sopra,  l’adempimento di tale presupposto soggettivo. Sia come sia, infatti, il prevenuto era inevitabilmente consapevole del fatto che proprio per il tramite del predetto documento falso da lui formato, e, meglio, per il suo intrinseco valore probatorio (Beweisfunktion; cfr. DTF 103 IV 38, 151, 240; DTF 106 IV 41) atto a certificare agli occhi del venditore il (fittizio) versamento della controprestazione monetaria da parte della ditta acquirente, si sarebbe potuto trarre un vantaggio economico a favore della __________ __________ __________ SA (potendo ottenere questa la merce senza l’effettivo pagamento), ciò che è sufficiente per dimostrare a non averne dubbio il proposito del prevenuto di procacciare un indebito profitto alla sua ditta (HAUSER/REHBERG, Strafrecht IV, Zurigo 1989, pag. 174, n. 3.22; STRATENWERTH, Schw. Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 3a ed., Berna 1984).

 

22.   Per tutto quanto precede, _________ _________ deve perciò venire dichiarato colpevole di truffa e falsità in documenti a’sensi della precitata dottrina e giurisprudenza, ciò che, in concreto, giustifica la condanna dello stesso alla pena proposta dal Procuratore Pubblico - segnatamente un mese di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni - equamente commisurata alla sua colpa (art. 63 CPS). La pena così inflitta, senz’altro mite se paragonata alla usuale prassi dei Tribunali adottata per casi similari di truffa (Fr. 9’289.- non sono propriamente spiccioli!), risulta poggiare su tre importanti considerazioni. In primis non deve passare inosservata la vita anteriore dell’accusato il quale, malgrado gli scivoloni giudiziari in cui incappò in giovane età e di cui sopra, risulta purtuttavia avere conseguito un diploma di __________ in Italia, come pure quello di __________ __________ e di __________ e, non da ultimo, è stato per due anni __________ di __________ in seno __________ __________; personalità, quella dell’accusato, certamente in grado dunque di affrontare lavori di responsabilità come pure, più in generale, di responsabilizzarsi lui medesimo (come del resto è pure parzialmente figurato nel corso del dibattimento penale in cui egli si è più volte fatto carico delle proprie responsabilità dichiarando persino di accettare il verdetto comunicatogli verbalmente) ciò che, per un futuro, fa ben sperare. In secundis, _________ _________ al dibattimento è apparso pentito di quanto accaduto, pur non riconoscendo la qualificazione giuridica dei reati astrettigli. In terzo luogo, la ditta __________ __________ __________ SA che fa capo all’accusato (ora procuratore) e alla di lui moglie (ora amministratrice unica), ha pur sempre definitivamente pagato l’intero ammontare dovuto alla __________ __________ AG con tanto di interessi moratori,  di cui una parte (e ammontante a Fr. 2'324,75) era stata pagata al venditore persino prima dell’inoltro della querela penale (doc. 6).

 

23.   Stante la condanna dell’accusato, ed in applicazione dell’art. 39 lett. a LTG, la tassa di giustizia in complessivi Fr. 600.- , come pure le spese, sono a carico di quest’ultimo, la richiesta della difesa volta ad una corresponsione in favore di _________ _________ di un importo a titolo di ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP), dovendo pertanto essere respinta.

 

24.   I dispositivi della presente sentenza sono stati comunicati verbalmente all’accusato, al suo difensore ed al Procuratore Pubblico in conclusione del dibattimento tenutosi il 4 aprile 2003, le parti essendo state avvertite del diritto di presentare, per il tramite dello scrivente Giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). In tale ottica, e con tempestivo scritto del 7 aprile 2003, l’accusato, per il tramite del proprio legale, ha depositato la dichiarazione di ricorso per cassazione. Da qui la necessità delle presenti e predette motivazioni.

 

 

richiamati                          gli artt. 251 cfr. 1 e 146 cpv. 1 CPS, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP e art. 39 lett. a LTG ;

 

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti no. 1.1 e 1.2, 2, 3, 4 e 5 e negativamente al quesito no. 6;

 

dichiara                           _________ _________, __________.__________.__________, di _________  e _________  n. _________ , nato a _________ , cittadino italiano, domiciliato a _________ , Via __________ __________ __________, coniugato,

 

                                        colpevole di

 

                                        1. Falsità in documenti

 

                                        per avere,

                                   

                                        al fine di procacciare un indebito profitto alla società __________ __________ __________ SA, di cui egli è socio e responsabile del settore vendite, formato un documento falso e fatto uso di tale contraffazione a scopo d'inganno,

 

                                        e meglio, per avere formato, mediante fotocomposizione, una ricevuta postale falsa, attestante l'asserito avvenuto versamento, in data 10 gennaio 2002, da parte di __________ __________ __________ SA, di un importo di CHFr. 9'289.11 a favore della società __________ -__________ e per averne fatto uso inviando tale documento via fax a quest’ultima società, al fine di mostrare a __________ __________ AG l’avvenuto pagamento.

 

                                        e di

 

                                        2. Truffa

 

                                        per avere,

 

                                        al fine di procacciare un indebito profitto a __________ __________ __________ SA, ingannato con astuzia i responsabili della società __________ -__________ AG, inducendola in tal modo in errore nonché ad atti pregiudizievoli del patrimonio della società,

 

                                        e meglio, per avere ingannato i responsabili di __________ -__________ AG, società con cui egli già intratteneva regolari e collaudati rapporti commerciali, inviando via fax il documento di cui al § 1, facendo in tal guisa credere di aver proceduto al versamento dell'importo di CHFr. 9'289.11, di cui alla fattura del 10 gennaio 2002, inducendo in errore i responsabili di __________ -__________ AG quanto all'avvenuto pagamento e facendo si che essi procedessero all'invio a __________ __________ __________ SA della merce da quest'ultima ordinata presso la parte lesa, merce che __________ __________ __________ SA ha trattenuto,

 

                                        conseguendo in tal modo un indebito profitto per la società __________ __________ __________ SA di CHFr. 9'289.11, danno nel mentre risarcito integralmente.

 

 

                                        Per i fatti avvenuti a _________  e a _________  il 10 gennaio 2002;

 

 

condanna                         _________ _________, __________.__________.__________, di _________  e _________  n. _________ , nato a _________ , cittadino italiano, domiciliato a _________ , __________ __________ __________, __________, _________ ;

 

1.    alla pena di 1 (un) mese di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

 

2.     al pagamento della tassa di giustizia di Fr. 600.- e delle spese giudiziarie di

                                         Fr. 200.-.

 

 

ordina                              l’iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente trascorsi due anni (art. 41 cfr. 1 CPS) se il condannato avrà tenuto buona condotta (art. 41 cfr. 4 CPS).

 

avverte                             il ricorrente che la motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo Giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

 

 

intimazione a:

- _________ _________, Via __________ __________, _________ ,

- Procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, __________,

  _________ ,

- __________ -__________ __________, __________ __________. __________, _________ ,

- Avv. _________  _________ , __________ __________, _________ ,

 

                                        e, alla crescita in giudicato della sentenza, a

 

                                       - Comando della Polizia cantonale, _________ ,

                                        - Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

- Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale,

                                         _________ .

                                       - Ufficio dei Giudici dell’Istruzione e dell’Arresto, Lugano

 

 

 

Il giudice:                                                                   Il segretario assessore:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di _________ _________,

 

                                        fr.                         - -            multa

                                        fr.                       600.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie

                                        fr.                         - -            spese di inchiesta

                                        fr.                         - -            testi                                                                   

                                        fr.                      800.00       Totale